Articolo 84 del Codice della navigazione
Articolo 83Articolo 85
Versione
21 aprile 1942
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Versione
18 luglio 1967
Art. 84.
(Ingiunzione per rimborso di spese).

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.

Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorita' marittima puo' procedere agli atti esecutivi.

Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione. ((17))

L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.

--------------- AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".
Entrata in vigore il 18 luglio 1967
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