TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. VA La LL, all'esito dell'udienza del 19 settembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3842/2022 R.G., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in NO, Parte_1 C.F._1
Vico I Crotone n 25, presso lo studio dell'avv.to Francesco GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
CI il Grande, elettivamente domiciliato in Locri, alla via G. Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo AUTIERI e Dario Cosimo ADORNATO, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 23.01.2023, rep. 37590, Persona_1
pec: t;
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 25.11.2022, ha esposto di essere stato assunto con Parte_1 contratto a tempo determinato alle dipendenze della ditta “Autoservice il Sole s.a.s. di AR
MA & C.”, quale operaio comune di livello C4, limitatamente al periodo dal 09.01.2017 Pag. 1 a 7 al 20.01.2017; che ha lavorato dal lunedì al sabato, per 40 ore settimanali, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 17.40; che nello svolgimento delle mansioni è stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico della titolare, AR MA, la quale si occupava anche della corresponsione della retribuzione;
che l' , a mezzo raccomandata, gli ha notificato il CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro per il periodo dal 09.01.2017 al 20.01.2017 con la seguente motivazione:” risultati insussistenti per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art 2094 c.c.”, con conseguente venir meno dei presupposti per le connesse prestazioni previdenziali;
che ha promosso ricorso amministrativo e lo stesso è rimasto senza esito;
che il provvedimento di disconoscimento è illegittimo stante la sussistenza di un valido rapporto di lavoro. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:” Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra il sig. e la ditta “Autoservice Parte_1
il Sole di S.A.S. di AR MA & C” per il periodo dal 09.01.2017 al 20.01.2017, anche ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali;
Con vittoria di spese , diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1 contestato gli assunti di parte ricorrente e si è riportato agli esiti del verbale ispettivo n.
2018017197/DDL del 29.03.2022 emesso nei confronti della ditta “Autoservice il Sole di
AR MA & C.”, relativo al periodo dal 01.07.2015 al 31.03.2021, a seguito del quale sono stati disconosciuti dei rapporti di lavoro tra cui quello del ricorrente, come da provvedimento emesso dalla sede di Reggio Calabria in data 19.7.2022 e ritualmente CP_1 notificato. Ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni:” Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - nel merito: respingere integralmente il ricorso presentato da , perché infondato in fatto e in diritto e tutte le Parte_1
domande dal medesimo promosse;
- per l'effetto: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del
09.05.2025.
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del rapporto di lavoro quale operaio di livello C4 del CCNL di riferimento, con mansioni di coadiutore del lavoro degli operai di
Pag. 2 a 7 livello superiore, per il periodo dal 09.01.2017 al 20.01.2017, con le connesse conseguenze di natura previdenziale e assistenziale.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Nel caso in esame la cancellazione è scaturita dal verbale ispettivo del 29.03.2022, che ha interessato il periodo dal 01.07.2015 al 31.03.2021, redatto nei confronti della società
Autoservice il Sole s.a.s. di AR MA & C.
A prescindere, dunque, dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, che deve intendersi integralmente richiamato, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass., 12.8.2004, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo. Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione di quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass.
n.10529/1996, n.9292/2000).
A tale fine va ricordato che la documentazione prodotta (lettera di assunzione, busta paga, certificazione unica anno 2018, estratto conto previdenziale e certificazione rilasciata
Pag. 3 a 7 dal centro per l'impiego di Locri) non è da sola sufficiente a supportare le richieste della parte ricorrente.
Il quadro probatorio in tema di lavoro subordinato, nel caso di specie di operaio di livello C4 con le mansioni indicate in ricorso, necessita infatti dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali,
l'esistenza del rapporto di lavoro.
In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Ed infatti, va ricordato che, come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cassazione n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dalla norma in esame si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Rispetto a tale quadro fattuale, parte ricorrente ha genericamente allegato di aver rispettato un orario di lavoro, di aver seguito le direttive del datore di lavoro, senza tuttavia allegare o indicare il tipo di mansioni svolte.
Spetta a colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato fornire la prova in modo certo dell'elemento tipico qualificante il requisito della
Pag. 4 a 7 subordinazione (cfr., ex multis, in questo senso Cassazione civile sez. lav., 19/01/2021, n.
809).
L'onere della prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 414 cpc, che l'attore indichi, in maniera più dettagliata possibile, compatibilmente con la natura del rapporto controverso, i criteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il rapporto di lavoro subordinato è peraltro espressione dell'archetipo legale di cui all'art. 2094 c.c.
È il ricorrente, pertanto, che ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto e di fornire in ossequio all'art. 414 comma 1 n. 4 il maggior numero di elementi di fatto a sostegno della propria domanda.
Tale condizione, invero, non risulta affatto soddisfatta né in ricorso, e neppure può dirsi emersa all'esito della prova per testi.
A tal fine è necessario dare conto degli esiti delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 09.05.2025. Appare opportuno iniziare dalla deposizione del teste
[...]
che ha dichiarato: “(…) Conosco dal 1987 perché quando mi sono Tes_1 Parte_1 trasferito da Torino a NO eravamo vicini di casa. AD Io lavoro da anni in edilizia, adesso ho un'impresa a mio nome. So che il ricorrente ha lavorato come autista, ma non so per chi e non ricordo in che periodo. AD Poi nel 2017 io lo portavo a a lavorare era il Pt_2
mese di gennaio 2017, partendo da NO, è successo una sola volta. AD Lui in quel giorno non aveva l'uso della macchina. AD Lavorava per un autolavaggio. AD Io lo ho portato lì, nel piazzale e me ne sono andato, ricordo che sono andato a prenderlo il giorno dopo. AD Non ricordo il nome dell'autolavaggio AD Io non l'ho visto lavare auto, lì
c'erano altri camion, AD non ricordo il nome del titolare dell'autolavaggio. AD Ricordo che lì ha lavorato poco, forse meno di 15-20 giorni. AD Penso sia stato pagato, ma non abbiamo mai parlato di queste cose”, per proseguire con il teste , il quale ha Testimone_2
riferito:” (…) Conosco perché nel 2017 ha lavorato nell'autolavaggio, io Parte_1
faccio l'autista di linea per SABASERVICES SRL con sede in e quando tornavo portavo Pt_2
Pag. 5 a 7 l'autocarro per farlo lavare. Era gennaio del 2017, lui avrà lavorato per 10-15 giorni, non so dire perché ha lasciato, forse non si è trovato bene ed ha lasciato. AD So che lui è di
NO e che abita lì. AD Il nome dell'autolavaggio era Autoservice il sole, non ricordo di preciso il nome della società, il titolare è qualcuno dei e figli, di . Controparte_2 Pt_2
Non so dire se lui è stato pagato. AD lui iniziava a lavorare alle 7.30-8 e finiva alle 18. AD
So che prima ha lavorato come autista, non so dire per chi”.
Va considerato che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva delle deposizioni acquisite e non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e della disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni.
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono lacunose e non circostanziate.
In particolare, ha rilasciato dichiarazioni assolutemente generiche e Testimone_1
prive di alcuna indicazione utile ai fini del riscontro probatorio. In tal senso, ha affermato di aver accompagnato il ricorrente a lavoro “una sola volta (…) lo ho portato lì, nel piazzale e me ne sono andato, ricordo che sono andato a prenderlo il giorno dopo”, ed ha altresì sostenuto di non ricordare “il nome dell'autolavaggio (…) non ricordo il nome del titolare dell'autolavaggio”.
Allo stesso modo, non è stato in grado di indentificare il titolare della Testimone_2 società “il titolare è qualcuno dei e figli, di ”. Orbene, a tal riguardo, Controparte_2 Pt_2
occorre evidenziare che quest'ultimo, tenuto conto degli esiti degli accertamenti eseguiti, è coniuge della titolare della ditta dell'autolavaggio, nonché precedente datore di lavoro del ricorrente: “ i tre nominativi sopra citati e cioè (…) risultano essere stati tutti Parte_1
dipendenti di come conducenti autotreno e con contratti di Controparte_3 lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 2015 al 2017 (…); per tutti, (…), il rapporto di lavoro con la è cessato per dimissioni, e dopo pochissimi giorni Controparte_3 dalle stesse i tre lavoratori sono stati assunti da Autoservice Il Sole a tempo determinato per periodi brevissimi (circa 10 giorni) al termine dei quali è stata richiesta la Naspi” (cfr. pag
3 verbale).
All'esito di tale disamina, va dunque dato atto che le dichiarazioni esaminate non hanno confermato quanto genericamente allegato dalla parte ricorrente in ordine al periodo lavorativo, alle mansioni svolte ed al vincolo di subordinazione;
dunque, non appaiono
Pag. 6 a 7 sufficienti a contrastare le risultanze dell'accertamento ispettivo durante il quale, tra l'altro, il lavoratore, sebbene convocato, non si è presentato a rendere dichiarazioni.
All'esito della fase istruttoria, non risultano invero note le mansioni svolte, né è emersa alcuna prova, neppure sintomatica, dell'imprescindibile requisito della subordinazione al potere gerarchico datoriale.
Pertanto, ribadito che i documenti di formazione datoriale sono teleologicamente preordinati alla costruzione di una apparente, fittizia regolarità della subordinazione, di talché essi appaiono screditati di valore probatorio utile per l'accoglimento della domanda, e valutato l'esito inconsistente della prova per testi, può dirsi che, in ultimo, emerge un quadro nebuloso ed indefinito, privo di riferimenti certi, che assomiglia alla predisposizione di un'architettura vuota oltre la quale non è possibile apprezzare, e neppure intravedere alcuna sostanza sintomatica della subordinazione.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e, in considerazione della natura previdenziale della materia trattata e dello scaglione di riferimento nei parametri minimi, esse sono determinate, visto il DM 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in complessivi
€3.100,00, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- rigetta il ricorso promosso da;
Parte_1
2.- condanna , al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi €3.100,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 19 ottobre 2025
Il Giudice
VA La LL
Pag. 7 a 7