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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/06/2022 al n. 1176/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. , residenti in [...] C.F._2
rappresentati e difesi in causa dagli avv.ti Pinardi Alessandro e Soppa Elena ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Brescia, Corso Giacomo
Matteotti n. 54, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- pagina 1 di 27 CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in via Battaglione Framarin n. 18 CP_1
-appellata contumace-
Causa alla quale è stata riunita quella nr. 1238/2022 R.G promossa
DA
di seguito , Parte_3 Pt_3
con sede legale in Napoli, via ANta Brigida n. 39, cod. fisc. P.IVA_2
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Luciana Cipolla DE Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio DEl'Avv. Silvia Ceciin Via C.
Colombo n. 10 - 30173 Mestre (VE come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
CONTRO
nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. , residenti in [...] C.F._2
Come sopra rappresentati, difesi e domiciliati
-appellati-
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in via Battaglione Framarin n. 18 CP_1
-appellata contumace-
avente per oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione DEle conclusioni DE
pagina 2 di 27 17/7/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI : Parte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
a) respingere l'appello DEla società Parte_3
perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite;
b) accogliere i motivi di gravame dei signori e Parte_1 Parte_4
e, per l'effetto, in parziale riforma DEl'impugnata sentenza n.2349/2021, emessa
dal Tribunale di Vicenza il 9 dicembre 2021 e pubblicata il 21 dicembre 2021,
revocarsi, annullarsi e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo immediatamente
esecutivo n.1252/16 (R.G. 2885/16), emesso dal Tribunale di Vicenza in data
19.04.16, con ordine ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari di
cancellare le ipoteche giudiziali iscritte (in forza DE citato D.I. immediatamente
esecutivo n. 1252/16 - R.G. 2885/16 - rep. 1927/16, emesso dal Trib. di Vicenza
il 19.04.16): a Cagliari ai nn. 10877/1375, il 22.04.16; a Cagliari ai nn.
10876/1376, il 22.04.16; a Padova ai nn. 13904/2550, il 03.05.2016; a Padova
ai nn. 13905/2551, il 03.05.2016;
c) condannare l'appellata in LCA e la terza Controparte_1
intervenuta / appellante principale nel giudizio n.1238/2022 r.g. riunito alla
presente causa al pagamento DEle spese di entrambi i gradi di Pt_3
giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, antistatari. d) In via
istruttoria, si insiste, occorrendo, per l'ammissione DEle istanze come dedotte in
sede di memoria ex art.183, comma VI, nn. 2 c.p.c., qui di seguito ritrascritte:
“si chiede l'ammissione DEla prova orale per interrogatorio formale e per testi
pagina 3 di 27 sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti trascritti premesse le parole
vero che:
1. Nel gennaio/febbraio DE 2013 la , per il tramite DE Controparte_1
direttore di filiale di sig. , propose ai sig.ri CP_1 Persona_1 Parte_1
e , presso la filiale di in via Battaglione Framarin, la Parte_4 CP_1
sottoscrizione dei titoli azionari e obbligazionari DEla Controparte_1
come indicati e descritti negli estratti conto che mi vengono
[...]
rammostrati (docc. 3 e 5).
2. Nel gennaio/febbraio 2013 la , per il tramite DE CP_1 Controparte_1
direttore di filiale di sig. , allorquando propose, presso la CP_1 Persona_1
filiale di in via Battaglione Framarin, ai sig.ri e CP_1 Parte_1 Pt_4
l'investimento in titoli azionari e obbligazionari DEla
[...] CP_1
, descrisse tale investimento utilizzando le seguenti parole: “sicuro”;
[...]
“non rischioso”; “di pronto smobilizzo”; “capitale sicuro”; “crescita DE
capitale nel tempo”.
3. Nel gennaio/febbraio 2013 la , per il tramite DE Controparte_1
direttore di filiale di sig. , allorquando propose, presso la CP_1 Persona_1
filiale di in via Battaglione Framarin, ai sig.ri e CP_1 Parte_1 Pt_4
l'investimento in titoli azionari e obbligazionari DEla
[...] CP_1
, descrisse tale investimento come “riservato alla clientela più fidata”,
[...]
“già sottoscritto da importanti imprenditori veneti”.
4. Nel gennaio/febbraio 2013 i sig.ri e erano Parte_1 Parte_4
classificati dalla come clientela “al dettaglio”, come Controparte_1
pagina 4 di 27 da questionario MIFID al 04.11.2008 allegato agli estratti conto che mi
vengono rammostrati (docc. 3 e 5).
5. Nel gennaio/febbraio 2013 la , per il tramite DE Controparte_1
direttore di filiale di sig. , propose i sig.ri e CP_1 Persona_1 Parte_1
, presso la filiale di in via Battaglione Framarin, la Parte_4 CP_1
sottoscrizione dei titoli azionari e obbligazionari DEla Controparte_1
come indicati e descritti negli estratti conto che mi vengono
[...]
rammostrati (docc. 3 e 5) omettendo ogni consegna e sottoscrizione DE
“contratto” e/o “documento informativo”.
6. Nel gennaio/febbraio 2013 i sig.ri e , presso la Parte_1 Parte_4
filiale di in via Battaglione Framarin, acconsentirono all'investimento CP_1
proposto dalla , per il tramite DE direttore di filiale, Controparte_1
sig. , senza sottoscrivere alcuno specifico “contratto” e/o Persona_1
“documento informativo”.
7. Nell'agosto 2014, la , presso la filiale di in Controparte_1 CP_1
via Battaglione Framarin, per il tramite DE direttore di filiale di , sig. CP_1
, invitava i sig.ri e a costituirsi Persona_1 Parte_1 Parte_4
fideiussori DEla società Aste Assicurazioni S.r.l. in liquidazione, sino alla
concorrenza DEl'importo di € 150.000,00. 8. Nell'agosto 2014, la
[...]
presso la filiale di in via Battaglione Framarin, per il Controparte_1 CP_1
tramite DE direttore di filiale di sig. , precisava ai sig.ri CP_1 Persona_1
e che: “vista la messa in liquidazione DEla Parte_1 Parte_4
società Aste Assicurazioni S.r.l., la sottoscrizione di una fideiussione personale
dei soci costituiva l'unica opportunità per permettere alla medesima società Pt_1
pagina 5 di 27 Assicurazioni S.r.l. l'operatività bancaria e il mantenimento DEle linee di
credito e, comunque, per evitare ogni azione recuperatoria DEla nei CP_1
confronti DEla Aste Assicurazioni S.r.l. in liquidazione”.
9. Nell'agosto 2014, presso la filiale di in via Controparte_1 CP_1
Battaglione Framarin, per il tramite DE direttore di filiale di sig. CP_1 [...]
, confermò ai sig.ri e la facoltà di Per_1 Parte_1 Parte_4
liquidare i titoli azionari e obbligazionari DEla (di cui al Controparte_1
docc. 3 che mi viene rammostrato) “compensando le relative somme incassate
dalla liquidazione dei titoli DEla con il credito eventualmente vantato CP_1
dall'Istituto”.
10. Così rassicurati e sulla scorta DE controvalore dei titoli
azionari/obbligazionari DEla , di cui risultavano Controparte_1
titolari, i sig.ri e in data 22 agosto 2014 si costituivano garanti Pt_4 Pt_1
DEla società Aste Assicurazioni S.r.l. in liquidazione sino alla concorrenza
DEl'importo di € 150.000,00 (come da doc. 5 avversario che mi viene
rammostrato).
11. Nel novembre 2014 i sig.ri e richiedevano per la prima volta Pt_4 Pt_1
alla la liquidazione dei titoli azionari/obbligazionari Controparte_1
DEla (come da doc. 3 che mi viene rammostrato). Controparte_1
12. Dopo il ricevimento DEla comunicazione DE 03.08.2015 che mi viene
rammostrata (doc. 3) e prima DEl'invio DEla comunicazione DE 03.08.2015 che
mi viene rammostrata (doc. avv. 6), la , per il tramite Controparte_1
DE sig. confermò ai sig.ri e che Persona_2 Parte_1 Parte_4
pagina 6 di 27 la proposta indicata nella comunicazione DE 03.08.15 era “in corso di positiva
valutazione”.
Si indicano come testimoni su tutti i capitoli i sig.ri: di Brescia, Testimone_1
di AN LI DE EN (PD); di AN LI Testimone_2 Testimone_3
DE EN (BS); di Padova;
di . Sul solo Testimone_4 Testimone_5 CP_1
cap. 12 il sig. presso la Banca Pop. Vicenza. Persona_2
Ribadito che l'onere DEla prova incombe esclusivamente su controparte, si
chiede, in estremo subordine e solo per mero scrupolo, che codesta Ill.ma Corte:
a) ridetermini, sulla base DEla CTU a firma dott. in ossequio alle Persona_3
conclusioni riportate nella bozza di perizia DEl'8 ottobre 2024 e riportate nella
consulenza definitiva depositata il 21 gennaio 2025, l'esatto ammontare DE
credito vantato dalla nei confronti dei signori Controparte_1
e;
b) dichiari, per l'effetto, la nullità e/o Parte_4 Parte_1
inefficacia DE decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.1252/16 (R.G.
2885/16), emesso dal Tribunale di Vicenza in data 19.04.16, per
indeterminatezza DE credito indicato DEla banca, con ordine ai competenti
Conservatori dei Registri Immobiliari di cancellare le ipoteche giudiziali iscritte
a Cagliari ai nn. 10877/1375, il 22.04.16; a Cagliari ai nn. 10876/1376, il
22.04.16; a Padova ai nn. 13904/2550, il 03.05.2016; a Padova ai nn.
13905/2551, il 03.05.2016.
CONCLUSIONI DI AMCO:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, così
giudicare: nel merito e in via principale:
pagina 7 di 27 - rigettare tutte le avverse domande per i motivi esposti nei precedenti scritti
difensivi;
- in parziale riforma DEla sentenza DE Tribunale di Vicenza, n. 2349/2021,
pubblicata il 21/12/2021 nel procedimento RG n. 5467/2016, dichiarare che
è titolare DE credito Parte_3
oggetto DE giudizio e, per l'effetto, dichiararne la sua legittimazione attiva;
- respingere le domande tutte proposte dagli opponenti e confermare, quindi, in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca DE decreto ingiuntivo opposto, condannare
comunque gli appellanti al pagamento, in via solidale tra loro ed in favore di
e/o di Controparte_2 Parte_3
DEla somma di € 108.578,23, nonché, in danno DE solo sig.
[...] [...]
, DEl'ulteriore importo di € 129.075,75, oltre, per tutti, agli interessi Parte_1
come indicati nel ricorso monitorio ed alle spese legali liquidate in decreto,
oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso
di causa o ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi
professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su richiesta di il Tribunale di Vicenza Controparte_1
emetteva in data 19.4.2016 decreto immediatamente esecutivo n. 1252/16 con cui ingiungeva a ed il pagamento dei seguenti Parte_4 Parte_1
importi:
pagina 8 di 27 a) € 108.578,23 - oltre interessi successivi - dovuti, in solido tra loro dalla sig.ra e dal sig. a titolo di saldo passivo DE conto corrente n.17/165536 Pt_4 Pt_1
intestato alla società Aste Assicurazioni S.r.l. in liquidazione, poi cancellata dal
Registro Imprese in data 9 aprile 2015, DEla quale i medesimi sig.ri e Pt_4
si erano costituiti garanti in forza DEla fideiussione sottoscritta in data 22 Pt_1
agosto 2014;
b) € 129.075,75 - oltre interessi successivi – dovuti dal solo sig. a titolo di Pt_1
saldo passivo DE conto corrente n.17/169434 intestato al medesimo ingiunto.
2.1 Il decreto veniva opposto da entrambi gli ingiunti che ne chiedevano la revoca eccependo la mancanza di prova DE credito e la loro liberazione ex art. 1956 cc. Gli attori, quindi, chiedevano, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti a seguito DEl'investimento in azioni DEla medesima Banca e in subordine la risoluzione DE contratto di investimento per violazione dei doveri incombenti sull'intermediario con restituzione DE prezzo corrisposto per l'acquisto dei titoli.
2.2. Si costituiva he chiedeva il rigetto DEl'opposizione. CP_3
2.3. La convenuta, con decreto emanato dal Ministero DEl'Economia in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e conseguentemente il processo veniva interrotto.
2.4. La causa era riassunta nei confronti dei Commissari liquidatori, che non si costituivano, e di che eccepiva l'estraneità dei rapporti di Controparte_4
cui è lite al c.d. perimetro DEla cessione (ovvero al complesso dei rapporti già
pagina 9 di 27 facenti capo alle banche venete cui era subentrata in forza DE contratto stipulato in data 26.6.2017 con la Procedura in attuazione DE citato decreto legge).
2.5. Interveniva in data 13.9.2021, con comparsa ex art. 105 c.p.c., quale Pt_3
attuale titolare DE credito (in forza di cessione effettuata in data 6.1.2017 dalla
Banca in bonis ad che in data 31.3 2021 le aveva ceduto Controparte_5
tutti i crediti già oggetto DEla precedente cessione, tra cui quelli vantati nei confronti degli attori).
2.6. Gli attori all'udienza di precisazione DEle conclusioni eccepivano la nullità
DEla fideiussione omnibus sottoscritta per violazione DEla legge n. 287/1990 in relazione al provvedimento n. 55/2005 DEla Banca d'Italia per avere ad oggetto clausole, conformi allo schema elaborato dall'ABI, frutto di un'intesa anti-
concorrenziale intercorsa tra gli istituti di credito.
2.7. Il Tribunale, disattesa la richiesta di espletamento di consulenza tecnica formulata dagli opponenti, definiva il giudizio con sentenza n. 2349/2021,
pronunciata in data 9.12.2022 che dichiarava la carenza dal lato attivo di Pt_3
e l'estraneità di ai rapporti oggetto di lite, rimasti secondo il Controparte_4
primo giudice in capo alla banca vicentina. Nel merito, riteneva infondata l'eccezione di nullità formulata all'udienza di precisazione DEle conclusioni per mancanza DEla prova DEl'uniforme applicazione DEle clausole censurate con il citato provvedimento DEla Banca d'Italia all'epoca DEla stipula DEla
fideiussione di cui è lite e rigettava per il resto l'opposizione.
*****
pagina 10 di 27 3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti appelli sia Pt_4
ed che iscritti rispettivamente ai numeri
[...] Parte_1 Pt_3
1176/2022 e 1238/2022 di ruolo generale.
3.1. ed hanno formulato tre motivi di gravame con i quali hanno: Pt_4 Pt_1
a) censurato l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità DE decreto ingiuntivo per carenza di prova DEl'an e DE quantum DE debito, posto che con il ricorso per ingiunzione sono stati prodotti solo l'estratto di saldaconto ex art. 50
TUB, mancano – fatta salva l'apertura di credito prodotta sub doc 2 – i contratti afferenti i due rapporti di conto corrente e non sono stati neppure prodotti gli estratti conto relativi al periodo antecedente il 30.06.2015 (nonostante la CP_1
avesse affermato nel ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. l'apertura di entrambi i conti nel mese di marzo 2000);
b) eccepito l'erroneo rigetto DEl'eccezione di nullità DEle fideiussioni omnibus,
irrilevante essendo la data di sottoscrizione DEle stesse, conformemente alle previsioni DEla legge n. 287/1990 che sanciscono l'invalidità ad ogni effetto
DEle intese anti-concorrenziali;
c) lamentato omessa pronuncia in ordine all'eccezione di liberazione ex art. 1956
cod. civ., evidenziando che la fideiussione era stata rilasciata il 22.8.2014
allorché la società garantita, Aste Assicurazioni s.r.l., era in liquidazione da oltre un anno (precisamente dal 08.07.2023).
3.2 Si è costituita chiedendo il rigetto DE gravame. Pt_3
3.3. La medesima società ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la sua carenza di legittimazione passiva sulla base di uno dei criteri di esclusione previsti nel contratto di cessione stipulato tra d , CP_3 CP_5
pagina 11 di 27 vale a dire la presentazione di domanda giudiziale prima DE 30.11.2016
(indicata nel contratto di cessione come “data di valutazione”).
ha sul punto evidenziato che nel concetto di domanda giudiziale non può Pt_3
essere fatta rientrare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto si tratta di “un
particolare giudizio - in cui il soggetto ingiunto può impugnare il decreto
emesso nei suoi confronti ritenendolo infondato - che dà luogo ad un
contraddittorio a cognizione piena in cui la parte che agisce per contestare
l'ingiunzione ricevuta non vanta una pretesa da azionare in giudizio, ma agisce,
di solito, unicamente al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria”.
Inoltre, in tale giudizio la posizione processuale DEle parti risulta invertita,
avendo l'opponente la veste di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
è attore in senso sostanziale.
3.4. Si sono costituiti e , che hanno chiesto il Parte_1 Parte_4
rigetto DEl'appello, ritenendo che i rapporti di cui è lite non siano stati ceduti ad e, quindi, ad ma che siano rimasti in capo alla . CP_5 Pt_3 CP_1
4.1 Riuniti i due giudizi, la causa portante, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza DE 15.5.2024 per l'espletamento di consulenza tecnica,
affidando al dott. l'incarico di rispondere al seguente quesito: Persona_3
“Il C.T.U., letti gli atti di causa, ridetermini il saldo DE conto corrente n.
17/165536 (acceso da Aste Assicurazioni s.r.l.) e DE conto nr.17/169434 (acceso
da ) sulla base dei seguenti criteri: Parte_1
CONTO CORRENTE N. 17/165536
- applicazione DE saggio legale fino al 6.3.2015 (con eliminazione, pertanto, di
qualunque altra forma di interesse ed onere) ed applicazione degli interessi e
pagina 12 di 27 degli altri oneri previsti nel contratto DE 6.3.2015 (ferma l'illegittimità DEla
capitalizzazione);
CONTO CORRENTE N. 17/169434
- applicazione dei tassi debitore e creditore indicati nel contratto DE 21.3.2000
ed eliminazione DEla commissione di massimo scoperto ivi prevista;
- eliminazione fino al 22.8.2014 di tutte le commissioni e gli altri oneri applicati
ma non previsti in quel contratto nonché DEla capitalizzazione degli interessi;
- applicazione degli interessi e degli altri oneri previsti nel contratto DE
22.8.2014, ferma l'illegittimità degli interessi anatocistici
PER ENTRAMBI I RAPPORTI: la soluzione più favorevole alle parti ingiunte
nel caso di omissioni nella produzione degli estratti conto che rendano lo
sviluppo DE rapporto non esattamente ricostruibile.
4.2. Depositato l'elaborato peritale, contenente diverse ipotesi di rideterminazione DE saldo dei conti (con o senza applicazione DE principio DE
c.d. saldo zero e tenendo conto DEla sola documentazione depositata con il ricorso monitorio ovvero anche di quella depositata nel corso DE giudizio di opposizione da , la causa è stata rinviata per precisazione DEle conclusioni CP_3
all'udienza DE 17.7.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, seguita dallo scambio DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica.
