Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE SE HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Salvatore Forgione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Benito Salomone e Pietro Bernardini per mandato in atti
E
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo De Nisco, rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosario Tedeschi per mandato in atti
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 17587/2020 resa nel procedimento 49053/2018 – opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari –
1
A seguito di ricorso di il Tribunale di Roma emetteva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 7204/2018 depositato il ventitré marzo 2018, provvisoriamente esecutivo, nei confronti in solido di e dei garanti , , CP_3 Parte_2 _4
, e per l'importo di CP_5 Controparte_6 Controparte_7
€1.722.490,80 oltre interessi e spese in relazione a un mutuo fondiario stipulato con la dante causa della ricorrente ( ). In particolare si trattava di un contratto Controparte_8 condizionato di mutuo fondiario ordinario del sette agosto 2007 e del contratto definitivo del primo ottobre 2009 per l'importo finanziato di € 1.800.000,00 da restituire in rate trimestrali nell'arco di quindici anni, oltre due di preammortamento.
Con atto di citazione notificato il ventotto giugno 2018 e iscritto a ruolo ( r.g. 49053/2018 )
proponeva opposizione affermando di non aver ricevuto alcuna notifica Parte_2 del decreto ingiuntivo e di essersi accorto della sua esistenza solo a seguito di notizie in via informale di un'ipoteca giudiziale a suo carico;
affermava la nullità della garanzia fideiussoria nonché l'invalidità ed inefficacia delle garanzie ipotecarie per violazione dell'art. 38 TUB sia la gratuità del mutuo per usurarietà dei tassi sia per mancanza di un valido piano di ammortamento.
si costituiva, eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto il decreto Controparte_1 ingiuntivo era stato in realtà notificato il diciotto aprile 2018 depositando documentazione;
ne sosteneva nel merito l'infondatezza.
Nel corso dell'udienza del ventuno marzo 2019 l'opponente proponeva querela di falso riguardo a quanto attestato dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica del decreto ingiuntivo, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficiale Giudiziario, la fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso e la sospensione del procedimento in attesa della decisione;
chiedeva anche la sospensione del giudizio essendo pendente procedimento di querela di falso proposto in via principale dinanzi al Tribunale di
Torino avverso la stessa relata di notifica.
Il Tribunale, ritenuto che i profili di falso fossero estranei all'ambito di efficacia probatoria dell'atto pubblico e quindi l'inammissibilità della querela rinviava all'udienza dell'undici marzo
2 2020 per trattazione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; l'udienza era differita al nove dicembre 2020; con decreto depositato il dieci novembre 2020 era disposta la trattazione scritta ex l'art. 221 comma 4 L. 17 luglio 2020 n. 77 , di conversione del D.L. 19 maggio
2020 n. 34 : era assegnato termine fino alla data di udienza per deposito di atto difensivo
”contenente le sole conclusioni, e brevissime note illustrative, nel medesimo documento, senza eccedere in totale le due pagine”.
Nelle note conclusive di udienza l'opponente, oltre a ribadire l'istanza di sospensione del giudizio, eccepiva in aggiunta alle domande quella di declaratoria di nullità della fideiussione in quanto in violazione della normativa antitrust come da provvedimento della Banca d'Italia
55 del 2005.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. 17587/2020 del nove dicembre 2020 il Tribunale così statuiva : “dichiara inammissibile l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 4.500,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali”.
proponeva appello e concludeva chiedendo, previa sospensione degli Pt_2 Parte_2 effetti esecutivi della sentenza :
“in linea principale, a.1.) accertare e dichiarare la nullità della Sentenza impugnata;
a.2) riformare in toto le statuizioni tutte della Sentenza n. 17587/2020 del Tribunale di Roma;
a.3.) e, quindi, per tutti i motivi indicati negli Atti di entrambi i gradi di giudizio: i.- prima di ogni altra cosa, sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della pronuncia che sarà resa all'esito del giudizio introdotto con Atto di citazione notificato il 29 maggio 2020 (doc. 5-6, fasc. I grado), pendente innanzi al Tribunale di Torino (n. 9427/2020 R.G.) e avente a oggetto l'accertamento della falsità della relata di notifica fatta valere d
[...] nell'ambito del procedimento di primo grado;
ii.- nella denegata ipotesi di Controparte_1 nsione: .- dichiarare inefficace e/o nullo, annullare o comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 16184/2018, anche in punto di liquidazione delle spese, pure respingendo ogni domanda e istanza avversaria;
accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque pretesa creditoria d in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, nei confronti di;
in subordine, per la denegata e non Controparte_9 creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta creditrice di Controparte_1 [...]
in relazione a qualsivoglia titolo, previo ogni opportuno accertamento in Controparte_9 ità dei contratti del 7 agosto 2007 e del primo ottobre 2009 per cui è causa anche nella parte in cui contiene la costituzione d quale fideiussore, Controparte_9 respingere in tutto o in parte le richieste avversarie;
stante la natura di socio di fatto di della Banca e/o di associato all'affare da parte di quest'ultima, e per la CP_3 denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un credito della Banca nei confronti dell'esponente e/o di accertare e dichiarare ex art. 2265 CP_3
c.c. e/o ex art. 2043 c.c. che la Banca potrà rsi, in via chirografaria e postergata
3 rispetto a tutti gli altri pretesi crediti, per il proprio eventuale residuo credito, soltanto sul ricavato della vendita degli immobili di cui alla procedura esecutiva che dovesse essere instaurata o stata instaurata da a seguito del pignoramento degli immobili CP_10 assoggettati ad ipoteca anche a fa dovendo in ogni caso e comunque Controparte_1 la stessa Banca partecipare alle perdite d secondo la percentuale che risulterà CP_3 all'esito dell'istruttoria; b.) in ogni caso: con compiuta vittoria di spese e compensi professionali oltre spese, quindi, IVA e c.p.a. come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata si costituiva, si opponeva alla sospensione degli effetti esecutivi della sentenza e concludeva chiedendo :
“rigettare l'appello così come promosso dal Sig. , poiché chiaramente Parte_2 destituito d'ogni fondamento in fatto come in di considerata anche la perentorietà dei precetti normativi cui l'appellata sentenza ha informato le proprie statuizioni e tenuto conto della palmare evidenza degli elementi desumibili dalla documentazione acquisita agli atti - sono stati illustrati in premessa ancorché più che ampiamente dedotti, illustrati e già contestati in primo grado;
3. Per l'effetto confermare tutte le motivate statuizioni così come già rese dall'impugnata sentenza n. 17587/2020, pubblicata il 9.12.2020, R.G. n. 49053/2018 emessa dal Tribunale di Roma, sia riguardo all'assenza di pregiudizialità del procedimento ex art. 221 c.p.c. attivato innanzi al Tribunale di Torino in data 29.05.2020 dal Sig. e Parte_2 dalla sorella , N.R.G. 9427/2020, che, in composizio re _4 del presente giudizio, con ordinanza del 24.5.2021, comunicata il 3.6.2021, visto l'art. 295 c.p.c. ha così deciso: “Sospende il presente giudizio sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, rispettivamente, per ciascuno degli attori, del giudizio iscritto al numero 49050/2018 e del giudizio 49053/2018 dinanzi al Tribunale di Roma”, sia in merito all'infondatezza della querela di falso già promossa in via incidentale innanzi al Tribunale di Roma, e quindi rigettare tutti i corrispondenti motivi d'impugnazione articolati dall'appellante sul punto;
4. Parimenti confermare le statuizioni già rese dalla sentenza n. 17587/2020, pubblicata il 9.12.2020, R.G. n. 49053/2018 in merito alla tardività dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. promossa in prime cure dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 7204/2018, posta la regolarità della corrispondente notifica perfezionatasi in data 18 aprile 2018, e quindi rigettare ognuno e tutti i corrispondenti motivi di impugnazione articolati dalla controparte appellante sul punto;
5. In ogni caso condannare parte appellante all'integrale pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di appello, oltre accessori di legge e ulteriori gravami ex D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37/2018.
4 La Corte con ordinanza depositata il quattordici settembre 2021 respingeva l'istanza di inibitoria e all'esito dell'udienza del dieci marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo.
L'appellante sostiene che la sentenza, emessa ex art. 281 sexies, sarebbe nulla in quanto pronunciata dopo un'udienza sostituita da note scritte che non avrebbero consentito il diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
La sostituzione dell'udienza in forma cartolare è stata prevista dalla normativa in materia di emergenza Covid-19 richiamata nell'ordinanza con cui è stata disposta detta trattazione e comunque l'appellante non ha richiesto la trattazione orale, nulla ha dedotto in sede di note conclusive riguardo all'asserita incompatibilità della trattazione cartolare con la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e comunque ha avuto modo di replicare alle difese di controparte tanto che ha aggiunto un ulteriore profilo di nullità riguardante la fideiussione prestata e prodotto ulteriore documentazione riguardante la pendenza del giudizio di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Torino.
La compatibilità è del resto stata condivisibilmente ritenuta da Cass. 37137/2022 che ha stabilito “È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della
5 controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili”.
*********
Secondo motivo.
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di sospendere il procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito della querela di falso proposta dal medesimo appellante e da un'altra garante ( ) dinanzi al Tribunale di Torino _4 nei confronti dell'ufficiale giudiziario.
Il motivo è infondato.
In primo luogo il giudizio di falso promosso in via principale anche dall'appellante dinanzi al
Tribunale di Torino allo stato risulta sospeso ex art. 295 c.p.c. con ordinanza del ventiquattro maggio 2021 fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del presente giudizio
(oltre che dell'altro promosso dall'altra garante ). _4
In secondo luogo si tratta di processo in grado diverso.
In terzo luogo nel presente giudizio, per i motivi di seguito evidenziati, deve confermarsi la pronuncia del Giudice di primo grado laddove ha ritenuto di escludere le doglianze riguardanti la relata di notifica per dalle questioni passibili di querela Parte_2 di falso.
**********
Terzo motivo.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza laddove è stata esclusa l'inesistenza o irregolarità della notifica che, sulla base della relata, risulta essere stata effettuata a “
[...]
residente in [...] a mani della madre Parte_2 _4
per tale qualificatasi, capace e convivente”.
[...]
Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le seguenti contestazioni:
6 a) l'ufficiale giudiziario avrebbe riportato due circostanze false che, come tali, priverebbero la relata di notifica della capacità di provare il perfezionamento della notifica stessa : 1) la IG non è madre del signor _4 Parte_2
e dunque è del tutto erronea l'indicazione, nella relata, del soggetto che ha
[...] ricevuto la notificazione;
2) la IG non è convivente del signore _4 [...]
. Parte_2
b) la IG che ha ritirato gli atti non può ritenersi capace in quanto, ove lo fosse stata, non si sarebbe autoproclamata « » e «madre di _4 CP_9
» nello stesso momento.
[...]
Il motivo è infondato.
Gli elementi indicati sub a costituiscono un dato che, esulando dagli oneri di accertamento effettivo demandati all'ufficiale giudiziario, non deve essere oggetto di querela di falso ma può essere provato con gli ordinari mezzi.
Come infatti a tale proposito condivisibilmente ritenuto da Cass. 8799/2000 in una fattispecie riguardante un dipendente ma con principio applicabile anche al caso di specie “ La mancanza della qualità di dipendente del destinatario dell'atto attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell'atto notificato può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all'esistenza di rapporti del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto mediante lo strumento della querela di falso”.
Come poi risulta dall'atto di citazione con cui è stato incardinato il giudizio dinanzi al
Tribunale di Torino, prodotto dall'appellante in primo grado, sia quest'ultimo che la sorella risiedevano all'epoca nello stesso stabile in Via Garibaldi 38, Telese Terme _4
(BN) anche se in appartamenti diversi e l'appellante conviveva con la propria madre
[...]
CP_11
A tale proposito Cass. 8418/2018 ha condivisibilmente affermato: “ in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario
7 comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario”.
Ebbene nel caso di specie la sorella dell'appellante, IG , viveva nello stesso _4 stabile ove quest'ultimo abitava con la propria madre e non risulta allegato e tantomeno provato che non sia stata , a prescindere dalla qualifica di madre o meno, ad _4 aver ricevuto la notifica per il fratello;
d'altro canto non può ritenersi provato che la presenza della suddetta nell'appartamento di quest'ultimo al momento della notificazione fosse
“occasionale” sia per la corrispondenza degli appartamenti al medesimo numero civico dello stabile sia per essere l'appartamento del fratello quello ove viveva anche la madre di _4
.
[...]
L'indicazione di quest'ultima come madre non costituisce pertanto un elemento idoneo a far ritenere la nullità della notifica.
A maggior ragione, si osserva solo ad abundandiam, laddove si dovesse ritenere che sia stata la madre di a prendere la copia notificata e che quindi il Parte_2 nominativo indicato nella relata ( anziché ) sia errato _4 CP_11 comunque si tratterebbe di un errore non rilevante poiché a prendere la copia notificata è stato un familiare convivente con . Parte_2
Per quanto riguarda il profilo sub b) lo stesso oltre che dedotto in modo generico e apodittico
è irrilevante atteso quanto ritenuto riguardo al profilo sub a).
Del tutto correttamente pertanto il Tribunale ha affermato : “la dimostrazione della non corretta indicazione del rapporto di parentela non implica alcuna contestazione dell'efficacia probatoria privilegiata della relata di notifica, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012). Si deve aggiungere che il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, determinandosi così una presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006) Nel caso di speci risulta peraltro risiedere al medesimo indirizzo _4 dell'opponente ed il fatto che non sia inserita nel medesimo stato di famiglia si deve considerare irrilevante”.
Atteso quanto detto risulta superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza con cui sono stati riproposti quelli del primo grado riguardanti il rapporto contrattuale.
8 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 17587/2020 del Tribunale di Roma.
Condanna a pagare a le spese del presente Parte_2 Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 12.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci BE SE HE de Courtelary
9