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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
( ) nato a [...] il [...] e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) nata a [...] il [...], con gli avv.ti Salvatore Ingrassia e Cristina Disanto;
C.F._2
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], con l'avv. Stefania Schillaci;
CP_1 C.F._3
Conclusioni: conclusioni: come da verbale del 31 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda risarcitoria di cui all'atto di citazione va disattesa.
Poiché il convenuto ha specificamente contestato che l'incendio siasi propagato al fondo degli attori dal fondo da lui detenuto (“… l'incendio, è partito da valle a nord per poi raggiungere prima i terreni degli attori e poi quello del …”), la difesa degli attori ha chiesto di provare tale decisivo CP_1 elemento di fattispecie attraverso prova per testi, e, in particolare, con questo articolo di prova
(contenuto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c.): “Vero o non vero che in data 11 Agosto
2021 il terreno sito in Paternò Contrada Poggio Monaco adiacente alla SP 15 di proprietà di
[...] e , veniva interessato da un incendio propagatosi dall'appezzamento di Parte_1 Parte_2 terreno limitrofo nel possesso di ?”, con i testi sigg.ri e CP_1 Tes_1 Pt_3
Escussi entrambi all'udienza del 3 dicembre 2024, essi hanno asseverato con certezza il pessimo stato di manutenzione del fondo detenuto dal convenuto, ma non che le fiamme siano partite da esso e si siano propagate nel fondo degli attori.
Il fatto che il fondo detenuto dal convenuto non fosse mantenuto e, in particolare, che esso mancasse di una linea tagliafuoco, non assume alcun rilievo se prima di ciò non si accerta che le fiamme siano partite dal fondo detenuto dal convenuto e poi si siano propagate nel fondo degli attori.
Anche il resto degli elementi probatori emergenti dai documenti prodotti da parte attrice non risultano decisivi per ricostruire la propagazione del fuoco.
Secondo soccombenza gli attori devono rifondere il convenuto delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi Euro 4.835,00 (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 5.200,00).
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna e a rifondere Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in Euro 4.835,00 per compensi al difensore, oltre i. v. a. CP_1
e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. G. Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
( ) nato a [...] il [...] e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) nata a [...] il [...], con gli avv.ti Salvatore Ingrassia e Cristina Disanto;
C.F._2
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], con l'avv. Stefania Schillaci;
CP_1 C.F._3
Conclusioni: conclusioni: come da verbale del 31 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda risarcitoria di cui all'atto di citazione va disattesa.
Poiché il convenuto ha specificamente contestato che l'incendio siasi propagato al fondo degli attori dal fondo da lui detenuto (“… l'incendio, è partito da valle a nord per poi raggiungere prima i terreni degli attori e poi quello del …”), la difesa degli attori ha chiesto di provare tale decisivo CP_1 elemento di fattispecie attraverso prova per testi, e, in particolare, con questo articolo di prova
(contenuto nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c.): “Vero o non vero che in data 11 Agosto
2021 il terreno sito in Paternò Contrada Poggio Monaco adiacente alla SP 15 di proprietà di
[...] e , veniva interessato da un incendio propagatosi dall'appezzamento di Parte_1 Parte_2 terreno limitrofo nel possesso di ?”, con i testi sigg.ri e CP_1 Tes_1 Pt_3
Escussi entrambi all'udienza del 3 dicembre 2024, essi hanno asseverato con certezza il pessimo stato di manutenzione del fondo detenuto dal convenuto, ma non che le fiamme siano partite da esso e si siano propagate nel fondo degli attori.
Il fatto che il fondo detenuto dal convenuto non fosse mantenuto e, in particolare, che esso mancasse di una linea tagliafuoco, non assume alcun rilievo se prima di ciò non si accerta che le fiamme siano partite dal fondo detenuto dal convenuto e poi si siano propagate nel fondo degli attori.
Anche il resto degli elementi probatori emergenti dai documenti prodotti da parte attrice non risultano decisivi per ricostruire la propagazione del fuoco.
Secondo soccombenza gli attori devono rifondere il convenuto delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi Euro 4.835,00 (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 5.200,00).
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna e a rifondere Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in Euro 4.835,00 per compensi al difensore, oltre i. v. a. CP_1
e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 22 dicembre 2025
Il g. u.
Dott. G. Cataldo