Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2024, n. 19547
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Sentenza 14 marzo 2024

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In tema di impugnazioni, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza appellata, atteso che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado di giudizio non ha più valenza illimitata, sicché l'interessato è tenuto a depositare, con l'impugnazione, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, eventualmente confermando quella in precedenza resa, sì da darle attualità ai fini della proposizione del gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2024, n. 19547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19547
    Data del deposito : 14 marzo 2024

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