Inammissibile
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00691/2025REG.PROV.COLL.
N. 05335/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5335 del 2021, proposto da AB TT e VA RK, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Mancini e Antonino Morello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Grez & Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione III, 3 dicembre 2020, n. 1593, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti impugnano la sentenza che ha respinto le domande di annullamento di diversi dinieghi di sanatoria, nonché un’ordinanza di ripristino, emessi rispetto a un immobile di loro proprietà.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Gli appellanti sono proprietari di un compendio immobiliare in Pietrasanta, in area a destinazione agricola, sottoposta a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico (d.lgs. n. 42 del 2004).
2.2. A seguito del sopralluogo effettuato nel marzo 2007, il Corpo forestale dello Stato e la Polizia municipale hanno accertato la realizzazione di opere edilizie abusive concernenti:
a) il fabbricato principale (ampliamento mediante realizzazione di corpo di fabbrica a due piani fuori terra composto da cucina e due camere, realizzazione di una terrazza al piano primo e, nella sottostante terrazza al piano terra, di un ampio locale suddiviso in due vani adibiti a ripostiglio e lavanderia, realizzazione di vano alla base della canna fumaria);
b) le aree esterne (gradoni in cemento rivestiti in sasso, fino al fabbricato principale dove formano un ampio marciapiede che si estende lungo tutto il fronte sud, verso ovest formano un’ampia terrazza pavimentata in pietra; forno barbecue in cemento e sassi; tracciato stradale; movimenti di terra);
c) le pertinenze insistenti sui citati mappali catastali (un piccolo manufatto destinato a rimessa per gli attrezzi, un piccolo manufatto con pareti di assi e tavole in legno, un terrazzamento a valle e una tettoia adibita a legnaia).
2.3. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, nel giugno 2007 gli appellanti hanno richiesto al Comune di Pietrasanta l’accertamento di conformità in sanatoria per « sostituzione edilizia, accorpamento di volumi e adeguamento funzionale in ampliamento, realizzazione di vano ad uso cantina-lavanderia, vano tecnico, oltre a portico con sovrastante terrazza, opere pertinenziali (scale in pietra, tettoia, legnaia) ».
2.4. Inizialmente archiviato per carenza di documentazione, il procedimento per l’esame della domanda di sanatoria è poi ripreso ed è stato definito con l’adozione del provvedimento di diniego del 16 febbraio 2010, cui ha fatto seguito l’ordinanza di ripristino del 18 febbraio 2010.
Entrambi questi atti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r della Toscana con ricorso r.g. n. 651 del 2010.
2.5. In pendenza di giudizio, i ricorrenti hanno presentato nuova istanza di sanatoria con il medesimo oggetto, che il Comune di Pietrasanta ha respinto con provvedimento del 25 agosto 2012, impugnato con ricorso r.g. n. 1765 del 2012.
2.6. Nel mentre, in data 19 maggio 2010 i ricorrenti hanno presentato un’istanza di accertamento di conformità dei « muri di contenimento – rifacimento e realizzazione » dell’area di loro proprietà, nonché una domanda di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per « difformità rispetto alle opere concessionate con C.E. n. 87 del 2004, riconducibile sostanzialmente alla modifica della tecnica costruttiva inerente alla modalità di contenimento del dissesto franoso verificatosi nella località indicata »: entrambe le domande riguardavano la realizzazione, per un primo tratto, di un muro in cemento armato, cui aveva fatto seguito, come sistemazione ambientale e come contenimento del dissesto franoso, un sostegno in “terre armate”.
2.7. Il Comune ha negato sia la sanatoria edilizia, con provvedimento del 21 gennaio 2013, impugnati con ricorso r.g. n. 1087 del 2013, sia quella paesaggistica, con provvedimento del 29 luglio 2013, impugnato con motivi aggiunti nel medesimo giudizio.
3. Riuniti i diversi ricorsi, il T.a.r. li ha respinti con sentenza 3 dicembre 2020, n. 1593.
4. Gli interessati hanno proposto appello, censurando il rigetto del ricorso r.g. n. 1765 del 2012 (con il primo motivo), del ricorso r.g. n. 651 del 2010 (con il secondo motivo), del ricorso r.g. n. 1087 del 2013 (con il terzo motivo).
4.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune di Pietrasanta, eccependo l’inammissibilità per difetto d’interesse dell’appello nella parte relativa al ricorso r.g. n. 1087 del 2013 – in quanto non sarebbe stato specificamente censurato il rigetto dei motivi aggiunti, relativi al diniego di compatibilità paesaggistica, con la conseguenza che, mancando quest’ultima, la parte non potrebbe ottenere nemmeno la sanatoria edilizia – e chiedendo il rigetto del gravame nel merito.
4.2. Nel corso del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
4.3. All’udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’eccezione del Comune è fondata – e non rileva che sia stata sollevata oltre il termine previsto per la costituzione, come obiettato dagli appellanti, trattandosi di un profilo rilevabile d’ufficio – in quanto effettivamente l’appello non è stato esteso al rigetto dei motivi aggiunti relativi al diniego di compatibilità paesaggistica, con la conseguenza che gli appellanti non trarrebbero alcuna utilità da una pronuncia relativa al solo diniego di sanatoria edilizia.
L’appello è quindi inammissibile laddove censura la sentenza di primo grado per aver respinto il ricorso r.g. n. 1087 del 2013.
6. Quanto al rigetto del ricorso r.g. n. 1765 del 2012, gli appellanti osservano – con censure estese anche al rigetto del ricorso r.g. n. 651 del 2010 – che la loro istanza di accertamento di conformità era volta a sanare gli ampliamenti abusivi relativi a un edificio preesistente mediante opere di sostituzione edilizia con accorpamento di volumi e adeguamento funzionali, in particolare mediante demolizione di un altro manufatto in stato di abbandono in modo da compensare i volumi contestati in eccedenza nel fabbricato principale; il T.a.r. avrebbe dunque errato nel ritenere che la demolizione dovesse precedere la richiesta di sanatoria, potendo la sanatoria essere concessa solo in parte e dovendosi fare applicazione del principio di proporzionalità (la tesi viene reiterata nelle memoria invocando anche il decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2024, n. 105, alla luce del quale anche la disciplina previgente dovrebbe interpretarsi nel senso auspicato dagli appellanti).
7. Sotto questo profilo, l’appello è infondato.
7.1. L’art. 78 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (abrogata dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, ma ancora in vigore al momento dell’emanazione del provvedimenti censurati dagli appellanti), ricomprende nella “sostituzione edilizia” gli interventi di « demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione ».
7.2. Nel caso di specie, la disposizione non è invocabile perché non vi è stata alcuna demolizione di volumi “esistenti”, ma solo la costruzione di nuovi volumi, ed è logico che in sede di sanatoria, dunque dopo la realizzazione dell’abuso, non sia sufficiente progettare la demolizione di un altro fabbricato per rendere legittimo un intervento che non lo era fin dall’origine.
7.3. L’appello è quindi meritevole di rigetto laddove censura la sentenza di primo grado per aver respinto il ricorso r.g. n. 1765 del 2012 e r.g. n. 651 del 2010.
8. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, gli appellanti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Comune di Pietrasanta, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge, come specificato in motivazione; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori (spese forfetarie al 15%, i.v.a., c.p.a.) come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO