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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/05/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4273 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Culotta;
attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Sarcì; convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 febbraio 2025, comparse conclusionali e memorie di repliche ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di fare accertare e dichiarare in proprio favore l'acquisto del Controparte_1 diritto di proprietà per usucapione di una porzione di terreno sita nel Comune di Pollina, in via Giuseppe Giusti snc, identificata in Catasto al foglio 3, particella 1194 sub 9, già di proprietà della e da quest'ultima alienata a Controparte_2 CP_1
con atto di compravendita del 20 maggio 2016 (Rep. 19879; Racc. 10299).
[...]
A sostegno della propria domanda, deduceva di avere esercitato, per oltre vent'anni, il possesso del suddetto terreno in modo pacifico ed incontestato, accedendovi tramite una rampa di scale che, dipartendosi dalla via Lungomare Marco Polo n.ri 25/27, conduce al predetto fondo attraverso un cancelletto posto alla fine della rampa.
Costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda attrice Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto, eccependo la carenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione;
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo che l'attore venisse condannato alla restituzione del terreno.
Nelle more del giudizio, , lamentando di avere subito atti di Parte_1 spoglio e/o turbativa del possesso da parte di , con ricorso ex artt. 1168 e Controparte_1
1170 c.c., depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese in data 9 luglio
2019, chiedeva di essere reintegrato e/o manutenuto nel possesso del terreno anzidetto.
Tale ricorso dava origine ad un subprocedimento cautelare (R.G. n. 4273-1/2018), all'esito del quale, con ordinanza del 10 dicembre 2020, veniva rigettata la domanda attrice.
Avverso tale ordinanza, proponeva reclamo (R.G. n. Parte_1
3427/2020), all'esito del quale il Collegio, con ordinanza del 23 aprile 2021, in riforma della decisione impugnata, condannava a manutenere Controparte_1 Parte_1 nel possesso della porzione di terreno per cui è causa.
Il giudizio intrapreso per l'accertamento dell'usucapione veniva istruito, oltre che con la produzione di documenti, con l'interrogatorio formale dell'attore e prove testimoniali.
Infine, all'udienza cartolare del 3 febbraio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
La domanda proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Giova, in primo luogo, ricordare che l'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile per usucapione ventennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1158 e 1163 c.c., richiede il possesso del bene (inteso quale potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ovvero di un altro diritto reale) da parte di un soggetto che non ne è proprietario, accompagnato – sotto il profilo soggettivo – dall'animus possidendi.
Requisito indefettibile è, come noto, che il possesso sia pacifico (ossia, non acquistato con violenza o, comunque, a violenza cessata), pubblico (ossia, acquistato in modo non clandestino o, comunque, a clandestinità terminata), non equivoco (ossia, acquistato in forza di atti non contraddittori posti in essere dal proprietario, chiaramente rivelatori dell'animus rem sibi habendi) nonché continuo e non interrotto per un ventennio.
È, inoltre, onere dell'attore, a norma dell'art. 2697 c.c., dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi di avere effettivamente esercitato, per tutto il tempo richiesto dalla legge, una signoria piena ed indiscussa sul bene, cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore
(Cass., Sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186; Cass., Sez. II, 18 maggio 1988, n. 3464).
Ora, nel caso in ispecie, non risulta che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente, non avendo fornito la prova dell'esercizio di un possesso uti dominus protrattosi per vent'anni.
L'attore, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio, ha genericamente rappresentato di avere posseduto il terreno oggetto del contendere per oltre vent'anni, senza nulla riferire in ordine al momento e alle modalità in cui tale impossessamento si sarebbe manifestato.
D'altra parte, non valgono a sopperire a tale carenza probatoria le dichiarazioni rese dai testi e , escussi all'udienza del 10 maggio 2023. Testimone_1 Testimone_2
Il teste (nipote dell'attore) si è, infatti, limitato a riferire che l'attore ha Testimone_1 esercitato il possesso del terreno in questione per oltre vent'anni, coltivandolo e raccogliendone i frutti.
Tali dichiarazioni, per la loro genericità, non possono ritenersi idonee a dimostrare la fondatezza della domanda attrice.
Ed invero, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mera coltivazione del fondo non è di per sé sufficiente ai fini della prova dell'usucapione, in quanto non esprime, di per sé, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus (Cass., Sez. II, 15 febbraio 2022,
n. 4931).
In altri termini, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessario che l'attività di coltivazione sia accompagnata da azioni o indici fattuali (quali, ad esempio, l'avvenuta recinzione del fondo) che dimostrino la sussistenza di una relazione materiale col bene configurabile in termini di ius excludendi alios, prova che, nel caso in ispecie, non è stata fornita.
Ma, oltre che generiche, le dichiarazioni del suddetto teste si rivelano anche contraddittorie.
Quest'ultimo, infatti, dopo avere affermato che ha posseduto il Parte_1 terreno in questione in via esclusiva per oltre vent'anni, ha aggiunto di essere a conoscenza di tale circostanza “perché quando ero piccolo mio nonno accudiva il terreno e io Persona_1 frequentavo i luoghi”, facendo così desumere che il terreno fosse nella disponibilità materiale anche di soggetti diversi dall'attore.
Inoltre, la circostanza che il terreno in questione fosse accessibile anche da altre persone viene confermata dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio (a pag. 2), allorquando riferisce che si sarebbe procurato le chiavi di accesso al fondo Controparte_1
“per interessamento di uno degli amministratori della società , nonché nella Controparte_2 denuncia-querela presentata dall'attore in data 19 luglio 2018 (all. 10 della produzione di parte attrice, pag. 3), nella quale costui lamenta che si sarebbe introdotto Controparte_1 nel fondo “con una copia delle chiavi che tengono soltanto il sottoscritto e tutti i condomini dell'edificio”.
Da tali affermazioni si evince, dunque, che l'attore non ha avuto la disponibilità esclusiva del terreno in oggetto, dato che, per ammissione dello stesso “tutti i condomini dell'edificio” posseggono una chiave del cancelletto che consente l'accesso al terreno suddetto.
Infine, anche le dichiarazioni rese dal teste non offrono Testimone_2 elementi utili ai fini dell'accoglimento della domanda di parte attrice.
Quest'ultimo, infatti, nel corso della sua deposizione, ha dichiarato di avere frequentato i luoghi di causa sino agli anni Ottanta e di avervi fatto ritorno circa sei anni addietro, precisando di non avere mai visto coltivare il fondo oggetto del Parte_1 contendere.
Alla luce delle superiori ragioni, risulta del tutto carente la prova dell'esercizio di una signoria piena ed indiscussa da parte dell'attore sulla porzione di terreno di cui trattasi.
La domanda di usucapione deve, pertanto, essere rigettata. Esaminando la domanda di restituzione del terreno avanzata da , va Controparte_1 detto che la stessa è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto va precisato che, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi ad allegare l'insussistenza di qualsiasi titolo che legittimi l'altrui relazione materiale col bene (cfr. ex multis, Cass. n. 4416/2007, Cass. n. 26003/2010, nonché Cass. civ., sez. III,
n. 5576/97, secondo cui il principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ha riguardo ai soli fatti che determinano il sorgere del diritto vantato mentre la prova delle condizioni negative, ossia delle circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare di tale diritto fa carico al soggetto passivo della pretesa. Ne deriva che il proprietario della cosa, avendo il diritto a conseguirne la libera disponibilità, come non è tenuto ad alcuna specifica dimostrazione allorché invoca che il proprio bene non è gravato da diritti reali in favore di terzi, così, ove chieda il rilascio di un fondo occupato senza titolo, non è tenuto ad alcun onere probatorio, facendo carico al convenuto che non contesti la proprietà della controparte – anche con l'adozione di una linea difensiva incompatibile con tale contestazione – di provare l'esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa).
A sostegno di tale assunto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'azione personale di restituzione è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa e per questo ha natura personale ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene (Cass. n. 17321/2015). Alla luce di tali considerazioni in diritto va osservato che l'azione promossa dal convenuto è stata dallo stesso correttamente qualificata come azione di restituzione di un immobile del quale il medesimo dichiara di essere proprietario, affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.
Ed invero, il convenuto ha prodotto in giudizio l'atto di compravendita in Notar
(Rep. 19879; Racc. 10299) del 20 maggio 2016, in virtù del quale ha Persona_2 acquistato il bene da già proprietaria del tratto di Controparte_2 terreno in oggetto, costituente corte e pertinenza esclusiva del fabbricato identificato in
Catasto al foglio 3, particella 98 sub 10, anch'esso acquistato in forza del suddetto atto da
. Controparte_1
Pertanto, non risultando sorretto da alcun titolo il possesso del bene vantato dall'attore, questi deve essere condannato alla restituzione in favore del convenuto, proprietario in virtù del titolo citato.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte, anche relativamente alla fase cautelare e di reclamo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna a rilasciare a quest'ultimo la porzione di terreno sita in Parte_1
Pollina, in via Giuseppe Giusti snc, identificata in Catasto al foglio 3, particella 1194 sub 9;
• Condanna a pagare in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 27 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4273 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Culotta;
attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Sarcì; convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3 febbraio 2025, comparse conclusionali e memorie di repliche ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di fare accertare e dichiarare in proprio favore l'acquisto del Controparte_1 diritto di proprietà per usucapione di una porzione di terreno sita nel Comune di Pollina, in via Giuseppe Giusti snc, identificata in Catasto al foglio 3, particella 1194 sub 9, già di proprietà della e da quest'ultima alienata a Controparte_2 CP_1
con atto di compravendita del 20 maggio 2016 (Rep. 19879; Racc. 10299).
[...]
A sostegno della propria domanda, deduceva di avere esercitato, per oltre vent'anni, il possesso del suddetto terreno in modo pacifico ed incontestato, accedendovi tramite una rampa di scale che, dipartendosi dalla via Lungomare Marco Polo n.ri 25/27, conduce al predetto fondo attraverso un cancelletto posto alla fine della rampa.
Costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda attrice Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto, eccependo la carenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione;
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo che l'attore venisse condannato alla restituzione del terreno.
Nelle more del giudizio, , lamentando di avere subito atti di Parte_1 spoglio e/o turbativa del possesso da parte di , con ricorso ex artt. 1168 e Controparte_1
1170 c.c., depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese in data 9 luglio
2019, chiedeva di essere reintegrato e/o manutenuto nel possesso del terreno anzidetto.
Tale ricorso dava origine ad un subprocedimento cautelare (R.G. n. 4273-1/2018), all'esito del quale, con ordinanza del 10 dicembre 2020, veniva rigettata la domanda attrice.
Avverso tale ordinanza, proponeva reclamo (R.G. n. Parte_1
3427/2020), all'esito del quale il Collegio, con ordinanza del 23 aprile 2021, in riforma della decisione impugnata, condannava a manutenere Controparte_1 Parte_1 nel possesso della porzione di terreno per cui è causa.
Il giudizio intrapreso per l'accertamento dell'usucapione veniva istruito, oltre che con la produzione di documenti, con l'interrogatorio formale dell'attore e prove testimoniali.
Infine, all'udienza cartolare del 3 febbraio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
La domanda proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Giova, in primo luogo, ricordare che l'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile per usucapione ventennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1158 e 1163 c.c., richiede il possesso del bene (inteso quale potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ovvero di un altro diritto reale) da parte di un soggetto che non ne è proprietario, accompagnato – sotto il profilo soggettivo – dall'animus possidendi.
Requisito indefettibile è, come noto, che il possesso sia pacifico (ossia, non acquistato con violenza o, comunque, a violenza cessata), pubblico (ossia, acquistato in modo non clandestino o, comunque, a clandestinità terminata), non equivoco (ossia, acquistato in forza di atti non contraddittori posti in essere dal proprietario, chiaramente rivelatori dell'animus rem sibi habendi) nonché continuo e non interrotto per un ventennio.
È, inoltre, onere dell'attore, a norma dell'art. 2697 c.c., dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi di avere effettivamente esercitato, per tutto il tempo richiesto dalla legge, una signoria piena ed indiscussa sul bene, cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore
(Cass., Sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186; Cass., Sez. II, 18 maggio 1988, n. 3464).
Ora, nel caso in ispecie, non risulta che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente, non avendo fornito la prova dell'esercizio di un possesso uti dominus protrattosi per vent'anni.
L'attore, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio, ha genericamente rappresentato di avere posseduto il terreno oggetto del contendere per oltre vent'anni, senza nulla riferire in ordine al momento e alle modalità in cui tale impossessamento si sarebbe manifestato.
D'altra parte, non valgono a sopperire a tale carenza probatoria le dichiarazioni rese dai testi e , escussi all'udienza del 10 maggio 2023. Testimone_1 Testimone_2
Il teste (nipote dell'attore) si è, infatti, limitato a riferire che l'attore ha Testimone_1 esercitato il possesso del terreno in questione per oltre vent'anni, coltivandolo e raccogliendone i frutti.
Tali dichiarazioni, per la loro genericità, non possono ritenersi idonee a dimostrare la fondatezza della domanda attrice.
Ed invero, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mera coltivazione del fondo non è di per sé sufficiente ai fini della prova dell'usucapione, in quanto non esprime, di per sé, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus (Cass., Sez. II, 15 febbraio 2022,
n. 4931).
In altri termini, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessario che l'attività di coltivazione sia accompagnata da azioni o indici fattuali (quali, ad esempio, l'avvenuta recinzione del fondo) che dimostrino la sussistenza di una relazione materiale col bene configurabile in termini di ius excludendi alios, prova che, nel caso in ispecie, non è stata fornita.
Ma, oltre che generiche, le dichiarazioni del suddetto teste si rivelano anche contraddittorie.
Quest'ultimo, infatti, dopo avere affermato che ha posseduto il Parte_1 terreno in questione in via esclusiva per oltre vent'anni, ha aggiunto di essere a conoscenza di tale circostanza “perché quando ero piccolo mio nonno accudiva il terreno e io Persona_1 frequentavo i luoghi”, facendo così desumere che il terreno fosse nella disponibilità materiale anche di soggetti diversi dall'attore.
Inoltre, la circostanza che il terreno in questione fosse accessibile anche da altre persone viene confermata dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio (a pag. 2), allorquando riferisce che si sarebbe procurato le chiavi di accesso al fondo Controparte_1
“per interessamento di uno degli amministratori della società , nonché nella Controparte_2 denuncia-querela presentata dall'attore in data 19 luglio 2018 (all. 10 della produzione di parte attrice, pag. 3), nella quale costui lamenta che si sarebbe introdotto Controparte_1 nel fondo “con una copia delle chiavi che tengono soltanto il sottoscritto e tutti i condomini dell'edificio”.
Da tali affermazioni si evince, dunque, che l'attore non ha avuto la disponibilità esclusiva del terreno in oggetto, dato che, per ammissione dello stesso “tutti i condomini dell'edificio” posseggono una chiave del cancelletto che consente l'accesso al terreno suddetto.
Infine, anche le dichiarazioni rese dal teste non offrono Testimone_2 elementi utili ai fini dell'accoglimento della domanda di parte attrice.
Quest'ultimo, infatti, nel corso della sua deposizione, ha dichiarato di avere frequentato i luoghi di causa sino agli anni Ottanta e di avervi fatto ritorno circa sei anni addietro, precisando di non avere mai visto coltivare il fondo oggetto del Parte_1 contendere.
Alla luce delle superiori ragioni, risulta del tutto carente la prova dell'esercizio di una signoria piena ed indiscussa da parte dell'attore sulla porzione di terreno di cui trattasi.
La domanda di usucapione deve, pertanto, essere rigettata. Esaminando la domanda di restituzione del terreno avanzata da , va Controparte_1 detto che la stessa è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto va precisato che, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi ad allegare l'insussistenza di qualsiasi titolo che legittimi l'altrui relazione materiale col bene (cfr. ex multis, Cass. n. 4416/2007, Cass. n. 26003/2010, nonché Cass. civ., sez. III,
n. 5576/97, secondo cui il principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ha riguardo ai soli fatti che determinano il sorgere del diritto vantato mentre la prova delle condizioni negative, ossia delle circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare di tale diritto fa carico al soggetto passivo della pretesa. Ne deriva che il proprietario della cosa, avendo il diritto a conseguirne la libera disponibilità, come non è tenuto ad alcuna specifica dimostrazione allorché invoca che il proprio bene non è gravato da diritti reali in favore di terzi, così, ove chieda il rilascio di un fondo occupato senza titolo, non è tenuto ad alcun onere probatorio, facendo carico al convenuto che non contesti la proprietà della controparte – anche con l'adozione di una linea difensiva incompatibile con tale contestazione – di provare l'esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa).
A sostegno di tale assunto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'azione personale di restituzione è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa e per questo ha natura personale ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene (Cass. n. 17321/2015). Alla luce di tali considerazioni in diritto va osservato che l'azione promossa dal convenuto è stata dallo stesso correttamente qualificata come azione di restituzione di un immobile del quale il medesimo dichiara di essere proprietario, affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.
Ed invero, il convenuto ha prodotto in giudizio l'atto di compravendita in Notar
(Rep. 19879; Racc. 10299) del 20 maggio 2016, in virtù del quale ha Persona_2 acquistato il bene da già proprietaria del tratto di Controparte_2 terreno in oggetto, costituente corte e pertinenza esclusiva del fabbricato identificato in
Catasto al foglio 3, particella 98 sub 10, anch'esso acquistato in forza del suddetto atto da
. Controparte_1
Pertanto, non risultando sorretto da alcun titolo il possesso del bene vantato dall'attore, questi deve essere condannato alla restituzione in favore del convenuto, proprietario in virtù del titolo citato.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte, anche relativamente alla fase cautelare e di reclamo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna a rilasciare a quest'ultimo la porzione di terreno sita in Parte_1
Pollina, in via Giuseppe Giusti snc, identificata in Catasto al foglio 3, particella 1194 sub 9;
• Condanna a pagare in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 7.000,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 27 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci