Inammissibile
Sentenza 24 novembre 2014
Parere interlocutorio 31 dicembre 2014
Parere interlocutorio 19 ottobre 2015
Parere interlocutorio 5 dicembre 2023
Parere definitivo 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 05/12/2023, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 01505/2023 e data 05/12/2023 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2023
NUMERO AFFARE 01645/2014
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla prof.ssa Jessica Runco contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, e nei confronti di ER RO, avverso graduatorie definitive, più volte rettificate, del concorso per il reclutamento del personale docente per la classe di concorso Scuola primaria (EEEE) della Regione Calabria, indetto con d.d. n. 82 del 24/09/2012;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.9513 in data 19 settembre 2014, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Visto il parere interlocutorio del 15 ottobre 2014;
Visti i motivi aggiunti al ricorso, notificati tramite il servizio postale in data 13 ottobre 2014;
Vista la memoria di replica della ricorrente in data 7 marzo 2015;
Vista la relazione ministeriale sui motivi aggiunti in data 18 giugno 2015, pervenuta il 17 luglio 2015;
Visto il parere interlocutorio della Sezione seconda, n. 2803/2015 del 19 ottobre 2015, reso nell’adunanza del 9 settembre 2015;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;
Premesso:
La ricorrente ha impugnato le graduatorie definitive di cui in oggetto, molteplici volte rettificate in esecuzione di pronunzie giurisdizionali, fino all’ultima di cui al decreto prot. 12763 del 9 settembre 2014, relative alla procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente per la classe di concorso Scuola primaria (EEEE) della Regione Calabria, indetto con d.d. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui alla medesima sono stati attribuiti 72 punti e non i 78,5 punti spettanti (che la porterebbe a passare dalla 472^ alla 137^ posizione in graduatoria, su 202 posti messi a concorso), a causa di una erronea valutazione dei titoli dichiarati.
La ricorrente, che oltre al ricorso originario ha proposto anche motivi aggiunti, ha meglio delineato le proprie pretese con la memoria difensiva di replica datata 7 marzo 2015.
Orbene, la ricorrente reclama, anzitutto, 5 punti ai sensi del punto A.1.2 della tabella di cui all’Allegato 4, avendo conseguito l’abilitazione specifica data dalla laurea in Scienze della formazione primaria con il punteggio di 108/110.
Relativamente agli ulteriori due punti reclamati, relativi alla laurea specialistica in filologia moderna di cui al punto A.2.5 della tabella, sembrerebbe che ciò sia stato accettato dall’Amministrazione, ma la ricorrente reclama un ulteriore punteggio ai sensi del punto A.1.3.
Essa reclama, in definitiva, un punteggio aggiuntivo di 6,5 punti (5 per la laurea in Scienze della formazione primaria, ex A.1.2, e 1,5 ai sensi A.1.3 della Tabella).
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso la prescritta relazione istruttoria, prot. n. AOODGPER.9513-SL2289-14 del 19-9-2014, chiedendo a questo Consiglio di Stato l’espressione del parere.
L’autorità riferente ha espresso l’avviso che il ricorso sia infondato e debba, pertanto, essere rigettato.
Con parere interlocutorio n. 2803/2015 del 19 ottobre 2015, reso nell’adunanza del 9 settembre 2015, la Sezione seconda ha disposto incombenti istruttori, chiedendo al Ministero la trasmissione di una relazione integrativa.
Considerato:
L’affare non è maturo per la decisione, occorrendo all’uopo disporre incombenti istruttori.
La Sezione rileva in primo luogo che il Ministero non ha adempiuto al parere interlocutorio n. 2803/2015 del 19 ottobre 2015, con il quale era stato disposto “ che l’Amministrazione debba meglio e più completamente argomentare - con apposita relazione illustrativa integrativa, da estendere, a tutela del principio del contraddittorio, alla ricorrente, con concessione di termine breve ma congruo per controdedurre - in modo da rendere edotta la Sezione sull’esatto esito delle valutazioni circa la posizione della ricorrente, nonché sui ragionamenti che hanno portato la Commissione giudicatrice a disconoscere, nel caso di specie, i punteggi aggiuntivi in questione, fatta salva la eventuale rivalutazione, anche parziale, della posizione della medesima che l’Amministrazione, anche nel rispetto dell’economicità e dell’efficienza delle procedure, voglia eventualmente effettuare nell’esercizio del suo potere di autotutela ordinariamente spettantele ”.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca deve, di conseguenza, in primo luogo redigere e trasmettere alla Sezione la suddetta relazione integrativa.
Esso deve, inoltre, espressamente interpellare la ricorrente chiedendo alla stessa, in relazione alla risalenza del contenzioso, se sussista ancora o meno interesse alla decisione del ricorso straordinario, dando al riguardo comunicazione formale e precisando che il mancato riscontro alla suddetta richiesta potrà essere valutato ai fini della eventuale declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Il Ministero, infine, renderà, con la suddetta relazione integrativa, documentati chiarimenti in ordine alla attuale situazione lavorativa della ricorrente, precisando se la stessa sia insegnante di ruolo.
Nel caso in cui la ricorrente abbia manifestato il proprio persistente interesse alla decisione del ricorso, è necessario che la stessa integri il contraddittorio, notificando, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione del presente parere, il ricorso originario, i motivi aggiunti e il presente parere interlocutorio a tutti i docenti inseriti in graduatoria dalla posizione n. 469 alla posizione n. 137.
La notificazione potrà avvenire per pubblici proclami, seguendo il procedimento di cui all’articolo 150 c.p.c.
All’esito, la documentazione dimostrativa del suddetto adempimento notificativo verrà depositata dalla ricorrente al Ministero, che provvederà a trasmetterla alla Sezione.
Gli incombenti istruttori disposti con il presente parere andranno adempiuti nel termine di giorni 90 dalla comunicazione di esso al Ministero.
Si rappresenta che la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 2023) ha stabilito da ultimo, in adesione al nuovo indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sezione prima, sentenza 8 ottobre 2020, Mediani c. Italia) che “…le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario. ”.
Per tale ragione, onde prevenire la lesione dell’interesse erariale conseguente all’eventuale pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso in oggetto, è indispensabile che quanto sopra richiesto sia adempiuto nel rispetto del termine detto.
La Sezione ritiene di dover fissare, per il prosieguo della trattazione dell’affare, l’adunanza dell’8 maggio 2024.
P.Q.M.
La Sezione sospende l’espressione del parere e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa, per il prosieguo della trattazione dell’affare, l’adunanza dell’8 maggio 2024.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mele | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli