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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1936/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO MASETTI , elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUERRIERO RAFFAELE, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 30 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, previa ammissione ed assunzione, ex art. 356 c.p.c. di precipua CTU volta ad accertare che l'intervento effettuato dal Sig. sul CP_1
paramento ovest ove era ancorata la copertura dell'annesso di proprietà del Sig. sia stato Pt_1
causa del crollo del magazzino stesso;
il valore di mercato dell'immobile ad uso magazzino dentificato al Catasto Fabbricati del Comune di SI al fg. 51 part. 46 sub. 6 prima dell'evento del 14.8.2017; ad accertare la presenza nella proprietà del Sig. (foglio 51, particella 56 e Pt_1
subalterno 6) di uno “scannafosso” lungo la muratura del lato nord dell'immobile del Sig.
, nonché la presenza di tubazioni di scarico aventi lo scopo di regimare e far confluire le CP_1
acque provenienti dal proprio fondo sul fondo di proprietà del Sig. manufatti questi costruiti Pt_1
in assenza di titoli legittimanti.
In tesi: accertato che il SI non ha provato il cattivo stato di manutenzione CP_1
dell'immobile di proprietà del SI e comunque la riconducibilità del crollo avvenuto in Pt_1
data 4.08.2017 alla colpa di questi, rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno e di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti sull'immobile di proprietà dello stesso . CP_1
In subordine: accertata e dichiarata la corretta manutenzione dell'immobile di proprietà del
SI in epoca antecedente al crollo avvenuto in data 14.08.2017, rigettare la domanda Pt_1
attorea di risarcimento del danno e di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti sull'immobile di proprietà dello stesso . CP_1
In ulteriore subordine: accertata e dichiarata la riconducibilità del crollo avvenuto in data
14.08.2017 ai lavori eseguiti dal SI nella di lui proprietà, rigettare la domanda CP_1
attorea di risarcimento del danno e di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti sull'immobile di proprietà dello stesso . CP_1
In ulteriore subordine: accertato il mancato raggiungimento della prova in ordine alla quantificazione dei danni lamentati dal SI , rigettare la domanda attorea di CP_1
risarcimento del danno;
accertata l'oggettiva impossibilità di realizzazione dei lavori indicati dall'Ing. nella relazione depositata nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ed CP_2 acquisita agli atti, rigettare la domanda di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti sull'immobile di proprietà dello stesso . CP_1
In via denegata: riconosciuta la parziale soccombenza del SI condannarlo alla Pt_1
refusione delle spese legali in favore del SI nella misura di ½. CP_1
In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la responsabilità del SI per la CP_1
causazione del crollo avvenuto in data 14.08.2017, condannare l'odierno appellato al risarcimento dei danni subiti dal SI e quantificabili nella complessiva somma di euro Parte_1
40.150,00 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o di ragione, eventualmente anche in via equitativa.
In ogni caso: condannare il SI alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi CP_1
di giudizio, comprese quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo”
.
Per l'appellato: “rigettare l'appello; condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre I.V.A., C.p.A. e spese generali.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 712/2022 del Tribunale di SI pubblicata il 9.8.2022 , in materia responsabilità ex art.2053 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 712/2022 del Tribunale di SI, che lo ha condannato all'esecuzione di lavori per eliminare le infiltrazioni provenienti dal proprio immobile, nonché al risarcimento del danno in favore del sig. per l'importo di € Controparte_1
26.955,46, oltre al pagamento delle spese processuali e tecniche, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal medesimo. Pt_1
Nel giudizio di primo grado, l'attore , a sostegno delle proprie Controparte_1
domande allegava di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in SI alla Strada di Presciano, n. 43, censita al Catasto Fabbricati del Comune di SI nel foglio n. 51; particella n. 93 subalterno 4 (appartamento e resede), costituita da un corpo principale di due piani fuori terra a piante rettangolare e da un corpo secondario di un solo piano fuori terra;
che tra i due annessi di sua proprietà insisteva il magazzino di proprietà di , tenuto in pessime condizioni, Parte_1
tanto che si verificavano nel tempo delle infiltrazioni in danno della sua proprietà e in data 14.8.2017 il crollo del tetto del magazzino;
il notificava Controparte_3
ordinanza comunale prot. 61147/2017 con la quale ordinava, sia al Parte_1
che al di “non accedere e di inibire l'accesso all'intero fabbricato Controparte_1
interessato dal dissesto… di non accedere e di inibire l'accesso e la sosta a veicoli e/o persone nella zona sottostante le predette strutture interessate dal dissesto… di provvedere nei tempi tecnici strettamente necessari affinché vengano eseguite le opere di ripristino delle condizioni di sicurezza e di consolidamento che il caso richiede… una volta effettuati gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza di trasmettere al comando Polizia Municipale del Comune di SI una relazione tecnica asseverata da personale regolarmente iscritto ad albi o collegi professionali con la quale si attesti la cessazione del pericolo per persone e/o cose imputabile alla problematica in argomento”; in conseguenza del crollo del tetto e delle infiltrazioni , aveva subito ingenti danni sia all'immobile che ad alcuni beni mobili, richiamando la ctu svolta in sede di ATP sia con riferimento alle cause dell'evento lesivo che alla quantificazione dei costi di ripristino. L'attore chiedeva pertanto la condanna del convenuto all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'immobile crollato, oltre al risarcimento dei conseguenti danni subiti.
Si costituiva , deducendo che il crollo del magazzino di sua proprietà Parte_1
era addebitabile all'attore, che aveva eseguito dei lavori del tutto illegittimi e non a regola d'arte, contestava poi sia nell'an che nel quantum le avverse pretese risarcitorie e in via riconvenzionale chiedeva la condanna del a CP_1
rimborsargli i costi sostenuti per i lavori di messa in sicurezza pari ad € 9.150,00 ed a ristorarlo di ogni ulteriore danno conseguente, previo accertamento della sua responsabilità in relazione all'evento lesivo del 14.8.2017.
Acquisito il fascicolo del procedimento di ATP, la causa era istruita con prove testimoniali e ctu volta a quantificare il valore dei beni mobili di proprietà dell'attore danneggiati e periti a causa dell'evento lesivo. Il Tribunale di SI con la sentenza gravata, dopo aver ricondotto la domanda attorea nell'alveo della responsabilità ex art. 2053 c.c. , precisando che “ai fini dell'esonero del proprietario dalla responsabilità, è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito. È anche ammissibile il concorso tra la colpa presunta del proprietario dell'immobile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., e la colpa accertata in concreto del danneggiato, il quale con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso.”, ha escluso che il convenuto abbia dato prova sia di aver manutenuto il bene di sua proprietà che del caso fortuito, pertanto ne ha affermato la responsabilità in relazione all'evento di danno così argomentando: “Occorre infatti precisare che le perizie prodotte da parte convenuta (cfr. in particolare la perizia dell'Ing. sono - anzitutto - Per_1
generiche e vaghe sulla questione dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile del affermando il professionista incaricato dalla parte, con giudizio espresso peraltro Pt_1
successivamente al crollo lamentato, che “per quanto possibile determinare la struttura appariva in normale stato manutentivo senza particolari criticità se non quelle legate alla tipologia strutturale comune alla quasi totalità del patrimonio edilizio esistente edificato nel medesimo periodo”. Non è però dato comprendere da quali elementi sia dedotto lo stato di manutenzione dell'immobile, né il convenuto ha dato prova (eventualmente tramite prove documentali o orali, nemmeno articolate entro il termine della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.) di avere nel tempo correttamente provveduto alla necessaria manutenzione dell'immobile (ad esempio, allegando e provando un qualche recente intervento), la cui copertura è poi crollata, lasciandone invero presumere lo stato di inidonea manutenzione.
Pertanto, le considerazioni dell'Ing. sulla manutenzione dell'immobile del convenuto, in Per_1
assenza di altri elementi idonei a corroborarne le apodittiche affermazioni, si arrestano al rango di mere allegazioni difensive Deve altresì escludersi che il convenuto abbia fornito prova di un caso fortuito idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra il bene di sua proprietà e l'evento dannoso. Più precisamente, il sostiene che alcuni interventi eseguiti dal abbiano Pt_1 CP_1
causato il crollo della copertura dell'edificio, di talché egli andrebbe esente da qualsiasi responsabilità per l'evento occorso.
Tale assunto risulta sconfessato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto al n. 577/2018 R.G., le cui risultanze sono state ritualmente acquisite al presente giudizio e sono pertanto pienamente utilizzabili ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 5658/2010: “la relazione peritale redatta in sede di ATP - essendo questo un procedimento di istruzione preventiva - può essere sempre validamente utilizzata come fonte di prova nel successivo giudizio di merito”).
Anzitutto, il c.t.u. Ing. quanto all'intervento sul paramento ovest (della proprietà ) CP_2 CP_1
ove era ancorata la copertura oggetto di crollo, nel rispondere al quesito esplicito dal seguente tenore
“accerti il c.t.u. la legittimità dal punto di vista edilizio-urbanistico, nonché dal punto di vista di tutela paesaggistica e la realizzazione secondo la regola dell'arte dell'intervento effettuato dal signor pecoraro sul paramento ovest ove era ancorata la copertura oggetto di crollo”, ha precisato che
“lungo il lato Ovest del fabbricato di proprietà è presente un intervento di ricostruzione CP_1
della muratura eseguito con laterizi. L'intervento appare in alcune zone incerto, come se realizzato dall'interno, proprietà , e non completato sul lato esterno, proprietà Da quanto è CP_1 Pt_1
stato possibile verificare durante i sopralluoghi l'intervento appare conseguente alla necessità di realizzare alcune tubazioni, da parte del sig. , all'interno della sua abitazione. CP_1
Considerata la scarsa qualità della muratura del fabbricato è possibile che questa necessità abbia consigliato di eseguire la ricostruzione della muratura ora visibile. Secondo lo scrivente l'intervento non richiede alcuna dimostrazione di legittimità edilizio urbanistica ne' tanto meno di vista di tutela paesaggistica considerato che ci troviamo all'interno di un fabbricato… Durante i sopralluoghi l'annesso era completamente privo di copertura e presentava la muratura di valle in parte demolita. Non è quindi possibile imputare la causa del crollo all'intervento citato piuttosto che alla vetusta e deterioramento eventuale delle travi di copertura od allo spanciamento della muratura del fabbricato o dell'annesso stesso”. Il CTU incaricato in sede di a.t.p. non ha dunque fatto alcun accenno al nesso fra gli interventi realizzati dal e il crollo verificatosi ma, al CP_1
contrario, ha precisato che non sarebbe stato possibile stabilire la causa del crollo ex post. Dunque, appare smentita sul punto la stessa perizia di parte convenuta (cfr. perizia Ing. , che, Per_1
invero alquanto genericamente, afferma che vi sono dubbi sulla riconducibilità del crollo al Pt_1
Da quanto detto deve trarsi la logica conseguenza che il non avendo dimostrato alcuna Pt_1
circostanza che - ai sensi dell'art. 2053 c.c. - sia in grado di esonerarlo da responsabilità, debba rispondere dei danni cagionati dal crollo del proprio immobile (d'altronde, alla luce del regime di responsabilità oggettiva configurato dalla norma richiamata, anche le eventuali cause ignote devono rimanere a carico del proprietario).
Si deve ancora precisare che il precedente G.I. ha correttamente escluso la possibilità di ricorrere ad una c.t.u. onde “accertare che l'intervento effettuato dal Sig. sul paramento ovest ove era CP_1
ancorata la copertura dell'annesso di proprietà del Sig. sia stato causa del crollo del Pt_1
magazzino stesso”, posto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Infatti, la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, atteso che il ricorso al consulente d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa volta alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti stesse.
Peraltro, si è già detto che il c.t.u. incaricato nel giudizio di a.t.p. ha chiarito che non è possibile
“accertare se imputare la causa del crollo all'intervento citato piuttosto che alla vetusta e deterioramento eventuale delle travi di copertura od allo spanciamento della muratura del fabbricato o dell'annesso stesso”, sicché disporre un'integrazione (o nuova) consulenza tecnica sul punto, in mancanza di elementi tali da inficiare dette compiute valutazioni, sarebbe stato del tutto esplorativo, oltre che probabilmente superfluo. Ciò detto sull'insussistenza di prova liberatoria in favore del convenuto, si ribadisce che - ai sensi dell'art. 2053 c.c. – il danneggiato che intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento avrà unicamente l'onere di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra lo stesso e lo stato di rovina dell'edificio altrui.
Ebbene, nella specie, è pacifico che in data 14.8.2017 si verificava il crollo della copertura della proprietà del d'altra parte, sin dal 19.7.2017 (cfr. comunicazione in atti), l'attore Pt_1
denunciava al convenuto la situazione di pericolo in cui versava l'immobile e la sussistenza di alcune infiltrazioni causate dallo stesso.
In ordine a quest'ultimo aspetto, a onta di quanto parrebbe sostenere il convenuto, non vi è alcuna contraddittorietà fra tale prima denuncia di infiltrazioni (risalente a prima del crollo) e la sussistenza (id est aggravamento) delle stesse a seguito del crollo della copertura dell'immobile del
(che risultano altresì dalle fotografie di cui alle relazioni dell'Ing. professionista Pt_1 Per_2
incaricato dall'attore, v. fasc. a.t.p.). Sul punto, il c.t.u. ha accertato che “Internamente all'appartamento sono visibili tracce di infiltrazione alla base della muratura del ripostiglio che confina con l'annesso di proprietà Sono anche visibili tracce di infiltrazioni dietro una
contro
Pt_1
parete dell'ingresso in corrispondenza di un quadro elettrico smontato. Il signor comunica CP_1
che il quadro è stato smontato a seguito delle infiltrazioni che al momento dell'evento erano copiose.
Comunica inoltre che le infiltrazioni si sono verificate nella parete della cucina confinante con l'annesso ed avevano creato danni alla pavimentazione in parquet. Comunica però che ha Pt_1
già eseguito le riparazioni necessarie per poter utilizzare l'appartamento, allegando i preventivi agli atti di causa… Le infiltrazioni lamentate ed in parte riscontrate durante i sopralluoghi derivano dalla mancanza della copertura dell'annesso/magazzino di proprietà adiacente al fabbricato Pt_1
di proprietà . Le acque meteoriche che venivano allontanate dalla copertura hanno CP_1
ristagnato nel pavimento in terra battuta dell'annesso ed hanno generato i fenomeni lamentati da
. … Non si rilevano correlazioni delle stesse con gli eventuali interventi effettuati dal CP_1
signor all'interno od all'esterno della propria abitazione”. CP_1 Quanto ai danni patrimoniali lamentati dall'attore, il Tribunale ha rilevato che
“l'attore ha prodotto copiosa documentazione fotografica ritualmente utilizzabile quale prova documentale in mancanza di un espresso e tempestivo disconoscimento da parte del convenuto, che non vi ha provveduto né in sede di udienza del 23.7.2019, né nella prima memoria successiva ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. ma, solo tardivamente e del tutto genericamente, in sede di comparsa conclusionale. Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo il quale “la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (Cass. n.
9977/2018).
Detta documentazione ritrae beni di proprietà del che appaiono in gran parte danneggiati CP_1
e/o ammaccati, oltre che sepolti o contornati dalle macerie della copertura crollata in data
14.8.2017.
La presenza degli oggetti raffigurati nelle fotografie nei luoghi coinvolti dal crollo è stata peraltro confermata dai testimoni sentiti nel corso del giudizio. ha confermato che “le parti del tetto crollate hanno danneggiato i Parte_2
seguenti beni contenuti nel magazzino del sig. : addolcitore asciugatrice Hoover;
CP_1 CP_4
aspirapolvere Lavor;
Compressore elettrico Fiac;
compressore MCx6; lavatrice Whirlpool;
riduttore di pressione bombole;
pinzatrice Emmete;
pompa immersione Ebara;
quadro elettrico da cantiere ASC Maurer;
Unità interna Climatizzatore LG;
Piaggio Vespa tg. Roma 320704” poiché, in quanto amico dell'attore, aveva pernottato presso la sua abitazione la notte prima del verificarsi del crollo. Il teste ha altresì confermato che “le parti del tetto crollate hanno danneggiato i seguenti beni contenuti all'esterno dell'abitazione del sig. ed in particolare nell'area CP_1
all'aperto antistante le unità immobiliari: lampada esterna ed allaccio elettrico pompa di calore per la cui riparazione;
avvolgitubo - avvolgiacqua Mavel;
Bici mtb Rockrider 500s; lavandino in pietra;
lettino prendisole;
ombrellone esterno;
pompa di calore riparazione di porta finestra CP_5
scorrevole in alluminio a taglio termico;
set divano da esterno;
tavolo in ferro battuto e sedie;
furgone Fiat Doblò tg. DT573FG” e ancora che venivano coinvolti dal crollo anche “piano massetto sottoporta e soglia, la spalletta del muro e la porzione di tetto, circa 5 mq. (tegole e coppi,
e guaina bitumosa isolante), porta in vetro esterna”. Le medesime conferme si traggono dalla testimonianza di recatosi – su richiesta dell'attore – presso i luoghi di Testimone_1
causa subito dopo l'evento del 14.8.17, in quanto architetto e termo tecnico. Questi ha dichiarato:
“Il giorno del fatto fui chiamato dall'attore col quale ho avuto occasione di collaborare essendo io
Architetto e lui termo tecnico, verso le ore 8,30-9 dicendo che era successo “un casino”. Le tegole e gli altri elementi del tetto erano caduti anche all'interno di tale vano sugli oggetti di cui mi avete fatto elenco. Il tetto in questione mi pareva sfondato in una sua porzione;
e non sono entrato per ragioni di sicurezza limitandomi a guardare all'interno dalla porta;
rammento anche la disposizione degli oggetti sottostanti interessati al crollo. Mi vengono mostrate le fotografie prodotte da parte attrice e ne confermo il contenuto. Quando sono arrivati i Vigili, su mio consiglio, mi ero già allontanato… Rammento che sulla destra del piazzale, rispetto all'ingresso di casa, c'era effettivamente una longherina che aveva colpito una porta finestra, ricordo un ombrellone, un divano, un trasportino per il gatto, bicicletta, il doblò aveva sul tettino dei mattoni, una pompa di calore, sedie in metallo… La porta è quella di cui vi ho già parlato;
confermo che sopra tetto in corrispondenza della porta di ingresso c'erano dei detriti del crollo (mattoni); per il resto non so che dire perché era tutto ricoperto di macerie”.
Da tali elementi, dunque, deve evincersi che i beni indicati dai testimoni e nelle fotografie prodotte siano stati danneggiati dal crollo del tetto, trovandosi all'interno del magazzino del e CP_1
all'esterno degli immobili delle parti.
Tale conclusione non può essere sconfessata né dal verbale di intervento dei Vigili Urbani (cfr. allegato in atti), i quali nella loro relazione di intervento hanno affermato che vi era stato il crollo delle parti murarie e del tetto del magazzino del che – si badi bene - solo in parte andava a Pt_1
fermarsi sul tetto del magazzino del , né dalle produzioni fotografiche sub. doc. 18 e 19 CP_1
del convenuto, che ritraggono unicamente una piccola porzione dell'area coinvolta, in cui peraltro si intravedono alcuni dei beni oggetto dell'odierna richiesta di risarcimento.
Oltretutto, non è possibile fare affidamento sulla data impressa nelle foto sub. doc. 18 e 19, in quanto non è perfettamente intellegibile, vieppiù considerando che la medesima fotografia sub doc. 18 (che è invero un ingrandimento) è riportata – in forma integrale e non ritagliata - nella perizia di parte (cfr. perizia ing. pag. 5), ove sulla porta di legno a sinistra della foto non è Per_1
visibile alcuna data.
Né, infine, possono trarsi confutazioni dal dichiarato di (unico testimone di Testimone_2
parte convenuta) il quale è invero apparso incerto nei ricordi (“non mi pare che possano corrispondere all'elenco che mi avete ora fatto;
tenete presente che la mia attenzione si è soffermata soltanto nella zona del garage interessata alla caduta di calcinacci;
non ho notato se nel resto del locale vi fossero i beni ora elencati”) e, quanto ai beni che si trovavano all'esterno della residenza del , ha dichiarato di aver visto solo calcinacci e staffe in travertino murate al muro. Detti CP_1
ricordi non appaiono però confortati dalle produzioni fotografiche (anche quelle di parte convenuta), ove appare chiaramente che tra le macerie vi sono alcuni beni indicati dall'attore nella domanda di risarcimento.
Inoltre, anche il c.t.u., nel corso del sopralluogo, ha appurato – oltre a quanto già detto supra con riferimento alle infiltrazioni - che “nell'annesso sono visibili fessure importanti nella muratura in comune con l'annesso di proprietà fessure compatibili con il crollo della copertura…”. Pt_1
Il convenuto è stato quindi condannato all'esecuzione sull'immobile di sua proprietà degli interventi di ripristino descritti nella ctu svolta in sede di ATP e al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato, sulla base delle due perizie d'ufficio, in complessivi euro 26.955,46.
Avverso siffatta sentenza ha interposto appello , censurando con i Parte_1
primi due motivi la qualificazione della domanda attorea come responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c anziché come responsabilità aquiliana, lamentando che il primo giudice abbia omesso di considerare che la contestazione dell'attore per le infiltrazioni comparse nel suo immobile era di epoca anteriore al crollo ( 19.7.2017)
e la causa petendi era costituita dall'allegazione di omessa manutenzione da parte del del bene di sua proprietà; con il terzo, quarto e quinto motivo ha denunciato Pt_1
la nullità della ctu svolta in sede di ATP per non aver risposto il perito d'ufficio alle osservazioni tecniche del proprio ctp, ne ha contestato le risultanze soprattutto nella parte in cui si esclude che il crollo sia ascrivibile ai lavori eseguiti dal CP_1
nella sua abitazione, infine ha lamentato che comunque il primo giudice non abbia considerato le proprie perizie di parte le quali, unitamente alla documentazione fotografica depositata, dimostrerebbero che il bene alla data dell'11.7.2017 era in buono stato di manutenzione. L'appellante ha quindi impugnato il rigetto della propria domanda riconvenzionale, chiedendo disporsi ctu non ammessa dal primo giudice, per accertare il nesso causale fra l'evento di danno (crollo della tettoia) e le opere eseguite dall'attore.
Con il sesto motivo di gravame il ha contestato l'accoglimento della Pt_1
domanda risarcitoria di controparte per carenza di prova diretta dei danni lamentati, con conseguente natura esplorativa della ctu disposta dal Tribunale in corso di causa. Infine con il settimo motivo ha lamentato la impossibilità di eseguire i lavori ordinati dal primo giudice, per la presenza di vincoli paesaggistici ed urbanistici, e con l'ottavo motivo ha impugnato la condanna alle spese di lite pronunciata a suo carico, chiedendone comunque una riforma in termini di compensazione al 50% , in ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea.
L'appellante ha quindi concluso, in riforma della sentenza gravata, per il rigetto delle domande dell'attore; in subordine, per la riduzione del quantum risarcitorio;
nonché per l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e per la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito l'appellato instando per la reiezione del gravame in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c e comunque infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 30 aprile 2025 , sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del
22 luglio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c In via preliminare, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di indicazione specifica dei motivi.
L'eccezione è infondata, dal momento che l'appellante ha chiaramente individuato le parti della sentenza impugnata, articolato plurime e specifiche doglianze, puntualizzato altresì le modifiche richieste.
3. La qualificazione della domanda dell'attore come responsabilità ex art. 2053 c.c.
Non vi è contestazione fra le parti sul fatto principale costitutivo della domanda dell'originario attore, ovvero che in data 14.8.2017 si è verificato il crollo del tetto del magazzino di proprietà dell'appellante ; il sin dall'atto di citazione di CP_1
primo grado ha imputato tale evento lesivo a carenza di manutenzione del bene da parte del proprietario , chiedendo il ristoro dei conseguenti danni Parte_1
subiti. Correttamente dunque il primo giudice ha ricondotto i fatti lamentati alla fattispecie di responsabilità oggettiva disciplinata dall'art. 2053 c.c., non assumendo a tal fine alcun rilevanza contraria la circostanza che un mese prima del crollo, con missiva del 14.7.2017, il avesse denunciato al la presenza di CP_1 Pt_1
infiltrazioni d'acqua nella abitazione di sua proprietà, invitandolo a eliminarne le cause, come invece sostenuto dall'appellante nella sua doglianza afferente alla mancata qualificazione del giudice della avversa domanda come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. , dal momento che poi il danneggiato ha agito in giudizio, dopo il crollo del tetto determinato da un aggravamento delle già denunciate condizioni di incuria in cui versava il bene.
Il motivo va respinto, pertanto va ribadito che trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, essa può essere esclusa solo dalla dimostrazione da parte del proprietario della res che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile ( Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 34401 del 11/12/2023), mentre il danneggiato è tenuto a provare solo il danno e il nesso causale tra questo e la rovina dell'immobile altrui.
3.1 Lo stato di incuria del bene di proprietà dell'appellante
Sostiene l'appellante di aver dimostrato che il magazzino di sua proprietà fosse in buona condizione di manutenzione attraverso documentazione fotografica risalente all'11.7.2017 (all.to 15 comparsa di costituzione)- quindi a circa un mese prima del crollo della copertura del magazzino- e produzione della ctp redatta dall'Ing.
Per_1
Invero la fotografia richiamata è priva di data e lo stesso quelle allegate alla relazione dell'Ing. il quale ha effettuato un sopralluogo in epoca Per_1
successiva all'evento di danno, specificando che le foto di epoca anteriore gli erano state date dal medesimo L'affermazione che il bene si trovasse in buono stato Pt_1
di manutenzione da parte dell'Ing non poggia dunque sul alcun elemento Per_1
concreto e riscontrabile né si confronta con il fatto che in data 14.7.2017 il aveva denunciato l'insorgenza nella sua proprietà di infiltrazioni d'acqua CP_1
provenienti dall'immobile dell'odierno appellante, pertanto non può che condividersi quanto osservato dal primo giudice ovvero che “le considerazioni dell'Ing. sulla manutenzione dell'immobile del convenuto, in assenza di altri elementi idonei a Per_1
corroborarne le apodittiche affermazioni, si arrestano al rango di mere allegazioni difensive “ e che conseguentemente l'appellante non ha provato di aver conservato il magazzino in buono stato di manutenzione.
3.2 Il caso fortuito
L'appellante eccepisce in generale la nullità della ctu svolta in sede di ATP per omessa risposta alle osservazioni critiche del proprio ctp e comunque ne contesta le risultanze per aver ha escluso che gli interventi effettuati dal sul bene di CP_1
sua proprietà siano stati causa del crollo della copertura del magazzino di proprietà
l reiterando in questa sede istanza di rinnovazione dell'accertamento peritale. Pt_1
Tutte le doglianze sono infondate. Invero il perito d'ufficio ha risposto sia pur sinteticamente alle osservazioni del ctp del ribadendo le proprie conclusioni sui punti controversi, inoltre il Pt_1
giudice di prime cure non si è limitato ad aderire alla conclusioni dell'ausiliario, ma ha specificamente in motivazione confutato le diverse argomentazioni dell'Ing. perito di parte dell'odierno appellante ( cfr pag. 4 e 5 sentenza). Per_1
Il ctu Ing. poi, dopo aver descritto gli interventi effettuati- in epoca CP_2
comunque significativamente anteriore al crollo- dal sulla sua proprietà ed CP_1
in particolare quello di ricostruzione della muratura con laterizi lungo il lato Ovest del fabbricato, ha precisato che “non è possibile imputare la causa del crollo all'intervento citato piuttosto che alla vetusta e deterioramento eventuale delle travi di copertura od allo spanciamento della muratura del fabbricato o dell'annesso stesso”. Da ciò discende dunque la correttezza della decisione del Tribunale sia nel non disporre una nuova ctu esplorativa quanto inutile, che nelle conseguenze giuridiche tratte dalla mancanza della prova liberatoria da parte del del fattore causale autonomo costituente Pt_1
caso fortuito.
La tesi dell'appellante, secondo cui il crollo sarebbe stato determinato da un intervento del Sig. , è dunque rimasta una mera allegazione priva di CP_1
riscontri.
4.I danni
4.1 sulla utilizzabilità della documentazione fotografica prodotta dall'attore
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza in cui si afferma “Quanto ai danni patrimoniali, in punto di an, l'attore ha prodotto copiosa documentazione fotografica ritualmente utilizzabile quale prova documentale in mancanza di un espresso e tempestivo disconoscimento da parte del convenuto, che non vi ha provveduto né in sede di udienza del 23.7.2019, né nella prima memoria successiva ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. ma, solo tardivamente e del tutto genericamente, in sede di comparsa conclusionale. Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo il quale “la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (Cass. n. 9977/2018)”, sostenendo di aver invece tempestivamente disconosciuto la documentazione fotografica attorea per assenza di data certa, con conseguente inidoneità a dimostrare la presenza effettiva dei beni mobili ivi rappresentati nei luoghi coinvolti dal crollo del 14.8.2017.
L'assunto è smentito dalle risultanze degli atti di causa atteso che nel verbale dell'udienza del 23.7.2019 il difensore del convenuto si è limitato ad osservare “ che non è dato capire l'epoca delle riprese fotografie e la loro collocazione spaziale, anche con riguardo a quanto rilevato dai VV. FF. intervenuti. “ e nella memoria n.1 ex art. 183 comma sesto c.p.c. a replicare “ Così come già dedotto a verbale, è interesse di questa difesa evidenziare come tutte le foto prodotte da controparte siano sprovviste di data, non permettendo quindi di valutare la riconducibilità delle stesse al giorno del crollo e come buona parte delle stesse siano state scattate in modo tale da non permettere di individuarne il contesto nel quale i beni ripresi si troverebbero. Pertanto, si chiede sin da ora che la documentazione di cui ai numeri da 1
a 24 di controparte venga espunta dal fascicolo di ufficio in quanto priva di data e quindi di qualsiasi riscontro che possa permettere di individuare l'epoca della riproduzione fotografica. “ producendo a sua volta documentazione fotografica a confutazione di quella avversaria.
Ebbene, poiché la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità, è evidente che il convenuto non ha operato un formale disconoscimento ma si è limitato a contestare i fatti che il voleva dimostrare con la predetta produzione, ovvero il CP_1
danneggiamento di alcuni beni mobili a causa del crollo.