*****
5. L'appello di è infondato. Pt_3
5.1 Appare opportuno preliminarmente precisare che la titolarità dei crediti oggetto DE presente giudizio è stata affermata dall'appellata solo sulla base
DEle cessioni effettuate ai sensi DEl'art. 58 TUB nel mese di gennaio 2017 e nel pagina 13 di 27 2021 senza alcun riferimento alla disciplina contenuta nel D.L. n. 99/2017 (che,
come noto, ha previsto, nel concorso di determinati presupposti, la cessione di alcuni crediti DEle due banche venete sottoposte ad lca in favore di CP_6
divenuta l'odierna . Pt_3
5.2 Va poi preso atto che nel presente grado di giudizio le parti hanno concordato circa l'inserimento nel contratto di cessione di crediti stipulato da
in bonis con DE criterio di esclusione menzionato nella CP_3 CP_5
sentenza impugnata basato sulla presentazione, prima DEla c.d. data di valutazione, di una domanda giudiziale o arbitrale, peraltro con la precisazione
“indipendentemente dalla tipologia di pretese avanzata dal relativo debitore”,
pur se va evidenziato che non è stato rinvenuto tra i documenti di causa l'avviso,
che sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 14.1.2017, relativo alla
“prima” cessione effettuata in data 6.1.2017.
5.3 Qualora il documento non fosse stato effettivamente depositato in giudizio,
la prova DEla cessione DE credito in favore DEla società di cartolarizzazione in causa non potrebbe dirsi raggiunta già per la mancanza di prova DEla precedente cessione effettuata in favore di (e va altresì ricordato sul punto CP_5
che la in bonis successivamente a tale cessione depositò la memoria ex CP_1
art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. senza dare atto DEla stipula DE contratto con la cessionaria, sicché anche il contegno assunto dalla asserita cedente sembrerebbe confermare l'esclusione DE trasferimento di titolarità dei rapporti di cui è lite).
5.4 Qualora, invece, tale mancanza documentale venisse ritenuta insussistente o comunque irrilevante in ragione DE contegno assunto dalle parti in appello,
andrebbe nondimeno affermata, conformemente a quanto fatto dal Tribunale, la pagina 14 di 27 carenza di titolarità dal lato attivo DEl'obbligazione in quanto il giudizio di opposizione era pendente alla data DE 30.11.2016. Invero, le argomentazioni di sono destituite di fondamento in quanto il criterio di esclusione fa leva Pt_3
solo sulla presentazione di una domanda giudiziale alla data di valutazione e,
pertanto, non viene dato rilievo alle ragioni per le quali il credito è stato contestato (ben potendo, quindi, il debitore essersi limitato ad affermare l'inesistenza, totale o parziale, DE credito fatto valere con il provvedimento monitorio). La nozione di domanda giudiziale, al contrario di quello che sembra opinare la società di cartolarizzazione, prescinde dal suo contenuto, tanto più nel caso di specie in cui l'avviso di cessione in favore di avrebbe CP_5
specificato che l'esclusione valeva “indipendentemente dalla tipologia di
pretesa avanzata dal relativo debitore”.
5.5 Peraltro, quand'anche la clausola in questione richiedesse la formulazione di pretese di pagamento nei confronti DEl'ingiungente, il criterio di esclusione opererebbe comunque posto che gli attori, oltre ad avere contestato l'esistenza e comunque la quantificazione DE credito DEl'opposta, avevano chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti a seguito DEl'investimento operato in titoli DEla pari quanto meno al prezzo di acquisto (Euro CP_1
197.448,50) per violazione degli obblighi informativi, di diligenza, trasparenza e correttezza gravanti sugli intermediari finanziari (e in subordine avevano sollecitato la restituzione DEle somme versate a seguito DEl'annullamento DE
contratto di investimento).
5.6 Va, quindi, escluso che il credito sia stato ceduto ad in forza DEle Pt_3
operazioni di cartolarizzazione dalla stessa richiamate.
pagina 15 di 27 *****
6. L'appello degli attori è fondato nei termini che seguono.
6.1. In ordine al primo motivo va evidenziato che gran parte degli estratti conto rilevanti per la ricostruzione DE saldo dei rapporti è stata depositata con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., vale a dire tardivamente.
L'unico soggetto che poteva porre rimedio a tale mancanza era CP_1 [...]
, che anche questa Corte ritiene essere l'attuale titolare dei Controparte_1
crediti di cui è stato chiesto il pagamento.
6.2. Peraltro, quand'anche fosse stata la titolare DE credito, le Pt_3
conclusioni cui il Collegio ritiene di dover giungere in ordine agli estratti conto esaminabili non sarebbero mutate.
6.2.1. Va innanzitutto dato atto che la società appellata (nel giudizio portante)
con la memoria di replica ha eccepito l'irrilevanza DE deposito tardivo da parte
DEla in bonis di tali documenti in quanto la decadenza non è stata CP_1
eccepita né rilevata d'ufficio nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata ed i fideiussori non hanno formulato sul punto gravame. Troverebbe allora applicazione, secondo il principio di diritto affermato da Cass. ord. n. Pt_3
21529/2021 che, nel censurare la declaratoria di tardività DEla documentazione depositata in primo grado effettuata d'ufficio dalla Corte d'Appello nel caso sottoposto al suo esame, ha osservato quanto segue: (...)“la violazione DE
regime DEle preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., pur potendo essere
dedotta dalla parte (o rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure) per tutta la
durata DE grado in cui si verifica, non soggiace, per tale arco temporale, alla
regola DEl'art. 157, comma 3, DE medesimo codice (che preclude il rilievo
pagina 16 di 27 DEla nullità ad opera sia DEla parte che vi ha dato causa, che di quella che vi
ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest'ultima, che "confina il suo
àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a
rilievo non officioso" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018,
n. 21381, Rv. 650325-01: in senso conforme, tra le più recenti, si vedano,
sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24483; Cass. Sez.
Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841).
Difatti, essendo l'esclusione DEla preclusione suddetta "ancorata all'esistenza
DE potere officioso DE giudice", risulta "logicamente sostenibile che essa si
giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso DE giudice
sussista e sia esercitabile come quello DEla parte", giacché, viceversa,
allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno "quell'esigenza
logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i
poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata
determinata originariamente dalla parte"; verificatasi, pertanto, tale evenienza
"la regola DEl'art. 157, comma 3, cod. proc. civ. può e deve riespandersi" (così,
nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 DE 2018, cit.).”
6.2.2. Nel caso di specie, si deve, però, ricordare che e nel loro atto CP_7 Pt_1
d'appello hanno eccepito la mancanza degli estratti conto relativi al periodo antecedente il 30.6.2015, ovvero proprio la documentazione che è stata depositata con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. di n bonis. CP_3
Pertanto, pur non avendo gli appellanti espressamente censurato la tardività DEla
produzione di gran parte degli estratti conto effettuata nella fase di opposizione,
ben può dirsi che per effetto DE gravame da loro proposto la questione circa pagina 17 di 27 l'effettivo assolvimento (e, quindi, anche quella circa l'assolvimento tempestivo)
DEl'onere DEla prova da parte DE convenuto opposto (attore in senso sostanziale) rientri nella cognizione di questa Corte.
6.2.3. Qualora si ritenesse che la formulazione DE gravame non consenta di rilevare la tardività DE deposito, assumerebbero comunque rilievo decisivo le considerazioni svolte dalle SS.UU con la sentenza n. 4835 DE 16/02/2023 che ha affermato i seguenti principi:
- la disciplina sul processo civile telematico non ha fatto venir meno la
distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte;
- il principio di “non dispersione (o di acquisizione) DEla prova”, operante
anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato
cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per
dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e
spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né
può dipendere dalle successive scelte difensive DEla parte che li abbia
inizialmente offerti in comunicazione.
- Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento
ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne
faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso
nella parte argomentativa dei motivi formulati o DEle domande ed eccezioni
riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il
contenuto DE documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
- Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame
DE documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado,
pagina 18 di 27 onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni
riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua
attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo DEla parte che lo aveva
offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è
rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito DEla copia rilasciata
alle altre parti a norma DEl'art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può
inoltre porre a fondamento DEla propria decisione il documento prodotto in
formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il
contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro
provvedimento o atto DE processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può
ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati
documenti acquisiti in primo grado. “
Risulterebbe allora di rilevo evidenziare che:
i) non ha provveduto, neppure dopo il deposito DEla consulenza tecnica, Pt_3
all'inserimento nel suo fascicolo d'appello degli estratti conto depositati dalla in bonis con la memoria n. 3 (documentazione che è stata, all'evidenza, CP_1
esaminata dal C.T.U. solo in quanto ottenuta, per le vie brevi, dal C.T.P. DEla
società appellata ovvero mediante autonomo esame DE fascicolo telematico DE
giudizio di primo grado);
ii) la società di cartolarizzazione non ha fatto alcun riferimento (e tanto meno un riferimento specifico) alle risultanze di tali documenti né nell'atto di citazione in appello né nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio portante.
Va, in particolar modo, segnalata la replica al primo motivo d'appello dei fideiussori contenuta nella comparsa di costituzione di che si è limitata Pt_3
pagina 19 di 27 ad osservare che “ ha prodotto per entrambi i Controparte_2
rapporti copia DE contratto di apertura, la certificazione ex art. 50 TUB e gli
estratti conto scalari” e che “l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria
fino a prova contraria anche nei confronti DE fideiussore DE correntista (..)
anche nel successivo giudizio di opposizione”. In disparte il fatto che non è vero che la banca vicentina ha depositato le copie dei contratti di apertura di entrambi i rapporti, l'unica documentazione cui ha fatto, sia pur fugace, Pt_3
riferimento è quella depositata con il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., mentre l'appellata, anche per replicare al motivo d'appello DEle sue controparti, avrebbe dovuto specificamente evidenziare la presenza di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata ai fini DE rilascio DE decreto ingiuntivo.
iii) La sentenza impugnata non menziona gli estratti conto di cui si discute (e va anzi osservato che il primo giudice non ha neppure trattato il motivo d'opposizione inerente la mancanza di documentazione DE credito, pervenendo ad una pronuncia, in favore DEla lca, di conferma DE decreto ingiuntivo DE tutto priva di motivazione).
6.2.4. In ultima analisi, qualunque sia la prospettazione che si voglia accogliere,
vanno prese in considerazione solo le ipotesi di rideterminazione DE saldo dei rapporti effettuate dal C.T.U. che non tengono conto DEla documentazione depositata da on la memoria n.
3. Tra queste, va data preferenza a quella CP_3
che prevede l'azzeramento DE saldo iniziale in ragione DEle contestazioni sulla prova DE credito formulate dagli opponenti (i quali avevano, tra l'altro,
evidenziato che il saldo risultante dai più recenti estratti prodotti in sede pagina 20 di 27 monitoria non era pari a zero e che, quindi, mancava la prova DEla formazione
DE debito nel periodo precedente).
6.2.5. Le contestazioni degli appellanti in ordine all'illegittimità degli interessi e degli altri oneri addebitati in costanza dei rapporti sono risultate per la gran parte fondate.
6.2.5.1. Innanzitutto, non è stato prodotto il contratto di apertura DE rapporto n.
17/165536 e l'unico contratto prodotto è quello di apertura di credito DE
6.3.2015. Pertanto, per il pregresso periodo, in assenza di convenzione sugli interessi, è dovuto solo il saggio legale, con esclusione di qualunque altra forma di interesse, anche anatocistico, e commissioni.
Vanno applicati, dalla data di stipula, gli interessi e gli altri oneri previsti nel citato contratto di affidamento, rimanendo, però, illegittimi gli interessi anatocistici applicati in favore DEla posto che non sono stati previsti il CP_1
tasso creditore (quello in favore DE cliente) e la periodicità di capitalizzazione
DE medesimo.
6.2.5.2. Quanto, invece, al conto n. 171/169434, è stato prodotto il contratto di apertura DE rapporto DE 31.3.2000 che reca la previsione DEl'interesse debitore e di quello creditore, da considerarsi legittimamente pattuiti.
La commissione di massimo scoperto ivi indicata nella misura DE 4,4840%
senza alcuna indicazione DEla base di calcolo e degli altri criteri per poterla applicare è, invece, nulla per indeterminatezza.
La capitalizzazione è illegittima in mancanza di clausola di approvazione
DEl'anatocismo e in ogni caso in quanto il contratto è stato è stato stipulato nel vigore DEl'art. 1283 cod. civ. (la DEibera CICR 9.2.2000 che ha legittimato, sia pagina 21 di 27 pure a date condizioni, la capitalizzazione nei rapporti bancari è entrata in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il
22.2.2000).
È stato, quindi, in data 22.8.2014, stipulato contratto di apertura di credito, con previsione dei tassi di interessi debitori e degli altri oneri collegati all'affidamento che vanno da quel momento applicati. Gli interessi anatocistici rimangono illegittimi in mancanza di previsione DE tasso creditore e DEla
periodicità DEla sua applicazione.
6.2.5.3. In entrambi rapporti sono stati applicate commissioni ed altri oneri che non erano stati preventivamente pattuiti sicché, come chiesto al C.T.U., tali competenze vanno espunte dalla ricostruzione DE saldo effettivo dei rapporti.
6.2.6 In conclusione sul punto, in accoglimento DE primo motivo d'appello dei fideiussori, il saldo dei rapporti viene così rideterminato:
- c/c n. 165536, garantito da ed : saldo a credito Parte_1 Parte_5
di ora in lca di Euro 694,83; CP_3
- c/c n. 169434 di cui era titolare (unico ingiunto con il Parte_1
provvedimento opposto): saldo a credito di ra in lca di Euro 76.246,08. CP_3
6.3 La decisione sugli ulteriori motivi d'appello risulta di minimo rilievo posto che l'unica statuizione condannatoria in forza DEla fideiussione omnibus
sottoscritta il 22.8.2014 che si può adottare è quella di Euro 694,83 (si ripete,
infatti, che l'unico ingiunto relativamente al saldo a debito DE conto n. 169434
era il titolare di quel rapporto, sig. ). Parte_1
Ad ogni modo, entrambi i motivi vanno respinti.
pagina 22 di 27 6.3.1 Quanto al secondo motivo, anche volendo prescindere dalla tardività DE
deposito DE provvedimento DEla Banca d'Italia e DElo schema ABI, osserva il
Collegio che gli appellanti non hanno fornito prova DEl'esistenza DEl'uniforme applicazione DEle clausole censurate dall'organo di vigilanza all'epoca DEla
stipula DE negozio (invero, trattandosi di fideiussione sottoscritta nel 2014, gli opponenti non possono giovarsi degli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia
relativamente al periodo 2003-2005).
In ogni caso, è ormai orientamento consolidato quello secondo cui dall'accertamento DEl'intesa anticoncorrenziale oggetto dei rilievi contenuti nel citato provvedimento DEla Banca d'Italia discende la nullità solo DEle tre clausole per le quali è stata ravvisata la violazione DEla legge n. 287/1990, e non già DEl'intero negozio di garanzia, sicché la questione risulta irrilevante, non avendo i fideiussori eccepito con l'atto di opposizione il mancato rispetto DE
termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ.
6.3.2. Quanto al terzo motivo, va preliminarmente osservato che gli appellanti non hanno svolto alcuna deduzione sul peggioramento DEle condizioni economiche DEla società che si sarebbe determinato nel periodo successivo alla stipula DE contratto di affidamento.
Il loro motivo è comunque privo di pregio perché era Parte_1
amministratore e socio al 48% e poi è stato liquidatore di Aste Assicurazioni
s.r.l., mentre ne era stata socia al 22%. I due soci, inoltre, erano (e sono Pt_4
tutt'ora) coniugi conviventi. E', quindi, applicabile il principio di diritto ex
pluribus affermato da Cass. sez. 3, con ordinanza n. 20713 DE 17/07/2023
secondo cui la mancata richiesta di autorizzazione dei fideiussori non può
pagina 23 di 27 configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza DEle
difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può
presumersi tale.
*****
7.1 Atteso il parziale accoglimento DEl'appello di ed va revocato Pt_4 Pt_1
il decreto ingiuntivo opposto con condanna degli appellanti al pagamento in favore di dei seguenti importi: Controparte_1
- Aste ed sono tenuti, in solido, al pagamento di Euro Parte_1 Parte_5
694,83, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla notifica DE
decreto ingiuntivo (avvenuta il 14.5.2016) al saldo, quale saldo passivo DE c/c n. 165536;
- è tenuto al pagamento di Euro 76.246,08, oltre ad interessi ex Parte_1
art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla notifica DE decreto ingiuntivo (avvenuta il
14.5.2016) al saldo, quale saldo passivo DE c/c n. 169434.
7.2 La richiesta di cancellazione DEle ipoteche iscritte in forza DEla provvisoria esecutorietà DE decreto ingiuntivo, formulata in appello, non può trovare accoglimento in quanto, anche non volendo considerare il - sia pur circoscritto -
debito DEla accertato con la presente sentenza, è Pt_4 Parte_1
comproprietario dei beni sui quali le ipoteche sono state iscritte. Invece, la questione inerente l'eventuale sproporzione tra il valore dei beni ipotecati e l'ammontare DE credito accertato esula dalla cognizione di questo Collegio in mancanza di domanda di riduzione DEle ipoteche iscritte.
*****
pagina 24 di 27 8.1 quale parte soccombente, va condannata alle spese DE presente Pt_3
grado di e , liquidate secondo valori medi sulla base DEl'effettivo Pt_1 Pt_4
credito di (ferma la compensazione disposta per il primo grado di CP_8
giudizio in mancanza di impugnazione DE capo sulle spese).
Nulla sulle spese (DE presente grado) nei rapporti tra la lca (rimasta contumace)
e le altre parti in causa (ovvero , ed posto che la notifica Pt_4 Pt_1 Pt_3
DEl'appello proposto da quest'ultima ad è stata all'evidenza Controparte_4
effettuata ai sensi DEl'art. 332 c.p.c.).
8.2 Le spese DEla consulenza espletata in primo grado vanno poste, nei rapporti interni, per un terzo ciascuno a carico degli appellanti, di e di Pt_3 CP_8
[...
.
8.3. Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi Pt_3
DEl'art. 13, comma 1-quater, DE D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da Parte_4
ed nei confronti di Parte_1 Controparte_9
e da
[...] Parte_6
nei confronti di , e
[...] Parte_1 Parte_4
avverso la Controparte_9
sentenza n. 2349/2021 pronunciata in data 9.12.2021 dal Tribunale di Vicenza,
accoglie per quanto di ragione il primo, rigetta il secondo e, per l'effetto, in parziale riforma DEla sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.
1252/16 emesso in data 19.4.2016 dal Tribunale di Vicenza e:
pagina 25 di 27 - condanna ed , in solido, al pagamento in favore Parte_1 Parte_5
di di Euro Controparte_9
694,83, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 14.5.2016 al saldo,
a titolo di saldo passivo DE c/c n. 165536;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di Euro 76.246,08, oltre ad interessi Controparte_9
ex art. 1284, comma 1, cod. civ., dal 14.5.2016 al saldo, a titolo di saldo passivo DE c/c n. 169434;
- condanna - lla Parte_3 Parte_3
rifusione DEle spese DE grado di ed , che liquida Parte_1 Parte_5
in Euro 14.317,00 per compenso ed Euro 1.165,50 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla dispone in ordine alle spese nei rapporti tra
[...]
ed e Controparte_9 Parte_1 Parte_4
e tra ed Controparte_9
Parte_3
- pone le spese DEla consulenza tecnica espletata in appello per un terzo ciascuno a carico degli appellanti ed di CP_7 Pt_1 [...]
di Parte_3 Controparte_9
;
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di Parte_3
contributo unificato, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater, DE d.P.R. n.
