Articolo 24 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 23Articolo 25
Versione
17 febbraio 1970
Art. 24.
Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito dei terremoti del 1968 in Sicilia passano in proprieta' dell'Ente nazionale energia elettrica, il quale e' obbligato ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' quelli relativi allo smontaggio degli impianti stessi.
Tale smontaggio e' effettuato dall'Ente nazionale energia elettrica, su richiesta del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1970