Si rammenta inoltre che il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo invece non impedisce che il giudice possa accertare quanto in esse rappresentato anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, esattamente quanto fatto dal primo giudice, con la prova testimoniale espletata delle cui risultanze ha dato atto nella sentenza e che di seguito si riportano . ha confermato che “le parti del tetto crollate Parte_2
hanno danneggiato i seguenti beni contenuti nel magazzino del sig. addolcitore CP_1 CP_4
asciugatrice Hoover;
aspirapolvere Lavor;
Compressore elettrico Fiac;
compressore MCx6; lavatrice Whirlpool;
riduttore di pressione bombole;
pinzatrice Emmete;
pompa immersione
Ebara; quadro elettrico da cantiere ASC Maurer;
Unità interna Climatizzatore LG;
Piaggio
Vespa tg. Roma 320704” poiché, in quanto amico dell'attore, aveva pernottato presso la sua abitazione la notte prima del verificarsi del crollo. Il teste ha altresì confermato che “le parti del tetto crollate hanno danneggiato i seguenti beni contenuti all'esterno dell'abitazione del sig.
ed in particolare nell'area all'aperto antistante le unità immobiliari: lampada esterna ed CP_1
allaccio elettrico pompa di calore per la cui riparazione;
avvolgitubo - avvolgiacqua Mavel;
Bici mtb Rockrider 500s; lavandino in pietra;
lettino prendisole;
ombrellone esterno;
pompa di calore riparazione di porta finestra scorrevole in alluminio a taglio termico;
set divano da esterno;
CP_5
tavolo in ferro battuto e sedie;
furgone Fiat Doblò tg. DT573FG” e ancora che venivano coinvolti dal crollo anche “piano massetto sottoporta e soglia, la spalletta del muro e la porzione di tetto, circa 5 mq. (tegole e coppi, e guaina bitumosa isolante), porta in vetro esterna”. Le medesime conferme si traggono dalla testimonianza di recatosi – su richiesta Testimone_1
dell'attore – presso i luoghi di causa subito dopo l'evento del 14.8.17, in quanto architetto e termo tecnico. Questi ha dichiarato: “Il giorno del fatto fui chiamato dall'attore col quale ho avuto occasione di collaborare essendo io Architetto e lui termo tecnico, verso le ore 8,30-9 dicendo che era successo “un casino”. Le tegole e gli altri elementi del tetto erano caduti anche all'interno di tale vano sugli oggetti di cui mi avete fatto elenco. Il tetto in questione mi pareva sfondato in una sua porzione;
e non sono entrato per ragioni di sicurezza limitandomi a guardare all'interno dalla porta;
rammento anche la disposizione degli oggetti sottostanti interessati al crollo. Mi vengono mostrate le fotografie prodotte da parte attrice e ne confermo il contenuto. Quando sono arrivati i
Vigili, su mio consiglio, mi ero già allontanato… Rammento che sulla destra del piazzale, rispetto all'ingresso di casa, c'era effettivamente una longherina che aveva colpito una porta finestra, ricordo un ombrellone, un divano, un trasportino per il gatto, bicicletta, il doblò aveva sul tettino dei mattoni, una pompa di calore, sedie in metallo… La porta è quella di cui vi ho già parlato;
confermo che sopra tetto in corrispondenza dela porta di ingresso c'erano dei detriti del crollo (mattoni); per il resto non so che dire perché era tutto ricoperto di macerie”. Da tali elementi, dunque, deve evincersi che i beni indicati dai testimoni e nelle fotografie prodotte siano stati danneggiati dal crollo del tetto, trovandosi all'interno del magazzino del e CP_1
all'esterno degli immobili delle parti.
Tale conclusione non può essere sconfessata né dal verbale di intervento dei Vigili Urbani (cfr. allegato in atti), i quali nella loro relazione di intervento hanno affermato che vi era stato il crollo delle parti murarie e del tetto del magazzino del che – si badi bene - solo in parte andava a Pt_1
fermarsi sul tetto del magazzino del , né dalle produzioni fotografiche sub. doc. 18 e 19 CP_1
del convenuto, che ritraggono unicamente una piccola porzione dell'area coinvolta, in cui peraltro si intravedono alcuni dei beni oggetto dell'odierna richiesta di risarcimento.
Oltretutto, non è possibile fare affidamento sulla data impressa nelle foto sub. doc. 18 e 19, in quanto non è perfettamente intellegibile, vieppiù considerando che la medesima fotografia sub doc.
18 (che è invero un ingrandimento) è riportata – in forma integrale e non ritagliata - nella perizia di parte (cfr. perizia ing. pag. 5), ove sulla porta di legno a sinistra della foto non è Per_1
visibile alcuna data.
Né, infine, possono trarsi confutazioni dal dichiarato di (unico testimone di Testimone_2
parte convenuta) il quale è invero apparso incerto nei ricordi (“non mi pare che possano corrispondere all'elenco che mi avete ora fatto;
tenete presente che la mia attenzione si è soffermata soltanto nella zona del garage interessata alla caduta di calcinacci;
non ho notato se nel resto del locale vi fossero i beni ora elencati”) e, quanto ai beni che si trovavano all'esterno della residenza del , ha dichiarato di aver visto solo calcinacci e staffe in travertino murate al muro. Detti CP_1
ricordi non appaiono però confortati dalle produzioni fotografiche (anche quelle di parte convenuta), ove appare chiaramente che tra le macerie vi sono alcuni beni indicati dall'attore nella domanda di risarcimento. “ .
Infine anche il ctu in occasione del sopralluogo ha precisato che l'annesso di proprietà era pieno di arredi ed attrezzature, e per questo non CP_1
ispezionabile.
L'appellante poi non si confronta in alcun modo con le risultanze delle prove testimoniali assunte e in precedenza riportate nè con la valutazione fattane dal primo giudice, la quale appare del tutto condivisibile nelle conseguenze che ne ha tratto sia in sede decisionale, che nella fase istruttoria, ove ha disposto d'ufficio consulenza tecnica volta a determinare il valore dei beni mobili danneggiati, avendo l'attore dimostrato i presupposti della sua istanza risarcitoria in termini di an nonché indicato anche il costo di riacquisto degli oggetti periti, peraltro l'affidamento ad un ausiliario della valutazione di valore dei medesimi beni, considerando in alcuni casi , come avvenuto, i costi di riparazione invece che solo di riacquisito, ha consentito di pervenire ad una quantificazione del risarcimento del danno corretta e non sbilanciata in favore dell'attore.
4.2 i danni all'immobile di proprietà CP_1
L'appellante lamenta che i danni all'immobile di proprietà del determinati CP_1
dal crollo del 14.8.2017 non sarebbero provati nell'an per effetto delle riparazioni effettuate nel 2018 dal danneggiato che quindi ha mutato lo stato dei luoghi, né tantomeno nel quantum, essendosi limitato a produrre dei preventivi di interventi già eseguiti invece che le relative fatture, pertanto l'accertamento dei danni al bene e la valutazione di congruità dei costi di riparazione di cui alla ctu svolta in sede di atp, richiamata dal primo giudice nella sentenza gravata, si fonderebbe unicamente su dichiarazioni provenienti dallo stesso danneggiato circa lo stato dei luoghi post evento lesivo e su documentazione priva di valenza probatoria, quale appunto i preventivi.
Siffatte doglianze sono infondate.
In verità il ctu ha precisato che “ Durante i sopralluoghi si è presa visione dei danni lamentati dal signor sia internamente al fabbricato principale, dove ha la sua residenza, CP_1
che nel suo annesso adiacente all'annesso di proprietà nel quale è avvenuto il crollo della Pt_1
copertura. Internamente all'appartamento sono visibili tracce di infiltrazione alla base della muratura del ripostiglio che confina con l'annesso di proprietà Sono anche visibili tracce di Pt_1
infiltrazioni dietro una contro parete dell'ingresso in corrispondenza di un quadro elettrico smontato. Il signor comunica che il quadro è stato smontato a seguito delle infiltrazioni CP_1 che al momento dell'evento erano copiose. Comunica inoltre che le infiltrazioni si sono verificate nella parete della cucina confinante con l'annesso ed avevano creato danni alla Pt_1
pavimentazione in parquet. Comunica però che ha già eseguito le riparazioni necessarie per poter utilizzare l'appartamento, allegando i preventivi agli atti di causa. Nell'annesso sono visibili fessure importanti nella muratura in comune con l'annesso di proprietà fessure compatibili Pt_1
con il crollo della copertura. La rimessa in pristino dell'appartamento visitato durante il sopralluogo consiste nella ripresa dell'intonaco e della verniciatura del ripostiglio oltre che opere da elettricista per ripristino dell'impianto. Si ritiene di poter accettare i preventivi per le opere già eseguite che appaiono plausibili a seguito dell'evento.”, sicchè parte dei danneggiamenti all'immobile sono stati direttamente constatati dall'ausiliario e, con riferimento a quelli su cui era già intervenuto il ripristino, ne è stata valutata positivamente la compatibilità con l'evento lesivo del 14.8.2017, non vi è dubbio dunque che si sia trattato di riparazioni urgenti resesi necessarie per non aggravare le conseguenze dannose causate dal crollo della copertura del magazzino di proprietà dell'odierno appellante.
Ai fini poi della prova del pregiudizio patrimoniale, la circostanza che non sia stato dimostrato l'esborso per le riparazioni indicate nei preventivi prodotti, non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, quando, come nel caso di specie, il giudice abbia accertato, anche con l'ausilio di un ctu, che i danni in questione siano stati effettivamente inferti al bene e quindi al patrimonio del danneggiato per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui è causa ( cfr Cass. 17670/2024).
5. La condanna dell'appellante all'esecuzione di interventi di ripristino
Inammissibile e comunque infondato è poi il motivo di gravame con cui l'appellante impugna il capo della sentenza che lo ha condannato “a porre in essere i tipi di intervento individuati dal ctu onde evitare il ripetersi dei fenomeni infiltrativi (ricostruzione della copertura crollata)” lamentando l'impossibilità di esecuzione per la presenza di vincoli paesaggistici che impediscono qualsiasi altro intervento che quello del restauro e risanamento conservativo” di cui non dà alcuna prova, e che peraltro non risultano dalla perizia d'ufficio.
6. La mancata compensazione delle spese di primo grado
Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto la riduzione in punto di quantum della domanda, come avvenuto nel caso in esame, non determina alcuna soccombenza reciproca parziale ( cfr Cass. SS.UU. 32061/2022).
In definitiva l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 in base al valore della controversia ( scaglione fra € 26.000,00 ed €
52.000,00 ), considerato un impegno difensivo medio e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 712/2022 del Tribunale di Parte_1
SI , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1936/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO MASETTI , elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUERRIERO RAFFAELE, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione in data 30 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, previa ammissione ed assunzione, ex art. 356 c.p.c. di precipua CTU volta ad accertare che l'intervento effettuato dal Sig. sul CP_1
paramento ovest ove era ancorata la copertura dell'annesso di proprietà del Sig. sia stato Pt_1
causa del crollo del magazzino stesso;
il valore di mercato dell'immobile ad uso magazzino dentificato al Catasto Fabbricati del Comune di SI al fg. 51 part. 46 sub. 6 prima dell'evento del 14.8.2017; ad accertare la presenza nella proprietà del Sig. (foglio 51, particella 56 e Pt_1
subalterno 6) di uno “scannafosso” lungo la muratura del lato nord dell'immobile del Sig.
, nonché la presenza di tubazioni di scarico aventi lo scopo di regimare e far confluire le CP_1
acque provenienti dal proprio fondo sul fondo di proprietà del Sig. manufatti questi costruiti Pt_1
in assenza di titoli legittimanti.
In tesi: accertato che il SI non ha provato il cattivo stato di manutenzione CP_1
dell'immobile di proprietà del SI e comunque la riconducibilità del crollo avvenuto in Pt_1
data 4.08.2017 alla colpa di questi, rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno e di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti sull'immobile di proprietà dello stesso . CP_1
In subordine: accertata e dichiarata la corretta manutenzione dell'immobile di proprietà del
SI in epoca antecedente al crollo avvenuto in data 14.08.2017, rigettare la domanda Pt_1
attorea di risarcimento del danno e di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti sull'immobile di proprietà dello stesso . CP_1
In ulteriore subordine: accertata e dichiarata la riconducibilità del crollo avvenuto in data
14.08.2017 ai lavori eseguiti dal SI nella di lui proprietà, rigettare la domanda CP_1
attorea di risarcimento del danno e di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti sull'immobile di proprietà dello stesso . CP_1
In ulteriore subordine: accertato il mancato raggiungimento della prova in ordine alla quantificazione dei danni lamentati dal SI , rigettare la domanda attorea di CP_1
risarcimento del danno;
accertata l'oggettiva impossibilità di realizzazione dei lavori indicati dall'Ing. nella relazione depositata nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ed CP_2 acquisita agli atti, rigettare la domanda di esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni presenti sull'immobile di proprietà dello stesso . CP_1
In via denegata: riconosciuta la parziale soccombenza del SI condannarlo alla Pt_1
refusione delle spese legali in favore del SI nella misura di ½. CP_1
In via riconvenzionale: accertata e dichiarata la responsabilità del SI per la CP_1
causazione del crollo avvenuto in data 14.08.2017, condannare l'odierno appellato al risarcimento dei danni subiti dal SI e quantificabili nella complessiva somma di euro Parte_1
40.150,00 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia o di ragione, eventualmente anche in via equitativa.
In ogni caso: condannare il SI alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi CP_1
di giudizio, comprese quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo”
.
Per l'appellato: “rigettare l'appello; condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre I.V.A., C.p.A. e spese generali.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 712/2022 del Tribunale di SI pubblicata il 9.8.2022 , in materia responsabilità ex art.2053 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 712/2022 del Tribunale di SI, che lo ha condannato all'esecuzione di lavori per eliminare le infiltrazioni provenienti dal proprio immobile, nonché al risarcimento del danno in favore del sig. per l'importo di € Controparte_1
26.955,46, oltre al pagamento delle spese processuali e tecniche, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal medesimo. Pt_1
Nel giudizio di primo grado, l'attore , a sostegno delle proprie Controparte_1
domande allegava di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in SI alla Strada di Presciano, n. 43, censita al Catasto Fabbricati del Comune di SI nel foglio n. 51; particella n. 93 subalterno 4 (appartamento e resede), costituita da un corpo principale di due piani fuori terra a piante rettangolare e da un corpo secondario di un solo piano fuori terra;
che tra i due annessi di sua proprietà insisteva il magazzino di proprietà di , tenuto in pessime condizioni, Parte_1
tanto che si verificavano nel tempo delle infiltrazioni in danno della sua proprietà e in data 14.8.2017 il crollo del tetto del magazzino;
il notificava Controparte_3
ordinanza comunale prot. 61147/2017 con la quale ordinava, sia al Parte_1
che al di “non accedere e di inibire l'accesso all'intero fabbricato Controparte_1
interessato dal dissesto… di non accedere e di inibire l'accesso e la sosta a veicoli e/o persone nella zona sottostante le predette strutture interessate dal dissesto… di provvedere nei tempi tecnici strettamente necessari affinché vengano eseguite le opere di ripristino delle condizioni di sicurezza e di consolidamento che il caso richiede… una volta effettuati gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza di trasmettere al comando Polizia Municipale del Comune di SI una relazione tecnica asseverata da personale regolarmente iscritto ad albi o collegi professionali con la quale si attesti la cessazione del pericolo per persone e/o cose imputabile alla problematica in argomento”; in conseguenza del crollo del tetto e delle infiltrazioni , aveva subito ingenti danni sia all'immobile che ad alcuni beni mobili, richiamando la ctu svolta in sede di ATP sia con riferimento alle cause dell'evento lesivo che alla quantificazione dei costi di ripristino. L'attore chiedeva pertanto la condanna del convenuto all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'immobile crollato, oltre al risarcimento dei conseguenti danni subiti.
Si costituiva , deducendo che il crollo del magazzino di sua proprietà Parte_1
era addebitabile all'attore, che aveva eseguito dei lavori del tutto illegittimi e non a regola d'arte, contestava poi sia nell'an che nel quantum le avverse pretese risarcitorie e in via riconvenzionale chiedeva la condanna del a CP_1
rimborsargli i costi sostenuti per i lavori di messa in sicurezza pari ad € 9.150,00 ed a ristorarlo di ogni ulteriore danno conseguente, previo accertamento della sua responsabilità in relazione all'evento lesivo del 14.8.2017.
Acquisito il fascicolo del procedimento di ATP, la causa era istruita con prove testimoniali e ctu volta a quantificare il valore dei beni mobili di proprietà dell'attore danneggiati e periti a causa dell'evento lesivo. Il Tribunale di SI con la sentenza gravata, dopo aver ricondotto la domanda attorea nell'alveo della responsabilità ex art. 2053 c.c. , precisando che “ai fini dell'esonero del proprietario dalla responsabilità, è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito. È anche ammissibile il concorso tra la colpa presunta del proprietario dell'immobile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., e la colpa accertata in concreto del danneggiato, il quale con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso.”, ha escluso che il convenuto abbia dato prova sia di aver manutenuto il bene di sua proprietà che del caso fortuito, pertanto ne ha affermato la responsabilità in relazione all'evento di danno così argomentando: “Occorre infatti precisare che le perizie prodotte da parte convenuta (cfr. in particolare la perizia dell'Ing. sono - anzitutto - Per_1
generiche e vaghe sulla questione dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile del affermando il professionista incaricato dalla parte, con giudizio espresso peraltro Pt_1
successivamente al crollo lamentato, che “per quanto possibile determinare la struttura appariva in normale stato manutentivo senza particolari criticità se non quelle legate alla tipologia strutturale comune alla quasi totalità del patrimonio edilizio esistente edificato nel medesimo periodo”. Non è però dato comprendere da quali elementi sia dedotto lo stato di manutenzione dell'immobile, né il convenuto ha dato prova (eventualmente tramite prove documentali o orali, nemmeno articolate entro il termine della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.) di avere nel tempo correttamente provveduto alla necessaria manutenzione dell'immobile (ad esempio, allegando e provando un qualche recente intervento), la cui copertura è poi crollata, lasciandone invero presumere lo stato di inidonea manutenzione.
Pertanto, le considerazioni dell'Ing. sulla manutenzione dell'immobile del convenuto, in Per_1
assenza di altri elementi idonei a corroborarne le apodittiche affermazioni, si arrestano al rango di mere allegazioni difensive Deve altresì escludersi che il convenuto abbia fornito prova di un caso fortuito idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra il bene di sua proprietà e l'evento dannoso. Più precisamente, il sostiene che alcuni interventi eseguiti dal abbiano Pt_1 CP_1
causato il crollo della copertura dell'edificio, di talché egli andrebbe esente da qualsiasi responsabilità per l'evento occorso.
Tale assunto risulta sconfessato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto al n. 577/2018 R.G., le cui risultanze sono state ritualmente acquisite al presente giudizio e sono pertanto pienamente utilizzabili ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 5658/2010: “la relazione peritale redatta in sede di ATP - essendo questo un procedimento di istruzione preventiva - può essere sempre validamente utilizzata come fonte di prova nel successivo giudizio di merito”).
Anzitutto, il c.t.u. Ing. quanto all'intervento sul paramento ovest (della proprietà ) CP_2 CP_1
ove era ancorata la copertura oggetto di crollo, nel rispondere al quesito esplicito dal seguente tenore
“accerti il c.t.u. la legittimità dal punto di vista edilizio-urbanistico, nonché dal punto di vista di tutela paesaggistica e la realizzazione secondo la regola dell'arte dell'intervento effettuato dal signor pecoraro sul paramento ovest ove era ancorata la copertura oggetto di crollo”, ha precisato che
“lungo il lato Ovest del fabbricato di proprietà è presente un intervento di ricostruzione CP_1
della muratura eseguito con laterizi. L'intervento appare in alcune zone incerto, come se realizzato dall'interno, proprietà , e non completato sul lato esterno, proprietà Da quanto è CP_1 Pt_1
stato possibile verificare durante i sopralluoghi l'intervento appare conseguente alla necessità di realizzare alcune tubazioni, da parte del sig. , all'interno della sua abitazione. CP_1
Considerata la scarsa qualità della muratura del fabbricato è possibile che questa necessità abbia consigliato di eseguire la ricostruzione della muratura ora visibile. Secondo lo scrivente l'intervento non richiede alcuna dimostrazione di legittimità edilizio urbanistica ne' tanto meno di vista di tutela paesaggistica considerato che ci troviamo all'interno di un fabbricato… Durante i sopralluoghi l'annesso era completamente privo di copertura e presentava la muratura di valle in parte demolita. Non è quindi possibile imputare la causa del crollo all'intervento citato piuttosto che alla vetusta e deterioramento eventuale delle travi di copertura od allo spanciamento della muratura del fabbricato o dell'annesso stesso”. Il CTU incaricato in sede di a.t.p. non ha dunque fatto alcun accenno al nesso fra gli interventi realizzati dal e il crollo verificatosi ma, al CP_1
contrario, ha precisato che non sarebbe stato possibile stabilire la causa del crollo ex post. Dunque, appare smentita sul punto la stessa perizia di parte convenuta (cfr. perizia Ing. , che, Per_1
invero alquanto genericamente, afferma che vi sono dubbi sulla riconducibilità del crollo al Pt_1
Da quanto detto deve trarsi la logica conseguenza che il non avendo dimostrato alcuna Pt_1
circostanza che - ai sensi dell'art. 2053 c.c. - sia in grado di esonerarlo da responsabilità, debba rispondere dei danni cagionati dal crollo del proprio immobile (d'altronde, alla luce del regime di responsabilità oggettiva configurato dalla norma richiamata, anche le eventuali cause ignote devono rimanere a carico del proprietario).
