Parere interlocutorio 7 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02348/2026REG.PROV.COLL.
N. 01322/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. IN AD e udito per l’amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2017 00441633 del 31 luglio 2017 con cui è stata disposta nei confronti del maresciallo dei carabinieri -OMISSIS- la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
i) in data 23 marzo 2017, alle ore 3,10, il mar. -OMISSIS-, all’epoca dei fatti in servizio presso la stazione di -OMISSIS-, stava percorrendo, libero dal servizio, la strada statale n. 682 nel tratto ricadente nel Comune di -OMISSIS-;
ii) giunto in prossimità di una galleria interdetta alla circolazione per lavori, dopo essersi qualificato come appartenente all’Arma dei carabinieri, veniva autorizzato al transito da un operaio posto all’ingresso del tunnel;
iii) dopo aver percorso a forte velocità il tratto in questione, il militare impattava violentemente contro la barriera metallica posizionata all’uscita della galleria, travolgendo un altro operaio che, avvisato dal collega, si stava apprestando ad aprire un varco, causandone la morte sul colpo;
iv) poiché, all’esito di tre rilievi eseguiti nell’immediatezza dei fatti, era stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la Polizia stradale, intervenuta sul posto, procedeva all’arresto del militare per omicidio stradale (convalidato dal G.I..P del Tribunale di Locri che, tuttavia, non applicava la misura cautelare richiesta dal P.M.);
v) in relazione ai fatti sopra indicati, -OMISSIS- veniva sospeso precauzionalmente dall’impiego, dapprima a titolo obbligatorio (nota prot. n. M_D GMIL REG2017 0213390 del 30 marzo 2017) e, successivamente, a titolo facoltativo (nota M_D GMIL REG2017 0305855 del 12 maggio 2017);
vi) con nota prot. n. 143/8 dell’11 aprile 2017 il Comandante interregionale ordinava un’inchiesta formale a carico del sottufficiale;
vii) nella relazione finale del 9 maggio 2017 l’ufficiale inquirente riteneva che l’incolpato non fosse meritevole di conservare il grado, anche in considerazione dei mediocri precedenti di servizio. Evidenziava, in particolare, che il mar. -OMISSIS-, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, si era posto alla guida della propria autovettura, percorrendo un tratto di strada momentaneamente chiuso al traffico, investendo e cagionando la morte di un lavoratore, senza che vi fosse alcuna ragione di servizio che gli imponesse un immediato rientro in sede; rilevava, quindi, che << appare lapalissiano come lo stesso abbia volutamente e pretestuosamente abusato dei poteri ad egli conferiti dal particolare status giuridico che gli è riconosciuto , non premurandosi neppure di percorrere la strada de qua ad una velocità adeguata, atteso che la vittima del sinistro è rovinata esanime ad alcune centinaia di metri dal punto in cui l’autovettura lo aveva ingaggiato>> ;
viii) il sottufficiale veniva, quindi, deferito al giudizio di una Commissione di disciplina, che nella seduta del 16 giugno 2017 lo riteneva non meritevole di conservare il grado;
ix) con decreto direttoriale prot. n. M_D GMIL REG2017 00441633 del 31 luglio 2017, notificato il 17 agosto 2017, veniva disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi degli artt. 861, comma 3, 867, comma 5 e 946, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.).
3. Il provvedimento disciplinare veniva impugnato dal signor -OMISSIS- con ricorso a T.ar. per il Lazio che, con sentenza -OMISSIS-- previa reiezione dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’amministrazione resistente e dell’eccezione di incostituzionalità dell’art. 1393 commi 1 e 2, c.m. formulata dal ricorrente - respingeva il ricorso. Evidenziava che, per un verso, l’amministrazione aveva legittimamente avviato e concluso il procedimento disciplinare senza attendere la conclusione di quello penale, poiché i fatti contestati non richiedevano particolare approfondimento istruttorio, e che, per altro verso, la valutazione disciplinare non era affetta da manifesta illogicità o sproporzione.
