CASS
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2024, n. 19547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19547 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DA RA n. a Moncalieri il 14/5/1980 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino in data 17/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen.Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Torino dichiarava inammissibile ex art. 591, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. l'appello proposto da EI NC avverso la sentenza del locale Tribunale resa in data 9/5/2023 in quanto con l'atto di impugnazione non risultava depositata la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19547 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2024 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Domenico Peila, il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. Il difensore sostiene che una lettura sistematica della disposizione in esame che tenga conto delle norme che disciplinano le notificazioni conduce a ritenere necessario il deposito della dichiarazione e elezione di domicilio solo quando l'imputato non abbia proceduto a detto adempimento in precedenza sicché l'impugnazione interposta doveva essere ritenuta rituale, avendo il ricorrente già eletto domicilio presso il proprio difensore. Secondo il ricorrente l'art. 581, comma 1 ter, codice di rito deve essere interpretato in maniera coordinata con le disposizioni di cui agli artt. 157 ter comma 1 e 161 cod.proc.pen. dalle quali si desume che, una volta che l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio, tutte le notifiche relative alla vocatio in iudicium, anche in fase d'appello, sono effettuate a detto domicilio. Inoltre l'art. 164 cod.proc.pen. conferma che il domicilio dichiarato o eletto è valido anche per la notifica della citazione in appello ex art. 601 cod.proc.pen. mentre a norma dell'art. 162 l'imputato ha l'onere di comunicare all'autorità procedente il mutamento del domicilio già dichiarato o eletto. Secondo il difensore la contraddizione esistente tra la previsione di cui all'art. 581, comma 1 ter, e quelle richiamate in tema di notificazioni ed elezione o dichiarazione di domicilio trova soluzione solo allorché si restringa l'ambito d'applicabilità della stessa alle sole ipotesi in cui l'imputato nel giudizio di primo grado non aveva dichiarato o eletto domicilio, sussistendo in tale evenienza la necessità di assicurare la prova della conoscenza della sentenza impugnata, evitando la vanificazione di attività processuali onerose. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato. La nuova disposizione dell'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen., come introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 dà attuazione alla previsione di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega 27 settembre 2021, n.134 alla cui stregua "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, (è d'uopo) prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione". 1.1 Contrariamente a quanto assume il difensore, non paiono sussistenti le denunziate frizioni interpretative con le disposizioni che regolano la notificazione degli atti, risultando la norma in esame adeguatamente coordinata con il novellato art. 157-ter cod.proc.pen. ("Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto") che al comma 3 prevede che "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la 2 notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater" nonché con il novellato art. 164 cod. proc. pen. ("Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio"), a mente del quale "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.". Infatti, il vigente art. 164 cod.proc.pen. risulta modificato non solo nella rubrica (già intitolata "Durata del domicilio dichiarato o eletto") ma anche nel contenuto, risultando abrogato il riferimento alla validità del domicilio "per ogni stato e grado del procedimento" sicché non può allo stato riconoscersi intrinseca ed immanente efficacia alla dichiarazione o elezione di domicilio già presente in atti (in tal senso Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, OH MA AN Rv. 285805-01; Sez. 4 n.43718 dell'11/10/2023, EN KH Mohamed, Rv.285324). 2. In detto contesto, il richiamo normativo dell'art. 164 codice di rito agli atti di impulso processuale maggiormente qualificanti in relazione all'instaurazione del contraddittorio pone l'accento sulla funzione vicaria dell'elezione o dichiarazione di domicilio rispetto all'obiettivo legislativo della conoscenza certa ed effettiva del processo piuttosto che sulla sua efficacia temporale, legittimando l'interpretazione dell'art. 581 co 1 ter cod.proc.pen. secondo cui il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può utilizzare, esportandola nel diverso grado, la pregressa dichiarazione o elezione di domicilio ma deve reiterarla o novarla mediante una dichiarazione confermativa. Pertanto, l'adempimento richiesto dalla disposizione non può ritenersi assolto in ragione dell'esistenza nel fascicolo di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata e del mero richiamo alla stessa, alla luce del novellato art. 164 cod.proc.pen., né per effetto della mera allegazione cartacea dell'atto, essendo invece necessario che l'interessato con l'impugnazione depositi nuova dichiarazione/ elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, dandole per tal via attualità al fine dell'instaurazione del giudizio d'impugnazione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa nei confronti della costituita parte civile, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente 3 giudizio dalla parte civile Generali Assicurazioni S.P.A. che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 La consigliera estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen.Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Torino dichiarava inammissibile ex art. 591, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. l'appello proposto da EI NC avverso la sentenza del locale Tribunale resa in data 9/5/2023 in quanto con l'atto di impugnazione non risultava depositata la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19547 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2024 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Domenico Peila, il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. Il difensore sostiene che una lettura sistematica della disposizione in esame che tenga conto delle norme che disciplinano le notificazioni conduce a ritenere necessario il deposito della dichiarazione e elezione di domicilio solo quando l'imputato non abbia proceduto a detto adempimento in precedenza sicché l'impugnazione interposta doveva essere ritenuta rituale, avendo il ricorrente già eletto domicilio presso il proprio difensore. Secondo il ricorrente l'art. 581, comma 1 ter, codice di rito deve essere interpretato in maniera coordinata con le disposizioni di cui agli artt. 157 ter comma 1 e 161 cod.proc.pen. dalle quali si desume che, una volta che l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio, tutte le notifiche relative alla vocatio in iudicium, anche in fase d'appello, sono effettuate a detto domicilio. Inoltre l'art. 164 cod.proc.pen. conferma che il domicilio dichiarato o eletto è valido anche per la notifica della citazione in appello ex art. 601 cod.proc.pen. mentre a norma dell'art. 162 l'imputato ha l'onere di comunicare all'autorità procedente il mutamento del domicilio già dichiarato o eletto. Secondo il difensore la contraddizione esistente tra la previsione di cui all'art. 581, comma 1 ter, e quelle richiamate in tema di notificazioni ed elezione o dichiarazione di domicilio trova soluzione solo allorché si restringa l'ambito d'applicabilità della stessa alle sole ipotesi in cui l'imputato nel giudizio di primo grado non aveva dichiarato o eletto domicilio, sussistendo in tale evenienza la necessità di assicurare la prova della conoscenza della sentenza impugnata, evitando la vanificazione di attività processuali onerose. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato. La nuova disposizione dell'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen., come introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 dà attuazione alla previsione di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega 27 settembre 2021, n.134 alla cui stregua "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, (è d'uopo) prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione". 1.1 Contrariamente a quanto assume il difensore, non paiono sussistenti le denunziate frizioni interpretative con le disposizioni che regolano la notificazione degli atti, risultando la norma in esame adeguatamente coordinata con il novellato art. 157-ter cod.proc.pen. ("Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto") che al comma 3 prevede che "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la 2 notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater" nonché con il novellato art. 164 cod. proc. pen. ("Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio"), a mente del quale "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.". Infatti, il vigente art. 164 cod.proc.pen. risulta modificato non solo nella rubrica (già intitolata "Durata del domicilio dichiarato o eletto") ma anche nel contenuto, risultando abrogato il riferimento alla validità del domicilio "per ogni stato e grado del procedimento" sicché non può allo stato riconoscersi intrinseca ed immanente efficacia alla dichiarazione o elezione di domicilio già presente in atti (in tal senso Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, OH MA AN Rv. 285805-01; Sez. 4 n.43718 dell'11/10/2023, EN KH Mohamed, Rv.285324). 2. In detto contesto, il richiamo normativo dell'art. 164 codice di rito agli atti di impulso processuale maggiormente qualificanti in relazione all'instaurazione del contraddittorio pone l'accento sulla funzione vicaria dell'elezione o dichiarazione di domicilio rispetto all'obiettivo legislativo della conoscenza certa ed effettiva del processo piuttosto che sulla sua efficacia temporale, legittimando l'interpretazione dell'art. 581 co 1 ter cod.proc.pen. secondo cui il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può utilizzare, esportandola nel diverso grado, la pregressa dichiarazione o elezione di domicilio ma deve reiterarla o novarla mediante una dichiarazione confermativa. Pertanto, l'adempimento richiesto dalla disposizione non può ritenersi assolto in ragione dell'esistenza nel fascicolo di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata e del mero richiamo alla stessa, alla luce del novellato art. 164 cod.proc.pen., né per effetto della mera allegazione cartacea dell'atto, essendo invece necessario che l'interessato con l'impugnazione depositi nuova dichiarazione/ elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, dandole per tal via attualità al fine dell'instaurazione del giudizio d'impugnazione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa nei confronti della costituita parte civile, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente 3 giudizio dalla parte civile Generali Assicurazioni S.P.A. che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 La consigliera estensore La Presidente