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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5734/2025 R.G. promossa da:
, n. a Messina (ME) il 15/02/1992 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1 dif. dall' avv. Rapisarda Alessia, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 02/03/1992 (C.F.: ). Controparte_1 C.F._2 resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 02/07/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.05.2025, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ex artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 11-12 e 47
c.p.c., a tutela del figlio nato a [...] il [...] dalla sua unione con Persona_1
, altresì formulando istanza per la concessione di provvedimenti indifferibili Controparte_1 per violenza domestica assistita ex art. 473 bis 15 e 40 ss. c.p.c. Esponeva, in particolare, di essere stata vessata e manipolata psicologicamente dal resistente sin dalla gravidanza, e che gli episodi erano continuati anche dopo la nascita del figlio tanto che in data 27.02.2025 presentava querela presso la questura di Catania – Per_1 commissariato di P.S. di Librino.
Chiedeva, quindi, l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di lei e la Per_1 regolamentazione dei rapporti col padre, nonché un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo.
, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio restando contumace. Controparte_1
In data 02.07.2025, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, comparivano personalmente e , dichiarando a verbale (depositato al fascicolo Parte_1 Controparte_1 telematico) di essere tornati a vivere insieme anche nell'interesse del figlio minore. La resistente, interrogata dal G.D., precisava che l'episodio esposto in querela era di natura isolata e che allo stato i rapporti procedevano bene;
il resistente dichiarava di essere dispiaciuto di quanto successo, e che quella di tornare insieme era una scelta ponderata.
Il procuratore della resistente, quindi, preso atto della rinuncia della si rimetteva al Pt_1 collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante le dichiarazioni rese in udienza da parte della ricorrente ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere, anche con riferimento alle richieste di affidamento e mantenimento del minore dal momento che i genitori sono tornati a Per_1 vivere insieme.
Tuttavia, in relazione agli episodi esposti dalla ricorrente che contemplano fatti di c.d. violenza assistita nei confronti del minore, ritiene il Collegio che sia opportuno trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, per quanto di competenza ai fini di un eventuale monitoraggio del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5734/2025 R.G., così statuisce:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.
Spese irripetibili. Così deciso in Catania, il 04.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5734/2025 R.G. promossa da:
, n. a Messina (ME) il 15/02/1992 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1 dif. dall' avv. Rapisarda Alessia, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 02/03/1992 (C.F.: ). Controparte_1 C.F._2 resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 02/07/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.05.2025, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ex artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 11-12 e 47
c.p.c., a tutela del figlio nato a [...] il [...] dalla sua unione con Persona_1
, altresì formulando istanza per la concessione di provvedimenti indifferibili Controparte_1 per violenza domestica assistita ex art. 473 bis 15 e 40 ss. c.p.c. Esponeva, in particolare, di essere stata vessata e manipolata psicologicamente dal resistente sin dalla gravidanza, e che gli episodi erano continuati anche dopo la nascita del figlio tanto che in data 27.02.2025 presentava querela presso la questura di Catania – Per_1 commissariato di P.S. di Librino.
Chiedeva, quindi, l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di lei e la Per_1 regolamentazione dei rapporti col padre, nonché un assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo.
, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio restando contumace. Controparte_1
In data 02.07.2025, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, comparivano personalmente e , dichiarando a verbale (depositato al fascicolo Parte_1 Controparte_1 telematico) di essere tornati a vivere insieme anche nell'interesse del figlio minore. La resistente, interrogata dal G.D., precisava che l'episodio esposto in querela era di natura isolata e che allo stato i rapporti procedevano bene;
il resistente dichiarava di essere dispiaciuto di quanto successo, e che quella di tornare insieme era una scelta ponderata.
Il procuratore della resistente, quindi, preso atto della rinuncia della si rimetteva al Pt_1 collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante le dichiarazioni rese in udienza da parte della ricorrente ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere, anche con riferimento alle richieste di affidamento e mantenimento del minore dal momento che i genitori sono tornati a Per_1 vivere insieme.
Tuttavia, in relazione agli episodi esposti dalla ricorrente che contemplano fatti di c.d. violenza assistita nei confronti del minore, ritiene il Collegio che sia opportuno trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, per quanto di competenza ai fini di un eventuale monitoraggio del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5734/2025 R.G., così statuisce:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.
Spese irripetibili. Così deciso in Catania, il 04.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco