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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18679 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 7356/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7356/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 07/11/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. PARENTI LUIGI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 08/01/1982, rappresentata e difesa dagli avv.ti CIOCCIA CRISTINA e ROIATI
ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/02/2024 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale intrapresa con era nata Controparte_1
la figlia (Roma, 02.05.2022) e che in data 30.12.2022 la Procura della Persona_1
repubblica presso il Tribunale di Roma aveva autorizzato l'accordo raggiunto dalle parti, a seguito di procedura di negoziazione assistita, in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni precedentemente stabilite.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla controparte.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
28.10.2024 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni di seguito integralmente riportate: “fermo restando l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, il collocamento della stessa in via preferenziale presso la madre e le altre condizioni di visita, il padre vedrà la figlia a decorrere da novembre 2024 a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,30 sino alla domenica sera;
a far data dal dicembre 2024 il padre si impegna a versare in tre mesi il debito pregresso per il mantenimento non versato, pari complessivamente a € 2.200,00
(rata mensile € 733,00); il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 450,00 a decorrere dal mese di novembre 2024, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni concordate dalle parti e rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore in conformità a quanto previsto Persona_2 nell'accordo congiunto di cui al verbale del 28.10.2024, integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 26/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7356/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 07/11/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. PARENTI LUIGI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 08/01/1982, rappresentata e difesa dagli avv.ti CIOCCIA CRISTINA e ROIATI
ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/02/2024 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale intrapresa con era nata Controparte_1
la figlia (Roma, 02.05.2022) e che in data 30.12.2022 la Procura della Persona_1
repubblica presso il Tribunale di Roma aveva autorizzato l'accordo raggiunto dalle parti, a seguito di procedura di negoziazione assistita, in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni precedentemente stabilite.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla controparte.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
28.10.2024 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni di seguito integralmente riportate: “fermo restando l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, il collocamento della stessa in via preferenziale presso la madre e le altre condizioni di visita, il padre vedrà la figlia a decorrere da novembre 2024 a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,30 sino alla domenica sera;
a far data dal dicembre 2024 il padre si impegna a versare in tre mesi il debito pregresso per il mantenimento non versato, pari complessivamente a € 2.200,00
(rata mensile € 733,00); il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 450,00 a decorrere dal mese di novembre 2024, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni concordate dalle parti e rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore in conformità a quanto previsto Persona_2 nell'accordo congiunto di cui al verbale del 28.10.2024, integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 26/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi