Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 04/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 233 dell'anno 2021 vertente
TRA
( ), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
Colaiacovo, presso il cui studio in Sulmona (AQ) alla via Carrese n. 32, è elettivamente domiciliata
- attore = CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Vittorio Masci, presso il cui studio in C.F._3
Sulmona (AQ) alla via Salvemini n. 7, sono elettivamente domiciliati
- convenuti =
NONCHÉ
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Anna Berghella, presso il CP C.F._4 cui studio in Sulmona (AQ) alla via Salvemini n. 7, è elettivamente domiciliata
- convenuta =
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Sulmona, i signori e , per ivi sentir: CP Controparte_1 Controparte_2
“I. accertare e dichiarare che il contratto di compravendita in data 15 ottobre 2007 per Notaio costituisce, in realtà, una donazione;
II. accertare e dichiarare la nullità del contratto di Per_1 vitalizio in data 24 aprile 2013 per notaio ovvero, in subordine, accertare e dichiarare Per_1 che costituisce, in realtà, una donazione;
III. dichiarare lo scioglimento della comunione tra gli pagina 1 di 12
IV. determinare, per l'effetto, l'entità delle quote spettanti a ER ciascun erede in base alle norme che disciplinano la successione ab intestato, ordinando la divisione di detta comunione in ragione delle quote spettanti per legge a ciascuno degli attuali componenti, reintegrando in tal modo l'attore nella quota necessaria e ordinando, altresì, il rendiconto e procedendo all'attribuzione delle quote reali, ordinando il rilascio a chiunque le detenga, previa formazione di un progetto da affidare a c.t.u. e, se del caso, rimettendo le parti avanti al notaio per la redazione dell'atto di attribuzione di tali quote;
V. procedere alla vendita dei beni per i quali non fosse possibile la divisione in quote reali e la relativa attribuzione, distribuendo il ricavato sempre in ragione delle quote spettanti per legge e salvo conguagli, ovvero rimettere le parti davanti al notaio per tale incombente;
VI. dare ogni ulteriore provvedimento, ponendo le spese processuali a carico della massa ereditaria ovvero a carico dei coeredi che si opporranno alla divisione”.
2. A sostegno della spiegata domanda, l'attore deduceva in sintesi: a. di essere figlio di
[...]
, deceduto in Sulmona, il 29 maggio 2020; b. che chiamati all'eredità sono anche Per_2 CP
e rispettivamente madre e fratello dell'attore e, quindi, moglie e figlio
[...] Controparte_1 del de cuius;
c. che non risulta che il de cuius avesse disposto del proprio patrimonio con testamento;
d. che, pertanto, ai sensi dell'art. 581 c.c., all'odierno attore spettava un terzo dell'eredità o comunque una quota non inferiore a quella fissata dall'art. 542 c.c.; e. che nella eredità sono compresi beni mobili e immobili, titoli, liquidità e crediti;
f. che disponendo in vita delle proprie sostanze, il de cuius ha leso il diritto alla quota necessaria dell'erede, con conseguente necessità di reintegrazione in quanto egli non aveva ricevuto nulla, per cui, si doveva procedere alla previa collazione di tutte le disposizioni fatte in vita dal de cuius e al rendiconto da parte dei coeredi;
g. che con atto di compravendita in data 15 ottobre 2007,
[...]
ed (unitamente a e hanno venduto a Per_2 CP Tes_1 CP_4 CP_1
e a sua moglie , la piena proprietà di un appartamento e un fondaco siti
[...] Controparte_2 in Sulmona, Via Papa Innocenzo VII, riportati al catasto fabbricati rispettivamente al foglio 60, particella 2892 sub 18, Via Papa Innocenzo VII n. 13, piano 2-3, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, superficie catastale mq. 85, rendita catastale euro 278,89 e foglio 60, particella 2892 sub 20, Via Papa Innocenzo VII n. 13, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 8, consistenza 16 mq, superficie catastale mq. 22, rendita catastale euro 68,59; h. che, inoltre, con lo stesso atto per notaio i predetti ed Per_1 ER CP acquistavano da e la piena proprietà di un magazzino posto al CP_4 Tes_1 piano secondo, riportato al catasto fabbricati di Sulmona, al foglio 60, particella 2892 sub 19, Via Papa Innocenzo VII n. 13, piano 2, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 5, consistenza 47 mq., superficie catastale mq. 25, rendita catastale euro 126,22 di cui non hanno mai riscosso il prezzo della loro quota di proprietà, pari a euro 20.650; i. che con atto per notaio in Per_1
Sulmona in data 24 aprile 2013, i predetti ed stipulavano un contratto ER CP di vitalizio con il quale cedevano a e a la nuda proprietà, Controparte_1 Controparte_2 trattenendo per loro l'usufrutto, degli immobili riportati al catasto fabbricati di Sulmona al foglio 60, particella 2892 sub 21, zona censuaria 1, cat A/4, cl 3, vani 5,5 di superficie catastale mq 122, Via Papa Innocenzo VII n. 13 piano 1-2 e foglio 60, particella 2892, sub 16, zona censuaria 1, cat. C/6, classe 10, superficie catastale mq. 28; l. che a titolo di corrispettivo, e si impegnavano personalmente e con mezzi propri a Controparte_1 Controparte_2 provvedere in favore di ed a quanto necessario ai fini del loro ER CP mantenimento vita natural durante (a titolo esemplificativo si menzionavano l'assistenza pagina 2 di 12 morale e materiale, l'alloggio, il vitto, il vestiario, i medicinali e quant'altro necessario ad una decorosa esistenza); m. che il citato contratto di vitalizio, in realtà, dissimulava una donazione lesiva della propria quota di legittima atteso che il contratto difetta del requisito dell'alea, alla luce dell'età dei contraenti che avevano, rispettivamente, 83 e 78 anni e che non risulta che e abbiano mai adempiuto a tali obbligazioni;
n. che Controparte_1 Controparte_2 [...]
era titolare presso di un libretto di risparmio cointestato con , n. Per_2 CP_5 CP
31018207, dal quale sono stati effettuati numerosi prelievi senza alcuna ragione;
o. che su tale libretto sono peraltro confluiti rimborsi di buoni postali cointestati con p. che il CP provento di tali riscossioni è stato immediatamente prelevato e sottratto alla massa ereditaria;
q. che i tentativi di composizione bonaria, ivi compreso l'esperimento della procedura di mediazione, non avevano avuto esito positivo.
3. Si costituivano in giudizio i signori e , con comparsa Controparte_1 Controparte_2 depositata il 17.6.2021, con la quale resistevano alla domanda azionata dinanzi al Tribunale di Sulmona, contestavano tutto quanto dedotto dalla parte avversa siccome infondato in fatto e in diritto, non si opponevano allo scioglimento della comunione tra gli eredi del defunto
[...]
, e chiedevano quindi di: a. rigettare la domanda attrice in relazione all'atto di Per_2 compravendita 15.10.2007 per Notaio poiché inammissibile e comunque infondata in Per_1 fatto e diritto;
b. rigettare la domanda attrice in relazione all'atto di vitalizio 24.4.2013 per Notaio poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto;
c. dichiarare lo Per_1 scioglimento della comunione tra gli eredi del defunto , tenendo conto delle ER volontà espresse nel testamento di quest'ultimo, e nei limiti di legge applicabili anche in ordine all'assegnazione della quota disponibile;
d. condannare l'attore al pagamento delle spese di lite in conseguenza del rigetto delle domande di cui ai numeri I e II delle conclusioni dell'atto di citazione.
4. A sostegno delle proprie difese, e , deducevano in sintesi Controparte_1 Controparte_2 che: a. che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il genitore aveva in ER realtà lasciato disposizioni testamentarie con atto scritto, firmato e datato di suo pugno il 9.11.2011, pubblicato il 30.6.2020 con atto del Notaio rep.n.56739 e registrato Persona_3 in Castel di Sangro il 2.7.2020 al n.6576 serie 1T e, con il quale ha così disposto: “nomino erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili mio figlio nato a [...]
AS (Venezuela) il 17 marzo 1963 e residente a [...] in piazza Venezuela n.5, al quale, comunque, in caso di contestazione intendo riservare in suo favore la quota disponibile oltre quella di legittima”; b. l'infondatezza dell'asserita simulazione dell'atto di compravendita atteso che tale atto ha trasferito la proprietà di ¾ di immobile da parte dei signori CP
e , sulle cui proprietà e negozi posti in essere il non Tes_1 CP_4 Parte_1 ha alcun diritto né interesse ad interloquire, né si comprende perché i signori e Tes_1
avrebbero dovuto donare, anziché vendere, la loro quota di proprietà agli attuali CP_4 convenuti, e che inoltre il trasferimento anche della quota del de cuius era avvenuto in favore di e , coniugi in comunione dei beni, e che pertanto il quarto di Controparte_1 Controparte_2 proprietà di si è trasferito per 1/8 al figlio e per 1/8 a;
ER CP_1 Controparte_2
c. che come specificato nel contratto, il prezzo della quota di proprietà di e ER CP
pari ad € 20.650,00, era stato regolarmente versato con assegno postale n.4731276269-5
[...] emesso all'ordine di ritirato dalla parte venditrice che ne aveva rilasciato debita CP quietanza a saldo e, contrariamente a quanto asserito, era stato poi regolarmente addebitato sul pagina 3 di 12 detto conto postale come da allegato estratto conto;
d. l'infondatezza della eccezione di nullità e/o simulazione relativa del contatto di vitalizio asserendo che la prestazione corrispettiva era stata sempre eseguita ed assicurata dai signori e , sin dalla stipula dell'atto (ed Per_2 CP_2 anche prima!).
5. Con comparsa depositata in data 17.6.2021 si costituiva in giudizio anche la signora CP
la quale resisteva alla domanda azionata dinanzi al Tribunale di Sulmona dal figlio
[...] Pt_1
, contestava tutto quanto dedotto dalla parte avversa siccome infondato in fatto e in
[...] diritto, non si opponevano scioglimento della comunione tra gli eredi del defunto
[...]
, e chiedeva quindi di: a. rigettare la domanda attrice in relazione all'atto di Per_2 compravendita 15.10.2007 per Notaio poiché inammissibile e comunque infondata in Per_1 fatto e diritto;
b. rigettare la domanda attrice in relazione all'atto di vitalizio 24.4.2013 per Notaio poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto;
c. dichiarare lo Per_1 scioglimento della comunione tra gli eredi del defunto , tenendo conto delle ER volontà espresse nel testamento di quest'ultimo, e nei limiti di legge applicabili anche in ordine all'assegnazione della quota disponibile;
d. ed in via subordinata, ove il Tribunale dichiari la violazione dei diritti successori relativi alla quota di legittima spettante agli altri eredi, chiede di essere reintegrata nella quota necessaria ad ella spettante;
e. condannare l'attore al pagamento delle spese di lite in conseguenza del rigetto delle domande di cui ai numeri I e II delle conclusioni dell'atto di citazione”.
6. A sostegno delle proprie difese, la signora esponeva sinteticamente: a. che CP contrariamente a quanto affermato dall'attore, essi coniugi avevano ricevuto regolarmente dagli acquirenti il prezzo relativo dell'atto di compravendita in esame corrisposti con assegno intestato, per pura praticità, alla moglie dei venditori, ovvero nella fattispecie alla signora CP
odierna comparente;
b. che essa comparente, dapprima assieme al marito e tuttora
[...] Per_2 oggi, continua ininterrottamente dall'epoca del vitalizio a godere del bene, di cui i contraenti acquisirono solo la nuda proprietà, e pertanto questi ultimi, pur continuando a prestare l'assistenza morale e materiale cui si erano contrattualmente obbligati, nessun beneficio avevano ricavato finora, sicché il vitalizio stipulato appare pertanto del tutto conforme alla legge e non vi è titolo o ragione del per impugnarlo;
c. che era contitolare di un Parte_1 libretto al risparmio assieme al coniuge, e per tale ragione ha sempre, assieme a lui, attinto somme che a loro giuridicamente appartenevano, e senza perciò dover rendere conto all'attore del loro utilizzo.
7. Con la prima memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.c. l'attore modificava in parte le proprie conclusioni chiedendo altresì di “accertare e dichiarare che disponendo dei suoi beni con il testamento pubblicato in data 30 giugno 2020, ha leso la quota riservata ER
a ”. Parte_1
8. Con provvedimento del 27.01.2022 il Presidente del Tribunale, in attuazione della variazione tabellare esecutiva del 25.01.2022, assegnava al sottoscritto giudicante il fascicolo in oggetto.
9. Con ordinanza emessa all'udienza del 21.3.2022 il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dai convenuti (cfr. correzione errore materiale sub procedimento aperto il 21.3.2022) e la documentazione prodotta dalle parti fissando il relativo calendario istruttorio.
pagina 4 di 12 10. Assunta la prova testimoniale la causa, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c, è stata trattenuta per essere decisa.
11. Richiamati, per quanto non espressamente riportato, gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto di cui al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come introdotto dall'art. 45 legge 18/06/2009, n. 69.
12. Passando all'esame del merito, secondo la prospettazione dell'attore, il contratto di vitalizio in esame sarebbe nullo e dissimulerebbe in realtà una donazione, perché mancherebbe di causa e/o alea alla luce dell'età dei contraenti che avevano, rispettivamente, 83 e 78 anni, e tale quindi da far ritenere probabile l'imminente sopraggiungere della morte, con conseguente originaria sproporzione fra il valore dei cespiti ceduti e quello della prestazione dei signori e e che non risulta che questi ultimi abbiano mai adempiuto Controparte_1 Controparte_2 alle obbligazioni contrattuali poste a loro carico.
13. Tale domanda risulta priva di fondamento.
14. Premesso che, secondo i giudici di legittimità il contratto mediante il quale un soggetto trasferisce la nuda proprietà della quota di comproprietà di alcuni immobili, a fronte dell'obbligo della parte acquirente di prestare al venditore assistenza e sostegno per tutta la residua durata della sua vita, va qualificato in termini di vitalizio alimentare / assistenziale, in ragione dell'intuitus personae che ha determinato la scelta degli obbligati, nonché sulla base dell'infungibilità e del carattere non meramente patrimoniali delle prestazioni di assistenza materiale e morale cui si obbligano i vitalizianti (cfr. Cass. civ. sez. II, 16/04/2024, n. 10191; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. II, 27/12/2023, n. 36082: Cass. civ. sez. II, 31/10/2016, n. 22009; Cass. civ. sez. II, 24/06/2009, n. 14796).
15. È stato ulteriormente chiarito che, nel vitalizio alimentare / assistenziale, risultando incerta sia la durata dell'obbligo di prestazioni assistenziali, sia la quantità e qualità di dette prestazioni a secondo del variare delle esigenze del beneficiario, l'alea sarebbe ulteriormente accentuata. Si richiama opportunamente il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui deve darsi seguito in questa sede, secondo cui “Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante” (cfr. Cass. civ. sez. II, 22/11/2023, n. 32439; nel medesimo senso si veda;
Cass. civ. sez. VI, 22/01/2018, n. 1467; Cass. civile sez. II, 31/10/2016, n. 22009).
16. La cassazione ha altresì ribadito l'ormai consolidato indirizzo secondo cui, “Per la validità di un contratto atipico di mantenimento, che prevede il trasferimento della nuda proprietà di un immobile a fronte dell'obbligo di prestare assistenza, è necessaria la presenza di un'alea, ossia di un'incertezza relativa al vantaggio o al sacrificio che deriva dall'adempimento del pagina 5 di 12 contratto. Le condizioni di salute del vitaliziato, seppur precarie, non sono idonee ad escludere l'elemento aleatorio, a meno che esse non rappresentino la certezza di una morte imminente” (cfr. Cass. civ. sez. II, 10/10/2023, n. 28329 Cass. civ. sez. II, 19/07/2011, n. 15848).
17. Ciò posto, facendo applicazione dei richiamati indirizzi nel caso in esame, la valutazione coordinata delle produzioni documentali, della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, consente, ad avviso dell'odierno Giudicante, di ritenere sussistente nel contratto di vitalizio assistenziale stipulato tra i signori e ER CP
(quest'ultima peraltro ancora in vita e parte in causa) e il figlio sig. e la Controparte_1 moglie di questi, , l'elemento dell'aleatorietà, determinato dalla imprevedibile Controparte_2 durata della vita dei vitaliziati, i quali, se è pur certo che, al momento della stipula, avevano rispettivamente 83 anni e 78 anni, tuttavia essi godevano verosimilmente di buona salute, non risultando allegati sufficienti elementi che inducessero a presagirne la morte in breve termine.
18. Difatti, dall'istruttoria non è affatto emerso che il sig. e la moglie ER CP
(quest'ultima peraltro, come già evidenziato, è ancora in vita, gode ancora dell'immobile da sola e si è costituita ritualmente in giudizio contestando la domanda attorea), al momento della sottoscrizione del contratto di vitalizio, erano affetti da qualche particolare patologia (non risulta nemmeno articolata dall'attore alcuna prova diretta a dimostrare che i vitaliziati al momento della sottoscrizione del contratto, erano affetti da particolari patologie tali da far prevedere un imminente loro decesso, né risulta prodotta a tal fine una qualche certificazione e/o documentazione medica e/o relazione di parte comprovante l'esistenza di dette patologie), sicché, proprio avendo riguardo alle aspettative di vita, alle quali fa riferimento lo stesso attore, come elemento primario per la valutazione della ricorrenza dell'alea, non era dato prevedere, alla data di sottoscrizione del contratto in esame, un decesso immediato o in breve tempo dei vitaliziati.
19. Risulta dalle risultanze della prova testimoniale (e per stessa ammissione dei convenuti) soltanto che il , il 22.5.2020 (quindi a distanza di sette anni dalla sottoscrizione ER del contratto) era stato colpito da emorragia celebrale e che, fino a quel momento, presentava soltanto un degrado fisico e dimagrimento connessi alla sua avanzata età, ma risultava comunque ben nutrito e curato. Si veda in particolare la dichiarazione resa all'udienza del 21.11.2022 (cfr. verbale) del medico curante, dott. : “confermo la circostanza. Ho Persona_4 interloquito con la moglie sulle abitudini alimentari del sig. e sulle quantità che Per_2 ingeriva e lei mi riferiva che faceva di tutto per alimentarlo adeguatamente. Mi sono occupato del sig. fino alla data del 29.4.2020, quando venne in studio insieme alla moglie. ER
Dopo questa data non l'ho più visto. Preciso che per venire al mio studio il sig. ER doveva fare due rampe di scale”. Peraltro, il teste nulla riferisce dell'esistenza di particolari patologie di cui erano affetti e la moglie risalenti alla data di ER CP sottoscrizione del contratto di vitalizio e/o successivamente alla stessa.
20. Si richiama opportunamente l'ornai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui deve darsi seguito in questa sede, secondo cui “Per la validità di un contratto atipico di mantenimento, che prevede il trasferimento della nuda proprietà di un immobile a fronte dell'obbligo di prestare assistenza, è necessaria la presenza di un'alea, ossia di un'incertezza relativa al vantaggio o al sacrificio che deriva dall'adempimento del contratto.
pagina 6 di 12 Le condizioni di salute del vitaliziato, seppur precarie, non sono idonee ad escludere l'elemento aleatorio, a meno che esse non rappresentino la certezza di una morte imminente” (cfr. Cass. civ. sez. II, 10/10/2023, n. 28329; Cass. civ. sez. II, 19/07/2011, n. 15848).
21. Applicato dunque il richiamato indirizzo al caso di specie, ritiene il giudicante che la sola avanzata età dei vitaliziati (rispettivamente 83 e 78 alla data del contratto), in assenza di comprovate precarie e gravi condizioni di salute degli stessi, non fa presagire con certezza una morte imminente di e sicché la stessa non è idonee ad escludere ER CP
l'elemento aleatorio del contratto in esame.
22. Peraltro l'asserita avanzata età (83 anni alla data della stipula del contratto) del Per_2
(e 78 anni della , se non faceva presagire una morte imminente, tuttavia
[...] CP prospettava un indubbio fattore di rischio collegato alla necessità di un impegno maggiore da parte dei vitalizianti, potendo ipotizzarsi l'insorgenza di malattie tipiche dell'anzianità, con la necessità di dover sostenere rilevanti oneri economici per far fronte agli impegni assunti in contratto. Inoltre, è pacifico che i vitaliziati e, soprattutto, il sig. , si affidavano ER integralmente al figlio ed alla moglie di questi . Controparte_1 Controparte_2
23. Si vedano le dichiarazione sostanziamene concordanti rese all'udienza del 04.7.2022 e del 21.9.2022 (cfr. verbali) dai signori e , CP_4 Persona_5 Controparte_6 della cui attendibilità non vi sono motivi processuali di dubitare, con le quali sostanzialmente confermano quanto allegato dai convenuti, ovvero che i signori e Controparte_1 CP_2
sin da prima del 2010 e fino alla scomparsa del signor , si erano presi
[...] ER sempre cura quotidiana dei signori e che hanno con loro trascorso ER CP tutte le festività natalizie e pasquali, sia in casa loro che dei genitori;
li hanno assistiti e curati presso la abitazione degli anziani quando sono stati malati;
li hanno ospitati nella loro abitazione per periodi di tempo provvedendo a tutte le loro necessità; li hanno sempre accompagnati quando si dovevano recare fuori Sulmona, come a Pescara dalla cognata o a Castelvecchio Subequo dalla consuocera;
hanno provveduto a fare per conto degli anziani genitori la spesa quotidiana;
li hanno accompagnati quasi tutti i giorni nelle passeggiate quotidiane alla Villa Comunale o per le strade di Sulmona;
li hanno sempre accompagnati dal medico o a fare le visite prescritte (cfr. capitoli 1 prova articolata dai convenuti).
24. In particolare: a. (sorella di ) dichiara: “confermo le circostanze CP_4 CP che mi sono state lette”. A.D. della difesa dell'attore, risponde: “abito a Pescara dal 1966 circa. Mi recavo a Sulmona minimo una volta al mese e, nel periodo estivo, ad esclusione degli ultimi 3 o 4 anni, veniva a Pescara presso la mia abitazione accompagnato dal figlio Per_2
e dalla nuora . L'ultima volta che è venuto a mangiare a casa mia è CP_1 CP_2 Per_2 stato il Natale prima del . Per la spesa mia sorella mi riferiva che si rivolgeva al figlio CP_7
e questi quanto poteva provvedeva e ciò poteva avvenire sia nello stesso giorno che CP_1 dopo un paio di giorni. Qualche volta, quando ero a Sulmona, ho visto anche io fare CP_1 la spese per conto della madre”. A.D. difesa convenuta, risponde: “quando mi recavo a Sulmona ero ospite di mia sorella e mi trattenevo da lei diversi giorni, alle volte due giorni, alle volte tre giorni ed a volte una settimana”. A.D. difesa attore, risponde: “ , da circa 3 Per_2
o 4 anni prima del COVID non usciva a solo, si sentiva depresso perché tutti i suoi amici erano morti, per farlo uscire bisognava spronarlo, usciva solo con la moglie, il figlio ed a CP_1
pagina 7 di 12 volte, anche con mio marito, quando questi mi accompagnava a Sulmona”. b. Persona_5 dichiara: “confermo le circostanze che mi sono state lette. Ciò posso riferire in quanto sono il figlio della sorella di ed ho passato la mia infanzia qui. Preciso che le estate, le CP domeniche e le feste comandate, Pasqua e Natale eravamo sempre qui con i miei genitori. Queste mio frequentazioni sono proseguite, anche se con minore intensità, anche da età adulta e sicuramente fino a prima del COVID. c. Di , dichiara;
“confermo le Controparte_6 circostanze che mi sono state lette. Ciò posso riferire in quanto ho frequentato la famiglia anche se non quotidianamente, ma con una certa frequenza, stante la parentela. Ricordo che
fu operato a Sulmona e, a seguito di complicanze, dovette recarsi all'ospedale ER di Chieti tutti i giorni per un lungo periodo e fu il figlio ad accompagnarlo sempre CP_1 Tes tutti giorni”; sentito all'udienza del 21.11.2022 (cfr. verbale), dichiara: “sulla Persona_4 domanda posso riferire solo sulla situazione sanitaria del sig. in quanto medico ER di famiglia e posso confermare che quando c'era la necessità, a volte era il figlio, a volte la nuora che accompagnavano presso lo studio, e quando, questi non CP_2 ER potevano per ragioni di lavoro, veniva la moglie . Preciso che era la moglie ad CP CP accompagnare più spesso il marito” A.D. avv. Colaiacovo a precisazione dell'ultimo perioda della domanda, dichiara: “ veniva, per le sue necessità, autonomamente da sola CP presso il mio studio”.
