Articolo 15 della Legge 10 luglio 1930, n. 1078
Articolo 14
Versione
2 settembre 1930
Art. 15.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni.


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Acerbo - Rocco -
Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 2 settembre 1930