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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8387/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.7.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 06.03.1985
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato in Bollate (MI), il 25.01.1983
TA IT
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
pagina 1 di 7 entrambi con l'Avv. Rossella Stancanelli, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Arese (MI) il 21.06.2014
(anno 2014, atto n. 11, parte 2, serie A) in separazione dei beni. con i seguenti figli: nato in [...] il [...], cittadino IT Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e continueranno a condividere la gestione del figlio minore nel rispetto del criterio della bigenitorialità.
2. Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza Per_2 anagrafica presso la madre nella attuale casa familiare sita in Arese (MI), Viale L. Einaudi n. 57, e con i seguenti tempi di permanenza presso il padre:
- a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà a scuola;
Per_2
- infrasettimanalmente, e per tutte le settimane, un giorno con pernotto (indicativamente il giovedì) dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà
a scuola;
Per_2
- durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno, salva un ulteriore settimana durante l'anno da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo;
- durante le vacanze Natalizie il giorno di Natale, di Santo Stefano e quello del 1° gennaio ad anni alterni;
- durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo (da intendersi quale periodo unico) ad anni alterni;
- ponti, carnevale e altre festività ad anni alterni;
Festa della Mamma e del Papà e altre ricorrenze famigliari saranno trascorsi con il genitore la cui ricorrenza si riferisce;
Sono fatti salvi i diversi e migliorativi accordi che i genitori assumeranno concordemente tra loro tenendo conto delle esigenze, degli impegni e dei desiderata del figlio, nonché delle esigenze pagina 2 di 7 lavorative dei genitori medesimi.
4. La casa coniugale e l'autorimessa pertinenziale di proprietà esclusive della sig.ra , siti in Parte_1
Arese (MI), via L. Einaudi n. 57 - identificati al N.C.E.U. del Comune di Arese come segue: abitazione (foglio 6, part. 928, sub. 18, cat. A/3, cl. 4, consistenza 6 vani, piano 2 e cantina S1), box
(foglio 6, part. 975, sub. 6, Cl. 6, piano S1, Viale L. Einaudi 47-57) – rimangono assegnati alla stessa, inclusi mobili, arredi e suppellettili, perché ci viva con il figlio.
I coniugi concordano che il sig. lascerà la casa coniugale, asportando i suoi beni ed effetti Pt_2 personali, entro 3 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, salva la proroga di un ulteriore mese che il sig. comunicherà alla moglie almeno 15 giorni prima della Pt_2 scadenza dei suddetti 3 mesi;
5. Il Sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 200,00, da Per_2 rivalutarsi annualmente ISTAT come per legge, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie extra assegno, come da “Linee Guida” del 14.11.2017 in uso presso il Tribunale di Milano, che si trascrivono integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 7 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratori, grest, campus organizzati da scuola pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dal sig. con impegno della sig.ra Pt_2
ad effettuare rinuncia alla sua quota e a compiere gli adempimenti necessari. Parte_1
Delle detrazioni fiscali relative alle spese del figlio beneficeranno entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Inoltre, il Sig. continuerà a pagare l'utenza mensile di € 30,00 per la connessione ad Internet, Pt_2 in uso nella casa coniugale, intestata a sé medesimo.
6. I sigg.ri e danno atto di aver definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali Parte_1 Pt_2 derivanti dal vincolo matrimoniale.
7. I sigg.ri e si riconoscono economicamente autosufficienti e, pertanto, si danno atto Parte_1 Pt_2 della reciproca possibilità di far fronte alle proprie necessità economiche e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento e/o ad altro titolo disponendo entrambi di un proprio reddito. pagina 4 di 7 8. Le parti dichiarano di null'altro aver reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o ragione e/o causa ad eccezione del puntale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso.
9. Le parti reciprocamente acconsentono, per sé e per il figlio minore, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'espatrio o altro documento equipollente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Arese (MI) il 21.06.2014;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
pagina 5 di 7 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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