4. Il ricorrente ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1393 DEL D.LG. N. 66/2010, COME RIFORMULATO DALL’ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015 N. 124 E DALL’ART. 4, COMMA 1, LETTERA T), DEL D.LGS. N. 91/2016, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24 E 27 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 653 C.P.P. VIOLAZIONE DELL’ART. 23, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 87 DEL 1953.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 1393, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 66/2010. ECCESSO DI POTERE. ERRORE NEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. 2. VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DI CUI AGLI ARTT. 1, 2, 4, 35 E SS. DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSIVA SPROPORZIONE TRA FATTO E SANZIONE. VIOLAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 861, COMMA 1, LETTERA D); 867, COMMA 6; 1355; 1371; 1375 DEL D.LGS. N. 66/2010.III. VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DI CUI AGLI ARTT. 1, 2, 4, 35 E SS. DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSIVA SPROPORZIONE TRA FATTO E SANZIONE. VIOLAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 861, COMMA 1, LETTERA D); 867, COMMA 6; 1355; 1371; 1375 DEL D.LGS. N. 66/2010.
III. VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DI CUI AGLI ARTT. 1, 2, 4, 35 E SS. DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSIVA SPROPORZIONE TRA FATTO E SANZIONE. VIOLAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 861, COMMA 1, LETTERA D); 867, COMMA 6; 1355; 1371; 1375 DEL D.LGS. N. 66/2010.
5. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
6. All’udienza di smaltimento del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo di appello il ricorrente censura il par. 2.2. della sentenza che ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale prospettata con il primo motivo di ricorso sul rilievo che “ i profili di potenziale contrasto dell’art. 1393, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66 cit., con gli artt. 2, 3, 24 e 27 Cost., che parte ricorrente lamenta per effetto dell’avvenuta sollecita coltivazione e conclusione del procedimento disciplinare di cui è causa, non sono attuali, perché si potrebbero verificare in concreto solo al momento di una sua potenziale assoluzione in sede penale, con l’effetto che, nella presente sede processuale, la questione è priva di rilevanza ”.
Ad avviso dell’appellante, il T.a.r. sarebbe incorso in errore, avendo ancorato la rilevanza della questione all’eventuale e futura assoluzione e non alla concreta operatività dell’art. 1393, comma 1, c.m., tenuto conto che il procedimento disciplinare non è stato sospeso in attesa di quello penale.
Per tali ragioni, insiste sulla questione di legittimità costituzionale perché l’art. 1393 c.m., nella sua attuale formulazione, consentirebbe il sacrificio del diritto al lavoro del pubblico dipendente anche prima dell’accertamento dell’effettiva responsabilità penale, violando il principio di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e creando un trattamento deteriore per i pubblici dipendenti (art. 3 Cost.). In caso di assoluzione, esso inoltre comporta la violazione del principio del ne bis in idem .
9. La questione di legittimità costituzionale è sia irrilevante che manifestamente infondata.
10. In punto di rilevanza, il ricorrente lamenta che la disposizione censurata non tiene conto << delle gravi conseguenze (non solo per il lavoratore, ma anche per l’Amministrazione) in ipotesi in cui ad esito del procedimento penale emerga l’innocenza del lavoratore >> (pag. 9 del ricorso di primo grado e pag. 5 del ricorso in appello).
11. La questione, così come prospettata, non riveste alcuna rilevanza nel giudizio a quo , relativo alla sola legittimità provvedimento disciplinare e non esteso al rispristino della posizione giuridica ed economica dell’appellante in conseguenza di un giudicato penale di assoluzione, al momento inesistente.
12. L’interessato non ha, infatti, provato né dedotto, nemmeno in appello, che il procedimento penale si sia concluso con l’assoluzione o anche con la condanna ad un reato diverso e meno grave rispetto all’imputazione originaria, sicché la paventata violazione dei richiamati principi costituzionali si appalesa del tutto ipotetica e futura e l’eventuale declaratoria di incostituzionalità non dispiegherebbe effetti nel giudizio in corso.
13. Non ricorre, di conseguenza, il presupposto sancito dall’art. 23, comma 2, l. 87/1953, ossia l’impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità.
14. In punto di manifesta infondatezza, si richiama la giurisprudenza, sia civile (Corte di cassazione, sez. lav., 26 ottobre 2017, n. 25485) che amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2025 n. 9715; sez. II, 3 novembre 2023, n. 9549), la quale ha costantemente escluso che le sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro pubblico abbiano natura penale ai fini dell’applicazione del divieto di ne bis in idem perché il potere disciplinare non è espressione di una pretesa punitiva dell’autorità pubblica. La sanzione disciplinare, infatti, è strettamente correlata al potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’impresa o dell’ente, potere che comprende in sé quello di reagire alle condotte del lavoratore che integrano inadempimento del rapporto di servizio. In quanto preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, la sanzione disciplinare non assolve alla funzione preventiva propria della pena, sicché l’interesse che attraverso la stessa si persegue, anche qualora i fatti commessi integrino illecito penale, è sempre quello del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto.
15. La natura non punitiva della sanzione disciplinare nonché la diversità e l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale escludono, quindi, che il dipendente possa invocare il principio di ne bis in idem per sottrarsi al procedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia avviato in relazione ai fatti contestati in sede penale.
16. Alla luce delle coordinate interpretative sopra evidenziate, che vanno ribadite anche in questa sede, non sussiste alcun contrasto dell’art. 1393 c.m. con l’art. 27 Cost. e con il principio di ne bis in idem.
17. Parimenti infondata è l’asserita violazione dell’art. 3 Cost. per il preteso trattamento deteriore dei pubblici dipendenti rispetto a quelli privati, attesa la non comparabilità dell’impiego alle dipendenze del datore di lavoro privato con quello alle dipendenze di una Forza armata. Le preminenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che caratterizzano quest’ultimo, infatti, conformano anche lo status di militare con riguardo ai doveri ed obblighi di servizio cui lo stesso è sottoposto.
18. Quanto all’art. 653 c.p.p., richiamato dall’appellante, si tratta di una disposizione di rango primario che non può essere utilmente invocata a parametro di legittimità costituzionale di un’altra disposizione di pari rango, quale l’art. 1393 c.m.
19. In ogni caso, l’invocata disposizione- nel sancire che la << sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso >>- preclude all’amministrazione una diversa ricostruzione del fatto storico, ma non un’autonoma valutazione dello stesso a fini disciplinari (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2025 n. 9715).
20. Compete sempre all’amministrazione e non al giudice penale valutare il disvalore disciplinare dei fatti, anche laddove gli stessi integrino, al contempo, fattispecie penalmente rilevanti.
21. Per tali ragioni, il primo motivo di appello deve essere respinto.
22. Con il secondo motivo di appello si censura il par.2.3 della sentenza che ha escluso la necessità di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale ai sensi dell’art. 1393, comma 1, c.m. Ad avviso dell’appellante, il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso perché le contestazioni in sede penale concernono gli elementi connaturati da maggiore disvalore disciplinare (ebbrezza alcolica e negligenza alla guida), sicché l’eventuale assoluzione (o derubricazione del reato da omicidio stradale ad omicidio colposo) condizionerebbe l’esito del procedimento disciplinare.
23. Il motivo è infondato.
24. La vicenda per cui è causa non integra alcuna delle ipotesi che ancora soggiacciono alla c.d. pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, c.m. Tale evenienza ricorre, infatti, solo in ipotesi tassative, i cui presupposti sono oggetto della valutazione discrezionale dell’autorità disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5566 del 2023, sez. IV, nn. 2428 del 2021 e 5451 del 2018), tra cui la “ particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ” e il difetto di “ elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare ”.
25. Nel caso di specie:
a) l’accertamento disciplinare non era di particolare complessità e gli elementi a disposizione erano sufficienti a delineare un quadro chiaro della responsabilità del militare, posto che dagli atti del procedimento penale (verbale di arresto del 23 marzo 2017 e ordinanza di convalida dell’arresto n. 657del 25 febbraio 2017) emergeva chiaramente la condotta rilevante dal punto di vista disciplinare (l’aver speso la qualifica di carabiniere per passare su un tratto di strada interdetto al traffico senza alcuna esigenza di servizio; l’aver percorso il tratto a forte velocità, nonostante la scarsa illuminazione, la presenza di persone sulla careggiata e l’aver consumato sostanze alcoliche; l’aver cagionato la morte sul colpo di un operaio);
b) il sottufficiale, nelle memorie difensive presentate in data 26 aprile e 10 giugno 2017, ha confermato le circostanze di fatto, variamente giustificandole (dichiarando di aver bevuto solo una birra da 0,3 cl; di essersi qualificato quale appartenente all’Arma dei carabinieri in virtù della segnaletica stradale apposta sul luogo, la quale consentiva l’accesso alla strada solo al personale delle Forze dell’ordine o ai mezzi medico-sanitario; di non aver incontrato alcuna barriera metallica all’uscita della galleria, proseguendo quindi, “ un pò più velocemente ”, per la strada in discesa, non illuminata, fermandosi solo dopo l’urto contro un ostacolo).
25. Per tali ragioni, correttamente l’amministrazione ha proceduto alla valutazione a fini disciplinari delle circostanze di fatto - ammesse dallo stesso interessato - le quali solo in parte coincidono con quelle oggetto del procedimento penale (in particolare, l’aver speso la propria qualifica per finalità estranee alle esigenze di servizio, cagionando, in conseguenza di tale condotta, la morte di un uomo), sicché l’eventuale assoluzione o derubricazione del reato contestato è del tutto ininfluente ai fini disciplinari.
26. Come osservato dal T.a.r., gli elementi acquisiti dall’amministrazione erano sufficienti per formulare una contestazione disciplinare, sicché essa ha legittimamente avviato e concluso il procedimento senza attendere gli esiti del processo penale, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, c.m. (sull’autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2025 n. 5457; sez. IV, 3.5.2011 n. 2643).
27. Per tali ragioni, anche il secondo motivo deve essere respinto.
28. Con il terzo motivo di appello, il ricorrente deduce che l’amministrazione avrebbe dovuto attendere comunque l’esito del giudizio penale al fine di trarre elementi certi con riguardo lo stato di ebbrezza alcolica al momento dei fatti e che la sanzione espulsiva è irragionevole e sproporzionata perché sacrifica irragionevolmente il diritto al lavoro del dipendente.
29. Il motivo è infondato.
30. Come sopra osservato, il tasso alcolemico, sebbene rilevante a fini penali in quanto elemento costitutivo della fattispecie delittuosa di cui all’art. 586 bis , comma 2, c.p., non è dirimente a fini disciplinari. Sotto tale profilo rileva solo: a) che il sottufficiale abbia strumentalizzato la propria qualifica senza alcuna necessità di servizio; b) che abbia percorso a forte velocità un tratto di strada scarsamente illuminato e dopo aver consumato sostanze alcoliche; b) che abbia cagionato per grave negligenza la morte di un operaio.
31. Il disvalore disciplinare della condotta poggia-giova ribadire- su elementi solo in parte coincidenti con quelli che ne caratterizzano il disvalore dal punto di vista penale.
32. Il comportamento tenuto costituisce, come evidenziato dall’ufficiale inquirente nella relazione finale del 9 maggio 2017, violazione dell’art. 732, d.P.R. n. 90 del 2010 (regolamento dell’ordinamento militare), per il quale il militare deve, in ogni circostanza, tenere una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate ed ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza, nonché degli artt. 423 e 426 del regolamento generale dell’Arma, che impongono una condotta nella vita privata seria e decorosa, sancendo che l’uso smodato di sostanze alcoliche costituisce violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato.
33. Per tali ragioni, la sanzione espulsiva irrogata dall’Arma, che ha tenuto conto anche dei non soddisfacenti precedenti di servizio del sottoufficiale - contrassegnati da un rendimento inferiore alla media - non pare manifestamente sproporzionata o irragionevole.
34. Come osservato anche di recente da questo Consiglio di Stato (sez. II, 23 giugno 2025 n. 5457), il principio di adeguatezza e di proporzionalità << consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di per sé di sindacare il merito dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo, vieta al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, soggette solo a sindacato ab externo, qualora trasmodino nell’abnormità, o evidenzino profili di eccesso di potere (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 dicembre 2020; sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4761; id., 28 ottobre 2019, n. 7335, 22 marzo 2017, n. 1302; 2 novembre 2017, n. 5053; Sez. III, 31 maggio 2019, n. 3652) >> .
35. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
36. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor -OMISSIS- alla rifusione al Ministero appellato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IO RT, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
IN AD, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AD | IO RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.