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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3177/2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Dogati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassuolo (MO), Viale XX Settembre,
67
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Morselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, C.so Canalgrande, 86
CONVENUTO OPPOSTO
e con la chiamata in causa di
(C.F. ) rappresentata CP_2 C.F._2
e difesa dall'Avv. Simona Dogati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassuolo (MO), Viale XX Settembre, 67
TERZA CHIAMATA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 690/2021
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 21.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
l fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 690/2021 con il
[...] quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 8.800,00=, oltre spese ed interessi, relativa ai lavori edili eseguiti, asserendo che nulla era dovuto per i vizi e difetti riscontrati nella esecuzione dei lavori per i quali spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni ed eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di valida procura e/o errore nell'esercizio dell'azione essendo comproprietaria dell'immobile anche la di lui moglie, terza chiamata CP_2
in causa.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della CP_1
opposizione in quanto infondata ed in via subordinata determinare la somma dovuta.
Si costitutiva in giudizio la terza chiamata in causa, la CP_2 quale nel condividere le deduzioni dell'opponente chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni subiti a causa dei CP_1 lavori non eseguiti a regola d'arte.
Nelle more del giudizio questo giudice formulava una proposta transattiva che veniva accettata solo da parte opponente;
veniva, così, espletata CTU, la quale risulta adeguatamente motivata e dettagliata, cosicchè può essere condivisa ai fini decisionali.
Anzitutto, la eccezione di invalidità della procura alle liti rilasciata per il procedimento monitorio dal precedente rappresentante legale della società , trasformata in sas con il mantenimento della medesima CP_1
partita IVA e sede, e quindi non estinta, non trova accoglimento.
In tali casi, in effetti, la procura alle liti rimane valida, anche dopo la sostituzione dell'organo rappresentativo della società che l'ha rilasciata al momento della redazione del ricorso monitorio, così come sancito dalla Suprema Corte per la quale “la procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione della carica dell'organo che
Pag. 2 di 4 l'ha rilasciata, perché è atto dell'ente e non dell'organo stesso” (valga per tutte Cass. Civ. n. 352/2023).
Nel merito, non è contestato l'incarico conferito da parte opponente e terza chiamata in causa alla società per l'esecuzione di lavori CP_1
edili all'interno del loro immobile.
Le risultanze istruttorie hanno, però evidenziato, che i lavori non siano stati eseguiti completamente e che quelli eseguiti non siano stati svolti a regola d'arte.
Al riguardo, la CTU, alla cui bozza, tra l'altro, parte convenuta non ha formulato alcuna osservazione, dopo aver verificato che tra le opere indicate nel preventivo è stata eseguita solo la parte indicata nel SAL
01.09.2017, così conclude: “…il sottoscritto conferma che sono state eseguite le opere inizialmente pattuite solo parzialmente, quelle riferite ai sal, e le stesse NON sono state eseguite a regola d'arte. In particolare, ho riscontrato la presenza di macchie e aloni sul rivestimento del bagno dell'esponente, nonché gli ulteriori vizi/difetti, precedentemente descritti in questo capitolo, riconducibili all'esecuzione delle opere commissionate alla Mipa S.n.c. La tipologia dei vizi e danni riscontrati, evidenzia una situazione che prevede la possibilità di eseguire dei lavori di ripristino secondo lo schema del computo metrico di seguito descritto”. E sul punto precisa:
“…considerando la tipologia modesta delle lavorazioni e molto eterogenea, espone nel seguente computo metrico estimativo le “opere in economia” e i costi necessari per i ripristini valutando manodopera, materiali e attrezzature necessarie per eseguire i lavori. A parere dello scrivente, il valore stimato dei costi di ripristino alla data odierna ammonta ad euro 13.500,00 oltre ad iva di legge”.
Emergono, pertanto, fatti estintivi della pretesa creditoria di CP_1
determinati dalla esecuzione dei lavori non a regola d'arte che ha arrecato vizi e difetti ad essa imputabili proprio per la loro tipologia: nello specifico segni di discontinuità tra le pareti in cartongesso e il
Pag. 3 di 4 soffitto, crepe orizzontali, mancata protezione durante le lavorazioni di travi in legno, porte blindate, scatole elettriche e tubazioni e fili elettrici ed in particolare delle mattonelle del bagno rese, altresì, opache dai prodotti utilizzati per la pulitura (pag. 31 CTU).
Con riferimento al quantum, lo scrivente, tenuto conto delle deduzioni e richieste delle parti, nonché della proposta conciliativa formulata dal
CTU, nonché dei costi da quest'ultimo indicati per il ripristino, ritiene equo determinarlo nella complessiva somma di € 13.500,00=.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e parte convenuta opposta è tenuta a corrispondere a e Parte_1 CP_2 la ulteriore somma di € 4.700,00=, oltre interessi dalla domanda
[...]
al saldo, ottenuta detraendo dalla somma di € 13.500,00=, necessaria per il ripristino, l'importo di € 8.800,00= di cui al decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU che vengono liquidate in complessivi € 1.127,72=, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3177/2021 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 690/2021 e condanna
[...]
a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 la ulteriore somma di € 4.700,00=, oltre interessi dalla CP_2
domanda al saldo, ai sensi di cui motivazione;
- condanna alla rifusione in Controparte_1
favore di e delle spese di giudizio Parte_1 CP_2 che liquida nella complessiva somma di € 3.500,00=, oltre accessori ed
€ 1.127,72=, oltre accessori, per spese di CTU.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3177/2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Dogati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassuolo (MO), Viale XX Settembre,
67
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Morselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, C.so Canalgrande, 86
CONVENUTO OPPOSTO
e con la chiamata in causa di
(C.F. ) rappresentata CP_2 C.F._2
e difesa dall'Avv. Simona Dogati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassuolo (MO), Viale XX Settembre, 67
TERZA CHIAMATA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 690/2021
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 21.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
l fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 690/2021 con il
[...] quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 8.800,00=, oltre spese ed interessi, relativa ai lavori edili eseguiti, asserendo che nulla era dovuto per i vizi e difetti riscontrati nella esecuzione dei lavori per i quali spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni ed eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di valida procura e/o errore nell'esercizio dell'azione essendo comproprietaria dell'immobile anche la di lui moglie, terza chiamata CP_2
in causa.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della CP_1
opposizione in quanto infondata ed in via subordinata determinare la somma dovuta.
Si costitutiva in giudizio la terza chiamata in causa, la CP_2 quale nel condividere le deduzioni dell'opponente chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni subiti a causa dei CP_1 lavori non eseguiti a regola d'arte.
Nelle more del giudizio questo giudice formulava una proposta transattiva che veniva accettata solo da parte opponente;
veniva, così, espletata CTU, la quale risulta adeguatamente motivata e dettagliata, cosicchè può essere condivisa ai fini decisionali.
Anzitutto, la eccezione di invalidità della procura alle liti rilasciata per il procedimento monitorio dal precedente rappresentante legale della società , trasformata in sas con il mantenimento della medesima CP_1
partita IVA e sede, e quindi non estinta, non trova accoglimento.
In tali casi, in effetti, la procura alle liti rimane valida, anche dopo la sostituzione dell'organo rappresentativo della società che l'ha rilasciata al momento della redazione del ricorso monitorio, così come sancito dalla Suprema Corte per la quale “la procura generale alle liti è valida anche dopo la sostituzione o la cessazione della carica dell'organo che
Pag. 2 di 4 l'ha rilasciata, perché è atto dell'ente e non dell'organo stesso” (valga per tutte Cass. Civ. n. 352/2023).
Nel merito, non è contestato l'incarico conferito da parte opponente e terza chiamata in causa alla società per l'esecuzione di lavori CP_1
edili all'interno del loro immobile.
Le risultanze istruttorie hanno, però evidenziato, che i lavori non siano stati eseguiti completamente e che quelli eseguiti non siano stati svolti a regola d'arte.
Al riguardo, la CTU, alla cui bozza, tra l'altro, parte convenuta non ha formulato alcuna osservazione, dopo aver verificato che tra le opere indicate nel preventivo è stata eseguita solo la parte indicata nel SAL
01.09.2017, così conclude: “…il sottoscritto conferma che sono state eseguite le opere inizialmente pattuite solo parzialmente, quelle riferite ai sal, e le stesse NON sono state eseguite a regola d'arte. In particolare, ho riscontrato la presenza di macchie e aloni sul rivestimento del bagno dell'esponente, nonché gli ulteriori vizi/difetti, precedentemente descritti in questo capitolo, riconducibili all'esecuzione delle opere commissionate alla Mipa S.n.c. La tipologia dei vizi e danni riscontrati, evidenzia una situazione che prevede la possibilità di eseguire dei lavori di ripristino secondo lo schema del computo metrico di seguito descritto”. E sul punto precisa:
“…considerando la tipologia modesta delle lavorazioni e molto eterogenea, espone nel seguente computo metrico estimativo le “opere in economia” e i costi necessari per i ripristini valutando manodopera, materiali e attrezzature necessarie per eseguire i lavori. A parere dello scrivente, il valore stimato dei costi di ripristino alla data odierna ammonta ad euro 13.500,00 oltre ad iva di legge”.
Emergono, pertanto, fatti estintivi della pretesa creditoria di CP_1
determinati dalla esecuzione dei lavori non a regola d'arte che ha arrecato vizi e difetti ad essa imputabili proprio per la loro tipologia: nello specifico segni di discontinuità tra le pareti in cartongesso e il
Pag. 3 di 4 soffitto, crepe orizzontali, mancata protezione durante le lavorazioni di travi in legno, porte blindate, scatole elettriche e tubazioni e fili elettrici ed in particolare delle mattonelle del bagno rese, altresì, opache dai prodotti utilizzati per la pulitura (pag. 31 CTU).
Con riferimento al quantum, lo scrivente, tenuto conto delle deduzioni e richieste delle parti, nonché della proposta conciliativa formulata dal
CTU, nonché dei costi da quest'ultimo indicati per il ripristino, ritiene equo determinarlo nella complessiva somma di € 13.500,00=.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e parte convenuta opposta è tenuta a corrispondere a e Parte_1 CP_2 la ulteriore somma di € 4.700,00=, oltre interessi dalla domanda
[...]
al saldo, ottenuta detraendo dalla somma di € 13.500,00=, necessaria per il ripristino, l'importo di € 8.800,00= di cui al decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU che vengono liquidate in complessivi € 1.127,72=, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3177/2021 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 690/2021 e condanna
[...]
a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 la ulteriore somma di € 4.700,00=, oltre interessi dalla CP_2
domanda al saldo, ai sensi di cui motivazione;
- condanna alla rifusione in Controparte_1
favore di e delle spese di giudizio Parte_1 CP_2 che liquida nella complessiva somma di € 3.500,00=, oltre accessori ed
€ 1.127,72=, oltre accessori, per spese di CTU.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4