Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2473/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2473/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. MINERVA GIUSEPPE, Parte_1 ricorrente
E
avv. GIANGREGORIO Controparte_1
MICHELE, resistente
, avv. BOVE ANTONIO, CP_2 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 04.04.2018 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 014 2017 90174015 90 000, notificata l'11.12.2017 limitatamente agli avvisi di addebito indicati. Eccepiva
l'infondatezza della pretesa contributiva oltre alla nullità della citazione dell'intimazione.
Si costituiva l' eccependo la tardività dell'opposizione sul merito CP_2 contributivo.
Si costituiva l' eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione in merito agli avvisi di addebito.
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2) Il ricorso è manifestamento inammissibile ed infondato.
3) In primo luogo occorre identificare correttamente la domanda ed il relativo oggetto.
Invero l'opposizione ad intimazione di pagamento può assumere diverse qualificazioni a seconda dei motivi in essa contenuti.
Tale domanda può integrare un'opposizione agli atti esecutivi qualora si limiti a contestare i vizi formali del titolo o dell'intimazione stessa;
in tal caso è previsto un termine decadenziale di 20 giorni dall'intimazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Nel caso si vogliano far valere i vizi formali del titolo tale opposizione avrebbe carattere recuperatorio ove si alleghi l'omessa notifica della cartella.
Può essere proposta anche opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 ove si alleghi l'omessa notifica della cartella (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte o per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, in tal caso senza termini di decadenza cfr. Cass. 15223/2018).
In tutti i suddetti casi l'opposizione è ammissibile.
4) Nel caso di specie la parte ricorrente propone un'opposizione ex art. 24
d.lgs. 46/1999 eccependo l'infondatezza della pretesa contributiva nel merito.
Non risulta allegata alcuna omessa notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione. I relativi contributi risultano, dunque, irretrattabili e l'opposizione inammissibile.
Inoltre l'opposizione risulta tardiva in quanto non proposta entro 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
2 Anche il motivo relativo alla nullità della notifica dell'intimazione è tardivo ed inammissibile in quanto il ricorso non risulta depositato entro il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. ed è la stessa parte ricorrente ad affermare di aver ricevuto la notifica sanando ogni eventuale vizio formale.
Si consideri, comunque, che la notifica diretta da parte dell' CP_1
è del tutto legittima in quanto eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1,
[...] seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento;
trattasi di una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass.
33569/2022).
L'opposizione è, dunque, manifestamente infondata.
5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, valori medi in relazione allo scaglione di riferimento, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a. dichiara inammissibile il ricorso;
b. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali dell' pari ad € 1.865,00, oltre accessori di legge, e delle spese processuali CP_2 dell' , in favore del procuratore ex art. 93 Controparte_1
c.p.c., pari ad € 1.865,00 oltre accessori di legge.
Trani, 19/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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