Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01066/2025REG.PROV.COLL.
N. 00261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2025, proposto da
VI NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Letterio Donato, Alessandro Franciò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Domenica Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (Sezione Prima) n. 4087/2024, resa tra le parti, avente a oggetto la condanna del Comune di Santa Domenica Vittoria “ al riconoscimento ed al conseguente pagamento della revisione prezzi già oggetto di domanda da parte del ricorrente presso il Tribunale di Messina (rubricato al numero di R.G. 2098/98) e concluso con sentenza n. 526/20 della Corte di Appello di Messina pubblicata in data 18 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizionale in ordine alla domanda interposta ”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Domenica Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. LL CA; nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. VI NI, nella qualità di titolare della omonima impresa di costruzioni, ha proposto appello, con atto affidato a due motivi, avverso la sentenza del T.A.R. Catania 13 dicembre 2024, n. 4087, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso avente a oggetto la condanna del Comune di Santa Domenica Vittoria al riconoscimento e al pagamento della revisione prezzi.
2. Il T.A.R. ha ritenuto il ricorso irricevibile, affermando che il termine di tre mesi per la proposizione della translatio iudicii decorreva dal passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d’Appello di Messina n. 526 pubblicata il 18 dicembre 2021, il cui giudicato si era perfezionato il 18 giugno 2021 e che l’ordinanza del 9 luglio 2021 con cui la Corte d’Appello di Messina aveva disposto la correzione dell’errore materiale della decisione n. 526/2020, non aveva determinato alcun differimento del termine di impugnazione
3. Il Comune di Santa Domenica Vittoria, regolarmente evocato, si è costituito in giudizio.
4. VI NI ha depositato memoria.
5. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo deduce “ Error in iudicando. Illegittimità del provvedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 del c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 della L. n. 69 del 2009 ”. La sentenza impugnata era errata in quanto, diversamente da quanto rilevato dal Giudice di primo grado alla fattispecie in esame, in forza di quanto stabilito dell'art. 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, si applicava il termine lungo annuale previsto per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009. Infatti, il giudizio, riproposto davanti al T.A.R., era stato instaurato innanzi al Tribunale civile di Messina con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 dicembre 1998. Pertanto, la sentenza n. 526 emessa dalla Corte d’Appello di Messina in data 18 dicembre 2020, e mai notificata, era passata in giudicato in data 18 gennaio 2022 e non il 18 giugno 2021, come erroneamente rilevato nella sentenza avversata.
2. Il secondo motivo deduce “ Error in procedendo. Illegittimità del provvedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ”. Il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna del Comune di Santa Domenica Vittoria a rispondere all’istanza formulata in data 24 maggio 2021, avente a oggetto “ richiesta della revisione prezzi per i lavori di costruzione di un acquedotto, con relativo potenziamento, e miglioramento di quello esterno, giusto appalto stipulato in data 10 maggio 1989, registrato a Taormina il 23.05.1989 al numero di Rep. 254, giusta deliberazione di C.C. del Comune di Santa Domenica Vittoria n. 119 del 1998, dalla Ditta VI NI con il Comune di Santa Domenica Vittoria ”. VI NI aveva rivolto, nei termini di cui alla legge n. 241 del 1990, una specifica domanda di condanna al Tribunale adito legata all’inadempimento maturato rispetto al riscontro all’istanza.
3. L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del primo motivo di appello, con assorbimento del secondo motivo.
3.1 Va, infatti, rilevato che il giudizio riproposto davanti al T.A.R. era stato instaurato davanti il Tribunale di Messina anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (che ha modificato l'art. 327, primo comma, c.p.c., riducendo a sei mesi il termine c.d. lungo , già di un anno, per proporre gravame) ed esattamente con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 dicembre 1998 (iscritto al n. 2098/98 R.G.). Dunque, la sentenza n. 526 della Corte d’Appello di Messina pubblicata il 18 dicembre 2020, è passata in giudicato il 18 dicembre 2021 (con il decorso di un anno dalla sua pubblicazione) e non già, come erroneamente affermato dal Giudice di primo grado, in data 18 giugno 2021 (e ciò in disparte ogni argomentazione riguardante l’intervenuta correzione della sentenza impugnata, disposta con ordinanza della Corte d’Appello di Messina del 9 luglio 2021).
3.2 La Corte di Cassazione ha, al riguardo, chiarito che il principio della “ translatio iudicii ”, introdotto dall'art. 59 della legge n. 69 del 2009, allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a causa dell'incertezza nell'individuazione del giudice fornito della giurisdizione “ opera inoltre anche nei rapporti tra diverse giurisdizioni e pure con riferimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei giudici di merito, atteso che, da un lato, le differenze di organizzazione tra giudice ordinario e speciale non possono danneggiare l'efficienza e l'efficacia del servizio giustizia e, dall'altro, che le parti dispongono, per la soluzione dell'eventuale conflitto negativo di giurisdizione tra i giudici di merito, del ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, c.p.c. ” (Cass., 17 febbraio 2017, n. 4247).
3.3 In particolare, è stato affermato che “ La novella è stata emanata in ottemperanza all'arresto n. 77 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 30 della L. n. 1034 del 1971 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti processuali e sostanziali, prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, si conservassero, a seguito della declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito [ rectius : “riproposto”, giacché tra giurisdizioni diverse non può non esserci una cesura nell’identità dei processi, com’è dimostrato anche dalla terminologia normativa] innanzi al giudice munito di potestas iudicandi. Detto principio comporta che, ai fini del rispetto dei termini processuali, la domanda sì finga proposta sin dall'inizio di fronte al giudice fornito della giurisdizione. Dispone infatti l'art. 59 che, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute ” (cfr. Cass., 23 luglio 2018, n. 19501).
3.4 Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado davanti a questa giurisdizione, proprio in quanto notificato in data 21 novembre 2021, è, dunque, ricevibile, essendo stato proposto nel rispetto del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n. 526 del 18 dicembre 2020, come disposto dall’art. 11, comma 2, c.p.a..
L’errata dichiarazione di irricevibilità del ricorso, resa all’esito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 dicembre 2024, ha frontalmente leso, dunque, il diritto di difesa dell'appellante, precludendo l'esame nel merito delle censure esposte nel ricorso introduttivo del giudizio e nei successivi atti di causa e tale violazione impone la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., secondo la più recente interpretazione dell’Adunanza plenaria 20 novembre 2024, n. 16.
4. In definitiva il primo motivo d’appello deve essere accolto, assorbito il secondo, e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per essere ivi ritualmente decisa nel merito.
4.1 Le spese del doppio grado del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
I Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 261/2025 R.G., come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo di appello e dichiara assorbito il secondo; per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio fin qui svolto.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN de FR, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
NI Lo Presti, Consigliere
LL CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL CA | NN de FR |
IL SEGRETARIO