CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2649/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 378/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 02/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000266801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000266801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000266801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 378/2023, con la quale il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento n. 29820219000266801000 relativa a più cartelle di pagamento riferite a tasse automobilistiche e sanzioni.
Rappresenta che il signor Resistente_1, con ricorso notificato a mezzo pec in data 30/09/2021 ed iscritto al n. 810/2021 R.G. della CTP di Siracusa, impugnava la intimazione di pagamento n.
29820219000266801000 relativa alle cartelle di pagamento:
1. 29820120017265449000 (portante crediti per tasse automobilistiche relative all'anno 2007)
2. 29820160024196103000 (portante crediti per tasse automobilistiche relative all'anno 2012),
3. 29820170006748066000 (portante crediti per tasse automobilistiche relative all'anno 2013)
4.29820180003546324000 (portante crediti per tasse automobilistiche relative all'anno 2014 nonché crediti per sanzioni amministrative della Polizia UR di Siracusa), per complessivi €. 1.227,38 di cui però €.
310,12 relativi alle sanzioni amministrative del Comune di Siracusa, e ne chiedeva l'annullamento deducendo:
- Illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica;
- Illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa preventiva notifica delle cartelle presupposte;
- Intervenuta prescrizione.
Restava contumace l'Agente della Riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata ed assorbente degli altri motivi di opposizione, la eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, e condannava l'Agente della Riscossione al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 250,00, oltre accessori di legge, in favore del Dott. Difensore_2, procuratore distrattario.
MOTIVI DI APPELLO
La sentenza, alla luce della documentazione che ADER produce e stante l'intervenuta cancellazione automatica del carico di cui alla cartella di pagamento n. 29820120017265449000 (n. 1 dell'elenco), come da estratto ruolo che produce (doc. 7), giusta la previsione della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), va sul punto riformata limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29820160024196103000,
29820170006748066000 e 29820180003546324000 per i seguenti motivi:
1) Intervenuta notifica delle cartelle di pagamento.
1/a) La cartella n. 29820160024196103000 è stata regolarmente notificata presso la residenza del signor Resistente_1 in data 26/05/2017 (data di spedizione della raccomandata) ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione alla porta dell'abitazione, deposito in Comune (in data 26/05/17), ed invio della raccomandata con ricevuta di ritorno n. 210013610978 spedita il 26/05/2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza il
18/07/2017, come da allegata documentazione (doc. 4). 1/b) La cartella n. 29820170006748066000 è stata regolarmente notifica per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno n. 61454625865-2 spedita il 28/11/2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza il
09/02/2018 (doc. 5).
1/c) La cartella n. 29820180003546324000 è stata regolarmente notifica in data per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno n. 61454625865-2 spedita il 28/11/2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 09/02/2018 (doc. 6)
Rammenta la inequivocabile ed immutata interpretazione dell'art. 58 D.Lgs 546/92 alla stregua della quale
“nel processo tributario regolato dal principio di specialità, fatto salvo dall'art. 1 in forza del quale nel rapporto tra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest'ultima, non può trasferirsi l'esegesi in tema di preclusione documentale in appello stante la espressa facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” (Cass. Civ. Sez. 5 20.2.06 n. 3611 immutatamente sino a 07/07/2021 ordinanza n. 19368).
2) Sulla eccezione di prescrizione.
Nessun termine di prescrizione è decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata ricordando a noi stessi che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 21/02/2020 al 31/08/2021, giusta la previsione del “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020 art. 68 e successive modifiche, al quale si applica la disposizione espressamente richiamata di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 che prevede per uguale periodo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza) che ha inibito per 542 giorni l'attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica delle cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive.
3) Difetto di giurisdizione con riferimento al ruolo n. 847/2018 emesso dal Comune di Siracusa Polizia
UR (cartella n. 29820180003546324000). La cartella di pagamento n. 29820180003546324000, oltre al ruolo emesso dall'Amministrazione Finanziaria per tasse automobilistiche, porta anche il ruolo n. 847/2018 emesso dal Comune di Siracusa per sanzioni amministrative.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, rilevando – tra l'altro – che la cartella n.
29820120017265449000, oggetto dell'intimazione, risulta automaticamente annullata ("stralciata") ai sensi dell'art. 1, commi 222–230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), come confermato dagli estratti di ruolo prodotti in atti sia dall'appellante sia dall'appellato.
Con riferimento alle altre tre cartelle produce istanza di definizione agevolata con il pagamento puntuale delle rate già scadute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È incontestato che la cartella n. 29820120017265449000 era ricompresa nell'intimazione oggetto del presente giudizio e rientra nei requisiti di cui all'art. 1 commi 222–230 della L. 197/2022 (debiti fino a € 1.000 affidati all'agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015). Essa è stata automaticamente annullata al
31 marzo 2023, senza necessità di istanza del contribuente. La circostanza risulta documentalmente provata dagli atti di causa, anche prodotti dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione nell'atto di appello e in memoria illustrativa. Pertanto, la pretesa fiscale in contestazione deve ritenersi definitivamente estinta.
2.Con riferimento alle altre tre cartelle si rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'appellato Il Collegio osserva che con la dichiarazione di adesione alal definizione agevolata il contribuente - che ha depositato le quietanze relative al pagamento di diverse rate – ha manifestato di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata nel numero massimo di rate previste dalla legge;
l'appellante ha dunque manifestato la volontà di avvalersi senza riserve delle procedure di condono dimostrando la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ( Cass. 27846/2020 e Cass. Ordinanza 15722/2023) non residuando alcuna utilità concreta per le parti. Ne consegue che il giudizio di appello deve essere dichiarato estinto.
3.Quanto alle spese, , ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, vanno compensate tra le parti, trattandosi di estinzione derivante da norma sopravvenuta ed indipendente dalle rispettive iniziative processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia definitivamente pronunciando,
dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Palermo 29.1.26
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2649/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 378/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 02/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000266801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000266801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820219000266801000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 378/2023, con la quale il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento n. 29820219000266801000 relativa a più cartelle di pagamento riferite a tasse automobilistiche e sanzioni.
Rappresenta che il signor Resistente_1, con ricorso notificato a mezzo pec in data 30/09/2021 ed iscritto al n. 810/2021 R.G. della CTP di Siracusa, impugnava la intimazione di pagamento n.
29820219000266801000 relativa alle cartelle di pagamento:
1. 29820120017265449000 (portante crediti per tasse automobilistiche relative all'anno 2007)
2. 29820160024196103000 (portante crediti per tasse automobilistiche relative all'anno 2012),
3. 29820170006748066000 (portante crediti per tasse automobilistiche relative all'anno 2013)
4.29820180003546324000 (portante crediti per tasse automobilistiche relative all'anno 2014 nonché crediti per sanzioni amministrative della Polizia UR di Siracusa), per complessivi €. 1.227,38 di cui però €.
310,12 relativi alle sanzioni amministrative del Comune di Siracusa, e ne chiedeva l'annullamento deducendo:
- Illegittimità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica;
- Illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa preventiva notifica delle cartelle presupposte;
- Intervenuta prescrizione.
Restava contumace l'Agente della Riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata ed assorbente degli altri motivi di opposizione, la eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, e condannava l'Agente della Riscossione al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 250,00, oltre accessori di legge, in favore del Dott. Difensore_2, procuratore distrattario.
MOTIVI DI APPELLO
La sentenza, alla luce della documentazione che ADER produce e stante l'intervenuta cancellazione automatica del carico di cui alla cartella di pagamento n. 29820120017265449000 (n. 1 dell'elenco), come da estratto ruolo che produce (doc. 7), giusta la previsione della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), va sul punto riformata limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 29820160024196103000,
29820170006748066000 e 29820180003546324000 per i seguenti motivi:
1) Intervenuta notifica delle cartelle di pagamento.
1/a) La cartella n. 29820160024196103000 è stata regolarmente notificata presso la residenza del signor Resistente_1 in data 26/05/2017 (data di spedizione della raccomandata) ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante affissione alla porta dell'abitazione, deposito in Comune (in data 26/05/17), ed invio della raccomandata con ricevuta di ritorno n. 210013610978 spedita il 26/05/2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza il
18/07/2017, come da allegata documentazione (doc. 4). 1/b) La cartella n. 29820170006748066000 è stata regolarmente notifica per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno n. 61454625865-2 spedita il 28/11/2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza il
09/02/2018 (doc. 5).
1/c) La cartella n. 29820180003546324000 è stata regolarmente notifica in data per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno n. 61454625865-2 spedita il 28/11/2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 09/02/2018 (doc. 6)
Rammenta la inequivocabile ed immutata interpretazione dell'art. 58 D.Lgs 546/92 alla stregua della quale
“nel processo tributario regolato dal principio di specialità, fatto salvo dall'art. 1 in forza del quale nel rapporto tra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest'ultima, non può trasferirsi l'esegesi in tema di preclusione documentale in appello stante la espressa facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” (Cass. Civ. Sez. 5 20.2.06 n. 3611 immutatamente sino a 07/07/2021 ordinanza n. 19368).
2) Sulla eccezione di prescrizione.
Nessun termine di prescrizione è decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata ricordando a noi stessi che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 21/02/2020 al 31/08/2021, giusta la previsione del “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020 art. 68 e successive modifiche, al quale si applica la disposizione espressamente richiamata di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 che prevede per uguale periodo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza) che ha inibito per 542 giorni l'attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica delle cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive.
3) Difetto di giurisdizione con riferimento al ruolo n. 847/2018 emesso dal Comune di Siracusa Polizia
UR (cartella n. 29820180003546324000). La cartella di pagamento n. 29820180003546324000, oltre al ruolo emesso dall'Amministrazione Finanziaria per tasse automobilistiche, porta anche il ruolo n. 847/2018 emesso dal Comune di Siracusa per sanzioni amministrative.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, rilevando – tra l'altro – che la cartella n.
29820120017265449000, oggetto dell'intimazione, risulta automaticamente annullata ("stralciata") ai sensi dell'art. 1, commi 222–230, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), come confermato dagli estratti di ruolo prodotti in atti sia dall'appellante sia dall'appellato.
Con riferimento alle altre tre cartelle produce istanza di definizione agevolata con il pagamento puntuale delle rate già scadute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È incontestato che la cartella n. 29820120017265449000 era ricompresa nell'intimazione oggetto del presente giudizio e rientra nei requisiti di cui all'art. 1 commi 222–230 della L. 197/2022 (debiti fino a € 1.000 affidati all'agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015). Essa è stata automaticamente annullata al
31 marzo 2023, senza necessità di istanza del contribuente. La circostanza risulta documentalmente provata dagli atti di causa, anche prodotti dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione nell'atto di appello e in memoria illustrativa. Pertanto, la pretesa fiscale in contestazione deve ritenersi definitivamente estinta.
2.Con riferimento alle altre tre cartelle si rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'appellato Il Collegio osserva che con la dichiarazione di adesione alal definizione agevolata il contribuente - che ha depositato le quietanze relative al pagamento di diverse rate – ha manifestato di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata nel numero massimo di rate previste dalla legge;
l'appellante ha dunque manifestato la volontà di avvalersi senza riserve delle procedure di condono dimostrando la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ( Cass. 27846/2020 e Cass. Ordinanza 15722/2023) non residuando alcuna utilità concreta per le parti. Ne consegue che il giudizio di appello deve essere dichiarato estinto.
3.Quanto alle spese, , ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, vanno compensate tra le parti, trattandosi di estinzione derivante da norma sopravvenuta ed indipendente dalle rispettive iniziative processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia definitivamente pronunciando,
dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente le spese di lite del grado.
Palermo 29.1.26
Il Relatore Il Presidente