25. Ciò posto, dall'istruttoria risulta adeguatamente provato dai convenuti che i vitaliziati, al momento della sottoscrizione del contratto di che trattasi, erano verosimilmente in buone condizioni di salute, non erano affetti da patologie che ne facessero presagire con certezza la morte imminente (peraltro la sig.ra è ancora in vita ed abita nell'immobile ceduto, mentre CP il sig. è deceduto a distanza di sette anni dal contratto di vitalizio), si mostravano ER capaci di intendere e volere e pienamente consapevole del contenuto dell'atto che si apprestavano a sottoscrivere alla presenza del Notaio (circostanza non in contestazione) e, soprattutto, delle motivazione che li avevano determinati a trasferire, riservandosi l'usufrutto, gli immobili sopra descritti al figlio ad alla moglie di questi, , e che si CP_1 Controparte_2 affidavano integralmente a questi ultimi ed, in particolare, al figlio per cui, CP_1 diversamente da quando eccepito dall'attrice, può indubbiamente ritenersi sussistente nel contratto in esame l'elemento aleatorio determinato dalla imprevedibile durata della vita dei vitaliziati, i quali avevano rispettivamente 83 anni e 78 anni al momento della stipula e godevano di buona salute, senza che fossero stati neppure allegati elementi che inducessero a presagirne la morte in breve termine. Risulta inoltre sufficientemente provata la continua presenza del figlio e della nuora e la loro costanza nella cura e nell'impegno nei confronti dei vitaliziati che consente di ritenere come i convenuti avesse adempiuto all'obbligazione di assistenza materiale e spirituale.
26. Viceversa, l'attore non ha nemmeno allegato e formulato richieste istruttorie dirette a contrastare, anche con propri testimoni, quanto dichiarato dai sig.ri CP_4 [...]
e e/o a dimostrare che i convenuti non abbiano Per_5 Controparte_6 Persona_4 adempiuto agli obblighi di cui al contratto e, soprattutto non ha allegato elementi certi e/o prodotto certificazione sanitaria, che inducessero a presagirne la morte in breve termine dei vitaliziati. Inoltra l'attore, pur allegando che il contratto de quo fosse una donazione, non ha fornito prova né che si trattasse di una donazione sic et simpliciter, né che si trattasse di un contratto oneroso dissimulante una donazione.
pagina 8 di 12 27. Per quanto attiene infine alla proporzionalità delle prestazioni assunte dalle parti con il contratto di vitalizio alimentare del 24 aprile 2013 per notaio si rileva come che anche Per_1 in questo caso l'attore non ha allegato e formulato richieste istruttorie finalizzate a dimostrare che vi era certa ed evidente sproporzione e/o non equivalenza tra il valore dei beni immobili trasferiti con riserva di usufrutto ed il valore della prestazione cui si erano obbligati i convenuti, ciò che porta indubbiamente a ritenere non sufficientemente provato e, quindi, ad escludere che il contratto in esame, inversamente a quanto allegato dalla parte attrice, dissimuli una donazione, eventualmente gravata da “modus”.
28. In definitiva risulta, dunque, sufficientemente provato dai convenuti l'esistenza dell'elemento dell'aleatorietà che caratterizza il contratto di vitalizio alimentare/assistenziale quale quello in esame, ovvero l'incertezza obiettiva iniziale in ordine non solo alla durata di vita del vitaliziato, ma anche alla natura ed entità delle prestazioni e, cioè, l'incertezza tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, che contraddistingue il contratto di vitalizio anche dalla donazione (cfr. ex multis Cass. civ. sez. II, 25/03/2013, n. 7479).
29. Rilevato ulteriormente che l'attore ha chiesto procedersi alla previa collazione di tutte le disposizioni fatte in vita dal de cuius e al rendiconto da parte dei e, quindi, “[…] dichiararsi lo scioglimento della comunione tra gli eredi del defunto e, determinarsi, per ER
l'effetto, l'entità delle quote spettanti a ciascun erede in base alle norme che disciplinano la successione ab intestato, ordinando la divisione di detta comunione in ragione delle quote spettanti per legge a ciascuno degli attuali componenti, reintegrando in tal modo l'attore nella quota necessaria e ordinando, altresì, il rendiconto e procedendo all'attribuzione delle quote reali […]”.
30. Per cui l'attore, oltre contratto di vitalizio esaminato, ha contestato anche l'allegato contratto di compravendita del 15.10.2007 notaio con il quale ed Per_1 ER CP
- unitamente a e - hanno venduto a ed a
[...] Tes_1 CP_4 Controparte_1 sua moglie , in regime di comunione legale dei beni (cfr. contratto), ciascuno Controparte_2 per i propri diritti e solidalmente per l'intero, la piena proprietà di un appartamento e un fondaco siti in Sulmona, Via Papa Innocenzo VII, in quanto dissimulerebbe una donazione - che come tale deve essere valutat ed inquadrato nella dimensione ereditaria -, atteso che
[...]
ed non avevano mai riscosso il prezzo della loro quota di proprietà, pari a Per_2 CP euro 20.650,00; che l'assegno, mai incassato, consegnato al momento della stipula della compravendita, era intestato alla sola e che il prezzo era inferiore al valore di CP mercato dell'immobile.
31. Dunque, secondo la prospettazione dell'attore, indizi della asserita simulazione dell'atto di compravendita in esame, risulterebbero: 1. dal non aver gli acquirenti mai riscosso il prezzo della loro quota di proprietà, pari a euro 20.650 (allegando a prova copia movimentazione dal 01.01.2010 al 19.6.20202 del libretto di risparmio n. 31018207 intestato a e ER CP
cfr. doc. 4, fasc. att.); 2. dall'essere l'assegno consegnato al momento della stipula della
[...] compravendita intestato alla sola e mai incassato;
3. dall'essere in prezzo inferiore al CP valore di mercato dell'immobile.
pagina 9 di 12 32. Anche tale domanda risulta priva di fondamento.
33. Preliminarmente osserva il Tribunale come il tenore dell'atto di citazione consente di affermare che, nella fattispecie in esame è stata avanzata dall'attore la sola domanda di divisione, ricompensava anche dei beni oggetto dei menzionati contratti asseritamente oggetto di simulazione, ma senza che fosse stata anche esercitata l'azione di riduzione, la qual cosa impedisce di poter farsi ricorso alle presunzioni per dimostrare la natura liberale del contrato di cui si discute apparentemente oneroso.
34. Costituisce principio consolidato cui deve darsi seguito in questa sede, quello per cui,
“Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo” (cfr. Cass. civ. sez. II, 21/12/2021, n. 41132; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. II, 25/05/2001, n. 7134; Cass. civ. sez. VI, 11/01/2018, n. 536).
35. Dal tenore della citazione, come già evidenziato, emerge che l'attore ha chiesto disporsi la divisione dei beni caduti in successione, sia pure specificando la necessità di includere nell'asse anche le somme asseritamente distratte dal patrimonio del de cuius ed i beni oggetto dei richiamati contratti dissimulanti donazioni, ma ciò sempre ai fini della semplice divisione, secondo le quote legittime o testamentarie, e senza che a tale richiesta fosse in alcun modo accompagnata l'allegazione di una lesione della quota di riserva. Ciò che consente di affermare che l'esercizio delle predette domande di simulazione sia avvenuto spendendo la qualità di eredi (potendo l'accertamento della simulazione essere funzionale anche alla sola collazione delle donazioni dissimulate) e non anche quella di aventi causa da un legittimario, in assenza di conclusioni che potessero richiamare l'esigenza di tutela della quota di riserva.
36. Considerato dunque che risulta formalmente richiesta la sola divisione dei beni relitti, appare pertinente altresì il richiamo al principio secondo cui l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione, con la conseguenza che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione (cfr. Cass. civ. sez. II, 04/09/2020, n. 18468; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. VI, 17/07/2019, n. 19284) o che viceversa in quella di divisione sia implicitamente inclusa quella di riduzione (cfr. Cass. civ. sez. II, 10/11/2010, n. 22885).
37. La cassazione ha inequivocabilmente chiarito che “L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perché la prima presuppone l'esistenza di pagina 10 di 12 una comunione tra gli aventi diritto all'eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il "de cuius" ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie. Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest'ultima sicché, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di "petitum" e "causa petendi" (cfr. Cass. civ. sez. II, 04/09/2020, n. 18468; Cass. civ. sez. VI, 17/07/2019, n. 19284; Cass. civ. sez. II, 10/11/2010, n. 22885; Cass. civ. sez. II, 23/01/2007, n. 1408).
38. Rilevato dunque che, quanto alle domande di simulazione, l'attore ha agito nella qualità di erede del suo dante causa, ma senza spendere anche la qualità di legittimario del medesimo, applicati i richiamati principi nella fattispecie in esame, ne consegue che la prova della simulazione non poteva avvenire in deroga alle limitazioni poste dall'art. 1417 c.c..
39. Considerato che i documenti prodotti in atti dai convenuti siano dimostrativi di un versamento del prezzo della compravendita (consegna dinanzi al Notaio di un assegno non trasferibile specificamente intestato alla sig.ra e di un effettivo incasso CP_8
(contabilizzazione della materiale uscita del denaro dal proprio conto corrente) incombeva sull'attore l'onere di provare la retrocessione del denaro.
40. Ed infatti, i convenuti hanno provato non solo il versamento dell'assegno non trasferibile intestato a dinanzi al Notaio che ne ha attestato la corresponsione (doc. 6, assegno CP_8 avente medesima matrice di quello dichiarato nel contratto), ma anche l'esborso e l'incasso effettivo del denaro, dimostrato dalla contabilizzazione del medesimo assegno addebitato, in data 31.12.2008, sul conto corrente intestato esclusivamente ai convenuti – e quindi di un materiale incasso che poteva essere compiuto solo dall'intestato beneficiario dell'assegno – come risulta dall'estratto conto prodotto in atti in atti (cfr. doc. 7 fasc. conv.).
41. L'attore, di contro, avrebbe dovuto provare che il denaro non fosse mai effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del de cuius, o che una volta entrato fosse da essa uscito e restituito ai convenuti (mediante prelievi dal proprio conto corrente, bonifici, assegni, et similia), prova che, si ritiene, non è stata resa, atteso che, a sostegno della propria eccezione, l'attore ha allegato soltanto una copia movimentazione dal 01.01.2010 al 19.6.2020 del libretto di risparmio n. 31018207 intestato a e (cfr. doc. 4, fasc. att.), quindi ER CP decorrente da un periodo (01.01.2010), successivo rispetto alla data (31.12.2008) in cui risulta contabilizzato l'assegno sul conto corrente dei convenuti. Dunque, non vi sono prove che il predetto assegno non fosse stato incassato, come non vi sono prove di movimentazioni di somme di denaro analoghe a quelle versate dai convenuti a partire dal 31.12.2008 in favore dei convenuti e . Controparte_1 Controparte_2
42. Con riferimento alla differenza del valore dichiarato nel contratto (euro 41.300,00) rispetto al valore di mercato dell'immobile, si rileva che l'attore non ha provato né allegato il valore di mercato del bene, non potendosi escludere aprioristicamente che il valore di € 41.300,00 non possa rispecchiare il valore di mercato del predetto immobile. Al riguardo l'attore non ha articolato mezzi istruttori o prodotto documenti provanti il valore di mercato dei beni ceduti.
43. Infine non può riconoscersi idonea prova dell'asserita simulazione la circostanza che pagina 11 di 12 l'assegno risulta intestato alla sola (moglie del de cuius e venditrice dei beni in CP questione) atteso che, come documentato dai convenuti (mediante la produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio dei coniugi e dal che evince che essi, ER CP mancanza di annotazione contraria, avevano sempre mantenuto il regime di comunione dei beni) e così come emerge dal contratto in esame, al momento della sottoscrizione del contratto, erano in regime di comunione legale dei beni, sicché la somma versata ad un coniuge in regime di comunione equivaleva ad incasso anche per l'altro, tanto più che il libretto postale risulta intestato ad entrambe i coniugi sul quale quindi entrambi, in assenza di diversa e comprovata convenzione, potevano operare.
44. Considerato altresì che alla stipula del contratto di compravendita non erano presenti testimoni, non vi è riserva di usufrutto da parte dei veditori e non risulta convivenza tra i convenuti e i venditori, assenza ed elementi che eventualmente non depongono in favore di una compravendita dissimulante donazione.
45. Conclusivamente le domande di simulazione azionate dall'attore, per i motivi esposti, non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, vanno respinte.
46. Considerato che le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento della comunione tra gli eredi del defunto (i convenuti, tenendo conto delle volontà espresse nel ER testamento di quest'ultimo, e nei limiti di legge applicabili anche in ordine all'assegnazione della quota disponibile), sicché la causa va rimessa sul ruolo con contestuale ordinanza dovendosi nominare, un consulente per ai fini della ricostruzione e alla stima dell'asse ereditario e alla formazione delle quote di ciascun coerede, nonché ad ogni altro incombente di natura tecnica necessario ai fini della divisione.
47. Le spese vanno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, definitivamente pronunciando nella causa n. 233/2021 R.G., ogni contraria domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta per i motivi esposti le domande di simulazione dei contratti descritti in citazione proposte da;
Parte_1
2. dichiara aperta la successione di . ER
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Sulmona, 03.01.2025.
IL Giudice Onorario
f.to digt. Angelo Di Francescantonio
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