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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/07/2024, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 26.6.2023, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3070/2022 R.G. e vertente
TRA
(c.f.: ) nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]di Brolo (ME) contrada Barba n. 4/C, elettivamente domiciliata in Gioiosa
Marea (ME) fraz. S. Stefano n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Tindaro IGNAZZITTO
(c.f.: che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2 Email_1
procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, codice fiscale e P. Controparte_1
I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, via Caronda 172, presso lo studio dell'Avv. Filippo Maugeri, c.f. , fax C.F._3
numero: pec: che la rappresenta e difende P.IVA_2 Email_2 giusta procura in atti
, Cod.Fisc. Controparte_2
, con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente, legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_3
con Sede in Roma, ai sensi dell'art.13 L.448/1998 nonché della
[...]
procura a rogito Notaio (rep.n.9320 del 15.2.2000), rappresentato e difeso Persona_1 CP_2 dall' Avv. Antonello Monoriti ( ), in virtù di mandato generale alle liti CodiceFiscale_4
in data 21.7.2015, rep.n.80974, per atto Notaio in Roma, elettivamente domiciliato Persona_2 presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina, Via Armeria 1. Fax 090.5724612 Pec: CP_2
t. Email_3
Resistenti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 12.8.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_3 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2022 90049255 59/000 emessa da di Messina per l'importo complessivo di € 20.660,01 di cui Controparte_1
€ 19.777,00 per i seguenti avvisi di addebito emessi da n. 59520160004144163000, n. CP_2
59520170001995947000, n. 59520170003237602000, n. 59520180001639803000, per contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale relativi agli anni 2011, 2015, 2016 e 2017.
Deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo ex art. 3, comma 9,
Legge n. 335 del 1995.
Rilevava la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione opposta.
Nel merito sosteneva la non dovutezza delle somme richieste, non essendo stata titolare di una ditta individuale ma amministratore unico della società Eurotrivel s.r.l. dal 01.7.2011 al 02.11.2015.
Eccepiva il difetto di motivazione dell'atto opposto.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
L' e si costituivano in giudizio con memoria del 14.5.2023, eccependo CP_2 CP_3
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della CP_3
Nel merito, rilevavano la correttezza del procedimento di notificazione degli atti presupposti e deducevano che, stante la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta a seguito della pandemia da Covid – 19, non sarebbe maturato il termine di prescrizione del credito al momento della notifica dell'atto opposto. Chiedevano pertanto il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria del 12.05.2023, Controparte_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alle attività compiute dall'Ente impositore.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di come tempestivamente CP_6 sollevato dall' , atteso che in forza dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, come CP_2 modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, CP_ la cessione e cartolarizzazione dei crediti ha riguardato tutti i crediti maturati e accertati entro il
31.12.2005, mentre i crediti vantati con l'opposizione, riguardano gli anni successivi al 2011.
Tanto premesso, in applicazione del principio della ragione più liquida, va esaminato il tema della notifica degli atti prodromici e della prescrizione del credito.
CP_ Dalla documentazione prodotta dall' risulta la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, atteso che:
- l'avviso di addebito n. 59520160004144163000 risulta notificato a mani di Per_3
il 30.11.2016, Parte_2
- l'avviso di addebito n.59520170001995947000 risulta notificato a mani di
[...]
il 02.10.2017 Persona_4
- l'avviso n.59520170003237602000 il 24.10.2017,
- l'avviso n. 59520180001639803000 risulta notificato presso l'aia mani di un soggetto qualificatosi quale “padre” il 29.6.2018.
Occorre, dunque rammentare che la notifica degli avvisi di addebito, in base all'art. 30 d.l. 78/2010, può essere operata direttamente dall'ente impositore , il quale può eseguirla “…anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Si applica nel caso di specie l'art. 38 del dpr 655/82 (“Recapito delle corrispondenze a domicilio”), per cui l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale, che in quanto tale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge, comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14).
Anche per la notifica delle cartelle esattoriali, come per la notifica di atti tributari è previsto un sistema semplificato, potendo l'Amministrazione Finanziaria e il Concessionario per la riscossione notificare direttamente l'atto a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73.
Inoltre, va rammentato che, in materia di notifica degli avvisi ed atti al contribuente la cassazione ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data dell'entrata in vigore dell'art. 20 della L.
146/1998, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta e in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82”
(Cass. n. 17598/2010; ord. 3073/2017).
In sostanza, ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73, gli ufficiali della riscossione possono provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. L'Ufficiale Postale garantisce, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza fra destinatario e consegnatario della cartella (Cass.
6395/14)
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai conforme nel ritenere che, nell'ipotesi di notifica dell'atto a mezzo posta a persona diversa dal destinatario, “è sufficiente , per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”
(Cass. 10554/2015, Cass. n. 946/2020).
Inoltre, l'indicazione del numero della cartella sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 dpr 655/82, ha valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova, laddove ai sensi dell'art. 1355 c.c., incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della comunicazione ricevuta (perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso) rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi a una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima (Cass. 22687/17)
In conclusione, dunque, non può ritenersi la nullità della notifica né a causa della mancata identificazione del soggetto ricevente, né a causa della illeggibilità della firma, ma neppure a causa del mancato invio di notizia al destinatario a mezzo raccomandata, non trovando applicazione alla notifica in parola le disposizioni di cui alla l. 890/82 (e dunque la norma di cui all'art.
7. co. 5, che disciplina il caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario).
Va rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. (Cass.
19.1.2018, n. 1250)
In particolare, un generico disconoscimento non è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria degli atti prodotti in fotocopia dal resistente, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981
- 01)).
A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato ad affermare che i plichi, come emerge dalle relate di notifica sono stati consegnati a soggetti diversi dal destinatario, ma tale allegazione si appalesa generica se contestualizzato rispetto all'atto cui si riferisce.
Ed infatti, va rammentato che gli atti sono stati consegnati e le firme in questione sono state apposte davanti all'ufficiale postale, il quale ha attestato di aver consegnato il plico presso la residenza del destinatario al soggetto che si è qualificato come destinatario e/o come incaricato al ritiro, apponendo la relativa firma di ricevimento.
Conseguentemente, con riferimento ai suindicati avvisi di addebito, il procedimento notificatorio è stato correttamente eseguito essendo plausibile ritenere che l'ufficiale postale ha consegnato il plico presso la residenza del ricorrente, al soggetto che trovandosi presso il domicilio si è qualificato persona di famiglia e convivente, incaricato al ritiro.
Tanto premesso, va pure considerato che, in pendenza della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione esecutiva, è entrata in vigore la normativa conseguenziale all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che con D.L. 18/2020, rinviando all'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, ha disposto la sospensione dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione in genere, giusto D.L. n. 72/2021.
Ai sensi dell'art. 4 del d. l. n. 41/2021 è stata, altresì, prevista la sospensione di tutti i termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di riscossione.
Tanto premesso, tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti previdenziali portati dai suindicati avvisi di addebito.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, deve essere condannata, a pagare in Parte_1
CP_ favore di e le spese di lite, che si liquidano, (tenuto conto Controparte_1
del valore della controversia e della complessità delle questioni) ex D.M. n. 147/22, in €
1.900,00 per onorari, per ciascuna parte, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare in favore di e Parte_1 Controparte_1
CP_
le spese di lite, che si liquidano in € 1.900,00 per onorari, per ciascuna parte, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge
Patti, 15.7.2024
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata