Versione
4 maggio 1999
4 maggio 1999
Art. 13. (Istituzione della tessera elettorale) 1. Con uno o piu' regolamenti, da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali e' rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonche' il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore e' assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
d) la tessera e' idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
e) le modalita' di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identita' prevista dall' articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come modificato dall' articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 .
a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali e' rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonche' il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore e' assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
d) la tessera e' idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
e) le modalita' di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identita' prevista dall' articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come modificato dall' articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 .
Commentari • 6
- 1. IL MECCANISMO ELETTORALE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 8.349529
[…] Attualmente il diritto di voto è esercitato per mezzo della tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999 n. 120, e istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio certificato elettorale, è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di residenza. […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2024, n. 1375Provvedimento: […] con l'interpretazione data all'art. 143 bis cod. civ. circa la sua facoltatività, che parrebbe esclusa dall'uso dell'indicativo del verbo “aggiungere”. Sostiene, poi, l'appellante l'abrogazione implicita dell'art. 5 d.p.r. 223/1967 ad opera dell'art. 13 legge 120/1999, istitutiva della “tessera elettorale”. Non si condivide la tesi per due ordini di motivi: in prima battuta si rileva come la legge 120/99 riguardi altro oggetto rispetto alla formazione delle liste elettorali, perseguendo finalità estranee allaLeggi di più...
- art. 143 bis cc·
- disparità di trattamento·
- art. 5 D.P.R. 223/1967·
- giurisdizione amministrativa·
- risarcimento danni·
- rettifica liste elettorali·
- abrogazione implicita·
- legittimità costituzionale·
- art. 7 cod. civ.·
- diritto al nome