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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. LU VI, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1238/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pompei, via Carrara n. Parte_1
96, presso lo studio dell'avv. Antonio Abagnale, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, in giudizio con i propri funzionari ed elettivamente domiciliato in , viale Pier LU Nervi n. 180. CP_1
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in cancelleria il 9.6.2023 ha Parte_1 esposto che in data 9.10.2019 è stato elevato verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. LT00002/2019-827-01 protocollo n.
22712/2019 emesso dall' a norma Controparte_1 dell'art.13 del d.lgs. 124/2004, a seguito degli accertamenti ispettivi iniziati con accesso del 18.4.2019. A mezzo di tale verbale di accertamento, gli è stata contestata la violazione dell'art. 3 DL 12/2002 comma 3 e 3 ter, “poiché ha impiegato in data 18.4.2019 il Sig. senza preventiva Parte_2 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” e su tale base l' gli ha notificato, in data 17.5.2023, l'ordinanza di ingiunzione n. CP_1
272/2023 con cui gli ha ingiunto il pagamento di una somma pari ad €
4.521,10.
Avverso tale ordinanza d' ingiunzione ha proposto Parte_1
l'odierna opposizione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'ingiunzione in quanto l'istante non è stato sentito personalmente pur avendone fatto espressa richiesta nei propri scritti difensivi in sede di opposizione amministrativa ex art. 18 legge 689/1981.
Ha, inoltre, eccepito in via pregiudiziale la violazione dell'art 14 L.689/81 in quanto le attività di accertamento avrebbero potuto e dovuto concludersi Parte in novanta giorni a decorrere dal 18.4.2019, data di accertamento della e primo accesso, mentre il verbale unico di accertamento e notificazione Par emesso dalla veniva notificato solo in data 15.10.2019.
Nel merito ha poi dedotto l'insussistenza dell'illecito contestato, negando l'esistenza del rapporto di lavoro ritenuto in essere nella ricostruzione dell' e negando che vi sia stata violazione dell'art. 3 Controparte_1 comma 3 del D.L. 12/2002.
Ha infatti affermato che il giorno in cui è avvenuto l'accesso ispettivo non vi era nessun cantiere aperto in quanto la chiusura e consegna dei lavori era avvenuta in data 05.4.2019, che l'immobile era già arredato e il ricorrente stava montando solo un pannello di una cabina doccia, lavoro commissionatogli dalla ditta “Lettieri Aniello” e regolarmente contabilizzato, per conto dei proprietari dell'immobile. Ha quindi aggiunto che il suddetto
2 pannello in data 18.4.2019 è stato trasportato a Gaeta dal Sig. Per_1
, che è stato accompagnato dal Sig. a solo titolo di
[...] Parte_2 favore e cortesia, negando qualsiasi rapporto di conoscenza tra lui e il suddetto , che l' invece ha assunto essere suo Parte_2 CP_1 dipendente.
Ha infine aggiunto che il procedimento penale avviato con notifica del
12.06.2020 dalla presso il Tribunale di Cassino ai Parte_5 sensi dell'art 415 c.p.p. si è concluso con decreto di archiviazione.
Ha, pertanto, concluso nel merito chiedendo di: “dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 272/2023 emessa dall' Controparte_1
in data 09.05.2023 e delle sanzioni accessorie;
[...] condannare l'opposta alle spese e competenze di giudizio, oltre rimb. Forf. e oneri accessori in favore del procuratore antistatario”, articolando altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta.
L' si è costituito tempestivamente in Controparte_1 giudizio anzitutto replicando all'asserita mancata audizione, sostenendo che in data 6.3.2020 il ricorrente rappresentato dal suo legale è stato convocato e sentito come richiesto. Quanto poi all'asserita violazione dell'art. 14 L 689/81 ha precisato che il dies a quo non può certo decorrere dal 18.4.2019, data del sopralluogo con redazione del verbale di ispezione, ma decorre dal momento in cui effettivamente l'autorità irrogante la sanzione sia venuta a compiuta conoscenza della violazione e nel caso in Parte esame l'organo accertatore solo in data 11.7.2019 è stato notiziato dalla ed ha potuto procedere alle necessarie ed autonome verifiche redigendo in data 20.8.2019 verbale di ispezione n. 42/55 con l'acquisizione del verbale di sopralluogo. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, ribadendo la legittimità del proprio operato e sottolineando la correttezza del procedimento. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione di testimoni, sentiti all'udienza del 24.9.2024 e del 26.2.2025, e con provvedimento del 5.5.2025 il giudice ha respinto la richiesta di sospensione
3 dell'efficacia esecutiva del titolo alla luce della reiterazione dell'istanza proposta, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti. All'esito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. e lette le note autorizzate depositate dalle parti, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
***
Preliminarmente, con riferimento alla doglianza dell'opponente relativa alla mancata audizione ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, va chiarito che la norma stabilisce un termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione per la richiesta di essere sentiti preventivamente rispetto all'adozione dell'ordinanza.
Nel caso di specie, l'opponente ne ha fatto richiesta nei propri scritti difensivi del 25.10.2019, in sede di opposizione amministrativa (cfr. doc.
“opposizione amministrativa” all. fasc. ric.), è stato sentito in data 6.3.2020
(cfr. doc. 11 all. fasc. res.) e l'ordinanza di ingiunzione è stata emessa successivamente, in data 9.5.2023 (notificata in data 17.5.2023).
L'eccezione sollevata dalla parte opponente è dunque infondata, avendo l'amministrazione garantito il diritto di difesa nel corso del procedimento amministrativo e prima dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione.
Quanto all'inammissibilità per violazione del termine di cui all'art. 14 l.
689/81, deve considerarsi quanto segue.
L'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981 stabilisce che, in caso di mancata contestazione immediata della violazione, gli estremi della stessa devono essere notificati entro novanta giorni dall'accertamento, a pena di decadenza del potere sanzionatorio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il dies a quo per il computo di tale termine non coincide né con la mera acquisizione materiale della notizia dell'infrazione, né con il primo contatto dell'amministrazione con i fatti, ma decorre dal momento in cui l'organo competente ha raccolto e valutato tutti gli elementi necessari per procedere alla contestazione, ossia quando l'amministrazione è in grado di adottare senza ulteriori indugi il provvedimento sanzionatorio. La Corte di
Cassazione ha precisato che “occorre considerare quando l'organo
4 procedente, dopo l'esaurimento dell'attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi” (Cass.
SS.UU. 9 marzo 2007, n. 5395).
Da un lato emerge dunque l'esigenza di non comprimere eccessivamente i tempi per l'istruttoria e per l'azione amministrativa nei procedimenti sanzionatori, da bilanciarsi con quella di tempestività dell'azione, a tutela della certezza del diritto, principio ribadito anche dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 151 dell'11.05.2021 ha chiarito come “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”. Diversamente opinando, l'“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata al termine di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/1981, inidoneo da solo a garantire certezza giuridica ed effettività del diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra accertamento dell'illecito e applicazione della sanzione.
Pertanto, l'esigenza di completezza dell'azione amministrativa deve essere contemperata con quella di tempestività della stessa. La giurisprudenza di merito ha più volte sottolineato che la durata dell'accertamento va valutata secondo il principio di ragionevolezza, considerando la complessità delle verifiche, la struttura organizzativa dell'ente e le modalità operative dell'accertamento. In particolare, la mera notizia di un illecito da parte di altro organo non fa decorrere automaticamente il termine di decadenza se l'amministrazione competente deve ancora acquisire, valutare e integrare i dati necessari per l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Ne consegue
5 che il dies a quo decorre dall'ultimo atto istruttorio necessario a completare l'accertamento e non da ogni singolo accesso o ispezione. Eventuali ritardi legati alla complessità delle indagini o alla necessità di acquisire elementi da più amministrazioni non comportano violazione dell'art. 14, a condizione che il procedimento sia svolto con ragionevolezza e senza protrarsi in modo esasperato.
Nel caso di specie, l' è stato notiziato degli accertamenti dal CP_1
Parte Dipartimento di Prevenzione della in data 11 luglio 2019, ha effettuato autonoma ispezione con verbale in data 20.8.2019 ed ha redatto il verbale unico di accertamento in data 9.10.2019. Tenuto conto di tale cronologia e della complessità delle operazioni svolte, deve ritenersi che l'amministrazione abbia effettivamente acquisito tutti gli elementi utili all'esame della fattispecie soltanto al 20.8.2019, e dunque alla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione non può ritenersi decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, né si apprezzano elementi per desumere una protrazione irragionevole dell'attività amministrativa.
Anche tale eccezione deve dunque ritenersi infondata.
***
Venendo al merito della controversia, occorre verificare l'effettiva sussistenza delle violazioni contestate, sulla base degli elementi prodotti e dell'istruttoria condotta nel presente giudizio.
Con l'ordinanza opposta l' ha contestato al ricorrente la CP_1 violazione dell'art. 3 DL 12/2002 comma 3 e 3 ter per aver impiegato il lavoratore in data 18.4.2019, senza preventiva Parte_2 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In primo luogo, deve ribadirsi che il giudizio di opposizione in questione non configura impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento sanzionatorio (analogo al giudizio instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo) nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano
6 rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente. Pertanto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava sull' opposto la prova dei presupposti sostanziali alla base della CP_1 sanzione irrogata, tra cui figura la natura subordinata del rapporto di lavoro fatto valere in giudizio.
Infatti, la qualificazione del rapporto costituisce il presupposto dell'applicazione della normativa di diritto pubblico invocata e posta alla base dell'ordinanza ingiunzione, che prevede precisi obblighi di comunicazione e registrazione in capo ai datori di lavoro. Tali obblighi risultano dunque esigibili esclusivamente per i soggetti che rivestono tale qualità, e con riferimento a rapporti di lavoro subordinato, in relazione ai quali sorge l'esigenza di tutelare quei diritti “indisponibili” a cui pure fa riferimento la parte opposta, mentre le omissioni contestate non hanno rilevanza di illeciti amministrativi nel contesto di rapporti privi delle caratteristiche proprie e degli elementi costitutivi dei rapporti di lavoro subordinato.
Deve ribadirsi poi che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente è costituito proprio dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, con oggetto della prestazione individuato nella semplice messa a disposizione delle energie lavorative (tra le numerose decisioni, v. Cass.
3.4.2000 n.
4036; Cass.
9.1.2001 n. 224; Cass. 29.11.2002, n. 16697; Cass. 1.3.2001,
n. 2970, Cass. 15.6.2009 n. 13858 e Cass. 19.4.2010 n. 9251). Quindi,
l'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione, è il vincolo della soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, il quale si risolve, in concreto, nel suo assoggettamento al controllo sull'espletamento delle attività affidate e nella significativa limitazione della sua autonomia funzionale, con osservanza di moduli organizzativi predefiniti e stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
7 Deve inoltre ritenersi che, in particolare nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, di agevole emersione per la qualificazione del rapporto di lavoro e che dunque si possa far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. in generale Cass.
30.3.2010 n. 7681).
Tali elementi, che hanno natura sussidiaria rispetto al vincolo della subordinazione inteso come la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (v. Cass.
26.5.2021 n. 14530).
Questi indici costituiscono, dunque, dati fattuali concernenti le modalità concrete con cui si è svolta la prestazione, e mantengono una rilevanza semplicemente sul piano probatorio, per consentire al giudice di pervenire ad un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto dei caratteri propri della fattispecie astratta di cui all'art. 2094 c.c.
(cfr. in tal senso i puntuali rilievi di metodo di Cass. 27.6.2019, n. 17384 che richiama Cass. n. 5079 del 2009).
***
Ciò premesso in merito all'inquadramento in diritto, occorre esaminare gli elementi emersi dall'istruttoria in merito alla qualificazione del rapporto.
8 Il verbale dell' del 20.8.2019, infatti, Controparte_1
Parte si limita a recepire il contenuto dell'ispezione svolta dalla di in CP_1 data 18.4.2019.
Deve premettersi, sull'effettiva valenza probatoria del verbale di accertamento formato dagli ispettori e delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione, che vanno condivisi i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per cui i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, per quanto attiene ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio raccolto, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in sede ispettiva,
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (in tal senso si veda ex multis Cass. 10.6.2014 n. 13054 e
Cass.
6.6.2008 n. 15073).
Dunque, le dichiarazioni rese in sede ispettiva non hanno una rilevanza in sé, in assenza di altri elementi, e non sono assistite da alcuna efficacia privilegiata, ma costituiscono comunque un elemento che può essere apprezzato dal giudice, in relazione della particolare coerenza o dell'attendibilità delle stesse con riferimento alle circostanze del caso concreto ed alle modalità con cui sono rese, rispetto ai fatti in esse affermati.
***
Nel caso di specie le dichiarazioni dei lavoratori e Parte_2
, acquisite nel corso del procedimento amministrativo il Persona_1
26.10.2019, negano la sussistenza di un rapporto di lavoro e i generale di conoscenza tra l'odierno opponente , e il presunto Parte_1 lavoratore, . Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato di essere Parte_2
Parte stato effettivamente presente nell'appartamento sede dell'ispezione dell' in data 10.4.2019, e tuttavia di esservisi recato soltanto per accompagnare l'amico . Anche quest'ultimo ha riferito le medesime Persona_1 circostanze.
9 Lo stesso , escusso come testimone nel corso del Parte_2 giudizio, ha confermato quanto già riferito nel corso del procedimento amministrativo, negando la sussistenza di qualsiasi rapporto con l'opposto:
“Non conosco nessuna persona che si chiami (..) Io ricordo di Parte_1 aver accompagnato a Gaeta nel 2019, quella mattina ci Per_1 incontrammo in un bar a Pompei, bar ITA, e lì lui mi chiese di accompagnarlo
a portare un pacco a Gaeta. Non avendo nulla da fare, perché non lavoravo in quel periodo, decisi di accompagnarlo. Non sapevo di chi fosse
l'appartamento; una volta arrivati io mi limitai ad aiutarlo a scaricare il pacco,
e pochi minuti dopo, quando stavamo per andar via, vedemmo arrivare gli ispettori del lavoro”.
È stato inoltre escusso nel presente procedimento il teste
[...]
Parte
tecnico della prevenzione presso la e presenta all'atto del Tes_1 primo accesso presso l'appartamento il 10.4.2019, che tuttavia ha riferito di non ricordare le circostanze concrete né le persone presenti al momento dell'ispezione, confermando solo genericamente di aver partecipato all'accesso e di aver redatto il verbale: “Oltre a me era presente un collega,
, se non ricordo male. Non ricordo quante persone erano Testimone_2 presenti nell'appartamento. Non ricordo se qualcuno fosse fuori o dentro, mi pare avessero un furgone, ma è passato troppo tempo e non ricordo con precisione cosa accadde e dove si trovavano le persone coinvolte.”
Non è inoltre possibile desumere la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto della contestazione da quanto emerso in sede di accesso ispettivo Parte da parte dell' considerando che dal verbale in atti (cfr. doc. 4 all.to fasc. res.) emerge solo la presenza dei soggetti ivi descritti all'interno dell'appartamento, in cui erano in corso dei lavori per il montaggio di una cabina doccia, ma senza alcuna descrizione in merito ai compiti specifici che ciascuno di essi fosse in procinto di eseguire al momento dell'ispezione, né dell'effettiva sussistenza di rapporti gerarchici, o stabili tra loro.
Alcun ulteriore elemento di valutazione è stato offerto dall' CP_1
, su cui come chiarito grava l'onere di provare la sussistenza dei
[...] fatti posti alla base della sanzione applicata.
10 Alla luce di quanto emerso, non si evincono sufficienti elementi per riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e il sig. né di individuare in concreto gli indici tipici della Parte_2 subordinazione (direttive, orari, continuità, inserimento nell'organizzazione aziendale), così come la sussistenza di un'organizzazione imprenditoriale imputabile all'opponente e al cui interno potesse dirsi inserito Parte_2
quale lavoratore dipendente.
[...]
In mancanza di ulteriori elementi oggettivi, la mera presenza contestuale di e sul luogo in cui erano in Parte_1 Parte_2 corso opere di rifinitura interna in un appartamento – senza alcun riscontro in merito alle attività in cui gli stessi fossero effettivamente occupati, che non si desumono dal verbale ispettivo né dalle dichiarazioni in atti – non può di per sé integrare prova dell'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente.
In conclusione, in assenza di idonea prova, anche presuntiva, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il giorno oggetto della contestazione tra i soggetti indicati, viene meno il presupposto di fatto per l'irrogazione della sanzione e l'ordinanza ingiunzione va dunque integralmente annullata per insussistenza delle violazioni contestate, in accoglimento dell'opposizione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia
(ricompreso nello scaglione tra € 1.101 ed € 5.200) seguono la soccombenza e vanno di conseguenza poste a carico della parte opposta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 272/2023 del 9.5.2023 emessa dall' Controparte_1
11 nei confronti di e dichiara non dovute le somme Parte_1 ingiunte nell'ordinanza annullata;
- condanna la parte opposta Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente
, che si liquidano in complessivi € 2.552,00 oltre spese Parte_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 21/11/2025
IL GIUDICE
LU VI
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