115/2002.
pagina 26 di 27 Venezia, 25 novembre 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/06/2022 al n. 1176/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. , residenti in [...] C.F._2
rappresentati e difesi in causa dagli avv.ti Pinardi Alessandro e Soppa Elena ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Brescia, Corso Giacomo
Matteotti n. 54, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- pagina 1 di 27 CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in via Battaglione Framarin n. 18 CP_1
-appellata contumace-
Causa alla quale è stata riunita quella nr. 1238/2022 R.G promossa
DA
di seguito , Parte_3 Pt_3
con sede legale in Napoli, via ANta Brigida n. 39, cod. fisc. P.IVA_2
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Luciana Cipolla DE Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio DEl'Avv. Silvia Ceciin Via C.
Colombo n. 10 - 30173 Mestre (VE come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
CONTRO
nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. , residenti in [...] C.F._2
Come sopra rappresentati, difesi e domiciliati
-appellati-
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in via Battaglione Framarin n. 18 CP_1
-appellata contumace-
avente per oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione DEle conclusioni DE
pagina 2 di 27 17/7/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI : Parte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta:
a) respingere l'appello DEla società Parte_3
perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite;
b) accogliere i motivi di gravame dei signori e Parte_1 Parte_4
e, per l'effetto, in parziale riforma DEl'impugnata sentenza n.2349/2021, emessa
dal Tribunale di Vicenza il 9 dicembre 2021 e pubblicata il 21 dicembre 2021,
revocarsi, annullarsi e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo immediatamente
esecutivo n.1252/16 (R.G. 2885/16), emesso dal Tribunale di Vicenza in data
19.04.16, con ordine ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari di
cancellare le ipoteche giudiziali iscritte (in forza DE citato D.I. immediatamente
esecutivo n. 1252/16 - R.G. 2885/16 - rep. 1927/16, emesso dal Trib. di Vicenza
il 19.04.16): a Cagliari ai nn. 10877/1375, il 22.04.16; a Cagliari ai nn.
10876/1376, il 22.04.16; a Padova ai nn. 13904/2550, il 03.05.2016; a Padova
ai nn. 13905/2551, il 03.05.2016;
c) condannare l'appellata in LCA e la terza Controparte_1
intervenuta / appellante principale nel giudizio n.1238/2022 r.g. riunito alla
presente causa al pagamento DEle spese di entrambi i gradi di Pt_3
giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, antistatari. d) In via
istruttoria, si insiste, occorrendo, per l'ammissione DEle istanze come dedotte in
sede di memoria ex art.183, comma VI, nn. 2 c.p.c., qui di seguito ritrascritte:
“si chiede l'ammissione DEla prova orale per interrogatorio formale e per testi
pagina 3 di 27 sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti trascritti premesse le parole
vero che:
1. Nel gennaio/febbraio DE 2013 la , per il tramite DE Controparte_1
direttore di filiale di sig. , propose ai sig.ri CP_1 Persona_1 Parte_1
e , presso la filiale di in via Battaglione Framarin, la Parte_4 CP_1
sottoscrizione dei titoli azionari e obbligazionari DEla Controparte_1
come indicati e descritti negli estratti conto che mi vengono
[...]
rammostrati (docc. 3 e 5).
2. Nel gennaio/febbraio 2013 la , per il tramite DE CP_1 Controparte_1
direttore di filiale di sig. , allorquando propose, presso la CP_1 Persona_1
filiale di in via Battaglione Framarin, ai sig.ri e CP_1 Parte_1 Pt_4
l'investimento in titoli azionari e obbligazionari DEla
[...] CP_1
, descrisse tale investimento utilizzando le seguenti parole: “sicuro”;
[...]
“non rischioso”; “di pronto smobilizzo”; “capitale sicuro”; “crescita DE
capitale nel tempo”.
3. Nel gennaio/febbraio 2013 la , per il tramite DE Controparte_1
direttore di filiale di sig. , allorquando propose, presso la CP_1 Persona_1
filiale di in via Battaglione Framarin, ai sig.ri e CP_1 Parte_1 Pt_4
l'investimento in titoli azionari e obbligazionari DEla
[...] CP_1
, descrisse tale investimento come “riservato alla clientela più fidata”,
[...]
“già sottoscritto da importanti imprenditori veneti”.
4. Nel gennaio/febbraio 2013 i sig.ri e erano Parte_1 Parte_4
classificati dalla come clientela “al dettaglio”, come Controparte_1
pagina 4 di 27 da questionario MIFID al 04.11.2008 allegato agli estratti conto che mi
vengono rammostrati (docc. 3 e 5).
5. Nel gennaio/febbraio 2013 la , per il tramite DE Controparte_1
direttore di filiale di sig. , propose i sig.ri e CP_1 Persona_1 Parte_1
, presso la filiale di in via Battaglione Framarin, la Parte_4 CP_1
sottoscrizione dei titoli azionari e obbligazionari DEla Controparte_1
come indicati e descritti negli estratti conto che mi vengono
[...]
rammostrati (docc. 3 e 5) omettendo ogni consegna e sottoscrizione DE
“contratto” e/o “documento informativo”.
6. Nel gennaio/febbraio 2013 i sig.ri e , presso la Parte_1 Parte_4
filiale di in via Battaglione Framarin, acconsentirono all'investimento CP_1
proposto dalla , per il tramite DE direttore di filiale, Controparte_1
sig. , senza sottoscrivere alcuno specifico “contratto” e/o Persona_1
“documento informativo”.
7. Nell'agosto 2014, la , presso la filiale di in Controparte_1 CP_1
via Battaglione Framarin, per il tramite DE direttore di filiale di , sig. CP_1
, invitava i sig.ri e a costituirsi Persona_1 Parte_1 Parte_4
fideiussori DEla società Aste Assicurazioni S.r.l. in liquidazione, sino alla
concorrenza DEl'importo di € 150.000,00. 8. Nell'agosto 2014, la
[...]
presso la filiale di in via Battaglione Framarin, per il Controparte_1 CP_1
tramite DE direttore di filiale di sig. , precisava ai sig.ri CP_1 Persona_1
e che: “vista la messa in liquidazione DEla Parte_1 Parte_4
società Aste Assicurazioni S.r.l., la sottoscrizione di una fideiussione personale
dei soci costituiva l'unica opportunità per permettere alla medesima società Pt_1
pagina 5 di 27 Assicurazioni S.r.l. l'operatività bancaria e il mantenimento DEle linee di
credito e, comunque, per evitare ogni azione recuperatoria DEla nei CP_1
confronti DEla Aste Assicurazioni S.r.l. in liquidazione”.
9. Nell'agosto 2014, presso la filiale di in via Controparte_1 CP_1
Battaglione Framarin, per il tramite DE direttore di filiale di sig. CP_1 [...]
, confermò ai sig.ri e la facoltà di Per_1 Parte_1 Parte_4
liquidare i titoli azionari e obbligazionari DEla (di cui al Controparte_1
docc. 3 che mi viene rammostrato) “compensando le relative somme incassate
dalla liquidazione dei titoli DEla con il credito eventualmente vantato CP_1
dall'Istituto”.
10. Così rassicurati e sulla scorta DE controvalore dei titoli
azionari/obbligazionari DEla , di cui risultavano Controparte_1
titolari, i sig.ri e in data 22 agosto 2014 si costituivano garanti Pt_4 Pt_1
DEla società Aste Assicurazioni S.r.l. in liquidazione sino alla concorrenza
DEl'importo di € 150.000,00 (come da doc. 5 avversario che mi viene
rammostrato).
11. Nel novembre 2014 i sig.ri e richiedevano per la prima volta Pt_4 Pt_1
alla la liquidazione dei titoli azionari/obbligazionari Controparte_1
DEla (come da doc. 3 che mi viene rammostrato). Controparte_1
12. Dopo il ricevimento DEla comunicazione DE 03.08.2015 che mi viene
rammostrata (doc. 3) e prima DEl'invio DEla comunicazione DE 03.08.2015 che
mi viene rammostrata (doc. avv. 6), la , per il tramite Controparte_1
DE sig. confermò ai sig.ri e che Persona_2 Parte_1 Parte_4
pagina 6 di 27 la proposta indicata nella comunicazione DE 03.08.15 era “in corso di positiva
valutazione”.
Si indicano come testimoni su tutti i capitoli i sig.ri: di Brescia, Testimone_1
di AN LI DE EN (PD); di AN LI Testimone_2 Testimone_3
DE EN (BS); di Padova;
di . Sul solo Testimone_4 Testimone_5 CP_1
cap. 12 il sig. presso la Banca Pop. Vicenza. Persona_2
Ribadito che l'onere DEla prova incombe esclusivamente su controparte, si
chiede, in estremo subordine e solo per mero scrupolo, che codesta Ill.ma Corte:
a) ridetermini, sulla base DEla CTU a firma dott. in ossequio alle Persona_3
conclusioni riportate nella bozza di perizia DEl'8 ottobre 2024 e riportate nella
consulenza definitiva depositata il 21 gennaio 2025, l'esatto ammontare DE
credito vantato dalla nei confronti dei signori Controparte_1
e;
b) dichiari, per l'effetto, la nullità e/o Parte_4 Parte_1
inefficacia DE decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.1252/16 (R.G.
2885/16), emesso dal Tribunale di Vicenza in data 19.04.16, per
indeterminatezza DE credito indicato DEla banca, con ordine ai competenti
Conservatori dei Registri Immobiliari di cancellare le ipoteche giudiziali iscritte
a Cagliari ai nn. 10877/1375, il 22.04.16; a Cagliari ai nn. 10876/1376, il
22.04.16; a Padova ai nn. 13904/2550, il 03.05.2016; a Padova ai nn.
13905/2551, il 03.05.2016.
CONCLUSIONI DI AMCO:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, così
giudicare: nel merito e in via principale:
pagina 7 di 27 - rigettare tutte le avverse domande per i motivi esposti nei precedenti scritti
difensivi;
- in parziale riforma DEla sentenza DE Tribunale di Vicenza, n. 2349/2021,
pubblicata il 21/12/2021 nel procedimento RG n. 5467/2016, dichiarare che
è titolare DE credito Parte_3
oggetto DE giudizio e, per l'effetto, dichiararne la sua legittimazione attiva;
- respingere le domande tutte proposte dagli opponenti e confermare, quindi, in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca DE decreto ingiuntivo opposto, condannare
comunque gli appellanti al pagamento, in via solidale tra loro ed in favore di
e/o di Controparte_2 Parte_3
DEla somma di € 108.578,23, nonché, in danno DE solo sig.
[...] [...]
, DEl'ulteriore importo di € 129.075,75, oltre, per tutti, agli interessi Parte_1
come indicati nel ricorso monitorio ed alle spese legali liquidate in decreto,
oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso
di causa o ritenuta di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi
professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su richiesta di il Tribunale di Vicenza Controparte_1
emetteva in data 19.4.2016 decreto immediatamente esecutivo n. 1252/16 con cui ingiungeva a ed il pagamento dei seguenti Parte_4 Parte_1
importi:
pagina 8 di 27 a) € 108.578,23 - oltre interessi successivi - dovuti, in solido tra loro dalla sig.ra e dal sig. a titolo di saldo passivo DE conto corrente n.17/165536 Pt_4 Pt_1
intestato alla società Aste Assicurazioni S.r.l. in liquidazione, poi cancellata dal
Registro Imprese in data 9 aprile 2015, DEla quale i medesimi sig.ri e Pt_4
si erano costituiti garanti in forza DEla fideiussione sottoscritta in data 22 Pt_1
agosto 2014;
b) € 129.075,75 - oltre interessi successivi – dovuti dal solo sig. a titolo di Pt_1
saldo passivo DE conto corrente n.17/169434 intestato al medesimo ingiunto.
2.1 Il decreto veniva opposto da entrambi gli ingiunti che ne chiedevano la revoca eccependo la mancanza di prova DE credito e la loro liberazione ex art. 1956 cc. Gli attori, quindi, chiedevano, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti a seguito DEl'investimento in azioni DEla medesima Banca e in subordine la risoluzione DE contratto di investimento per violazione dei doveri incombenti sull'intermediario con restituzione DE prezzo corrisposto per l'acquisto dei titoli.
2.2. Si costituiva he chiedeva il rigetto DEl'opposizione. CP_3
2.3. La convenuta, con decreto emanato dal Ministero DEl'Economia in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e conseguentemente il processo veniva interrotto.
2.4. La causa era riassunta nei confronti dei Commissari liquidatori, che non si costituivano, e di che eccepiva l'estraneità dei rapporti di Controparte_4
cui è lite al c.d. perimetro DEla cessione (ovvero al complesso dei rapporti già
pagina 9 di 27 facenti capo alle banche venete cui era subentrata in forza DE contratto stipulato in data 26.6.2017 con la Procedura in attuazione DE citato decreto legge).
2.5. Interveniva in data 13.9.2021, con comparsa ex art. 105 c.p.c., quale Pt_3
attuale titolare DE credito (in forza di cessione effettuata in data 6.1.2017 dalla
Banca in bonis ad che in data 31.3 2021 le aveva ceduto Controparte_5
tutti i crediti già oggetto DEla precedente cessione, tra cui quelli vantati nei confronti degli attori).
2.6. Gli attori all'udienza di precisazione DEle conclusioni eccepivano la nullità
DEla fideiussione omnibus sottoscritta per violazione DEla legge n. 287/1990 in relazione al provvedimento n. 55/2005 DEla Banca d'Italia per avere ad oggetto clausole, conformi allo schema elaborato dall'ABI, frutto di un'intesa anti-
concorrenziale intercorsa tra gli istituti di credito.
2.7. Il Tribunale, disattesa la richiesta di espletamento di consulenza tecnica formulata dagli opponenti, definiva il giudizio con sentenza n. 2349/2021,
pronunciata in data 9.12.2022 che dichiarava la carenza dal lato attivo di Pt_3
e l'estraneità di ai rapporti oggetto di lite, rimasti secondo il Controparte_4
primo giudice in capo alla banca vicentina. Nel merito, riteneva infondata l'eccezione di nullità formulata all'udienza di precisazione DEle conclusioni per mancanza DEla prova DEl'uniforme applicazione DEle clausole censurate con il citato provvedimento DEla Banca d'Italia all'epoca DEla stipula DEla
fideiussione di cui è lite e rigettava per il resto l'opposizione.
*****
pagina 10 di 27 3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti appelli sia Pt_4
ed che iscritti rispettivamente ai numeri
[...] Parte_1 Pt_3
1176/2022 e 1238/2022 di ruolo generale.
3.1. ed hanno formulato tre motivi di gravame con i quali hanno: Pt_4 Pt_1
a) censurato l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità DE decreto ingiuntivo per carenza di prova DEl'an e DE quantum DE debito, posto che con il ricorso per ingiunzione sono stati prodotti solo l'estratto di saldaconto ex art. 50
TUB, mancano – fatta salva l'apertura di credito prodotta sub doc 2 – i contratti afferenti i due rapporti di conto corrente e non sono stati neppure prodotti gli estratti conto relativi al periodo antecedente il 30.06.2015 (nonostante la CP_1
avesse affermato nel ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. l'apertura di entrambi i conti nel mese di marzo 2000);
b) eccepito l'erroneo rigetto DEl'eccezione di nullità DEle fideiussioni omnibus,
irrilevante essendo la data di sottoscrizione DEle stesse, conformemente alle previsioni DEla legge n. 287/1990 che sanciscono l'invalidità ad ogni effetto
DEle intese anti-concorrenziali;
c) lamentato omessa pronuncia in ordine all'eccezione di liberazione ex art. 1956
cod. civ., evidenziando che la fideiussione era stata rilasciata il 22.8.2014
allorché la società garantita, Aste Assicurazioni s.r.l., era in liquidazione da oltre un anno (precisamente dal 08.07.2023).
3.2 Si è costituita chiedendo il rigetto DE gravame. Pt_3
3.3. La medesima società ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la sua carenza di legittimazione passiva sulla base di uno dei criteri di esclusione previsti nel contratto di cessione stipulato tra d , CP_3 CP_5
pagina 11 di 27 vale a dire la presentazione di domanda giudiziale prima DE 30.11.2016
(indicata nel contratto di cessione come “data di valutazione”).
ha sul punto evidenziato che nel concetto di domanda giudiziale non può Pt_3
essere fatta rientrare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto si tratta di “un
particolare giudizio - in cui il soggetto ingiunto può impugnare il decreto
emesso nei suoi confronti ritenendolo infondato - che dà luogo ad un
contraddittorio a cognizione piena in cui la parte che agisce per contestare
l'ingiunzione ricevuta non vanta una pretesa da azionare in giudizio, ma agisce,
di solito, unicamente al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria”.
Inoltre, in tale giudizio la posizione processuale DEle parti risulta invertita,
avendo l'opponente la veste di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
è attore in senso sostanziale.
3.4. Si sono costituiti e , che hanno chiesto il Parte_1 Parte_4
rigetto DEl'appello, ritenendo che i rapporti di cui è lite non siano stati ceduti ad e, quindi, ad ma che siano rimasti in capo alla . CP_5 Pt_3 CP_1
4.1 Riuniti i due giudizi, la causa portante, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza DE 15.5.2024 per l'espletamento di consulenza tecnica,
affidando al dott. l'incarico di rispondere al seguente quesito: Persona_3
“Il C.T.U., letti gli atti di causa, ridetermini il saldo DE conto corrente n.
17/165536 (acceso da Aste Assicurazioni s.r.l.) e DE conto nr.17/169434 (acceso
da ) sulla base dei seguenti criteri: Parte_1
CONTO CORRENTE N. 17/165536
- applicazione DE saggio legale fino al 6.3.2015 (con eliminazione, pertanto, di
qualunque altra forma di interesse ed onere) ed applicazione degli interessi e
pagina 12 di 27 degli altri oneri previsti nel contratto DE 6.3.2015 (ferma l'illegittimità DEla
capitalizzazione);
CONTO CORRENTE N. 17/169434
- applicazione dei tassi debitore e creditore indicati nel contratto DE 21.3.2000
ed eliminazione DEla commissione di massimo scoperto ivi prevista;
- eliminazione fino al 22.8.2014 di tutte le commissioni e gli altri oneri applicati
ma non previsti in quel contratto nonché DEla capitalizzazione degli interessi;
- applicazione degli interessi e degli altri oneri previsti nel contratto DE
22.8.2014, ferma l'illegittimità degli interessi anatocistici
PER ENTRAMBI I RAPPORTI: la soluzione più favorevole alle parti ingiunte
nel caso di omissioni nella produzione degli estratti conto che rendano lo
sviluppo DE rapporto non esattamente ricostruibile.
4.2. Depositato l'elaborato peritale, contenente diverse ipotesi di rideterminazione DE saldo dei conti (con o senza applicazione DE principio DE
c.d. saldo zero e tenendo conto DEla sola documentazione depositata con il ricorso monitorio ovvero anche di quella depositata nel corso DE giudizio di opposizione da , la causa è stata rinviata per precisazione DEle conclusioni CP_3
all'udienza DE 17.7.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, seguita dallo scambio DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica.
*****
5. L'appello di è infondato. Pt_3
5.1 Appare opportuno preliminarmente precisare che la titolarità dei crediti oggetto DE presente giudizio è stata affermata dall'appellata solo sulla base
DEle cessioni effettuate ai sensi DEl'art. 58 TUB nel mese di gennaio 2017 e nel pagina 13 di 27 2021 senza alcun riferimento alla disciplina contenuta nel D.L. n. 99/2017 (che,
come noto, ha previsto, nel concorso di determinati presupposti, la cessione di alcuni crediti DEle due banche venete sottoposte ad lca in favore di CP_6
divenuta l'odierna . Pt_3
5.2 Va poi preso atto che nel presente grado di giudizio le parti hanno concordato circa l'inserimento nel contratto di cessione di crediti stipulato da
in bonis con DE criterio di esclusione menzionato nella CP_3 CP_5
sentenza impugnata basato sulla presentazione, prima DEla c.d. data di valutazione, di una domanda giudiziale o arbitrale, peraltro con la precisazione
“indipendentemente dalla tipologia di pretese avanzata dal relativo debitore”,
pur se va evidenziato che non è stato rinvenuto tra i documenti di causa l'avviso,
che sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 14.1.2017, relativo alla
“prima” cessione effettuata in data 6.1.2017.
5.3 Qualora il documento non fosse stato effettivamente depositato in giudizio,
la prova DEla cessione DE credito in favore DEla società di cartolarizzazione in causa non potrebbe dirsi raggiunta già per la mancanza di prova DEla precedente cessione effettuata in favore di (e va altresì ricordato sul punto CP_5
che la in bonis successivamente a tale cessione depositò la memoria ex CP_1
art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. senza dare atto DEla stipula DE contratto con la cessionaria, sicché anche il contegno assunto dalla asserita cedente sembrerebbe confermare l'esclusione DE trasferimento di titolarità dei rapporti di cui è lite).
5.4 Qualora, invece, tale mancanza documentale venisse ritenuta insussistente o comunque irrilevante in ragione DE contegno assunto dalle parti in appello,
andrebbe nondimeno affermata, conformemente a quanto fatto dal Tribunale, la pagina 14 di 27 carenza di titolarità dal lato attivo DEl'obbligazione in quanto il giudizio di opposizione era pendente alla data DE 30.11.2016. Invero, le argomentazioni di sono destituite di fondamento in quanto il criterio di esclusione fa leva Pt_3
solo sulla presentazione di una domanda giudiziale alla data di valutazione e,
pertanto, non viene dato rilievo alle ragioni per le quali il credito è stato contestato (ben potendo, quindi, il debitore essersi limitato ad affermare l'inesistenza, totale o parziale, DE credito fatto valere con il provvedimento monitorio). La nozione di domanda giudiziale, al contrario di quello che sembra opinare la società di cartolarizzazione, prescinde dal suo contenuto, tanto più nel caso di specie in cui l'avviso di cessione in favore di avrebbe CP_5
specificato che l'esclusione valeva “indipendentemente dalla tipologia di
pretesa avanzata dal relativo debitore”.
5.5 Peraltro, quand'anche la clausola in questione richiedesse la formulazione di pretese di pagamento nei confronti DEl'ingiungente, il criterio di esclusione opererebbe comunque posto che gli attori, oltre ad avere contestato l'esistenza e comunque la quantificazione DE credito DEl'opposta, avevano chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti a seguito DEl'investimento operato in titoli DEla pari quanto meno al prezzo di acquisto (Euro CP_1
197.448,50) per violazione degli obblighi informativi, di diligenza, trasparenza e correttezza gravanti sugli intermediari finanziari (e in subordine avevano sollecitato la restituzione DEle somme versate a seguito DEl'annullamento DE
contratto di investimento).
5.6 Va, quindi, escluso che il credito sia stato ceduto ad in forza DEle Pt_3
operazioni di cartolarizzazione dalla stessa richiamate.
pagina 15 di 27 *****
6. L'appello degli attori è fondato nei termini che seguono.
6.1. In ordine al primo motivo va evidenziato che gran parte degli estratti conto rilevanti per la ricostruzione DE saldo dei rapporti è stata depositata con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., vale a dire tardivamente.
L'unico soggetto che poteva porre rimedio a tale mancanza era CP_1 [...]
, che anche questa Corte ritiene essere l'attuale titolare dei Controparte_1
crediti di cui è stato chiesto il pagamento.
6.2. Peraltro, quand'anche fosse stata la titolare DE credito, le Pt_3
conclusioni cui il Collegio ritiene di dover giungere in ordine agli estratti conto esaminabili non sarebbero mutate.
6.2.1. Va innanzitutto dato atto che la società appellata (nel giudizio portante)
con la memoria di replica ha eccepito l'irrilevanza DE deposito tardivo da parte
DEla in bonis di tali documenti in quanto la decadenza non è stata CP_1
eccepita né rilevata d'ufficio nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata ed i fideiussori non hanno formulato sul punto gravame. Troverebbe allora applicazione, secondo il principio di diritto affermato da Cass. ord. n. Pt_3
21529/2021 che, nel censurare la declaratoria di tardività DEla documentazione depositata in primo grado effettuata d'ufficio dalla Corte d'Appello nel caso sottoposto al suo esame, ha osservato quanto segue: (...)“la violazione DE
regime DEle preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., pur potendo essere
dedotta dalla parte (o rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure) per tutta la
durata DE grado in cui si verifica, non soggiace, per tale arco temporale, alla
regola DEl'art. 157, comma 3, DE medesimo codice (che preclude il rilievo
pagina 16 di 27 DEla nullità ad opera sia DEla parte che vi ha dato causa, che di quella che vi
ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest'ultima, che "confina il suo
àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a
rilievo non officioso" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018,
n. 21381, Rv. 650325-01: in senso conforme, tra le più recenti, si vedano,
sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24483; Cass. Sez.
Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841).
Difatti, essendo l'esclusione DEla preclusione suddetta "ancorata all'esistenza
DE potere officioso DE giudice", risulta "logicamente sostenibile che essa si
giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso DE giudice
sussista e sia esercitabile come quello DEla parte", giacché, viceversa,
allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno "quell'esigenza
logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i
poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata
determinata originariamente dalla parte"; verificatasi, pertanto, tale evenienza
"la regola DEl'art. 157, comma 3, cod. proc. civ. può e deve riespandersi" (così,
nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 DE 2018, cit.).”
6.2.2. Nel caso di specie, si deve, però, ricordare che e nel loro atto CP_7 Pt_1
d'appello hanno eccepito la mancanza degli estratti conto relativi al periodo antecedente il 30.6.2015, ovvero proprio la documentazione che è stata depositata con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. di n bonis. CP_3
Pertanto, pur non avendo gli appellanti espressamente censurato la tardività DEla
produzione di gran parte degli estratti conto effettuata nella fase di opposizione,
ben può dirsi che per effetto DE gravame da loro proposto la questione circa pagina 17 di 27 l'effettivo assolvimento (e, quindi, anche quella circa l'assolvimento tempestivo)
DEl'onere DEla prova da parte DE convenuto opposto (attore in senso sostanziale) rientri nella cognizione di questa Corte.
6.2.3. Qualora si ritenesse che la formulazione DE gravame non consenta di rilevare la tardività DE deposito, assumerebbero comunque rilievo decisivo le considerazioni svolte dalle SS.UU con la sentenza n. 4835 DE 16/02/2023 che ha affermato i seguenti principi:
- la disciplina sul processo civile telematico non ha fatto venir meno la
distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte;
- il principio di “non dispersione (o di acquisizione) DEla prova”, operante
anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato
cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per
dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e
spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né
può dipendere dalle successive scelte difensive DEla parte che li abbia
inizialmente offerti in comunicazione.
- Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento
ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne
faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso
nella parte argomentativa dei motivi formulati o DEle domande ed eccezioni
riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il
contenuto DE documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
- Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame
DE documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado,
pagina 18 di 27 onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni
riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua
attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo DEla parte che lo aveva
offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è
rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito DEla copia rilasciata
alle altre parti a norma DEl'art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può
inoltre porre a fondamento DEla propria decisione il documento prodotto in
formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il
contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro
provvedimento o atto DE processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può
ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati
documenti acquisiti in primo grado. “
Risulterebbe allora di rilevo evidenziare che:
i) non ha provveduto, neppure dopo il deposito DEla consulenza tecnica, Pt_3
all'inserimento nel suo fascicolo d'appello degli estratti conto depositati dalla in bonis con la memoria n. 3 (documentazione che è stata, all'evidenza, CP_1
esaminata dal C.T.U. solo in quanto ottenuta, per le vie brevi, dal C.T.P. DEla
società appellata ovvero mediante autonomo esame DE fascicolo telematico DE
giudizio di primo grado);
ii) la società di cartolarizzazione non ha fatto alcun riferimento (e tanto meno un riferimento specifico) alle risultanze di tali documenti né nell'atto di citazione in appello né nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio portante.
Va, in particolar modo, segnalata la replica al primo motivo d'appello dei fideiussori contenuta nella comparsa di costituzione di che si è limitata Pt_3
pagina 19 di 27 ad osservare che “ ha prodotto per entrambi i Controparte_2
rapporti copia DE contratto di apertura, la certificazione ex art. 50 TUB e gli
estratti conto scalari” e che “l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria
fino a prova contraria anche nei confronti DE fideiussore DE correntista (..)
anche nel successivo giudizio di opposizione”. In disparte il fatto che non è vero che la banca vicentina ha depositato le copie dei contratti di apertura di entrambi i rapporti, l'unica documentazione cui ha fatto, sia pur fugace, Pt_3
riferimento è quella depositata con il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., mentre l'appellata, anche per replicare al motivo d'appello DEle sue controparti, avrebbe dovuto specificamente evidenziare la presenza di documentazione ulteriore rispetto a quella allegata ai fini DE rilascio DE decreto ingiuntivo.
iii) La sentenza impugnata non menziona gli estratti conto di cui si discute (e va anzi osservato che il primo giudice non ha neppure trattato il motivo d'opposizione inerente la mancanza di documentazione DE credito, pervenendo ad una pronuncia, in favore DEla lca, di conferma DE decreto ingiuntivo DE tutto priva di motivazione).
6.2.4. In ultima analisi, qualunque sia la prospettazione che si voglia accogliere,
vanno prese in considerazione solo le ipotesi di rideterminazione DE saldo dei rapporti effettuate dal C.T.U. che non tengono conto DEla documentazione depositata da on la memoria n.
3. Tra queste, va data preferenza a quella CP_3
che prevede l'azzeramento DE saldo iniziale in ragione DEle contestazioni sulla prova DE credito formulate dagli opponenti (i quali avevano, tra l'altro,
evidenziato che il saldo risultante dai più recenti estratti prodotti in sede pagina 20 di 27 monitoria non era pari a zero e che, quindi, mancava la prova DEla formazione
DE debito nel periodo precedente).
6.2.5. Le contestazioni degli appellanti in ordine all'illegittimità degli interessi e degli altri oneri addebitati in costanza dei rapporti sono risultate per la gran parte fondate.
6.2.5.1. Innanzitutto, non è stato prodotto il contratto di apertura DE rapporto n.
17/165536 e l'unico contratto prodotto è quello di apertura di credito DE
6.3.2015. Pertanto, per il pregresso periodo, in assenza di convenzione sugli interessi, è dovuto solo il saggio legale, con esclusione di qualunque altra forma di interesse, anche anatocistico, e commissioni.
Vanno applicati, dalla data di stipula, gli interessi e gli altri oneri previsti nel citato contratto di affidamento, rimanendo, però, illegittimi gli interessi anatocistici applicati in favore DEla posto che non sono stati previsti il CP_1
tasso creditore (quello in favore DE cliente) e la periodicità di capitalizzazione
DE medesimo.
6.2.5.2. Quanto, invece, al conto n. 171/169434, è stato prodotto il contratto di apertura DE rapporto DE 31.3.2000 che reca la previsione DEl'interesse debitore e di quello creditore, da considerarsi legittimamente pattuiti.
La commissione di massimo scoperto ivi indicata nella misura DE 4,4840%
senza alcuna indicazione DEla base di calcolo e degli altri criteri per poterla applicare è, invece, nulla per indeterminatezza.
La capitalizzazione è illegittima in mancanza di clausola di approvazione
DEl'anatocismo e in ogni caso in quanto il contratto è stato è stato stipulato nel vigore DEl'art. 1283 cod. civ. (la DEibera CICR 9.2.2000 che ha legittimato, sia pagina 21 di 27 pure a date condizioni, la capitalizzazione nei rapporti bancari è entrata in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il
22.2.2000).
È stato, quindi, in data 22.8.2014, stipulato contratto di apertura di credito, con previsione dei tassi di interessi debitori e degli altri oneri collegati all'affidamento che vanno da quel momento applicati. Gli interessi anatocistici rimangono illegittimi in mancanza di previsione DE tasso creditore e DEla
periodicità DEla sua applicazione.
6.2.5.3. In entrambi rapporti sono stati applicate commissioni ed altri oneri che non erano stati preventivamente pattuiti sicché, come chiesto al C.T.U., tali competenze vanno espunte dalla ricostruzione DE saldo effettivo dei rapporti.
6.2.6 In conclusione sul punto, in accoglimento DE primo motivo d'appello dei fideiussori, il saldo dei rapporti viene così rideterminato:
- c/c n. 165536, garantito da ed : saldo a credito Parte_1 Parte_5
di ora in lca di Euro 694,83; CP_3
- c/c n. 169434 di cui era titolare (unico ingiunto con il Parte_1
provvedimento opposto): saldo a credito di ra in lca di Euro 76.246,08. CP_3
6.3 La decisione sugli ulteriori motivi d'appello risulta di minimo rilievo posto che l'unica statuizione condannatoria in forza DEla fideiussione omnibus
sottoscritta il 22.8.2014 che si può adottare è quella di Euro 694,83 (si ripete,
infatti, che l'unico ingiunto relativamente al saldo a debito DE conto n. 169434
era il titolare di quel rapporto, sig. ). Parte_1
Ad ogni modo, entrambi i motivi vanno respinti.
pagina 22 di 27 6.3.1 Quanto al secondo motivo, anche volendo prescindere dalla tardività DE
deposito DE provvedimento DEla Banca d'Italia e DElo schema ABI, osserva il
Collegio che gli appellanti non hanno fornito prova DEl'esistenza DEl'uniforme applicazione DEle clausole censurate dall'organo di vigilanza all'epoca DEla
stipula DE negozio (invero, trattandosi di fideiussione sottoscritta nel 2014, gli opponenti non possono giovarsi degli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia
relativamente al periodo 2003-2005).
In ogni caso, è ormai orientamento consolidato quello secondo cui dall'accertamento DEl'intesa anticoncorrenziale oggetto dei rilievi contenuti nel citato provvedimento DEla Banca d'Italia discende la nullità solo DEle tre clausole per le quali è stata ravvisata la violazione DEla legge n. 287/1990, e non già DEl'intero negozio di garanzia, sicché la questione risulta irrilevante, non avendo i fideiussori eccepito con l'atto di opposizione il mancato rispetto DE
termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ.
6.3.2. Quanto al terzo motivo, va preliminarmente osservato che gli appellanti non hanno svolto alcuna deduzione sul peggioramento DEle condizioni economiche DEla società che si sarebbe determinato nel periodo successivo alla stipula DE contratto di affidamento.
Il loro motivo è comunque privo di pregio perché era Parte_1
amministratore e socio al 48% e poi è stato liquidatore di Aste Assicurazioni
s.r.l., mentre ne era stata socia al 22%. I due soci, inoltre, erano (e sono Pt_4
tutt'ora) coniugi conviventi. E', quindi, applicabile il principio di diritto ex
pluribus affermato da Cass. sez. 3, con ordinanza n. 20713 DE 17/07/2023
secondo cui la mancata richiesta di autorizzazione dei fideiussori non può
pagina 23 di 27 configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza DEle
difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può
presumersi tale.
*****
7.1 Atteso il parziale accoglimento DEl'appello di ed va revocato Pt_4 Pt_1
il decreto ingiuntivo opposto con condanna degli appellanti al pagamento in favore di dei seguenti importi: Controparte_1
- Aste ed sono tenuti, in solido, al pagamento di Euro Parte_1 Parte_5
694,83, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla notifica DE
decreto ingiuntivo (avvenuta il 14.5.2016) al saldo, quale saldo passivo DE c/c n. 165536;
- è tenuto al pagamento di Euro 76.246,08, oltre ad interessi ex Parte_1
art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla notifica DE decreto ingiuntivo (avvenuta il
14.5.2016) al saldo, quale saldo passivo DE c/c n. 169434.
7.2 La richiesta di cancellazione DEle ipoteche iscritte in forza DEla provvisoria esecutorietà DE decreto ingiuntivo, formulata in appello, non può trovare accoglimento in quanto, anche non volendo considerare il - sia pur circoscritto -
debito DEla accertato con la presente sentenza, è Pt_4 Parte_1
comproprietario dei beni sui quali le ipoteche sono state iscritte. Invece, la questione inerente l'eventuale sproporzione tra il valore dei beni ipotecati e l'ammontare DE credito accertato esula dalla cognizione di questo Collegio in mancanza di domanda di riduzione DEle ipoteche iscritte.
*****
pagina 24 di 27 8.1 quale parte soccombente, va condannata alle spese DE presente Pt_3
grado di e , liquidate secondo valori medi sulla base DEl'effettivo Pt_1 Pt_4
credito di (ferma la compensazione disposta per il primo grado di CP_8
giudizio in mancanza di impugnazione DE capo sulle spese).
Nulla sulle spese (DE presente grado) nei rapporti tra la lca (rimasta contumace)
e le altre parti in causa (ovvero , ed posto che la notifica Pt_4 Pt_1 Pt_3
DEl'appello proposto da quest'ultima ad è stata all'evidenza Controparte_4
effettuata ai sensi DEl'art. 332 c.p.c.).
8.2 Le spese DEla consulenza espletata in primo grado vanno poste, nei rapporti interni, per un terzo ciascuno a carico degli appellanti, di e di Pt_3 CP_8
[...
.
8.3. Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi Pt_3
DEl'art. 13, comma 1-quater, DE D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da Parte_4
ed nei confronti di Parte_1 Controparte_9
e da
[...] Parte_6
nei confronti di , e
[...] Parte_1 Parte_4
avverso la Controparte_9
sentenza n. 2349/2021 pronunciata in data 9.12.2021 dal Tribunale di Vicenza,
accoglie per quanto di ragione il primo, rigetta il secondo e, per l'effetto, in parziale riforma DEla sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.
1252/16 emesso in data 19.4.2016 dal Tribunale di Vicenza e:
pagina 25 di 27 - condanna ed , in solido, al pagamento in favore Parte_1 Parte_5
di di Euro Controparte_9
694,83, oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 14.5.2016 al saldo,
a titolo di saldo passivo DE c/c n. 165536;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di Euro 76.246,08, oltre ad interessi Controparte_9
ex art. 1284, comma 1, cod. civ., dal 14.5.2016 al saldo, a titolo di saldo passivo DE c/c n. 169434;
- condanna - lla Parte_3 Parte_3
rifusione DEle spese DE grado di ed , che liquida Parte_1 Parte_5
in Euro 14.317,00 per compenso ed Euro 1.165,50 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla dispone in ordine alle spese nei rapporti tra
[...]
ed e Controparte_9 Parte_1 Parte_4
e tra ed Controparte_9
Parte_3
- pone le spese DEla consulenza tecnica espletata in appello per un terzo ciascuno a carico degli appellanti ed di CP_7 Pt_1 [...]
di Parte_3 Controparte_9
;
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di Parte_3
contributo unificato, ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater, DE d.P.R. n.
115/2002.
pagina 26 di 27 Venezia, 25 novembre 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
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