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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ET VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 47 74028 Sava TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4382 2019 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24 dicembre 2024 il Comune di Sava notificava ad Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo n. 4382/2019 per IMU 2019.
Con ricorso notificato il 21.2.2025 e iscritto al n. R.G. 222/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso e deduceva che la differenza d'imposta a debito accertata era frutto di un evidente errore commesso dall'Ufficio che, per come facilmente riscontrabile a pag. 3 dell'avviso di accertamento, aveva considerato lo stesso immobile per ben due volte, quindi duplicandolo.
Il Ricorrente_1 chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Con successiva memoria il contribuente dava atto che l'Ufficio tributi dell'Ente, accortosi dell'errore, gli aveva notificato atto di annullamento del provvedimento n. 4382/2019 del 24.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto di quanto innanzi, il giudizio va definito con declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza (virtuale) e si liquidano come da dispositivo, ex art. 28, comma 2, D.
M. 140/2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e condanna il Comune di Sava al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 100,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ET VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 47 74028 Sava TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4382 2019 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24 dicembre 2024 il Comune di Sava notificava ad Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo n. 4382/2019 per IMU 2019.
Con ricorso notificato il 21.2.2025 e iscritto al n. R.G. 222/2025 il contribuente impugnava il predetto avviso e deduceva che la differenza d'imposta a debito accertata era frutto di un evidente errore commesso dall'Ufficio che, per come facilmente riscontrabile a pag. 3 dell'avviso di accertamento, aveva considerato lo stesso immobile per ben due volte, quindi duplicandolo.
Il Ricorrente_1 chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Con successiva memoria il contribuente dava atto che l'Ufficio tributi dell'Ente, accortosi dell'errore, gli aveva notificato atto di annullamento del provvedimento n. 4382/2019 del 24.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto di quanto innanzi, il giudizio va definito con declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza (virtuale) e si liquidano come da dispositivo, ex art. 28, comma 2, D.
M. 140/2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e condanna il Comune di Sava al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 100,00, oltre accessori come per legge.