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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/08/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 326 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
( in persona del Sindaco pro tempore Arch. Parte_1 P.IVA_1
sedente e corrente in Cattolica Eraclea (AG) Via Rosario, elett. dom.to ai fini del Persona_1
presente atto, in , Via Oreto n. 59, presso e nello studio dell'Avv. Giovanna Morello Parte_1
( , dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di C.F._1
citazione;
ATTRICE contro
, nata a [...] [...], (C.F. , Controparte_1 Parte_1 C.F._2
, nata a [...] [...], (C.F. ), Controparte_2 Parte_1 C.F._3
, nata a [...] [...], (C.F. ), Controparte_3 Parte_1 C.F._4
, nato a [...] [...], (C.F. ), Controparte_4 Parte_1 CodiceFiscale_5
, nata a [...] [...], (C.F. ), CP_5 Parte_1 C.F._6 CP_6
nata a [...] [...], (C.F. , tutti quali eredi del sig.
[...] Parte_1 C.F._7
, nato a [...] [...] e deceduto il 26.07.2018, rappresentati Persona_2 Parte_1
e difesi dagli Avv.ti Adriano Di Falco del Foro di Prato (C.F. , Gaetano C.F._8
Caponnetto del Foro di TO (C.F. ) e Vincenzo Caponnetto del Foro di C.F._9
pagina 1 di 6 TO (C.F. ), unitamente e disgiuntamente tra loro per procura in calce C.F._10
alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “dichiarare il difetto di legittimazione attiva e l'inefficacia e/o irregolarità del titolo esecutivo per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto;
ovvero - dichiarare che nulla deve il Parte_1
agli opposti avendo già corrisposto la somma di €. 19.911,86 in data 23.12.2022; - accogliere
[...]
indi la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto ai convenuti per le ragioni in premessa, tanto in fatto che in diritto, dichiarando nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto siccome infondato, ingiusto ed illegittimo;
In linea subordinata – dare atto della disponibilità dell'opponente a corrispondere le somme dovute a titolo di spese legali, di CTU, interessi e rivalutazione calcolati dalla data successiva al deposito della sentenza sino alla data del dicembre 2022 momento in cui è avvenuta la liquidazione della somma di €. 19.911,86 indi dichiarare, per le somme eccedenti, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto siccome infondato, ingiusto ed illegittimo;
– condannare parte avversa alle spese del giudizio;
– condannare parte avversa ai sensi dell'art. 96 c. 1 e c.3 cpc”.
Nell'interesse di parte convenuta: “PIACCIA AL TRIBUNALE rigettare, per i motivi suesposti, le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi, e con ulteriore condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Parte_1
giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e proponendo opposizione Controparte_4 CP_5 CP_6
avverso l'atto di precetto notificato da questi ultimi, odierni convenuti, nella loro qualità di eredi del sig. , in virtù della Sentenza del Tribunale di TO n. Persona_2
1160/2021 emessa in data 09.11.2021.
2. A sostegno dell'opposizione, l'ente odierno attore ha dedotto a. che la formula esecutiva sarebbe stata richiesta ed ottenuta dal difensore di Per_2
in difetto di ius postulandi ed infatti l'istanza sarebbe stata avanzata dopo il
[...]
decesso del , allorquando, dunque, il mandato era già estinto per morte del CP_1
mandante;
pagina 2 di 6 b. che il titolo sarebbe stato spedito in forma esecutiva in favore di e non Persona_2
dei suoi eredi;
c. che la somma oggetto di intimazione sarebbe errata in quanto i. gli odierni convenuti opposti avrebbero aggiunto alla somma indicata nel titolo
(19.011.86 Euro) la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati dal
02.03.1991 al 09.11.2021; tale decorrenza non sarebbe in alcun modo ricavabile dal titolo ed inoltre le somme a titolo di rivalutazione e interessi non spetterebbero ai convenuti in quanto la somma indicata nel titolo sarebbe già comprensiva di rivalutazione e interessi sino al momento della decisione;
ii. gli odierni convenuti avrebbero intimato il pagamento delle somme di €.
1.380,00 quali “spese CTU” e di €. 4.377,36 quali spese legali senza aver trasmesso le relative fatture, necessarie anche ai fini del rimborso dell'IVA; e senza dedurre né documentare i relativi esborsi;
il comune opponente si è in ogni caso dichiarato disponibile a versare tali somme in caso di dimostrazione in corso di causa dei relativi esborsi;
iii. non sarebbe dovuta alcuna somma a titolo di spese di precetto in quanto l'ente convenuto avrebbe già adempiuto l'obbligazione portata dal titolo e il mancato adempimento di ogni eventuale credito residuo sarebbe dipeso dalla mancata collaborazione stragiudiziale degli intimanti.
3. Costituendosi in giudizio i convenuti hanno contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
4. Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc. La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria ed è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tutto ciò premesso, ritiene innanzitutto il Tribunale che i primi due motivi di opposizione siano infondati e debbano essere disattesi.
6. Dev'essere data continuità, infatti, al principio di diritto in base al quale < causando l'estinzione del mandato e la perdita dello "ius postulandi" in capo all'avvocato, priva quest'ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della copia esecutiva di una sentenza.
Nondimeno tale vizio resta sanato ove, una volta che la copia esecutiva sia stata comunque pagina 3 di 6 rilasciata, gli eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di intraprendere l'esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l'operato del legale>> (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18363 del 06/08/2010 (Rv. 614159 - 01)).
7. Nel caso di specie, non v'è contestazione sulla circostanza per la quale gli intimanti, odierni convenuti, sono eredi del creditore . Questi ultimi hanno indubbiamente Persona_2
manifestato la volontà di ratificare l'operato del legale che ha ottenuto il titolo in forma esecutiva ed infatti hanno intrapreso l'esecuzione forzata e si sono costituiti in giudizio anche nel presente procedimento insistendo nella pretesa fatta valere con il precetto. Il vizio derivante dal difetto di ius postulandi al momento dell'ottenimento della copia esecutiva del titolo è dunque senz'altro sanato.
8. È invece fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono, il terzo motivo di opposizione.
9. Va innanzitutto richiamato il principio in base al quale < giudiziale (…) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito>> (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 02)).
10. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, va osservato che il titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto è costituito dalla sentenza del Tribunale di
TO n. 1160/2021 emessa in data 09.11.2021 con cui il era Parte_1
stato condannato a pagare in favore di Parte_2
[.. la “complessiva somma di euro 19.911,86 con la rivalutazione, alla stregua degli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e con gli interessi al tasso legale sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza”;
b. le “spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali”.
11. Con la medesima sentenza sono state poste a carico del odierno attore le spese di CTU. Pt_1
pagina 4 di 6 12. Orbene, quanto alla rivalutazione e agli interessi va rilevato che la condanna si riferisce ad un importo (euro 19.911,86) quantificato dal CTU nominato che ha indicato in Euro 6.100,00 il valore all'epoca dell'illecito del pregiudizio subìto dal danneggiato, in Euro 13.811,86 il valore della rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT e degli interessi al saggio legale dal
2/3/1991 al 31/1/2018.
13. Deve ritenersi pertanto che il titolo, laddove indica la somma di euro 19.911,86 con la rivalutazione e con gli interessi, si riferisce ad una somma che comprende già in se tali accessori dalla data dell'illecito e sino alla data della liquidazione eseguita dal CTU (dal
2/3/1991 al 31/1/2018).
14. Devono essere aggiunti a tale somma esclusivamente la rivalutazione e gli interessi per il periodo successivo al 31/1/2018, data della quantificazione eseguita dal CTU, sino alla pubblicazione della sentenza.
15. La somma complessivamente dovuta dal debitore, odierno opponente, in base a tale interpretazione del titolo. è dunque di Euro 20.496,64, calcolata al 9/11/2021, data di pubblicazione della sentenza. Non v'è contestazione sull'avvenuto pagamento della somma di €
19.911,86 da parte del di . Il credito residuo è pertanto di Euro 584,78. Pt_1 Parte_1
In tale misura va dunque rideterminato il credito della parte convenuta opposta.
16. Deve darsi atto della sostanziale rinuncia all'opposizione in relazione alle ulteriori somme il cui pagamento è stato intimato a titolo di spese legali e di CTU.
17. La stessa parte opponente ha infatti dato atto dell'avvenuto deposito in corso di causa, da parte dei creditori, di adeguata documentazione fiscale giustificativa della pretesa. L'ente debitore si
è dunque dichiarato disponibile al pagamento.
18. Dev'essere dato atto, dunque, che è venuto meno il necessario impulso di parte per addivenire a qualsivoglia pronuncia su tale ulteriore domanda degli opponenti.
19. Quanto alle spese per l'atto di precetto, va osservato che in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 (Rv. 659767 - 01)).
20. Ne consegue che la parziale non debenza delle somme oggetto di intimazione non consente in questa sede di accogliere la domanda di accertamento negativo delle spese di precetto la cui liquidazione spetta al GE ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo pagina 5 di 6 esecutivo.
21. Le spese del presente giudizio di opposizione vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale delle domande dell'opponente. Non sussistono i presupposti per la condanna di alcuna delle parti ex art. 96 cpc. Le parti non hanno infatti allegato né dimostrato alcun danno derivante dall'altrui condotta processuale. I presupposti applicativi del comma 3 dell'art. 96, inoltre, non possono essere ritenuti sussistenti in virtù della mera infondatezza delle argomentazioni giuridiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 326/2023 promossa dal Parte_1
contro , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , disattesa ogni altra istanza, Controparte_4 CP_5 CP_6
eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina il credito indicato in precetto come segue: Euro 584,78 a titolo di rivalutazione e interessi ancora dovuti;
a tali somme si aggiungono le spese legali, di CTU e di precetto in merito alle quali non si procede ad alcuna quantificazione in mancanza di domanda di parte opponente e di contestazioni specifiche sui criteri di calcolo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
TO, 16/08/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 326 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
( in persona del Sindaco pro tempore Arch. Parte_1 P.IVA_1
sedente e corrente in Cattolica Eraclea (AG) Via Rosario, elett. dom.to ai fini del Persona_1
presente atto, in , Via Oreto n. 59, presso e nello studio dell'Avv. Giovanna Morello Parte_1
( , dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di C.F._1
citazione;
ATTRICE contro
, nata a [...] [...], (C.F. , Controparte_1 Parte_1 C.F._2
, nata a [...] [...], (C.F. ), Controparte_2 Parte_1 C.F._3
, nata a [...] [...], (C.F. ), Controparte_3 Parte_1 C.F._4
, nato a [...] [...], (C.F. ), Controparte_4 Parte_1 CodiceFiscale_5
, nata a [...] [...], (C.F. ), CP_5 Parte_1 C.F._6 CP_6
nata a [...] [...], (C.F. , tutti quali eredi del sig.
[...] Parte_1 C.F._7
, nato a [...] [...] e deceduto il 26.07.2018, rappresentati Persona_2 Parte_1
e difesi dagli Avv.ti Adriano Di Falco del Foro di Prato (C.F. , Gaetano C.F._8
Caponnetto del Foro di TO (C.F. ) e Vincenzo Caponnetto del Foro di C.F._9
pagina 1 di 6 TO (C.F. ), unitamente e disgiuntamente tra loro per procura in calce C.F._10
alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “dichiarare il difetto di legittimazione attiva e l'inefficacia e/o irregolarità del titolo esecutivo per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto;
ovvero - dichiarare che nulla deve il Parte_1
agli opposti avendo già corrisposto la somma di €. 19.911,86 in data 23.12.2022; - accogliere
[...]
indi la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto ai convenuti per le ragioni in premessa, tanto in fatto che in diritto, dichiarando nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto siccome infondato, ingiusto ed illegittimo;
In linea subordinata – dare atto della disponibilità dell'opponente a corrispondere le somme dovute a titolo di spese legali, di CTU, interessi e rivalutazione calcolati dalla data successiva al deposito della sentenza sino alla data del dicembre 2022 momento in cui è avvenuta la liquidazione della somma di €. 19.911,86 indi dichiarare, per le somme eccedenti, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto opposto siccome infondato, ingiusto ed illegittimo;
– condannare parte avversa alle spese del giudizio;
– condannare parte avversa ai sensi dell'art. 96 c. 1 e c.3 cpc”.
Nell'interesse di parte convenuta: “PIACCIA AL TRIBUNALE rigettare, per i motivi suesposti, le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi, e con ulteriore condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto in Parte_1
giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e proponendo opposizione Controparte_4 CP_5 CP_6
avverso l'atto di precetto notificato da questi ultimi, odierni convenuti, nella loro qualità di eredi del sig. , in virtù della Sentenza del Tribunale di TO n. Persona_2
1160/2021 emessa in data 09.11.2021.
2. A sostegno dell'opposizione, l'ente odierno attore ha dedotto a. che la formula esecutiva sarebbe stata richiesta ed ottenuta dal difensore di Per_2
in difetto di ius postulandi ed infatti l'istanza sarebbe stata avanzata dopo il
[...]
decesso del , allorquando, dunque, il mandato era già estinto per morte del CP_1
mandante;
pagina 2 di 6 b. che il titolo sarebbe stato spedito in forma esecutiva in favore di e non Persona_2
dei suoi eredi;
c. che la somma oggetto di intimazione sarebbe errata in quanto i. gli odierni convenuti opposti avrebbero aggiunto alla somma indicata nel titolo
(19.011.86 Euro) la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati dal
02.03.1991 al 09.11.2021; tale decorrenza non sarebbe in alcun modo ricavabile dal titolo ed inoltre le somme a titolo di rivalutazione e interessi non spetterebbero ai convenuti in quanto la somma indicata nel titolo sarebbe già comprensiva di rivalutazione e interessi sino al momento della decisione;
ii. gli odierni convenuti avrebbero intimato il pagamento delle somme di €.
1.380,00 quali “spese CTU” e di €. 4.377,36 quali spese legali senza aver trasmesso le relative fatture, necessarie anche ai fini del rimborso dell'IVA; e senza dedurre né documentare i relativi esborsi;
il comune opponente si è in ogni caso dichiarato disponibile a versare tali somme in caso di dimostrazione in corso di causa dei relativi esborsi;
iii. non sarebbe dovuta alcuna somma a titolo di spese di precetto in quanto l'ente convenuto avrebbe già adempiuto l'obbligazione portata dal titolo e il mancato adempimento di ogni eventuale credito residuo sarebbe dipeso dalla mancata collaborazione stragiudiziale degli intimanti.
3. Costituendosi in giudizio i convenuti hanno contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
4. Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc. La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria ed è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Tutto ciò premesso, ritiene innanzitutto il Tribunale che i primi due motivi di opposizione siano infondati e debbano essere disattesi.
6. Dev'essere data continuità, infatti, al principio di diritto in base al quale < causando l'estinzione del mandato e la perdita dello "ius postulandi" in capo all'avvocato, priva quest'ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della copia esecutiva di una sentenza.
Nondimeno tale vizio resta sanato ove, una volta che la copia esecutiva sia stata comunque pagina 3 di 6 rilasciata, gli eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di intraprendere l'esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l'operato del legale>> (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18363 del 06/08/2010 (Rv. 614159 - 01)).
7. Nel caso di specie, non v'è contestazione sulla circostanza per la quale gli intimanti, odierni convenuti, sono eredi del creditore . Questi ultimi hanno indubbiamente Persona_2
manifestato la volontà di ratificare l'operato del legale che ha ottenuto il titolo in forma esecutiva ed infatti hanno intrapreso l'esecuzione forzata e si sono costituiti in giudizio anche nel presente procedimento insistendo nella pretesa fatta valere con il precetto. Il vizio derivante dal difetto di ius postulandi al momento dell'ottenimento della copia esecutiva del titolo è dunque senz'altro sanato.
8. È invece fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono, il terzo motivo di opposizione.
9. Va innanzitutto richiamato il principio in base al quale < giudiziale (…) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito>> (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 02)).
10. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, va osservato che il titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto è costituito dalla sentenza del Tribunale di
TO n. 1160/2021 emessa in data 09.11.2021 con cui il era Parte_1
stato condannato a pagare in favore di Parte_2
[.. la “complessiva somma di euro 19.911,86 con la rivalutazione, alla stregua degli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e con gli interessi al tasso legale sull'importo iniziale, rivalutato di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza”;
b. le “spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali”.
11. Con la medesima sentenza sono state poste a carico del odierno attore le spese di CTU. Pt_1
pagina 4 di 6 12. Orbene, quanto alla rivalutazione e agli interessi va rilevato che la condanna si riferisce ad un importo (euro 19.911,86) quantificato dal CTU nominato che ha indicato in Euro 6.100,00 il valore all'epoca dell'illecito del pregiudizio subìto dal danneggiato, in Euro 13.811,86 il valore della rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT e degli interessi al saggio legale dal
2/3/1991 al 31/1/2018.
13. Deve ritenersi pertanto che il titolo, laddove indica la somma di euro 19.911,86 con la rivalutazione e con gli interessi, si riferisce ad una somma che comprende già in se tali accessori dalla data dell'illecito e sino alla data della liquidazione eseguita dal CTU (dal
2/3/1991 al 31/1/2018).
14. Devono essere aggiunti a tale somma esclusivamente la rivalutazione e gli interessi per il periodo successivo al 31/1/2018, data della quantificazione eseguita dal CTU, sino alla pubblicazione della sentenza.
15. La somma complessivamente dovuta dal debitore, odierno opponente, in base a tale interpretazione del titolo. è dunque di Euro 20.496,64, calcolata al 9/11/2021, data di pubblicazione della sentenza. Non v'è contestazione sull'avvenuto pagamento della somma di €
19.911,86 da parte del di . Il credito residuo è pertanto di Euro 584,78. Pt_1 Parte_1
In tale misura va dunque rideterminato il credito della parte convenuta opposta.
16. Deve darsi atto della sostanziale rinuncia all'opposizione in relazione alle ulteriori somme il cui pagamento è stato intimato a titolo di spese legali e di CTU.
17. La stessa parte opponente ha infatti dato atto dell'avvenuto deposito in corso di causa, da parte dei creditori, di adeguata documentazione fiscale giustificativa della pretesa. L'ente debitore si
è dunque dichiarato disponibile al pagamento.
18. Dev'essere dato atto, dunque, che è venuto meno il necessario impulso di parte per addivenire a qualsivoglia pronuncia su tale ulteriore domanda degli opponenti.
19. Quanto alle spese per l'atto di precetto, va osservato che in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 (Rv. 659767 - 01)).
20. Ne consegue che la parziale non debenza delle somme oggetto di intimazione non consente in questa sede di accogliere la domanda di accertamento negativo delle spese di precetto la cui liquidazione spetta al GE ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo pagina 5 di 6 esecutivo.
21. Le spese del presente giudizio di opposizione vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale delle domande dell'opponente. Non sussistono i presupposti per la condanna di alcuna delle parti ex art. 96 cpc. Le parti non hanno infatti allegato né dimostrato alcun danno derivante dall'altrui condotta processuale. I presupposti applicativi del comma 3 dell'art. 96, inoltre, non possono essere ritenuti sussistenti in virtù della mera infondatezza delle argomentazioni giuridiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 326/2023 promossa dal Parte_1
contro , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , disattesa ogni altra istanza, Controparte_4 CP_5 CP_6
eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina il credito indicato in precetto come segue: Euro 584,78 a titolo di rivalutazione e interessi ancora dovuti;
a tali somme si aggiungono le spese legali, di CTU e di precetto in merito alle quali non si procede ad alcuna quantificazione in mancanza di domanda di parte opponente e di contestazioni specifiche sui criteri di calcolo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
TO, 16/08/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 6 di 6