Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2052/2024 RG Lavoro vertente
TRA
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Improta ( ), presso cui ha eletto domicilio ex art. 47 CodiceFiscale_2
c.c. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 081-18829626 ed all'indirizzo p.e.c. Email_1
- Appellante
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in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, cod. fisc. , per procura generale alle liti C.F._3
Notaio di Fiumicino Roma del 22.03.2024 Rep. 37895 ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via Alcide de gasperi,55.
Si chiede che le comunicazioni vengano inviate sulla PEC
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro n. 483/2024 pubbl. il 23/1/2024 con la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento dei ratei della pensione di invalidità civile riconosciuta per l'anno 2023 a fronte della rinunzia attorea per i ratei relativi all'anno 2022, era stato condannato l' al pagamento della spese di lite liquidata in euro CP_1
720,50, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione .
L'appellante ha censurato esclusivamente il governo delle spese.
Compensate Notificato l'atto, l' si è costituito resistendo ed invocando il rigetto del CP_1 gravame.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di parte, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame non è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese, secondo parte appellante ingiustamente compensate.
Il primo Giudice ha disposto la compensazione per metà sulla base della seguente argomentazione : “atteso l'avvenuto adempimento in corso di lite e la riduzione della pretesa di parte ricorrente a seguito della costituzione dell' La Cassazione invocata CP_1 da parte ricorrente a verbale, pur escludendo che in tali ipotesi vi sia soccombenza reciproca, giustifica la compensazione totale o parziale, che ricorre proprio in considerazione della riduzione della pretesa conseguente alla costituzione dell' CP_1
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decretolegge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha
2 dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decretolegge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Tanto premesso, appare necessario ricordare che la Suprema Corte a sezione unite, n. 32061 del 31/10/2022, investita della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, «se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle
3 spese di lite in favore della controparte», ha dato risposta negativa, enunciando il principio di diritto secondo cui: «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.».
Nella motivazione del richiamato arresto si osserva, infatti, incisivamente ai fini la risoluzione della questione in questa sede posta, che «non può condividersi l'ampia applicazione del principio di causalità propugnata dall'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, nonostante il parziale accoglimento della domanda.
Se è vero, infatti, che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla “gravità ed eccezionalità” delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio, posto in rilievo anche dall'ordinanza interlocutoria, che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.».
Tali considerazioni risultano pienamene calzanti anche nel caso in esame laddove a fronte della richiesta di pagamento dei ratei della pensione di invalidità per gli anni 2022 e 2023 parte istante ha ottenuto la liquidazione dei ratei relativi al solo anno 2023 .
4 Nella specie, pertanto, in base all'esito solo parzialmente vittorioso della domanda nonché tenuto conto del pagamento in corso di causa della prestazione da parte dell'istituto, il Tribunale correttamente ha disposto la parziale compensazione delle spese.
Le argomentazioni rese dalla difesa attorea riguardo alla erronea interpretazione da parte del primo Giudice dell'arresto giurisprudenziale sopra richiamato non appaiono condivisibili.
Il riconoscimento di una parte della pretesa, pur non integrando un caso di soccombenza reciproco, ben può indurre il giudicante a disporre la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite senza però porre la parte delle spese compensate a carico dell'attore parzialmente vittorioso.
La compensazione per metà trova la sua giustificazione nel riconoscimento solo parziale della pretesa e , dunque, nell'aver l'istante dato causa alla lite in parte in modo erroneo
- ha infatti riconosciuto di non dover riscuotere i ratei anno 2022 – interrompendo così il nesso eziologico nonché nell'avvenuta liquidazione dei residui importi spettanti in pendenza di giudizio.
La statuizione sulle spese operata dal Tribunale appare, dunque, in linea con l'orientamento della Suprema Corte, appieno condiviso da questa Corte.
Il nucleo essenziale delle ragioni giustificative della compensazione delle spese processuali è,a parere della Corte, ragionevole e ben motivato in linea con il principio di soccombenza, che va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima parte, al pagamento delle spese.
Il gravame va respinto per le considerazioni sin qui esposte.
Spese non ripetibili a mente dell'art.152 disp att. C.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:rigetta l'appello
Spese non ripetibili ex art.152 disp att. C.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
5 Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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