Si deve ancora precisare che il precedente G.I. ha correttamente escluso la possibilità di ricorrere ad una c.t.u. onde “accertare che l'intervento effettuato dal Sig. sul paramento ovest ove era CP_1
ancorata la copertura dell'annesso di proprietà del Sig. sia stato causa del crollo del Pt_1
magazzino stesso”, posto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Infatti, la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, atteso che il ricorso al consulente d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa volta alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti stesse.
Peraltro, si è già detto che il c.t.u. incaricato nel giudizio di a.t.p. ha chiarito che non è possibile
“accertare se imputare la causa del crollo all'intervento citato piuttosto che alla vetusta e deterioramento eventuale delle travi di copertura od allo spanciamento della muratura del fabbricato o dell'annesso stesso”, sicché disporre un'integrazione (o nuova) consulenza tecnica sul punto, in mancanza di elementi tali da inficiare dette compiute valutazioni, sarebbe stato del tutto esplorativo, oltre che probabilmente superfluo. Ciò detto sull'insussistenza di prova liberatoria in favore del convenuto, si ribadisce che - ai sensi dell'art. 2053 c.c. – il danneggiato che intenda agire in giudizio per ottenere il risarcimento avrà unicamente l'onere di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra lo stesso e lo stato di rovina dell'edificio altrui.
Ebbene, nella specie, è pacifico che in data 14.8.2017 si verificava il crollo della copertura della proprietà del d'altra parte, sin dal 19.7.2017 (cfr. comunicazione in atti), l'attore Pt_1
denunciava al convenuto la situazione di pericolo in cui versava l'immobile e la sussistenza di alcune infiltrazioni causate dallo stesso.
In ordine a quest'ultimo aspetto, a onta di quanto parrebbe sostenere il convenuto, non vi è alcuna contraddittorietà fra tale prima denuncia di infiltrazioni (risalente a prima del crollo) e la sussistenza (id est aggravamento) delle stesse a seguito del crollo della copertura dell'immobile del
(che risultano altresì dalle fotografie di cui alle relazioni dell'Ing. professionista Pt_1 Per_2
incaricato dall'attore, v. fasc. a.t.p.). Sul punto, il c.t.u. ha accertato che “Internamente all'appartamento sono visibili tracce di infiltrazione alla base della muratura del ripostiglio che confina con l'annesso di proprietà Sono anche visibili tracce di infiltrazioni dietro una
contro
Pt_1
parete dell'ingresso in corrispondenza di un quadro elettrico smontato. Il signor comunica CP_1
che il quadro è stato smontato a seguito delle infiltrazioni che al momento dell'evento erano copiose.
Comunica inoltre che le infiltrazioni si sono verificate nella parete della cucina confinante con l'annesso ed avevano creato danni alla pavimentazione in parquet. Comunica però che ha Pt_1
già eseguito le riparazioni necessarie per poter utilizzare l'appartamento, allegando i preventivi agli atti di causa… Le infiltrazioni lamentate ed in parte riscontrate durante i sopralluoghi derivano dalla mancanza della copertura dell'annesso/magazzino di proprietà adiacente al fabbricato Pt_1
di proprietà . Le acque meteoriche che venivano allontanate dalla copertura hanno CP_1
ristagnato nel pavimento in terra battuta dell'annesso ed hanno generato i fenomeni lamentati da
. … Non si rilevano correlazioni delle stesse con gli eventuali interventi effettuati dal CP_1
signor all'interno od all'esterno della propria abitazione”. CP_1 Quanto ai danni patrimoniali lamentati dall'attore, il Tribunale ha rilevato che
“l'attore ha prodotto copiosa documentazione fotografica ritualmente utilizzabile quale prova documentale in mancanza di un espresso e tempestivo disconoscimento da parte del convenuto, che non vi ha provveduto né in sede di udienza del 23.7.2019, né nella prima memoria successiva ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. ma, solo tardivamente e del tutto genericamente, in sede di comparsa conclusionale. Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo il quale “la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (Cass. n.
9977/2018).
Detta documentazione ritrae beni di proprietà del che appaiono in gran parte danneggiati CP_1
e/o ammaccati, oltre che sepolti o contornati dalle macerie della copertura crollata in data
14.8.2017.
La presenza degli oggetti raffigurati nelle fotografie nei luoghi coinvolti dal crollo è stata peraltro confermata dai testimoni sentiti nel corso del giudizio. ha confermato che “le parti del tetto crollate hanno danneggiato i Parte_2
seguenti beni contenuti nel magazzino del sig. : addolcitore asciugatrice Hoover;
CP_1 CP_4
aspirapolvere Lavor;
Compressore elettrico Fiac;
compressore MCx6; lavatrice Whirlpool;
riduttore di pressione bombole;
pinzatrice Emmete;
pompa immersione Ebara;
quadro elettrico da cantiere ASC Maurer;
Unità interna Climatizzatore LG;
Piaggio Vespa tg. Roma 320704” poiché, in quanto amico dell'attore, aveva pernottato presso la sua abitazione la notte prima del verificarsi del crollo. Il teste ha altresì confermato che “le parti del tetto crollate hanno danneggiato i seguenti beni contenuti all'esterno dell'abitazione del sig. ed in particolare nell'area CP_1
all'aperto antistante le unità immobiliari: lampada esterna ed allaccio elettrico pompa di calore per la cui riparazione;
avvolgitubo - avvolgiacqua Mavel;
Bici mtb Rockrider 500s; lavandino in pietra;
lettino prendisole;
ombrellone esterno;
pompa di calore riparazione di porta finestra CP_5
scorrevole in alluminio a taglio termico;
set divano da esterno;
tavolo in ferro battuto e sedie;
furgone Fiat Doblò tg. DT573FG” e ancora che venivano coinvolti dal crollo anche “piano massetto sottoporta e soglia, la spalletta del muro e la porzione di tetto, circa 5 mq. (tegole e coppi,
e guaina bitumosa isolante), porta in vetro esterna”. Le medesime conferme si traggono dalla testimonianza di recatosi – su richiesta dell'attore – presso i luoghi di Testimone_1
causa subito dopo l'evento del 14.8.17, in quanto architetto e termo tecnico. Questi ha dichiarato:
“Il giorno del fatto fui chiamato dall'attore col quale ho avuto occasione di collaborare essendo io
Architetto e lui termo tecnico, verso le ore 8,30-9 dicendo che era successo “un casino”. Le tegole e gli altri elementi del tetto erano caduti anche all'interno di tale vano sugli oggetti di cui mi avete fatto elenco. Il tetto in questione mi pareva sfondato in una sua porzione;
e non sono entrato per ragioni di sicurezza limitandomi a guardare all'interno dalla porta;
rammento anche la disposizione degli oggetti sottostanti interessati al crollo. Mi vengono mostrate le fotografie prodotte da parte attrice e ne confermo il contenuto. Quando sono arrivati i Vigili, su mio consiglio, mi ero già allontanato… Rammento che sulla destra del piazzale, rispetto all'ingresso di casa, c'era effettivamente una longherina che aveva colpito una porta finestra, ricordo un ombrellone, un divano, un trasportino per il gatto, bicicletta, il doblò aveva sul tettino dei mattoni, una pompa di calore, sedie in metallo… La porta è quella di cui vi ho già parlato;
confermo che sopra tetto in corrispondenza della porta di ingresso c'erano dei detriti del crollo (mattoni); per il resto non so che dire perché era tutto ricoperto di macerie”.
Da tali elementi, dunque, deve evincersi che i beni indicati dai testimoni e nelle fotografie prodotte siano stati danneggiati dal crollo del tetto, trovandosi all'interno del magazzino del e CP_1
all'esterno degli immobili delle parti.
Tale conclusione non può essere sconfessata né dal verbale di intervento dei Vigili Urbani (cfr. allegato in atti), i quali nella loro relazione di intervento hanno affermato che vi era stato il crollo delle parti murarie e del tetto del magazzino del che – si badi bene - solo in parte andava a Pt_1
fermarsi sul tetto del magazzino del , né dalle produzioni fotografiche sub. doc. 18 e 19 CP_1
del convenuto, che ritraggono unicamente una piccola porzione dell'area coinvolta, in cui peraltro si intravedono alcuni dei beni oggetto dell'odierna richiesta di risarcimento.
Oltretutto, non è possibile fare affidamento sulla data impressa nelle foto sub. doc. 18 e 19, in quanto non è perfettamente intellegibile, vieppiù considerando che la medesima fotografia sub doc. 18 (che è invero un ingrandimento) è riportata – in forma integrale e non ritagliata - nella perizia di parte (cfr. perizia ing. pag. 5), ove sulla porta di legno a sinistra della foto non è Per_1
visibile alcuna data.
Né, infine, possono trarsi confutazioni dal dichiarato di (unico testimone di Testimone_2
parte convenuta) il quale è invero apparso incerto nei ricordi (“non mi pare che possano corrispondere all'elenco che mi avete ora fatto;
tenete presente che la mia attenzione si è soffermata soltanto nella zona del garage interessata alla caduta di calcinacci;
non ho notato se nel resto del locale vi fossero i beni ora elencati”) e, quanto ai beni che si trovavano all'esterno della residenza del , ha dichiarato di aver visto solo calcinacci e staffe in travertino murate al muro. Detti CP_1
ricordi non appaiono però confortati dalle produzioni fotografiche (anche quelle di parte convenuta), ove appare chiaramente che tra le macerie vi sono alcuni beni indicati dall'attore nella domanda di risarcimento.
Inoltre, anche il c.t.u., nel corso del sopralluogo, ha appurato – oltre a quanto già detto supra con riferimento alle infiltrazioni - che “nell'annesso sono visibili fessure importanti nella muratura in comune con l'annesso di proprietà fessure compatibili con il crollo della copertura…”. Pt_1
Il convenuto è stato quindi condannato all'esecuzione sull'immobile di sua proprietà degli interventi di ripristino descritti nella ctu svolta in sede di ATP e al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato, sulla base delle due perizie d'ufficio, in complessivi euro 26.955,46.
Avverso siffatta sentenza ha interposto appello , censurando con i Parte_1
primi due motivi la qualificazione della domanda attorea come responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c anziché come responsabilità aquiliana, lamentando che il primo giudice abbia omesso di considerare che la contestazione dell'attore per le infiltrazioni comparse nel suo immobile era di epoca anteriore al crollo ( 19.7.2017)
e la causa petendi era costituita dall'allegazione di omessa manutenzione da parte del del bene di sua proprietà; con il terzo, quarto e quinto motivo ha denunciato Pt_1
la nullità della ctu svolta in sede di ATP per non aver risposto il perito d'ufficio alle osservazioni tecniche del proprio ctp, ne ha contestato le risultanze soprattutto nella parte in cui si esclude che il crollo sia ascrivibile ai lavori eseguiti dal CP_1
nella sua abitazione, infine ha lamentato che comunque il primo giudice non abbia considerato le proprie perizie di parte le quali, unitamente alla documentazione fotografica depositata, dimostrerebbero che il bene alla data dell'11.7.2017 era in buono stato di manutenzione. L'appellante ha quindi impugnato il rigetto della propria domanda riconvenzionale, chiedendo disporsi ctu non ammessa dal primo giudice, per accertare il nesso causale fra l'evento di danno (crollo della tettoia) e le opere eseguite dall'attore.
Con il sesto motivo di gravame il ha contestato l'accoglimento della Pt_1
domanda risarcitoria di controparte per carenza di prova diretta dei danni lamentati, con conseguente natura esplorativa della ctu disposta dal Tribunale in corso di causa. Infine con il settimo motivo ha lamentato la impossibilità di eseguire i lavori ordinati dal primo giudice, per la presenza di vincoli paesaggistici ed urbanistici, e con l'ottavo motivo ha impugnato la condanna alle spese di lite pronunciata a suo carico, chiedendone comunque una riforma in termini di compensazione al 50% , in ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea.
L'appellante ha quindi concluso, in riforma della sentenza gravata, per il rigetto delle domande dell'attore; in subordine, per la riduzione del quantum risarcitorio;
nonché per l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e per la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito l'appellato instando per la reiezione del gravame in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c e comunque infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 30 aprile 2025 , sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del
22 luglio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c In via preliminare, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza di indicazione specifica dei motivi.
L'eccezione è infondata, dal momento che l'appellante ha chiaramente individuato le parti della sentenza impugnata, articolato plurime e specifiche doglianze, puntualizzato altresì le modifiche richieste.
3. La qualificazione della domanda dell'attore come responsabilità ex art. 2053 c.c.
Non vi è contestazione fra le parti sul fatto principale costitutivo della domanda dell'originario attore, ovvero che in data 14.8.2017 si è verificato il crollo del tetto del magazzino di proprietà dell'appellante ; il sin dall'atto di citazione di CP_1
primo grado ha imputato tale evento lesivo a carenza di manutenzione del bene da parte del proprietario , chiedendo il ristoro dei conseguenti danni Parte_1
subiti. Correttamente dunque il primo giudice ha ricondotto i fatti lamentati alla fattispecie di responsabilità oggettiva disciplinata dall'art. 2053 c.c., non assumendo a tal fine alcun rilevanza contraria la circostanza che un mese prima del crollo, con missiva del 14.7.2017, il avesse denunciato al la presenza di CP_1 Pt_1
infiltrazioni d'acqua nella abitazione di sua proprietà, invitandolo a eliminarne le cause, come invece sostenuto dall'appellante nella sua doglianza afferente alla mancata qualificazione del giudice della avversa domanda come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. , dal momento che poi il danneggiato ha agito in giudizio, dopo il crollo del tetto determinato da un aggravamento delle già denunciate condizioni di incuria in cui versava il bene.
Il motivo va respinto, pertanto va ribadito che trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, essa può essere esclusa solo dalla dimostrazione da parte del proprietario della res che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile ( Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 34401 del 11/12/2023), mentre il danneggiato è tenuto a provare solo il danno e il nesso causale tra questo e la rovina dell'immobile altrui.
3.1 Lo stato di incuria del bene di proprietà dell'appellante
Sostiene l'appellante di aver dimostrato che il magazzino di sua proprietà fosse in buona condizione di manutenzione attraverso documentazione fotografica risalente all'11.7.2017 (all.to 15 comparsa di costituzione)- quindi a circa un mese prima del crollo della copertura del magazzino- e produzione della ctp redatta dall'Ing.
Per_1
Invero la fotografia richiamata è priva di data e lo stesso quelle allegate alla relazione dell'Ing. il quale ha effettuato un sopralluogo in epoca Per_1
successiva all'evento di danno, specificando che le foto di epoca anteriore gli erano state date dal medesimo L'affermazione che il bene si trovasse in buono stato Pt_1
di manutenzione da parte dell'Ing non poggia dunque sul alcun elemento Per_1
concreto e riscontrabile né si confronta con il fatto che in data 14.7.2017 il aveva denunciato l'insorgenza nella sua proprietà di infiltrazioni d'acqua CP_1
provenienti dall'immobile dell'odierno appellante, pertanto non può che condividersi quanto osservato dal primo giudice ovvero che “le considerazioni dell'Ing. sulla manutenzione dell'immobile del convenuto, in assenza di altri elementi idonei a Per_1
corroborarne le apodittiche affermazioni, si arrestano al rango di mere allegazioni difensive “ e che conseguentemente l'appellante non ha provato di aver conservato il magazzino in buono stato di manutenzione.
3.2 Il caso fortuito
L'appellante eccepisce in generale la nullità della ctu svolta in sede di ATP per omessa risposta alle osservazioni critiche del proprio ctp e comunque ne contesta le risultanze per aver ha escluso che gli interventi effettuati dal sul bene di CP_1
sua proprietà siano stati causa del crollo della copertura del magazzino di proprietà
l reiterando in questa sede istanza di rinnovazione dell'accertamento peritale. Pt_1
Tutte le doglianze sono infondate. Invero il perito d'ufficio ha risposto sia pur sinteticamente alle osservazioni del ctp del ribadendo le proprie conclusioni sui punti controversi, inoltre il Pt_1
giudice di prime cure non si è limitato ad aderire alla conclusioni dell'ausiliario, ma ha specificamente in motivazione confutato le diverse argomentazioni dell'Ing. perito di parte dell'odierno appellante ( cfr pag. 4 e 5 sentenza). Per_1
Il ctu Ing. poi, dopo aver descritto gli interventi effettuati- in epoca CP_2
comunque significativamente anteriore al crollo- dal sulla sua proprietà ed CP_1
in particolare quello di ricostruzione della muratura con laterizi lungo il lato Ovest del fabbricato, ha precisato che “non è possibile imputare la causa del crollo all'intervento citato piuttosto che alla vetusta e deterioramento eventuale delle travi di copertura od allo spanciamento della muratura del fabbricato o dell'annesso stesso”. Da ciò discende dunque la correttezza della decisione del Tribunale sia nel non disporre una nuova ctu esplorativa quanto inutile, che nelle conseguenze giuridiche tratte dalla mancanza della prova liberatoria da parte del del fattore causale autonomo costituente Pt_1
caso fortuito.
La tesi dell'appellante, secondo cui il crollo sarebbe stato determinato da un intervento del Sig. , è dunque rimasta una mera allegazione priva di CP_1
riscontri.
4.I danni
4.1 sulla utilizzabilità della documentazione fotografica prodotta dall'attore
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza in cui si afferma “Quanto ai danni patrimoniali, in punto di an, l'attore ha prodotto copiosa documentazione fotografica ritualmente utilizzabile quale prova documentale in mancanza di un espresso e tempestivo disconoscimento da parte del convenuto, che non vi ha provveduto né in sede di udienza del 23.7.2019, né nella prima memoria successiva ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. ma, solo tardivamente e del tutto genericamente, in sede di comparsa conclusionale. Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo il quale “la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (Cass. n. 9977/2018)”, sostenendo di aver invece tempestivamente disconosciuto la documentazione fotografica attorea per assenza di data certa, con conseguente inidoneità a dimostrare la presenza effettiva dei beni mobili ivi rappresentati nei luoghi coinvolti dal crollo del 14.8.2017.
L'assunto è smentito dalle risultanze degli atti di causa atteso che nel verbale dell'udienza del 23.7.2019 il difensore del convenuto si è limitato ad osservare “ che non è dato capire l'epoca delle riprese fotografie e la loro collocazione spaziale, anche con riguardo a quanto rilevato dai VV. FF. intervenuti. “ e nella memoria n.1 ex art. 183 comma sesto c.p.c. a replicare “ Così come già dedotto a verbale, è interesse di questa difesa evidenziare come tutte le foto prodotte da controparte siano sprovviste di data, non permettendo quindi di valutare la riconducibilità delle stesse al giorno del crollo e come buona parte delle stesse siano state scattate in modo tale da non permettere di individuarne il contesto nel quale i beni ripresi si troverebbero. Pertanto, si chiede sin da ora che la documentazione di cui ai numeri da 1
a 24 di controparte venga espunta dal fascicolo di ufficio in quanto priva di data e quindi di qualsiasi riscontro che possa permettere di individuare l'epoca della riproduzione fotografica. “ producendo a sua volta documentazione fotografica a confutazione di quella avversaria.
Ebbene, poiché la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità, è evidente che il convenuto non ha operato un formale disconoscimento ma si è limitato a contestare i fatti che il voleva dimostrare con la predetta produzione, ovvero il CP_1
danneggiamento di alcuni beni mobili a causa del crollo.
Si rammenta inoltre che il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo invece non impedisce che il giudice possa accertare quanto in esse rappresentato anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, esattamente quanto fatto dal primo giudice, con la prova testimoniale espletata delle cui risultanze ha dato atto nella sentenza e che di seguito si riportano . ha confermato che “le parti del tetto crollate Parte_2
hanno danneggiato i seguenti beni contenuti nel magazzino del sig. addolcitore CP_1 CP_4
asciugatrice Hoover;
aspirapolvere Lavor;
Compressore elettrico Fiac;
compressore MCx6; lavatrice Whirlpool;
riduttore di pressione bombole;
pinzatrice Emmete;
pompa immersione
Ebara; quadro elettrico da cantiere ASC Maurer;
Unità interna Climatizzatore LG;
Piaggio
Vespa tg. Roma 320704” poiché, in quanto amico dell'attore, aveva pernottato presso la sua abitazione la notte prima del verificarsi del crollo. Il teste ha altresì confermato che “le parti del tetto crollate hanno danneggiato i seguenti beni contenuti all'esterno dell'abitazione del sig.
ed in particolare nell'area all'aperto antistante le unità immobiliari: lampada esterna ed CP_1
allaccio elettrico pompa di calore per la cui riparazione;
avvolgitubo - avvolgiacqua Mavel;
Bici mtb Rockrider 500s; lavandino in pietra;
lettino prendisole;
ombrellone esterno;
pompa di calore riparazione di porta finestra scorrevole in alluminio a taglio termico;
set divano da esterno;
CP_5
tavolo in ferro battuto e sedie;
furgone Fiat Doblò tg. DT573FG” e ancora che venivano coinvolti dal crollo anche “piano massetto sottoporta e soglia, la spalletta del muro e la porzione di tetto, circa 5 mq. (tegole e coppi, e guaina bitumosa isolante), porta in vetro esterna”. Le medesime conferme si traggono dalla testimonianza di recatosi – su richiesta Testimone_1
dell'attore – presso i luoghi di causa subito dopo l'evento del 14.8.17, in quanto architetto e termo tecnico. Questi ha dichiarato: “Il giorno del fatto fui chiamato dall'attore col quale ho avuto occasione di collaborare essendo io Architetto e lui termo tecnico, verso le ore 8,30-9 dicendo che era successo “un casino”. Le tegole e gli altri elementi del tetto erano caduti anche all'interno di tale vano sugli oggetti di cui mi avete fatto elenco. Il tetto in questione mi pareva sfondato in una sua porzione;
e non sono entrato per ragioni di sicurezza limitandomi a guardare all'interno dalla porta;
rammento anche la disposizione degli oggetti sottostanti interessati al crollo. Mi vengono mostrate le fotografie prodotte da parte attrice e ne confermo il contenuto. Quando sono arrivati i
Vigili, su mio consiglio, mi ero già allontanato… Rammento che sulla destra del piazzale, rispetto all'ingresso di casa, c'era effettivamente una longherina che aveva colpito una porta finestra, ricordo un ombrellone, un divano, un trasportino per il gatto, bicicletta, il doblò aveva sul tettino dei mattoni, una pompa di calore, sedie in metallo… La porta è quella di cui vi ho già parlato;
confermo che sopra tetto in corrispondenza dela porta di ingresso c'erano dei detriti del crollo (mattoni); per il resto non so che dire perché era tutto ricoperto di macerie”. Da tali elementi, dunque, deve evincersi che i beni indicati dai testimoni e nelle fotografie prodotte siano stati danneggiati dal crollo del tetto, trovandosi all'interno del magazzino del e CP_1
all'esterno degli immobili delle parti.
Tale conclusione non può essere sconfessata né dal verbale di intervento dei Vigili Urbani (cfr. allegato in atti), i quali nella loro relazione di intervento hanno affermato che vi era stato il crollo delle parti murarie e del tetto del magazzino del che – si badi bene - solo in parte andava a Pt_1
fermarsi sul tetto del magazzino del , né dalle produzioni fotografiche sub. doc. 18 e 19 CP_1
del convenuto, che ritraggono unicamente una piccola porzione dell'area coinvolta, in cui peraltro si intravedono alcuni dei beni oggetto dell'odierna richiesta di risarcimento.
Oltretutto, non è possibile fare affidamento sulla data impressa nelle foto sub. doc. 18 e 19, in quanto non è perfettamente intellegibile, vieppiù considerando che la medesima fotografia sub doc.
18 (che è invero un ingrandimento) è riportata – in forma integrale e non ritagliata - nella perizia di parte (cfr. perizia ing. pag. 5), ove sulla porta di legno a sinistra della foto non è Per_1
visibile alcuna data.
Né, infine, possono trarsi confutazioni dal dichiarato di (unico testimone di Testimone_2
parte convenuta) il quale è invero apparso incerto nei ricordi (“non mi pare che possano corrispondere all'elenco che mi avete ora fatto;
tenete presente che la mia attenzione si è soffermata soltanto nella zona del garage interessata alla caduta di calcinacci;
non ho notato se nel resto del locale vi fossero i beni ora elencati”) e, quanto ai beni che si trovavano all'esterno della residenza del , ha dichiarato di aver visto solo calcinacci e staffe in travertino murate al muro. Detti CP_1
ricordi non appaiono però confortati dalle produzioni fotografiche (anche quelle di parte convenuta), ove appare chiaramente che tra le macerie vi sono alcuni beni indicati dall'attore nella domanda di risarcimento. “ .
Infine anche il ctu in occasione del sopralluogo ha precisato che l'annesso di proprietà era pieno di arredi ed attrezzature, e per questo non CP_1
ispezionabile.
L'appellante poi non si confronta in alcun modo con le risultanze delle prove testimoniali assunte e in precedenza riportate nè con la valutazione fattane dal primo giudice, la quale appare del tutto condivisibile nelle conseguenze che ne ha tratto sia in sede decisionale, che nella fase istruttoria, ove ha disposto d'ufficio consulenza tecnica volta a determinare il valore dei beni mobili danneggiati, avendo l'attore dimostrato i presupposti della sua istanza risarcitoria in termini di an nonché indicato anche il costo di riacquisto degli oggetti periti, peraltro l'affidamento ad un ausiliario della valutazione di valore dei medesimi beni, considerando in alcuni casi , come avvenuto, i costi di riparazione invece che solo di riacquisito, ha consentito di pervenire ad una quantificazione del risarcimento del danno corretta e non sbilanciata in favore dell'attore.
4.2 i danni all'immobile di proprietà CP_1
L'appellante lamenta che i danni all'immobile di proprietà del determinati CP_1
dal crollo del 14.8.2017 non sarebbero provati nell'an per effetto delle riparazioni effettuate nel 2018 dal danneggiato che quindi ha mutato lo stato dei luoghi, né tantomeno nel quantum, essendosi limitato a produrre dei preventivi di interventi già eseguiti invece che le relative fatture, pertanto l'accertamento dei danni al bene e la valutazione di congruità dei costi di riparazione di cui alla ctu svolta in sede di atp, richiamata dal primo giudice nella sentenza gravata, si fonderebbe unicamente su dichiarazioni provenienti dallo stesso danneggiato circa lo stato dei luoghi post evento lesivo e su documentazione priva di valenza probatoria, quale appunto i preventivi.
Siffatte doglianze sono infondate.
In verità il ctu ha precisato che “ Durante i sopralluoghi si è presa visione dei danni lamentati dal signor sia internamente al fabbricato principale, dove ha la sua residenza, CP_1
che nel suo annesso adiacente all'annesso di proprietà nel quale è avvenuto il crollo della Pt_1
copertura. Internamente all'appartamento sono visibili tracce di infiltrazione alla base della muratura del ripostiglio che confina con l'annesso di proprietà Sono anche visibili tracce di Pt_1
infiltrazioni dietro una contro parete dell'ingresso in corrispondenza di un quadro elettrico smontato. Il signor comunica che il quadro è stato smontato a seguito delle infiltrazioni CP_1 che al momento dell'evento erano copiose. Comunica inoltre che le infiltrazioni si sono verificate nella parete della cucina confinante con l'annesso ed avevano creato danni alla Pt_1
pavimentazione in parquet. Comunica però che ha già eseguito le riparazioni necessarie per poter utilizzare l'appartamento, allegando i preventivi agli atti di causa. Nell'annesso sono visibili fessure importanti nella muratura in comune con l'annesso di proprietà fessure compatibili Pt_1
con il crollo della copertura. La rimessa in pristino dell'appartamento visitato durante il sopralluogo consiste nella ripresa dell'intonaco e della verniciatura del ripostiglio oltre che opere da elettricista per ripristino dell'impianto. Si ritiene di poter accettare i preventivi per le opere già eseguite che appaiono plausibili a seguito dell'evento.”, sicchè parte dei danneggiamenti all'immobile sono stati direttamente constatati dall'ausiliario e, con riferimento a quelli su cui era già intervenuto il ripristino, ne è stata valutata positivamente la compatibilità con l'evento lesivo del 14.8.2017, non vi è dubbio dunque che si sia trattato di riparazioni urgenti resesi necessarie per non aggravare le conseguenze dannose causate dal crollo della copertura del magazzino di proprietà dell'odierno appellante.
Ai fini poi della prova del pregiudizio patrimoniale, la circostanza che non sia stato dimostrato l'esborso per le riparazioni indicate nei preventivi prodotti, non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, quando, come nel caso di specie, il giudice abbia accertato, anche con l'ausilio di un ctu, che i danni in questione siano stati effettivamente inferti al bene e quindi al patrimonio del danneggiato per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui è causa ( cfr Cass. 17670/2024).
5. La condanna dell'appellante all'esecuzione di interventi di ripristino
Inammissibile e comunque infondato è poi il motivo di gravame con cui l'appellante impugna il capo della sentenza che lo ha condannato “a porre in essere i tipi di intervento individuati dal ctu onde evitare il ripetersi dei fenomeni infiltrativi (ricostruzione della copertura crollata)” lamentando l'impossibilità di esecuzione per la presenza di vincoli paesaggistici che impediscono qualsiasi altro intervento che quello del restauro e risanamento conservativo” di cui non dà alcuna prova, e che peraltro non risultano dalla perizia d'ufficio.
6. La mancata compensazione delle spese di primo grado
Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto la riduzione in punto di quantum della domanda, come avvenuto nel caso in esame, non determina alcuna soccombenza reciproca parziale ( cfr Cass. SS.UU. 32061/2022).
In definitiva l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 in base al valore della controversia ( scaglione fra € 26.000,00 ed €
52.000,00 ), considerato un impegno difensivo medio e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 712/2022 del Tribunale di Parte_1
SI , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.