Sentenza 17 novembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 17/11/2016, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2016
N. 02229/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2016, proposto da:
C.A.E.C. Consorzio Artigiano Edile Comiso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Schinina' C.F. [...], con domicilio eletto presso TO AT in Catanzaro, via Turco, 71;
contro
Comune di Rende non costituito in giudizio;
per l'accesso sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 17.5.2016 volta ad ottenere la visione e l'estrazione di copia dei mandati di pagamento emessi dal comune di rende in favore del consorzio in relazione al contratto di appalto relativo ai “progetti di riqualificazione del centro storico del Comune di Rende”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente introduce domanda ex art. 117 c.p.a., sul presupposto che il Comune di Rende non ha dato riscontro all’istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 avente ad oggetto atti inerenti la fase esecutiva dell’appalto concernente “ Progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria: centro storico di Rende ” (nello specifico mandati di pagamento emessi in suo favore e stato finale dell’appalto);
ritenuto che tale azione debba qualificarsi ex art. 32 c.p.a. ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e che sia anche sufficientemente integrato l’interesse sotteso alla domanda di ostensione, avendo l’interessata dedotto la necessità di conoscere il periodo di effettivo ritardo nel pagamento, al fine di quantificare e chiedere gli eventuali interessi legali e/o moratori;
ritenuto peraltro che la documentazione richiesta con istanza di accesso sia precisamente indicata e che, sebbene attenga alla fase esecutiva del rapporto contrattuale avente natura paritetica, essa rientri comunque nella nozione di “documento amministrativo”, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d), l. n. 241 del 1990, trattandosi di atti adottati da un ente pubblico al fine di perseguire le proprie finalità pubblicistiche attraverso strumenti di diritto privato (cfr. in senso analogo: T.A.R. Lazio, sez. III, 07/10/2013, n. 8639);
ritenuto, in conclusione che il ricorso debba pertanto essere accolto e che la regolamentazione delle spese debbano seguire la soccombenza, come da liquidazione contenuta nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Rende, in persona del Sindaco in carica, di esibire, con consegna della relativa copia alla parte ricorrente, la documentazione indicata dalla parte nell’istanza del 17 maggio 2016 entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Rende al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi euro 1.500 oltre iva e c.p.a., in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO