Art. 37. (Organi competenti a compilare le note di qualifica)
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, le note di qualifica degli operai sono compilate dal direttori degli stabilimenti e dai capi degli uffici.
Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, le note di qualifica degli operai sono compilate dal direttori degli stabilimenti e dai capi degli uffici.