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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8201 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto nella causa iscritta al n. 40826/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro a seguito dell'udienza di data 18.6.2025, sostituita dal a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter cpc, emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte_1 avv. Raffaele D'Amore ricorrente e convenuto Controparte_1
Con ricorso depositato telematicamente il 8.11.2024 la ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto e la condanna del convenuto all'accredito di € 2000 in relazione al beneficio economico di 500 euro annui, per 4 anni scolastici, a titolo della cd “carta docente “ sul presupposto che ha lavorato per il convenuto con diversi contratti a tempo determinato. Con decreto di data 10.12.2024 è stata fissata l'udienza di data 18.6.2025, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con l'avvertimento che il mancato deposito delle note di trattazione scritta equivale alla mancata comparizione del difensore all'udienza. Per l'udienza di data 16.6.2025 non sono state depositate note di trattazione scritta con l'effetto che a tale prima udienza nessuno è ritenuto comparso e non è stata nemmeno depositata la prova dell'avvenuta notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. Questo Giudice , in considerazione che parte ricorrente, non comparendo alla prima udienza ex art. 420 c.p.c, e non avendo dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ritiene che la mancanza di impulso di parte abbia costituito rinuncia implicita al giudizio. Infatti, nel rito del lavoro non si ritiene di poter fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio (vedi sull'argomento, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”). Il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dichiara improcedibile la domanda depositata il 8.11.2024 nell'interesse di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ed estinto il processo.
[...]
Roma, 10.7.2025
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto nella causa iscritta al n. 40826/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro a seguito dell'udienza di data 18.6.2025, sostituita dal a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter cpc, emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte_1 avv. Raffaele D'Amore ricorrente e convenuto Controparte_1
Con ricorso depositato telematicamente il 8.11.2024 la ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto e la condanna del convenuto all'accredito di € 2000 in relazione al beneficio economico di 500 euro annui, per 4 anni scolastici, a titolo della cd “carta docente “ sul presupposto che ha lavorato per il convenuto con diversi contratti a tempo determinato. Con decreto di data 10.12.2024 è stata fissata l'udienza di data 18.6.2025, sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con l'avvertimento che il mancato deposito delle note di trattazione scritta equivale alla mancata comparizione del difensore all'udienza. Per l'udienza di data 16.6.2025 non sono state depositate note di trattazione scritta con l'effetto che a tale prima udienza nessuno è ritenuto comparso e non è stata nemmeno depositata la prova dell'avvenuta notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. Questo Giudice , in considerazione che parte ricorrente, non comparendo alla prima udienza ex art. 420 c.p.c, e non avendo dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ritiene che la mancanza di impulso di parte abbia costituito rinuncia implicita al giudizio. Infatti, nel rito del lavoro non si ritiene di poter fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio (vedi sull'argomento, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”). Il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dichiara improcedibile la domanda depositata il 8.11.2024 nell'interesse di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ed estinto il processo.
[...]
Roma, 10.7.2025
Il Giudice