Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DIC3435 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLITA ZIONE Oggetto Fideiussione. Validità. SEZIONE TERZA CIVILE Asserita violazione del principio di buona fede. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22480/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 8228 - Consigliere - Dott. Roberto PREDEN 878 Rep. Consigliere Dott. Francesco SABATINI Ud. 30/11/01 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti €1.55 sul ricorso proposto da: 8 MAR. 2002 IL CANCELLIERE TOSCANO TOMMASO, TIZZANI EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE 46/a, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PALA, che li difende, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrenti - DG728342
contro
UNICREDITO ITALIANO SPA (già CREDITO ITALIANO SPA) in persona dei sigg.ri Emilio Simon e Antonio Del Pezzo, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO LA 2001 GIOIA, che la difende, giusta delega in atti;
2068 controricorrente avverso la sentenza n. 2062/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 09/06/99 e depositata il 24/06/99 (R.G. 3940/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Alberigo PANINI (per delega Avv. F. LA GIOIA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22 novembre 1991 TO OM e TI IL proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto col quale il Presidente del Tribunale aveva loro ingiunto di pagare al Credito Italiano S.p.A. la somma di lire 116.425.780 ed accessori, dovuta quale saldo in linea capitale al 30 giugno 1991 del C/C n. 36737/00 intestato alla S.r.l. Tentativo e garantito con fideiussione dai predetti;
esponevano varie eccezioni nel merito, negando di esser tenuti al pagamento. L'opposta si costituiva e chiedeva rigettarsi l'opposizione. Altre opposizioni venivano proposte dalla società garantita e da altri fideiussori. Le varie causa venivano riunite, venivano prodotti alcuni documenti e quindi il Tribunale di Roma, con sentenza depositata l'11 giugno 1996, rigettava le opposizioni e condannava gli opponenti alle spese. Avverso detta sentenza proponevano appello il TO e la TI. こ Si costituiva l'appellata, che chiedeva rigettarsi il gravame. Con sentenza 9.6 16.7.99 la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello proposto da TO OM e da TI IL e condannava gli appellanti in solido alla rifusione in favore del Credito Italiano S.p.A. delle ulteriori spese del grado, che liquidava in complessive lire 10.290.000. Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro le seguenti considerazioni. Col secondo motivo gli appellanti lamentano che varie clausole della fideiussione in esame violano il principio di buona fede, per cui l'intero contratto ne risulterebbe inficiato. La doglianza non è stata mai proposta in precedenza e pertanto è inammissibile perché nuova, non traendo la sua fonte dalla sentenza impugnata, ma 3 potendo essere esposta già in primo grado, ove al contrario non fu oggetto dell'opposizione proposta dagli odierni appellanti. Con l'ultimo motivo gli appellanti lamentano la ritenuta validità della clausola di variabilità degli interessi. Neanche detto motivo può essere ritenuto ammissibile perché il suo oggetto fu valutato dal Tribunale relativamente ad altre opposizioni rigettate, non avendo, invece, gli odierni opponenti mai contestato la misura degli interessi. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione TO OM e TI IL con tre motivi. Ha resistito con controricorso il Credito Italiano s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE I tre motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli art. 112, 345 c.p.c., 1284, 1366, 1375 e 1956 c.c. in relazione con l'art. 360 nr. 3, 4, e 5 c p.c.. Difetto di motivazione" esponendo le seguenti doglianze. Con il primo motivo di appello gli odierni ricorrenti si dolevano del fatto che il Tribunale avesse dichiarato la validità della fideiussione in contrasto con la Giurisprudenza di merito che aveva sancito la nullità delle fideiussioni stipulate prima dell'entrata in vigore della L. 154/92 per la mancata apposizione di un tetto massimo di esposizione. Con il secondo motivo, rafforzando le doglianze di cui al precedente, veniva rilevato come il comportamento del Credito Italiano non fosse stato comunque conforme alle norme di buona fede, che in ogni caso, ai sensi degli artt. 1366 e 1375 c.c., governano la fasi contrattuali fra le parti. A tale proposito veniva evidenziato come la clausola e) clausola di rinuncia alla liberazione prevista dall'art. 1956 c.c. (motivo 2 a) dell'appello - pag. 2) fosse da considerarsi nulla in quanto contraria ad una norma imperativa, mentre le clausole sub a) e d) del contratto di fideiussione fossero da considerarsi nulle, in quanto non indicavano assolutamente quali operazioni potevano porsi in essere da parte del soggetto garantito, ribadendo pertanto le contestazioni già sollevata nell'ambito della citazione in opposizione. Con l'ultimo motivo, rinnovando la contestazione della clausola sub a), veniva contestata l'affermazione fatta dal Tribunale che la clausola degli "interessi su piazza" fosse valida, evidenziando come la Giurisprudenza più recente avesse considerato tale previsione affetta da nullità in quanto non rispetta il principio contenuto nell'art. 1284, 3 c.c. La Corte dopo aver diffusamente analizzato il primo capo ha rigettato anche gli altri due sul presupposto che detti motivi fossero stati proposti unicamente in fase di gravame e non anche in prime cure. Detta statuizione è errata. Infatti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si contestavano ampliamente le clausole sub a) e d) (pag. 2 cpv) nonché la clausola sub e) (pag. 3 motivo 2). All'udienza del 17.2.1993, opponendosi alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, il procuratore degli opponenti TI e TO faceva rilevare la propria contestazione sull'applicabilità degli interessi come richiesti dalla difesa del Credito Italiano;
in primo grado si chiedeva che la clausola e) fosse dichiarata nulla in quanto ad avviso della difesa degli opponenti essa "sarebbe efficace solo nel caso in cui il fideiussore fosse socio sovrano o amministratore del debitore società di capitali" (pag. 34 cpv). Il motivo (con il quale i due ricorrenti si limitano esclusivamente a contestare che le loro doglianze esposte in appello nei motivi secondo e terzo non fossero state esposte anche in primo grado;
senza aggiungere alcuna ulteriore rituale doglianza;
e senza esporre in particolare rituali doglianze sul primo motivo di appello) deve ritenersi privo di pregio. Premesso che alla base delle censure in esame vi sono asseriti errores in 5 י procedendo in relazione ai quali la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996) occorre rilevare che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo venivano in realtà sollevate solo due doglianze: -1) che la fideiussione era nulla per indeterminatezza dell'oggetto (il fideiussore non era "...in grado di conoscere al momento della stipulazione l'entità delle obbligazioni garantite ed il suo impegno di spesa...") ed a tal proposito venivano citate le clausole a ed;
- 2) che sussisteva la nullità della clausola e in quanto essa "...sarebbe efficace solo nel caso in cui il fideiussore fosse socio sovrano o amministratore del debitore società di capitali...". Nel corso del processo di primo grado gli opponenti non hanno (ritualmente) proposto altre doglianze (anche la contestazione in ordine agli interessi esposta all'udienza del 17.2.93, per la sua genericità non può essere considerata come una rituale doglianza idonea ad estendere l'oggetto del giudizio di primo grado;
ed in particolare non consiste certamente nella rituale e specifica affermazione della nullità della clausola della variabilità degli interessi in relazione alle condizioni praticate "su piazza”, per mancato rispetto del principio contenuto nell'art. 1284, 3 c.c.). Nell'atto di appello invece il TO e la TI, oltre ad esporre nel primo motivo le loro tesi sulla validità della fideiussione omnibus e sulla retroattività della normativa sul punto (detto primo motivo non rileva in quanto non oggetto del ricorso per cassazione), nel secondo motivo hanno affermato per la prima volta la violazione del principio della buona fede (con riferimento a "...varie norme..." della lettera di fideiussione). Tale tesi difensiva era certamente del tutto nuova;
e non può certamente costituire un valido argomento in senso contrario il fatto - addotto dai ricorrenti con riferimento a tutti i motivi di appello nuovi - che le clausole contrattuali in questione erano sempre le stesse (a, d ed e), in quanto, pur concernendo le medesime clausole, nell'appello variavano nettamente le doglianze. Anche la doglianza di cui al terzo motivo di appello (concernente gli interessi "su piazza"), come si è già esposto, non era stata ritualmente oggetto del giudizio di primo grado (va tra l'altro rilevato che le argomentazioni sugli interessi scritte dal giudice di primo grado appaiono esposte in relazione ad eccezione dell'opponente società IL TENTATIVO e non degli odierni ricorrenti). La tesi della Corte di Appello circa la intervenuta mutatio libelli con riferimento alle questioni di cui ai motivi secondo e terzo deve dunque ritenersi esatta. Non sembra inutile aggiungere che il motivo di ricorso in esame non avrebbe potuto essere accolto anche a prescindere da quanto ora esposto. Infatti al punto b) del secondo motivo di appello gli appellanti si lamentavano che le clausole A e D non indicavano quali operazioni potevano porsi in essere da parte del soggetto garantito;
ma tale doglianza non può che rientrare in quella della validità o meno della fideiussione omnibus in relazione alla mancanza "....di un tetto massimo di esposizione..." in ordine alla quale i ricorrenti (già appellanti) non hanno (ritualmente) proposto motivi di ricorso per cassazione (v. in particolare quanto si legge nella parte iniziale del primo motivo di ricorso); e quindi non avrebbe potuto comunque essere presa in considerazione. Al punto a) del secondo motivo di appello gli appellanti affermavano che due decisioni del tribunale di Milano avevano sancito la nullità della clausola di rinuncia alla liberazione prevista dall'art. 1956 c.c in quanto contrastante con una norma imperativa;
ma tale doglianza doveva ritenersi inammissibile per difetto di specificità (non basta a chiarire una tesi difensiva la mera citazione delle date di decisioni e delle riviste ove sono state pubblicate;
ovvero la mera affermazione della violazione di una norma imperativa peraltro non ritualmente indicata). A tal proposito va ribadito il seguente principio di diritto: il controllo sull'ammissibilita' dell'atto d'appello (sotto il profilo dalla mancanza del requisito di specificità dei motivi o sotto altri profili) puo' essere effettuato anche d'ufficio dalla Suprema Sorte, salvo che la relativa questione (e cioè l'ammissibilità sotto il profilo de quo) sia stata esaminata e decisa dal giudice di secondo grado e manchi in proposito uno specifico motivo di ricorso (cfr. Cass. n 00706 del 02/02/1990 e Cass. SEZ. U. n. 7070 del 25/11/1983). Nella specie detto controllo è possibile in quanto la questione dell'ammissibilità delle doglianze in questione sotto il profilo della specificità non è stato esaminata dal giudice di secondo grado (che ha preso in esame l'ammissibilità solo sotto il profilo della novità). Per quanto riguarda poi il terzo motivo di appello (concernente gli interessi “su piazza”) va rilevato che gli appellanti avevano omesso di esporre: - A) un rituale e compiuto supporto argomentativo a fondamento della propria tesi circa la nullità della clausola in questione (anche nel ricorso per cassazione i ricorrenti si sono limitati a rilevare che ". .Recentemente la Corte di cassazione ha escluso la validità del rinvio agli usi di piazza che è consentito solo ove esistano vincolanti discipline del saggio di interesse fissate su scala nazionale..." - citando poi due massime di questa Corte senza precisare adeguatamente tra l'altro se e perché nel caso in esame dovrebbero ritenersi inesistenti le predette" vincolanti discipline del saggio di interesse fissate su scala nazionale"); - B) l'importo degli interessi che in concreto sarebbero stati secondo loro dovuti in relazione a quelli in concreto richiesti. Anche il terzo motivo di appello era dunque inammissibile in quanto 8 generico. Sussisteva quindi, anche in tal caso, una ulteriore autonoma ragione di inaccoglibilità della doglianza in questione. Una volta assodata la non accoglibilità del primo motivo, perdono ogni rilevanza (e debbono quindi ritenersi assorbiti) gli ulteriori due motivi di ricorso con cui viene affermata la fondatezza dei motivi 2 e 3 di appello (con il secondo motivo [peraltro non accoglibile anche in quanto inammissibile essendo nuovo rispetto a quello esposto nell'appello, perché concerne la buona fede nell'esecuzione del contratto e non nella stipulazione del medesimo] i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1366, 1375 e 1356 c.c. in relazione con l'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Difetto di motivazione" esponendo che essi, che non erano amministratori della soc. "Il Tentativo", non hanno mai ricevuto comunicazione parte del Credito Italiano dell'esorbitante aumento dell'esposizione del com corrente della società per la quale si erano costituiti fideiussori. Con il terzo motivo ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 c.c. relazione con l'art. 360 n. 3 c.p.c.. Difetto di motivazione" esponendo "... Recentemente la Corte di Cassazione ha escluso la validità del rinvio agli usi piazza che è consentito solo ove esistano vincolanti discipline del saggio interesse fissate su scala nazionale con accordi di cartello..."; i ricorrenti citand per 5 0 Cass. n. 4694/98 e Cass. n. 6247/98). 0 Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. 109T 129,11 Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
456T 30,99 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. TOT 160, 10 Così deciso a Roma il 30.11.2001. 8061 6,00 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ملا Alber 6 6 IL CANGELLIERE C1 9 Depositata in Cancellería 1 Goggi, n 83.02 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli