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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 21775/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIAGNO Parte_1 C.F._1 ROBERTO e dell'avv. VAGNOZZI MARIELLA ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni extracontrattuale
CONCLUSIONI di parte attrice
Nel merito
Accertata e dichiarata la civile responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c., in capo al convenuto
in qualità di proprietario del cane per il danno dallo stesso cagionato a Controparte_1 [...]
in conseguenza all'incidente occorso in data 26 aprile 2019, condannare il convenuto Parte_1
al risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice ad oggi ad oggi quantificabili in euro 73.420,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, salve diverse e maggiori somme emergenti in corso di causa. Con vittoria in ogni caso delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.12.2023 l'attrice deduceva, in sintesi:
- che in data 26 aprile 2019, mentre effettuava una passeggiata pomeridiana in Rivalta di Torino, con il cane (di razza BU francese) di proprietà della nuora giunta all'altezza del civico 6 di Parte_2
Via Cristoforo Colombo 6, si accorgeva della presenza di un cane meticcio di taglia media che fuoriusciva dal cancello carraio di quell'abitazione;
- che l'animale si avventava, in un primo momento - mordendolo- sul LL francese, che per sottrarsi all'aggressione le saltava in braccio e, successivamente, mordeva anche lei alla mano sinistra mentre tentava di allontanarlo;
1 -di essersi recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Luigi di Orbassano e di avere successivamente effettuato trattamenti, accertamenti e visite varie;
- che, a seguito degli accertamenti, il cane meticcio era risultato di proprietà di come Controparte_1 l'abitazione ove si trovava il cane al momento del sinistro, insieme alla madre del predetto, _2
, e al compagno sig. , presenti al fine di accudire, per il solo pomeriggio, la nipote;
[...] Controparte_3
- di avere sporto querela avanti ai Carabinieri di Orbassano in data 21.5.2019, in seguito alla quale il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale nei confronti della IG.ra , conclusa Controparte_2 con sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto;
- che, all'esito degli accertamenti, il danno biologico permanente veniva stimato in misura pari al 18/20%;
- di avere affrontato le spese medico-legali rese necessarie dal procedimento penale, per la somma di euro
1.010,00;
- di avere inviato le richieste di risarcimento dei danni tutti subiti, con r.r./Pec indirizzata a Controparte_1 ed alla relativa Assicurazione, con esito negativo.
Sulla base di tali premesse in fatto, concludeva come in epigrafe.
Il convenuto non si è costituito nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e consulenza medico-legale.
Con ordinanza 28.3.2025, visto l'art. 127 ter c.p.c., è stato assegnato termine fino al 5.5.2025 per note scritte sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., depositate in data 5.5.2025.
***
Dalle risultanze istruttorie risulta sostanzialmente confermata, nelle circostanze essenziali, la dinamica dell'evento descritta in atto di citazione.
In particolare, dal contenuto della deposizione del sig. , figlio dell'attrice, si traggono elementi Tes_1
di riscontro delle seguenti circostanze: che il giorno del sinistro di cui trattasi la NO stava Pt_1
effettuando una passeggiata in Rivalta di Torino con il cane (di razza LL francese) di proprietà della nuora, moglie del teste;
che, subito dopo l'incidente, ella aveva chiamato il figlio Tes_1
telefonicamente riferendogli quanto a lei accaduto e cioè che, trovandosi vicino al civico 6 di via
Cristoforo Colombo, un cane meticcio uscito dal cancello carraio di tale abitazione si era avventato prima sul LL francese, il quale per sottrarsi all'aggressione le saltava in braccio, e successivamente la mordeva mentre cercava di allontanarlo;
che il cane ferito era scappato verso casa del sig. in Tes_1
via Vespucci, via parallela a quella ove era accaduto il fatto;
che anche la si era recata ivi per Pt_1
recuperare il cane e lì il figlio l'aveva trovata sicché, vedendola ferita, l'aveva accompagnata urgentemente al pronto soccorso dell'Ospedale San Luigi, portando successivamente dal veterinario anche il cane ferito.
Il teste ha altresì riferito che, quando aveva visto presso casa sua la madre ferita, la stessa gli aveva
2 detto di aver visto un uomo che faceva rientrare in giardino il cane aggressore, di avere a lui contestato l'avvenimento, ritenendolo il proprietario del cane ma che questi aveva dichiarato di essere un muratore, disinteressandosi della vicenda;
il testimone ha altresì precisato che la madre gli aveva indicato quale fosse il cancello dal quale aveva visto uscire il cane che l'aveva aggredita e che anche lui era andato sul posto, forse dopo aver portato la madre al Pronto Soccorso o subito dopo l'incidente, e aveva parlato con il predetto signore che stava lavorando su un terrazzino, chiedendogli cosa era successo, ma lui non aveva detto nulla.
Elementi confermativi dell'evento dedotto in citazione si rinvengono altresì nelle dichiarazioni del sig.
, vicino di casa dell'attrice all'epoca dei fatti, il quale ha riferito che la sig.ra tutti Tes_2 Pt_1
i giorni andava a passeggio con il cane BU (che ha riconosciuto nella fotografia doc. n. 14 di parte attrice), che l'incidente di cui trattasi era avvenuto di pomeriggio nella giornata di venerdì, che la sig.ra gli aveva raccontato di essere stata aggredita in via Cristoforo Colombo da un cane e che ella Pt_1
era arrivata da lui di corsa, spaventatissima, chiedendogli se aveva qualcosa per medicarla, garze o altro, medicazione che aveva fatto egli stesso;
anche il teste ha confermato che la NO Tes_2
gli aveva riferito che il cane aggressore si era avventato, in un primo momento, mordendolo, Pt_1
sul cane LL francese che, per sottrarsi all'aggressione, era saltato sul braccio della NO , Pt_3
e, successivamente, aveva morsicato anch'ella, che cercava di allontanarlo.
Il teste ha altresì dichiarato di avere visto che il cane BU era tornato a casa da solo, che poi era arrivata la sig.ra ferita e che la stessa gli aveva raccontato di avere contestato l'avvenimento a Pt_1
una persona che riteneva essere il proprietario, il quale aveva riferito di essere un muratore.
Le testimonianze sopra esposte, unitamente ai verbali del pronto soccorso ospedaliero (docc.
1-2 di parte attrice) e alla conforme ricostruzione resa in sede penale (cfr. sentenza penale, doc. 7), vanno valutate unitamente alla ulteriore documentazione prodotta da parte attrice che concorrono a confermare la credibilità di quella parte della testimonianza che può qualificarsi “de relato actoris” aggiungendo ulteriori elementi probatori concordanti.
In particolare, il doc. 15 consiste in una relazione dell'intervento degli agenti di polizia locale in data
26.4.2019 (stesso giorno del sinistro), a seguito di chiamata del figlio della NO , i quali si Pt_3 erano recati presso l'abitazione con giardino privato di via Cristoforo Colombo 6 ove c'erano la NO (madre del convenuto nel presente giudizio ) ed il suo compagno _2 Controparte_3
nonché due cani, uno dei quali, di taglia medio - piccola, all'interno della recinzione, nel giardino e l'altro (un ) all'interno del giardino, chiuso in un'altra recinzione. Persona_1
Dalla relazione di servizio risulta, per quanto rilevante nel presente giudizio, che la NO _2
(la quale ha dichiarato di non essersi accorta di nulla) aveva riferito di essere momentaneamente
3 custode del cane, che era di proprietà del figlio , il quale era momentaneamente assente. Controparte_1
Inoltre, risulta altresì dal doc. 17 che il sig. aveva fatto istanza di accesso agli atti al Controparte_1
Comune di Rivalta, indicando quale motivo giustificativo la conoscenza degli atti per l'apertura della pratica assicurativa e quale oggetto della documentazione amministrativa l'“aggressione cane NO
in via C. Colombo 6”. Tes_1
Ancora, dal doc. 18 (verbale di sommarie informazioni del 22 agosto 2019) risulta che il sig. CP_1
ha dichiarato di avere la proprietà del cane di taglia piccola razza meticcia presente nella sua abitazione, di avere aperto la pratica assicurativa dopo il fatto occorso alla NO e che, al Pt_1
momento del fatto, il cane era stato momentaneamente lasciato in custodia alla madre _2
ulteriori dettagli si traggono dalla motivazione della sentenza penale che riporta le dichiarazioni
[...]
della moglie del la quale ha riferito che lei ed il marito avevano lasciato la figlia piccola alla CP_1 suocera per andare in Svizzera perché l'altra figlia aveva bisogno di una visita medica e che dei cani si occupava sempre il CP_1
A proposito del materiale probatorio sopra richiamato, si osserva che, nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo;
anche le prove raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (cfr. fra le altre, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023).
In virtù della complessiva valutazione delle riportate risultanze probatorie, univoche e concordanti, devono ritenersi senza dubbio provati i fatti descritti in citazione relativi all'evento di cui trattasi.
Deve altresì affermarsi la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. del convenuto nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, in qualità di proprietario e custode del cane in oggetto.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., di norma, la responsabilità per i danni cagionati dall'animale grava sul proprietario, perché questi ne 'fa uso'; perché la responsabilità gravi su un altro soggetto occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato delle sue facoltà; mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell'animale, egli continua a 'fare' uso dello stesso animale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25738 del 22/12/2015 che richiama Cass. n. 979/2010); più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal
4 proprietario che vanti sull'annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario dal quale trarre profitto, anche se quest'ultimo non è quello stesso che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16023 del
07/07/2010).
La responsabilità indicata dall'art. 2052 cod. civ., per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato.
Nella norma, infatti, la responsabilità non si istaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra
l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e l'utilizzatore, sulla base della mera relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e l'animale, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia di questi soggetti (Cass.
23.1.2006, n. 1210).
Trattasi, quindi, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il limite di un tal tipo di responsabilità è rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe la prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non può attenere propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale (Cass.09/01/2002, n. 200). Ciò non toglie che dell'azione dell'animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia, ma in questo caso si tratterà di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art.2043 cod. civ., la quale presuppone l'accertamento del dolo o della colpa, e può concorrere con quella indicata dall'art. 2052 cit.
Nel caso di specie è quindi evidente che risponde ex art. 2052 c.c. il sig. , non potendosi Controparte_1 in alcun modo individuare nelle persone presenti nella sua abitazione il giorno dell'evento alcun potere di utilizzare l'animale, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo dal quale trarre profitto.
Per liberarsi da tale responsabilità il convenuto avrebbe dovuto dedurre e provare il caso fortuito.
Nel caso di specie, manca tale deduzione e prova essendo il convenuto contumace (e ciò è assorbente) e per di più, dall'istruttoria assunta risulta che il cane non era custodito in apposita recinzione ma girava libero nel giardino/ cortile dell'abitazione potendo, pertanto, sfuggire al controllo degli ospiti della casa
(la madre del sig. ed il compagno della stessa), la cui eventuale responsabilità aquiliana ai CP_1
sensi dell'art.2043 cod. civ può concorrere con quella indicata dall'art. 2052 cit. Inoltre, si osserva che non è anomalo o abnorme il comportamento dell'animale che aggredisce coloro che si avvicinano al
5 territorio di sua pertinenza.
Sulla quantificazione del danno.
Quanto all'entità del danno riportato dall'attrice, la CTU svolta in corso di causa ha accertato “un quadro di algodistrofia della mano sinistra (in soggetto destrimane) con disfunzionalità a carico dell'articolazione radiocarpica e limitazione articolare del III° raggio, subanchilosi del IV° e del V° raggio, oltre i numerosi reliquati cicatriziali al dorso mano esito delle numerose FLC provocate dal morso del cane”, patologia compatibile con l'aggressione risultante dagli atti di causa (p. 16-17 CTU).
La consulente, in particolare, con valutazione condivisibile perché adeguatamente motivata e immune da vizi logici, ha accertato che all'esito del sinistro l'attrice ha riportato postumi permanenti quantificati nella misura nella misura del 16 – 17 % (sedici - diciassette per cento), tenuto conto dei principali barèmes valutativi, specificando che tale menomazione non ha incidenza sulle funzioni vitali in cui si estrinseca, e un danno biologico temporaneo stimato in gg 60 (sessanta) di inabilità parziale al
50% e gg 60 (sessanta) di inabilità parziale minima al 25%, periodi durante i quali la si dovette Pt_1
sottoporre alle cure mediche e riabilitative del caso mentre non vi sono stati periodi di inabilità temporanea assoluta (p. 18-19 CTU).
La consulente d'ufficio ha valutato che i postumi permanenti sopra descritti non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (nutrirsi, vestirsi, provvedere all'igiene personale, ecc.) ma sicuramente comportano una discreta limitazione per tutte le attività domestiche
e/o di svago che necessitano di un pieno utilizzo della mano sinistra (in soggetto destrimane) o di entrambe le mani.
Quanto alle spese mediche, la dott.ssa ha osservato che sono allegate in atti spese mediche per Per_2 un ammontare di € 991,1 che risultano congrue e pertinenti per il caso in oggetto;
l'importo indicato non tiene conto degli scontrini per € 10,40 datato 7.6.2019 e € 7,10 datato 14.6.2019, sempre riferibili chiaramente omessi per errore materiale, rispondendo alla stessa funzione dello scontrino conteggiato per garze medicate Leukomed del 1.6.2019 ed essendo relativi allo stesso periodo di tempo;
pertanto, complessivamente deve considerarsi l'importo di € 1015,70; non sono state ritenute necessarie ulteriori spese. A tali spese va aggiunta quella relative alla consulenza medico-legale di parte (dott.ssa
[...]
) di € 400,00 (relazione necessaria anche ai fini del presente giudizio per la determinazione e Per_3
quantificazione del danno patito ed effettuata da medico specialista) ma non quella di € 600 in quanto specificamente relativa alla “partecipazione ad udienza in qualità di CTP” del predetto medico legale nel processo penale, nella quale era imputata la madre del convenuto, non essendo, pertanto, spesa pertinente in relazione al presente giudizio.
Pertanto, l'importo complessivo da riconoscersi dovuto all'attrice per danno patrimoniale è pari a €
6 1415,70, secondo il seguente dettaglio:
1) Scontrino fiscale del 01.06.2019: Leukomed Medic tnt;
€ 7,10”.
2) Ricevuta n. 67/2019 Dott. del 31.05.2019: “visita fisiatrica;
€ 122,00”. Persona_4
3) Ricevuta n. 75/2019 Dott. del 03.08.2019: “visita fisiatrica di controllo;
€ 80,00”. Persona_4
4) Ricevuta n. 69/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 08.06.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
5) Ricevuta n. 71/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 11.06.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
6) Ricevuta n. 76/2019 del 15.06.2019: “1 seduta di Per_6 Controparte_4
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
7) Ricevuta n. 77/2019 – Osteopata del 18.06.2019: “1 seduta di Per_6 Controparte_4
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
8) Ricevuta n. 81/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 22.06.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
9) Ricevuta n. 83/2019 – Osteopata del 25.06.2019: “1 seduta di Per_6 Controparte_4
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
10) Ricevuta n. 84/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 29.06.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
11) Ricevuta n. 85/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 02.07.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
12) Ricevuta n. 88/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 06.07.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
13) Ricevuta n. 89/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 09.07.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
14) Ricevuta n. 99/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 14.08.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
15) Ricevuta n. 101/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 19.08.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
16) Ricevuta n. 102/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 22.08.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
17) Ricevuta n. 103/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 27.08.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
18) Ricevuta n. 105/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 29.08.2019: “1 seduta di Per_5
7 rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
19) Ricevuta n. 118/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 03.09.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
20) Ricevuta n. 111/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 05.09.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
21) Ricevuta n. 114/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 09.09.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
22) Ricevuta n. 116/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 11.09.2019: “2 sedute di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica;
€ 60,00”.
23) Ricevuta n. 335 dott. del 13.09.2019: “ecografia mano sx;
€ 50,00”. Persona_7
24) Fattura n. 4/2020 INAIL prestazione effettuata dalla dott.ssa del 02.01.2020: Persona_8
“visita medico legale del 30.10.2019; € 400,00”.
25) scontrino del 7.6.2019 per € 10,40 “garza”;
26) scontrino del 14.6.2029 per € 7,10 “leukomed medic tnt”;
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale come sopra accertato, occorre riferirsi alle tabelle adottate dal Tribunale di AN in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (tabelle edizione 2024), le quali prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Tali tabelle indicano anche distintamente l'importo monetario per ciascuna componente (danno biologico e danno morale) del danno non patrimoniale.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito, ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, che “il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN …omissis…; 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); ….” (in termini, Cass. n. 15733/2022).
I principi sono tuttora applicabili;
peraltro, le tabelle attuali riportano anche separatamente le voci del
8 danno biologico/dinamico relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Nel caso in esame, sussistono i presupposti per il riconoscimento anche di quest'ultima componente.
Invero, tale tipologia di danno, che è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova da fornirsi anche a mezzo di presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 11269/2018), trova riscontro, relativamente ai postumi permanenti, in quanto esposto dal CTU in merito al punto 7 (“dica se tali postumi abbiano ridotto o fatto venire meno la capacità della di attendere alle sue ordinarie attività”) laddove ha Pt_1
evidenziato “una discreta limitazione per tutte le attività domestiche e/o di svago che necessitano di un pieno utilizzo della mano sinistra (in soggetto destrimane) o di entrambe le mani”, situazione che comporta una limitazione dell'autonomia foriera di presumibile sofferenza soggettiva interiore media.
Altresì, per quanto riguarda, il periodo di invalidità temporanea, la condizione di sofferenza soggettiva interiore media presumibile si evince dalla documentazione medica analizzata dal consulente d'ufficio ed, in particolare, dal progressivo sviluppo del dolore e limitazione funzionale provocato dalla presenza della ferita lacero contusa alla mano e dalle numerose cure riabilitative alle quali ha dovuto sottoporsi la NO , sicché va considerato il valore monetario di € 115 di cui alle Tabelle AN 2024, Pt_3
comprensivo della componente per danno biologico/dinamico relazionale e di quella per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Ne consegue che, in applicazione delle richiamate tabelle, tenuto conto di quanto premesso, considerata la percentuale di invalidità tra il 16 ed il 17% e l'età della danneggiata al momento del sinistro (72 anni), il danno deve essere liquidato in € 48221 (cfr. media tra € 45725 e € 50717), cui va aggiunto l'importo complessivo di € 3450 per 60 giorni al 50% e € 1725 per 60 giorni al 25% per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 5175.
Non si ritiene sussista il presupposto per l'aumento richiesto a titolo di personalizzazione, essendo evidente che non sussiste alcuna particolare condizione soggettiva propria della NO che Pt_3 possa giustificare l'aumento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente evidenziato che la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025).
• Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, la somma di € 53396 (48221+5175) deve essere devalutata alla data del danno e sul risultato vanno calcolati la rivalutazione nonché, in
9 funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, altresì gli interessi c.d. compensativi (cfr. recentemente Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024), in misura che risulta congruo determinare nel tasso legale ex art. 1284, I co. c.c., sulla somma anno per anno rivalutata dalla predetta data a quella della presente sentenza, per un importo finale di €
58636,96, oltre interessi legali successivi sino al saldo.
• Anche l'importo di € 1415,70 costituisce debito di valore;
trattandosi di vari esborsi in date diverse, ai singoli esborsi vanno aggiunti la rivalutazione dalla data di ciascun esborso (sopra indicate) sino alla data della presente sentenza e gli interessi c.d. compensativi al tasso di cui all'art. 1284 co. I c.c., per lo stesso periodo, sui singoli importi anno per anno rivalutati.
Sulle spese processuali.
Le spese si liquidano in € 844,94 per esposti (cu, marca, spese di notifica e di citazione testi) ed €
11215,25 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e della complessità media della causa che giustifica l'applicazione del valore medio per la fase studio e del valore medio ridotto del 25% per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, trattandosi di causa contumaciale.
Anche le spese di CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
CONDANNA al pagamento a favore di : Controparte_1 Parte_1
- dell'importo complessivo di € 58636,96 per danno non patrimoniale;
- dell'importo di € 1415,70 oltre la rivalutazione dalla data di ciascun esborso indicato in motivazione sino alla data della presente sentenza e gli interessi c.d. compensativi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c., per lo stesso periodo, sui singoli importi anno per anno rivalutati, per danno patrimoniale;
oltre, sull'importo complessivo come sopra determinato, gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna al pagamento a favore di di € 844,94 per Controparte_1 Parte_1 esposti e € 11215,25 per compensi, oltre 15% per rimborso forf. spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali;
pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con decreto del 3.3.2025, a carico di
[...]
CP_1
10 Torino, 05/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 21775/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIAGNO Parte_1 C.F._1 ROBERTO e dell'avv. VAGNOZZI MARIELLA ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni extracontrattuale
CONCLUSIONI di parte attrice
Nel merito
Accertata e dichiarata la civile responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c., in capo al convenuto
in qualità di proprietario del cane per il danno dallo stesso cagionato a Controparte_1 [...]
in conseguenza all'incidente occorso in data 26 aprile 2019, condannare il convenuto Parte_1
al risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice ad oggi ad oggi quantificabili in euro 73.420,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria, salve diverse e maggiori somme emergenti in corso di causa. Con vittoria in ogni caso delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.12.2023 l'attrice deduceva, in sintesi:
- che in data 26 aprile 2019, mentre effettuava una passeggiata pomeridiana in Rivalta di Torino, con il cane (di razza BU francese) di proprietà della nuora giunta all'altezza del civico 6 di Parte_2
Via Cristoforo Colombo 6, si accorgeva della presenza di un cane meticcio di taglia media che fuoriusciva dal cancello carraio di quell'abitazione;
- che l'animale si avventava, in un primo momento - mordendolo- sul LL francese, che per sottrarsi all'aggressione le saltava in braccio e, successivamente, mordeva anche lei alla mano sinistra mentre tentava di allontanarlo;
1 -di essersi recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Luigi di Orbassano e di avere successivamente effettuato trattamenti, accertamenti e visite varie;
- che, a seguito degli accertamenti, il cane meticcio era risultato di proprietà di come Controparte_1 l'abitazione ove si trovava il cane al momento del sinistro, insieme alla madre del predetto, _2
, e al compagno sig. , presenti al fine di accudire, per il solo pomeriggio, la nipote;
[...] Controparte_3
- di avere sporto querela avanti ai Carabinieri di Orbassano in data 21.5.2019, in seguito alla quale il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale nei confronti della IG.ra , conclusa Controparte_2 con sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto;
- che, all'esito degli accertamenti, il danno biologico permanente veniva stimato in misura pari al 18/20%;
- di avere affrontato le spese medico-legali rese necessarie dal procedimento penale, per la somma di euro
1.010,00;
- di avere inviato le richieste di risarcimento dei danni tutti subiti, con r.r./Pec indirizzata a Controparte_1 ed alla relativa Assicurazione, con esito negativo.
Sulla base di tali premesse in fatto, concludeva come in epigrafe.
Il convenuto non si è costituito nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e consulenza medico-legale.
Con ordinanza 28.3.2025, visto l'art. 127 ter c.p.c., è stato assegnato termine fino al 5.5.2025 per note scritte sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., depositate in data 5.5.2025.
***
Dalle risultanze istruttorie risulta sostanzialmente confermata, nelle circostanze essenziali, la dinamica dell'evento descritta in atto di citazione.
In particolare, dal contenuto della deposizione del sig. , figlio dell'attrice, si traggono elementi Tes_1
di riscontro delle seguenti circostanze: che il giorno del sinistro di cui trattasi la NO stava Pt_1
effettuando una passeggiata in Rivalta di Torino con il cane (di razza LL francese) di proprietà della nuora, moglie del teste;
che, subito dopo l'incidente, ella aveva chiamato il figlio Tes_1
telefonicamente riferendogli quanto a lei accaduto e cioè che, trovandosi vicino al civico 6 di via
Cristoforo Colombo, un cane meticcio uscito dal cancello carraio di tale abitazione si era avventato prima sul LL francese, il quale per sottrarsi all'aggressione le saltava in braccio, e successivamente la mordeva mentre cercava di allontanarlo;
che il cane ferito era scappato verso casa del sig. in Tes_1
via Vespucci, via parallela a quella ove era accaduto il fatto;
che anche la si era recata ivi per Pt_1
recuperare il cane e lì il figlio l'aveva trovata sicché, vedendola ferita, l'aveva accompagnata urgentemente al pronto soccorso dell'Ospedale San Luigi, portando successivamente dal veterinario anche il cane ferito.
Il teste ha altresì riferito che, quando aveva visto presso casa sua la madre ferita, la stessa gli aveva
2 detto di aver visto un uomo che faceva rientrare in giardino il cane aggressore, di avere a lui contestato l'avvenimento, ritenendolo il proprietario del cane ma che questi aveva dichiarato di essere un muratore, disinteressandosi della vicenda;
il testimone ha altresì precisato che la madre gli aveva indicato quale fosse il cancello dal quale aveva visto uscire il cane che l'aveva aggredita e che anche lui era andato sul posto, forse dopo aver portato la madre al Pronto Soccorso o subito dopo l'incidente, e aveva parlato con il predetto signore che stava lavorando su un terrazzino, chiedendogli cosa era successo, ma lui non aveva detto nulla.
Elementi confermativi dell'evento dedotto in citazione si rinvengono altresì nelle dichiarazioni del sig.
, vicino di casa dell'attrice all'epoca dei fatti, il quale ha riferito che la sig.ra tutti Tes_2 Pt_1
i giorni andava a passeggio con il cane BU (che ha riconosciuto nella fotografia doc. n. 14 di parte attrice), che l'incidente di cui trattasi era avvenuto di pomeriggio nella giornata di venerdì, che la sig.ra gli aveva raccontato di essere stata aggredita in via Cristoforo Colombo da un cane e che ella Pt_1
era arrivata da lui di corsa, spaventatissima, chiedendogli se aveva qualcosa per medicarla, garze o altro, medicazione che aveva fatto egli stesso;
anche il teste ha confermato che la NO Tes_2
gli aveva riferito che il cane aggressore si era avventato, in un primo momento, mordendolo, Pt_1
sul cane LL francese che, per sottrarsi all'aggressione, era saltato sul braccio della NO , Pt_3
e, successivamente, aveva morsicato anch'ella, che cercava di allontanarlo.
Il teste ha altresì dichiarato di avere visto che il cane BU era tornato a casa da solo, che poi era arrivata la sig.ra ferita e che la stessa gli aveva raccontato di avere contestato l'avvenimento a Pt_1
una persona che riteneva essere il proprietario, il quale aveva riferito di essere un muratore.
Le testimonianze sopra esposte, unitamente ai verbali del pronto soccorso ospedaliero (docc.
1-2 di parte attrice) e alla conforme ricostruzione resa in sede penale (cfr. sentenza penale, doc. 7), vanno valutate unitamente alla ulteriore documentazione prodotta da parte attrice che concorrono a confermare la credibilità di quella parte della testimonianza che può qualificarsi “de relato actoris” aggiungendo ulteriori elementi probatori concordanti.
In particolare, il doc. 15 consiste in una relazione dell'intervento degli agenti di polizia locale in data
26.4.2019 (stesso giorno del sinistro), a seguito di chiamata del figlio della NO , i quali si Pt_3 erano recati presso l'abitazione con giardino privato di via Cristoforo Colombo 6 ove c'erano la NO (madre del convenuto nel presente giudizio ) ed il suo compagno _2 Controparte_3
nonché due cani, uno dei quali, di taglia medio - piccola, all'interno della recinzione, nel giardino e l'altro (un ) all'interno del giardino, chiuso in un'altra recinzione. Persona_1
Dalla relazione di servizio risulta, per quanto rilevante nel presente giudizio, che la NO _2
(la quale ha dichiarato di non essersi accorta di nulla) aveva riferito di essere momentaneamente
3 custode del cane, che era di proprietà del figlio , il quale era momentaneamente assente. Controparte_1
Inoltre, risulta altresì dal doc. 17 che il sig. aveva fatto istanza di accesso agli atti al Controparte_1
Comune di Rivalta, indicando quale motivo giustificativo la conoscenza degli atti per l'apertura della pratica assicurativa e quale oggetto della documentazione amministrativa l'“aggressione cane NO
in via C. Colombo 6”. Tes_1
Ancora, dal doc. 18 (verbale di sommarie informazioni del 22 agosto 2019) risulta che il sig. CP_1
ha dichiarato di avere la proprietà del cane di taglia piccola razza meticcia presente nella sua abitazione, di avere aperto la pratica assicurativa dopo il fatto occorso alla NO e che, al Pt_1
momento del fatto, il cane era stato momentaneamente lasciato in custodia alla madre _2
ulteriori dettagli si traggono dalla motivazione della sentenza penale che riporta le dichiarazioni
[...]
della moglie del la quale ha riferito che lei ed il marito avevano lasciato la figlia piccola alla CP_1 suocera per andare in Svizzera perché l'altra figlia aveva bisogno di una visita medica e che dei cani si occupava sempre il CP_1
A proposito del materiale probatorio sopra richiamato, si osserva che, nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo;
anche le prove raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (cfr. fra le altre, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023).
In virtù della complessiva valutazione delle riportate risultanze probatorie, univoche e concordanti, devono ritenersi senza dubbio provati i fatti descritti in citazione relativi all'evento di cui trattasi.
Deve altresì affermarsi la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. del convenuto nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, in qualità di proprietario e custode del cane in oggetto.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., di norma, la responsabilità per i danni cagionati dall'animale grava sul proprietario, perché questi ne 'fa uso'; perché la responsabilità gravi su un altro soggetto occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato delle sue facoltà; mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell'animale, egli continua a 'fare' uso dello stesso animale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25738 del 22/12/2015 che richiama Cass. n. 979/2010); più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal
4 proprietario che vanti sull'annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario dal quale trarre profitto, anche se quest'ultimo non è quello stesso che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16023 del
07/07/2010).
La responsabilità indicata dall'art. 2052 cod. civ., per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato.
Nella norma, infatti, la responsabilità non si istaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra
l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e l'utilizzatore, sulla base della mera relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e l'animale, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia di questi soggetti (Cass.
23.1.2006, n. 1210).
Trattasi, quindi, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il limite di un tal tipo di responsabilità è rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe la prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non può attenere propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale (Cass.09/01/2002, n. 200). Ciò non toglie che dell'azione dell'animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia, ma in questo caso si tratterà di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art.2043 cod. civ., la quale presuppone l'accertamento del dolo o della colpa, e può concorrere con quella indicata dall'art. 2052 cit.
Nel caso di specie è quindi evidente che risponde ex art. 2052 c.c. il sig. , non potendosi Controparte_1 in alcun modo individuare nelle persone presenti nella sua abitazione il giorno dell'evento alcun potere di utilizzare l'animale, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo dal quale trarre profitto.
Per liberarsi da tale responsabilità il convenuto avrebbe dovuto dedurre e provare il caso fortuito.
Nel caso di specie, manca tale deduzione e prova essendo il convenuto contumace (e ciò è assorbente) e per di più, dall'istruttoria assunta risulta che il cane non era custodito in apposita recinzione ma girava libero nel giardino/ cortile dell'abitazione potendo, pertanto, sfuggire al controllo degli ospiti della casa
(la madre del sig. ed il compagno della stessa), la cui eventuale responsabilità aquiliana ai CP_1
sensi dell'art.2043 cod. civ può concorrere con quella indicata dall'art. 2052 cit. Inoltre, si osserva che non è anomalo o abnorme il comportamento dell'animale che aggredisce coloro che si avvicinano al
5 territorio di sua pertinenza.
Sulla quantificazione del danno.
Quanto all'entità del danno riportato dall'attrice, la CTU svolta in corso di causa ha accertato “un quadro di algodistrofia della mano sinistra (in soggetto destrimane) con disfunzionalità a carico dell'articolazione radiocarpica e limitazione articolare del III° raggio, subanchilosi del IV° e del V° raggio, oltre i numerosi reliquati cicatriziali al dorso mano esito delle numerose FLC provocate dal morso del cane”, patologia compatibile con l'aggressione risultante dagli atti di causa (p. 16-17 CTU).
La consulente, in particolare, con valutazione condivisibile perché adeguatamente motivata e immune da vizi logici, ha accertato che all'esito del sinistro l'attrice ha riportato postumi permanenti quantificati nella misura nella misura del 16 – 17 % (sedici - diciassette per cento), tenuto conto dei principali barèmes valutativi, specificando che tale menomazione non ha incidenza sulle funzioni vitali in cui si estrinseca, e un danno biologico temporaneo stimato in gg 60 (sessanta) di inabilità parziale al
50% e gg 60 (sessanta) di inabilità parziale minima al 25%, periodi durante i quali la si dovette Pt_1
sottoporre alle cure mediche e riabilitative del caso mentre non vi sono stati periodi di inabilità temporanea assoluta (p. 18-19 CTU).
La consulente d'ufficio ha valutato che i postumi permanenti sopra descritti non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (nutrirsi, vestirsi, provvedere all'igiene personale, ecc.) ma sicuramente comportano una discreta limitazione per tutte le attività domestiche
e/o di svago che necessitano di un pieno utilizzo della mano sinistra (in soggetto destrimane) o di entrambe le mani.
Quanto alle spese mediche, la dott.ssa ha osservato che sono allegate in atti spese mediche per Per_2 un ammontare di € 991,1 che risultano congrue e pertinenti per il caso in oggetto;
l'importo indicato non tiene conto degli scontrini per € 10,40 datato 7.6.2019 e € 7,10 datato 14.6.2019, sempre riferibili chiaramente omessi per errore materiale, rispondendo alla stessa funzione dello scontrino conteggiato per garze medicate Leukomed del 1.6.2019 ed essendo relativi allo stesso periodo di tempo;
pertanto, complessivamente deve considerarsi l'importo di € 1015,70; non sono state ritenute necessarie ulteriori spese. A tali spese va aggiunta quella relative alla consulenza medico-legale di parte (dott.ssa
[...]
) di € 400,00 (relazione necessaria anche ai fini del presente giudizio per la determinazione e Per_3
quantificazione del danno patito ed effettuata da medico specialista) ma non quella di € 600 in quanto specificamente relativa alla “partecipazione ad udienza in qualità di CTP” del predetto medico legale nel processo penale, nella quale era imputata la madre del convenuto, non essendo, pertanto, spesa pertinente in relazione al presente giudizio.
Pertanto, l'importo complessivo da riconoscersi dovuto all'attrice per danno patrimoniale è pari a €
6 1415,70, secondo il seguente dettaglio:
1) Scontrino fiscale del 01.06.2019: Leukomed Medic tnt;
€ 7,10”.
2) Ricevuta n. 67/2019 Dott. del 31.05.2019: “visita fisiatrica;
€ 122,00”. Persona_4
3) Ricevuta n. 75/2019 Dott. del 03.08.2019: “visita fisiatrica di controllo;
€ 80,00”. Persona_4
4) Ricevuta n. 69/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 08.06.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
5) Ricevuta n. 71/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 11.06.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
6) Ricevuta n. 76/2019 del 15.06.2019: “1 seduta di Per_6 Controparte_4
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
7) Ricevuta n. 77/2019 – Osteopata del 18.06.2019: “1 seduta di Per_6 Controparte_4
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
8) Ricevuta n. 81/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 22.06.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
9) Ricevuta n. 83/2019 – Osteopata del 25.06.2019: “1 seduta di Per_6 Controparte_4
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
10) Ricevuta n. 84/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 29.06.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
11) Ricevuta n. 85/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 02.07.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
12) Ricevuta n. 88/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 06.07.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
13) Ricevuta n. 89/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 09.07.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
14) Ricevuta n. 99/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 14.08.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
15) Ricevuta n. 101/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 19.08.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
16) Ricevuta n. 102/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 22.08.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
17) Ricevuta n. 103/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 27.08.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
18) Ricevuta n. 105/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 29.08.2019: “1 seduta di Per_5
7 rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
19) Ricevuta n. 118/2019 M. Fisioterapista – Osteopata del 03.09.2019: “1 seduta di Per_6
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
20) Ricevuta n. 111/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 05.09.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
21) Ricevuta n. 114/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 09.09.2019: “1 seduta di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica… € 30,00”.
22) Ricevuta n. 116/2019 Touro M. Fisioterapista – Osteopata del 11.09.2019: “2 sedute di Per_5
rieducazione funzionale mano/polso sx come da prescrizione medica;
€ 60,00”.
23) Ricevuta n. 335 dott. del 13.09.2019: “ecografia mano sx;
€ 50,00”. Persona_7
24) Fattura n. 4/2020 INAIL prestazione effettuata dalla dott.ssa del 02.01.2020: Persona_8
“visita medico legale del 30.10.2019; € 400,00”.
25) scontrino del 7.6.2019 per € 10,40 “garza”;
26) scontrino del 14.6.2029 per € 7,10 “leukomed medic tnt”;
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale come sopra accertato, occorre riferirsi alle tabelle adottate dal Tribunale di AN in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (tabelle edizione 2024), le quali prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto. Tali tabelle indicano anche distintamente l'importo monetario per ciascuna componente (danno biologico e danno morale) del danno non patrimoniale.
La Suprema Corte ha recentemente chiarito, ai fini della liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, che “il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN …omissis…; 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); ….” (in termini, Cass. n. 15733/2022).
I principi sono tuttora applicabili;
peraltro, le tabelle attuali riportano anche separatamente le voci del
8 danno biologico/dinamico relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Nel caso in esame, sussistono i presupposti per il riconoscimento anche di quest'ultima componente.
Invero, tale tipologia di danno, che è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova da fornirsi anche a mezzo di presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 11269/2018), trova riscontro, relativamente ai postumi permanenti, in quanto esposto dal CTU in merito al punto 7 (“dica se tali postumi abbiano ridotto o fatto venire meno la capacità della di attendere alle sue ordinarie attività”) laddove ha Pt_1
evidenziato “una discreta limitazione per tutte le attività domestiche e/o di svago che necessitano di un pieno utilizzo della mano sinistra (in soggetto destrimane) o di entrambe le mani”, situazione che comporta una limitazione dell'autonomia foriera di presumibile sofferenza soggettiva interiore media.
Altresì, per quanto riguarda, il periodo di invalidità temporanea, la condizione di sofferenza soggettiva interiore media presumibile si evince dalla documentazione medica analizzata dal consulente d'ufficio ed, in particolare, dal progressivo sviluppo del dolore e limitazione funzionale provocato dalla presenza della ferita lacero contusa alla mano e dalle numerose cure riabilitative alle quali ha dovuto sottoporsi la NO , sicché va considerato il valore monetario di € 115 di cui alle Tabelle AN 2024, Pt_3
comprensivo della componente per danno biologico/dinamico relazionale e di quella per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Ne consegue che, in applicazione delle richiamate tabelle, tenuto conto di quanto premesso, considerata la percentuale di invalidità tra il 16 ed il 17% e l'età della danneggiata al momento del sinistro (72 anni), il danno deve essere liquidato in € 48221 (cfr. media tra € 45725 e € 50717), cui va aggiunto l'importo complessivo di € 3450 per 60 giorni al 50% e € 1725 per 60 giorni al 25% per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 5175.
Non si ritiene sussista il presupposto per l'aumento richiesto a titolo di personalizzazione, essendo evidente che non sussiste alcuna particolare condizione soggettiva propria della NO che Pt_3 possa giustificare l'aumento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente evidenziato che la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025).
• Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, la somma di € 53396 (48221+5175) deve essere devalutata alla data del danno e sul risultato vanno calcolati la rivalutazione nonché, in
9 funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, altresì gli interessi c.d. compensativi (cfr. recentemente Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024), in misura che risulta congruo determinare nel tasso legale ex art. 1284, I co. c.c., sulla somma anno per anno rivalutata dalla predetta data a quella della presente sentenza, per un importo finale di €
58636,96, oltre interessi legali successivi sino al saldo.
• Anche l'importo di € 1415,70 costituisce debito di valore;
trattandosi di vari esborsi in date diverse, ai singoli esborsi vanno aggiunti la rivalutazione dalla data di ciascun esborso (sopra indicate) sino alla data della presente sentenza e gli interessi c.d. compensativi al tasso di cui all'art. 1284 co. I c.c., per lo stesso periodo, sui singoli importi anno per anno rivalutati.
Sulle spese processuali.
Le spese si liquidano in € 844,94 per esposti (cu, marca, spese di notifica e di citazione testi) ed €
11215,25 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e della complessità media della causa che giustifica l'applicazione del valore medio per la fase studio e del valore medio ridotto del 25% per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, trattandosi di causa contumaciale.
Anche le spese di CTU medico-legale, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
CONDANNA al pagamento a favore di : Controparte_1 Parte_1
- dell'importo complessivo di € 58636,96 per danno non patrimoniale;
- dell'importo di € 1415,70 oltre la rivalutazione dalla data di ciascun esborso indicato in motivazione sino alla data della presente sentenza e gli interessi c.d. compensativi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c., per lo stesso periodo, sui singoli importi anno per anno rivalutati, per danno patrimoniale;
oltre, sull'importo complessivo come sopra determinato, gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna al pagamento a favore di di € 844,94 per Controparte_1 Parte_1 esposti e € 11215,25 per compensi, oltre 15% per rimborso forf. spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali;
pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con decreto del 3.3.2025, a carico di
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CP_1
10 Torino, 05/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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