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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/11/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto dai sig.ri
Magistrati:
- dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- dott. Stefano Troiani Giudice
- dott.ssa Roberta Bisogno Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1697/2025, proposta da:
- Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Misserville, presso il cui studio in
Frosinone, v.le Mazzini n. 39, e elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Tiberia, presso il cui studio in Frosinone,
p.zza Federico Fellini n. 4, e elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Ricorso per la revisione dell'assegno di mantenimento ex art. 9 legge n. 898/1970
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da verbale di udienza del 04/11/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso 16/07/2025, chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni concordate tra le parti nel procedimento dinanzi l'intestato Tribunale
R.G. n. 2874/2023 inerente allo scioglimento del matrimonio, conclusosi con la sentenza n. 659/2024 del 25/06/2024.
2 – In particolare, il ricorrente, allegando che la figlia maggiorenne era Per_1
diventata economicamente indipendente, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento a lui imposto in suo favore.
3 - Si costituiva in giudizio , la quale aderiva all'avversa Controparte_1
domanda, giacche la ragazza dal mese di giugno 2025 aveva trovato un impiego lavorativo e, pertanto, previo accordo con il padre, gia da quella data non era stato piu versato il contributo in suo favore.
4 - Nel corso della prima udienza di comparizione i difensori rappresentavano che le parti avevano raggiunto un accordo, ovvero che la resistente aveva aderito all'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e, Per_1
pertanto, chiedevano al Tribunale di far propria tale richiesta, provvedendo in tal senso. 6 – Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di modifica alla quale ha aderito parte avversa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, in modifica delle condizioni concordate tra le parti nel procedimento dinanzi l'intestato Tribunale R.G. n. 2874/2023 inerente allo scioglimento del matrimonio, conclusosi con la sentenza n. 659/2024 del 25/06/2024, dispone la revoca dell'assegno dovuto da per il mantenimento ordinario Parte_1
della figlia a decorrere dalla data di presentazione del ricorso. Per_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Frosinone, il 25/11/2025
Il Presidente relatore dott. Marcello Buscema 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Rimessa la causa al Collegio dal relatore Presidente, si evidenzia che la resistente ha aderito formalmente alla domanda formulata dal ricorrente e, pertanto, si puo dare corso alla revoca dell'assegno di mantenimento versato in favore della figlia , giacche maggiorenne ed economicamente autonoma. Per_1