Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancato sopralluogo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che nessuna norma impone all'Agenzia delle Entrate di effettuare un sopralluogo preventivo per valutare la correttezza di una DOCFA, specialmente in caso di modifica della destinazione d'uso senza opere materiali. Ha citato l'art. 11 del D.L. n. 70/1988.

  • Rigettato
    Contrasto dell'avviso di accertamento con la normativa urbanistica per presentazione CILA

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, spiegando che ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, classe e rendita, l'Agenzia delle Entrate deve considerare le caratteristiche oggettive del bene e la sua potenzialità reddituale, indipendentemente dall'uso concreto o dalla presentazione di una CILA. Ha citato Cass. Sez. 5, 10/06/2015, n. 12025 e Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22103 del 11/09/2018.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni
    Numero : 17
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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