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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AS NA CE MA, Presidente
CC DO, TO
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 942/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRAP 2010
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_2 insiste in ricorso, prende atto della richiesta di cessazione della materia del contendere fatta da ADE e non si oppone. Insiste, altresì, nella condanna alle spese.
Resistente/Appellato: il dott. Nominativo_1, per ADE, chiede la cessazione della materia del contendere avendo provveduto alla sgravio delle somme.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso che la odierna udienza riguarda la sospensione della esecuzione dell'atto opposto, la Corte ritiene che ricorrano le condizioni per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 ter D.Lgs. 546/1992, il ricorso viene, pertanto, deciso in considerazione del fatto che l'Ente impositore ha riconosciuto le ragioni di parte ricorrente, ha provveduto al relativo sgravio ed ha chiesto la estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara la estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
ma condanna l'ADER e l'ADE – Direzione Provinciale di
Enna-, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, atteso che lo sgravio degli importi richiesti è stato effettuato dopo la presentazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna dichiara la estinzione del procedimento per cessata materia del contendere e condanna l'ADER e l'ADE – Direzione Provinciale di Enna -, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 3.500,00 oltre spese, IVA e C.P. se ed in quanto dovute.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AS NA CE MA, Presidente
CC DO, TO
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 942/2025 depositato il 12/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003414553000 IRAP 2010
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_2 insiste in ricorso, prende atto della richiesta di cessazione della materia del contendere fatta da ADE e non si oppone. Insiste, altresì, nella condanna alle spese.
Resistente/Appellato: il dott. Nominativo_1, per ADE, chiede la cessazione della materia del contendere avendo provveduto alla sgravio delle somme.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso che la odierna udienza riguarda la sospensione della esecuzione dell'atto opposto, la Corte ritiene che ricorrano le condizioni per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 ter D.Lgs. 546/1992, il ricorso viene, pertanto, deciso in considerazione del fatto che l'Ente impositore ha riconosciuto le ragioni di parte ricorrente, ha provveduto al relativo sgravio ed ha chiesto la estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara la estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
ma condanna l'ADER e l'ADE – Direzione Provinciale di
Enna-, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, atteso che lo sgravio degli importi richiesti è stato effettuato dopo la presentazione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna dichiara la estinzione del procedimento per cessata materia del contendere e condanna l'ADER e l'ADE – Direzione Provinciale di Enna -, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 3.500,00 oltre spese, IVA e C.P. se ed in quanto dovute.