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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 35650/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Sergio Massimo Mancusi) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della Legge 222/84, riconosciuta con la Sentenza n. 7768/2023 (RG n. 14935/2023) del 14.09.2023, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.12.2021, oltre accessori di legge fino al saldo. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento del giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (RG n. 14935/2023); di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta in data 21 settembre 2023, ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data CP_1 odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva CP_1 dichiarato contumace alla udienza odierna, nel corso della quale la causa veniva chiamata per la discussione. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta. Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP03”, in data 21 settembre 2023. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 3 ottobre 2024. Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2 pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, udito il Procuratore della parte costituita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della Legge 222/84, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 14.12.2021, oltre accessori con decorrenza di legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 8 gennaio 2025 Il giudice Antonianna Colli
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 35650/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Sergio Massimo Mancusi) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della Legge 222/84, riconosciuta con la Sentenza n. 7768/2023 (RG n. 14935/2023) del 14.09.2023, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.12.2021, oltre accessori di legge fino al saldo. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento del giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (RG n. 14935/2023); di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta in data 21 settembre 2023, ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data CP_1 odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva CP_1 dichiarato contumace alla udienza odierna, nel corso della quale la causa veniva chiamata per la discussione. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e come tale merita di essere accolta. Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP03”, in data 21 settembre 2023. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 3 ottobre 2024. Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2 pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, udito il Procuratore della parte costituita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della Legge 222/84, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 14.12.2021, oltre accessori con decorrenza di legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 8 gennaio 2025 Il giudice Antonianna Colli
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