Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/04/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03336/2025REG.PROV.COLL.
N. 08442/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8442 del 2023, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AL SS, SS RM, SS ER, SS IO TO, in qualità di eredi di SS RA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10096/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da RM SS, ER SS, TO SS, SI AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio i signori RM SS, ER SS, TO SS, SI AL, in qualità di eredi di RA SS, hanno chiesto l’ottemperanza del decreto della Corte d’Appello di Roma n. 9275 del 25 ottobre 2017 con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento, in favore del sig. RA SS, della somma di €. 4.750,00, oltre interessi legali a far tempo dal 17 luglio 2012 e alle spese di giudizio, a titolo di equa riparazione, ex legge n. 89/01, del danno non patrimoniale per irragionevole durata di un giudizio.
2. Con la sentenza del cui appello si tratta il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al decreto azionato, e condannando lo stesso Ministero al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti.
3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto appello, deducendo di non essere legittimato passivo alla domanda, stante che il decreto oggetto di ottemperanza individuava specificamente il Ministero della Giustizia quale soggetto obbligato.
4. I signori SS, con il rispettivo appello incidentale, hanno chiesto la riforma della sentenza deducendo che il TAR avrebbe dovuto indicare, quale soggetto obbligato, anche il Ministero della Giustizia, oltre al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
5. La causa è stata chiamata all’udienza del 27 febbraio 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello principale è fondato.
7. Come già precisato, il decreto della Corte d’Appello di Roma oggetto di ottemperanza indica solo il Ministero della Giustizia quale soggetto obbligato al pagamento della somma indicata in dispositivo; conseguentemente il coinvolgimento, in fase di ottemperanza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze risulta del tutto irrituale, non potendo l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato essere diretta nei confronti di un soggetto diverso da quello indicato nel provvedimento medesimo, ancorché il budget finanziario di cui dispone il Ministero della Giustizia sia, di fatto, ad esso trasferito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
8. L’appellata sentenza deve, pertanto, essere riformata, atteso il TAR avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, correlativamente solo il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto essere individuato quale soggetto tenuto a dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Roma n. 9275 del 25 ottobre 2017, e a pagare ai signori SS le spese liquidate con il suddetto provvedimento.
9. L’appello incidentale, diretto ad aggiungere il Ministero della Giustizia quale soggetto obbligato a dare esecuzione al citato decreto, e non già a sostituirlo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, va pertanto accolto nei limiti dianzi precisati.
10. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10096/2023, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze alla domanda proposta con il ricorso introduttivo del primo grado;
- dichiara il Ministero della Giustizia obbligato a dare esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Roma n. 9275 del 25 ottobre 2017, e a pagare ai signori SS le spese liquidate con il suddetto provvedimento, confermando per il resto l’appellata sentenza.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese relative al primo grado, che si liquidano in €. 800,00, oltre accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO