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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N° R.G.1895/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1895 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F: e (C.F: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Patrizio Di Letto (C.F: C.F._2
), giusta procura in atti, presso il cui studio elett.te domiciliano in Orta C.F._3
Di Atella (CE) alla G. Falcone n. 17
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI N° R.G.1895/2025 V.G.
I coniugi, nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 16/9/2025, hanno depositato note scritte, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 10/7/2025, esprimeva parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12/5/2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in regime di separazione dei beni in Orta di Atella (CE) il 30/6/2005; che dalla loro unione erano nati tre figli, il 24/9/2008, il 5/7/2010 e il Per_1 Per_2 Per_3
14/5/2012; che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 16/9/2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3) I figl saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3
e collocati presso la residenza della madre in Orta di Atella (CE) alla via Castellano Giuseppe n.
1, mentre il padre lascerà l'immobile trovando poi altro domicilio;
4) Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli minori, tutti i giorni previo accordo con la madre;
5) In occasione delle feste natalizie, per il periodo che va dal 23 dicembre al 26 dicembre(compreso), e per il periodo che va dal 28 dicembre al 1° gennaio (compreso), le minori saranno, alternativamente, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti N° R.G.1895/2025 V.G.
genitoriali, con uno dei due genitori. In occasione delle feste pasquali, dal Sabato Santo alla domenica pasquale, le minori saranno, alternativamente, con uno dei due genitori;
6) I minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, con pernottamento, in periodo da concordare con la madre, tenendo conto delle esigenze delle minori;
7) Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, alla cura, istruzione ed educazione delle minori, nonché alle spese di vitto, alloggio ed abbigliamento. Le spese scolastiche, le spese per attività didattico-sportive, le spese mediche straordinarie, le altre spese straordinarie e, comunque, le spese non previste saranno divise al 50 % tra i genitori;
8) I genitori si impegnano ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentono di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita delle figlie;
9) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per i minori, la somma di €
900,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) , entro il giorno cinque di ogni mese, che dovrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
10) la signora rinuncia al proprio mantenimento in quanto è Parte_1
economicamente autosufficiente, occupata di fatti come insegnante di ruolo;
11) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con lettera raccomandata, entro venti giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
12) I coniugi provvederanno a dividere in parti uguali e per valore l'intero mobilio dell'appartamento sito in Orta di Atella (CE) alla Via Castellano Giuseppe n. 1;
13) i coniugi ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento dei figli minori.”
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi Pt_1 N° R.G.1895/2025 V.G.
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 12/7/1975, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orta di Atella (CE), ove in data 30/6/2005 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 32, Parte II, Serie A, reg. atti di matrimonio dell'anno 2005), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134
R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento
Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 16 settembre 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1895 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F: e (C.F: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Patrizio Di Letto (C.F: C.F._2
), giusta procura in atti, presso il cui studio elett.te domiciliano in Orta C.F._3
Di Atella (CE) alla G. Falcone n. 17
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI N° R.G.1895/2025 V.G.
I coniugi, nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 16/9/2025, hanno depositato note scritte, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 10/7/2025, esprimeva parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12/5/2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in regime di separazione dei beni in Orta di Atella (CE) il 30/6/2005; che dalla loro unione erano nati tre figli, il 24/9/2008, il 5/7/2010 e il Per_1 Per_2 Per_3
14/5/2012; che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 16/9/2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale;
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3) I figl saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3
e collocati presso la residenza della madre in Orta di Atella (CE) alla via Castellano Giuseppe n.
1, mentre il padre lascerà l'immobile trovando poi altro domicilio;
4) Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli minori, tutti i giorni previo accordo con la madre;
5) In occasione delle feste natalizie, per il periodo che va dal 23 dicembre al 26 dicembre(compreso), e per il periodo che va dal 28 dicembre al 1° gennaio (compreso), le minori saranno, alternativamente, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti N° R.G.1895/2025 V.G.
genitoriali, con uno dei due genitori. In occasione delle feste pasquali, dal Sabato Santo alla domenica pasquale, le minori saranno, alternativamente, con uno dei due genitori;
6) I minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, con pernottamento, in periodo da concordare con la madre, tenendo conto delle esigenze delle minori;
7) Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, alla cura, istruzione ed educazione delle minori, nonché alle spese di vitto, alloggio ed abbigliamento. Le spese scolastiche, le spese per attività didattico-sportive, le spese mediche straordinarie, le altre spese straordinarie e, comunque, le spese non previste saranno divise al 50 % tra i genitori;
8) I genitori si impegnano ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentono di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita delle figlie;
9) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento per i minori, la somma di €
900,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) , entro il giorno cinque di ogni mese, che dovrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
10) la signora rinuncia al proprio mantenimento in quanto è Parte_1
economicamente autosufficiente, occupata di fatti come insegnante di ruolo;
11) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con lettera raccomandata, entro venti giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
12) I coniugi provvederanno a dividere in parti uguali e per valore l'intero mobilio dell'appartamento sito in Orta di Atella (CE) alla Via Castellano Giuseppe n. 1;
13) i coniugi ricorrenti prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo in essi l'inserimento dei figli minori.”
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi Pt_1 N° R.G.1895/2025 V.G.
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CE) il 12/7/1975, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orta di Atella (CE), ove in data 30/6/2005 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 32, Parte II, Serie A, reg. atti di matrimonio dell'anno 2005), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134
R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento
Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 16 settembre 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro