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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/07/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1972 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(P. IVA.: ) corrente in 01024 Castiglione Parte_1 P.IVA_1 in Teverina (VT) alla Strada della Poggetta n. 9 in persona del proprio socio accomandatario SI
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Emanuele CP_1 C.F._1
Calcagno (C.F.: ) congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avvocato Bernardo C.F._2
Botti (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocato Andrea Di Pietra C.F._3
( ) del Foro di Viterbo con studio in 01100 Viterbo (VT) alla Via Aldo Moro n. 1, C.F._4 giusta procura alle liti su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
società con unico socio, con sede in Roma, Via Curtatone n. 3 nella qualità di Controparte_2 mandataria - succeduta a - della società rappresentato Controparte_3 Controparte_4
e difesa rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
IN FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata l quale terza Parte_1 datrice di ipoteca degli immobili staggiti si opponeva all'esecuzione immobiliare intrapresa da
[...]
e iscritta al r.g.n. 98/2020 del Tribunale di Viterbo e all'ordinanza del 30 marzo 2022 CP_4 di conversione del pignoramento immobiliare per € 1.032.799,65 deducendo:
1. la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito di Monte dei CP_4
Paschi di Siena poiché dalla cessione in blocco, avvenuta ai sensi dell'articolo 58 del TULB, sarebbero stati esclusi i mutui utilizzati quali titoli esecutivi e contraddistinti dal fatto di essere garantiti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA);
2. l'inidoneità dei suddetti contratti di mutuo (rep. n. 22564 rac. n. 10100 del 03.04.2006 e rep. n.
31359 rac. n. 9377 del 11.10.2004) a costituire validi titoli esecutivi, ex art. 474 codice di rito, per indisponibilità delle somme mutuate ovvero per mancata traditio delle stesse;
3. l'incertezza delle poste creditorie per l'avvenuta estinzione del debito derivante dal contratto di mutuo del 2004 per € 800.000 (Rogito Notaio del 11 ottobre 2004, rep. N. 31359, Persona_1 racc. 9377).
Rigettata l'istanza di sospensione del procedimento da parte del Giudice dell'esecuzione e introdotto il giudizio di merito, nella resistenza dell'opposta, alla prima udienza l'opponente ha eccepito la nullità della procura rilasciata da in favore della per Controparte_4 Controparte_2 contrasto a norme imperative poiché a norma degli artt. 58 TUB e dell'art. 2, comma 3 e 6 della legge 130/99, le attività di riscossione, i servizi di e di pagamento relativi a crediti oggetto di CP_5 cartolarizzazione devono essere eseguiti da un soggetto autorizzato dalla legge iscritto all'albo di vigilanza ex art. 106 TUB.
Il giudice, rilevato il difetto di rappresentanza della , che non aveva dimostrato Controparte_2 la propria iscrizione Albo di cui all'art. 106 TUB, ha assegnato termine per sanarlo e successivamente, all'udienza del 2 aprile 2025, la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
I titoli posti a fondamento della procedura esecutiva sono costituiti da contratto di mutuo agrario rogito 3 aprile 2006, Rep. 33564 – Racc. 10100, Notaio di € 247.519,94 e altro Persona_1 contratto di mutuo agrario Rogito Notaio del 11 ottobre 2004, rep. N. 31359, Persona_1 racc. 9377 di € 848.629,37 accesi da con Banca Monte dei Paschi di Siena. CP_1
La legittimazione attiva della cessionaria è provata dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del
23.12.2017 da cui si evince la cessione in blocco dei crediti del Monte dei Paschi di Siena in favore di classificati a sofferenza il 31.12.2016 e il 20.12.2017. CP_4
Invero, l'opponente non contesta tale circostanza, ma fonda le proprie asserzioni sul fatto che nell'avviso vengono esclusi i crediti garantiti da Ismea;
tuttavia, va rilevato che la suddetta garanzia
è indicata quale mera “informazione orientativa” per identificare i crediti esclusi dalla cessione, mentre in senso contrario e nel concreto rileva innanzitutto quanto osservato dal G. E. in sede cautelare ovvero che “non è controverso che i codici identificativi del rapporto (nn. 1007816 e
5008899) siano inclusi fra quelli risultanti dal sito web richiamato nell'avviso
(https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html), come da stampa degli esiti della relativa interrogazione (in atti)”.
D'altronde, i suddetti codici identificativi dei mutui e la avvenuta cessione sono confermati da una serie di circostanze e in primo luogo dall'avviso che la Banca ha inviato il 22 maggio 2015 al debitore e al fideiussore dell'avvenuta cartolarizzazione dei Parte_2 Persona_2 finanziamenti.
Inoltre, ad ulteriore conferma della legittimazione attiva della vanno considerati, CP_4 quali forti e univoci elementi indiziari, il possesso dei contratti di mutuo agrario esibiti in originale in udienza come si evince dall'ordinanza r.g.n. 1702/2022 che ha deciso sul reclamo avverso il provvedimento del G.E.; il possesso dei documenti di rinegoziazione del mutuo rep. 31359/9377 con nuovo piano di ammortamento sottoscritti il 1° ottobre 2009 e il 6 luglio 2011 e le dichiarazioni rilasciate il 10 maggio 2022 e il 28 gennaio 2021 dal creditore cedente con cui si certifica l'avvenuto trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive.
Il forte valore indiziario di tali dichiarazioni deriva proprio dalla natura del dichiarante che, evidentemente, non ha interesse a manifestare un inesistente trasferimento del proprio diritto in favore di terzi.
Sulla scorta di tali elementi, concretamente riferibili ai mutui agrari posti a fondamento della procedura esecutiva, deve, quindi, concludersi per la legittimazione attiva della cessionaria, non potendo valere in senso contrario l'indicazione meramente orientativa contenuta nell'avviso di cessione di esclusione da essa dei mutui garantiti da Ismea.
Quanto alla mancata sanatoria del vizio di procura l'ordine impartito dal giudice alla prima udienza
è stato motivato dal fatto che la procura per il recupero del credito è stata rilasciata da CP_4 in favore della che è società non iscritta all'Albo di cui all'art. 106 del
[...] Controparte_2
TUB sicché l'opponente ha dedotto l'invalidità della sua costituzione in giudizio per contrarietà a norme imperative ovvero al disposto dell'art. 58 TUB e dell'art. 2, comma 3, lettera c) e comma 6, legge 130/99.
La questione si pone in ragione del fatto che ai sensi di quest'ultima disposizione l'attività di recupero crediti deve essere svolta da soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 106 Tub e però nella prassi tale attività sono spesso esternalizzate, come nella specie, a società non vigilate e titolari della mera licenza di recupero stragiudiziale ex art. 115 TULPS.
Ritiene questo giudice che tale circostanza non preclude l'esperimento dell'azione esecutiva né, di conseguenza, la costituzione nel giudizio di opposizione in base a quanto di recente chiarito dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 7243 del 2024 ove viene evidenziato che non basta la mera afferenza di una norma al settore bancario e la rilevanza economica delle attività bancarie per far assurgere la disposizione alla qualità di norma imperativa, con conseguente nullità dell'atto adottato in sua violazione.
Invece, le norme che vengono in rilievo per la riscossione dei crediti non hanno valenza civilistica, ma amministrativa e penalistica, in ragione della rilevanza pubblicistica del settore bancario che è riferita al sistema di controlli e poteri esercitati dall'autorità di vigilanza sul titolare del credito, sicché
l'esercizio dell'attività di recupero crediti da parte di soggetto non iscritto al relativo Albo non comporta l'automatica nullità degli atti compiuti per la tutela del credito. D'altronde, proprio l'esistenza di tale apparato di controllo e sanzioni esclude la configurabilità di una nullità virtuale che “presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata.” (Cass. Ordinanza n. 525 del 15/01/2020).
Ferma, dunque, la legittimazione della mandataria della cessionaria del credito, nel merito va affermata l'idoneità dei contratti di mutuo (rep. n. 22564 rac. n. 10100 del 03.04.2006 e rep. n.
31359 rac. n. 9377 del 11.10.2004) a costituite validi titoli esecutivi non essendo fondate le contestazioni dell'opponente per la mancata consegna materiale delle somme.
Infatti, il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario anche solo mediante il conseguimento della giuridica disponibilità dell'importo, quale equipollente della "traditio", che si configura anche nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo mediante costituzione di un deposito infruttifero a garanzia dell'adempimento delle altre obbligazioni previste dal contratto. (Cass. Ord. 25632/2017).
Queste ultime obbligazioni, quali quelle assunte nella specie di iscrivere ipoteca volontaria o di stipulare polizze assicurative, integrano patti accessori di carattere atipico con funzione di garanzia e non trasformano il mutuo in un contratto condizionato come preteso dall'opponente.
Nel caso di specie nel contratto di mutuo del 3 Aprile 2006 rep. 33564 rac. 10100 si legge che la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la somma accordatale a titolo di mutuo dalla Banca mutuante mediante accredito nel conto speciale infruttifero aperto presso la Banca medesima ed intestato ad esse “Parte mutuataria” e ne rilascia quietanza salvo svincolo della somma dopo l'adempimento delle condizioni contrattuali e comunque entro il termine massimo del 31 Marzo 2010, sicché, poiché non è contestata la prosecuzione del rapporto oltre quella data, è ragionevole dedurre che lo svincolo sia avvenuto.
L'erogazione totale della somma del mutuo del 19 ottobre 2004, invece, è provata dall'atto di pagamento a saldo quietanza dell'11 ottobre 2005 a rogito notaio rep. 32750 racc. 9878. Per_1
Neppure è fondata l'ulteriore doglianza per cui il debito derivante dal contratto di mutuo del 2004 risulterebbe estinto come si legge nell'atto Rogito Notaio in Firenze, Rep. N. Persona_3
25.031, Racc. n.
8.958 del 14 luglio 2006, con conseguente infondatezza di ogni pretesa creditoria, poiché vi è in atti documentazione attestante la persistenza del debito in epoca successiva.
In particolare, il mutuo è stato rinegoziato ed è stato concordato tra il debitore e Monte dei Paschi di
Siena un nuovo piano di ammortamento il 1° ottobre 2009 e uno il 6 luglio 2011, sicché è verosimile quanto dedotto dall'opposta ovvero che l'inciso relativo all'estinzione del mutuo contenuto nell'atto del notaio di Firenze costituisce un mero refuso, essendo l'atto finalizzato alla sola Per_3 cancellazione di alcune delle formalità pregiudizievoli (due ipoteche volontarie) che assistevano il finanziamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Parte_1 così provvede:
[...]
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di nella qualità di mandataria della società Controparte_2 Controparte_4
e le liquida in € 29.193,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in Viterbo il 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi