Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 13/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00873/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02199/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2023, proposto da
Società sportiva dilettantistica Pac s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Carmen Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acireale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento avente ad oggetto “S.C.I.A. prot. n. 62516 del 27/07/2022 in sanatoria ai sensi art. 37 D.P.R. 380/01 URBIX 958/23 - Comunicazione di inefficacia”, emesso in data sconosciuta dal Comune di Acireale Area 6 - Urbanistica Settore 6.1 – Urbanistica”, notificato a mezzo pec in data 19 luglio 2023;
- di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale;
- e, ove occorra, del parere espresso in data 28/3/2023 dall'Area 6 - Urbanistica Settore 6.1 - Urbanistica, citato nel provvedimento impugnato;
-e, in subordine, per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis della l. 241/90, come recepito in Sicilia dalla l.r. 10/1990, dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Salvatore Accolla e udito il difensore della società ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente esponeva che, nell’ambito della propria attività commerciale, esercitata in un impianto sito nel territorio del Comune di Acireale, aveva, ad un certo momento, deciso di trasformare alcuni campi da tennis in campi da padel.
Per effettuare tale intervento, oltre alla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza e alla presentazione delle relative pratiche al Genio civile, aveva depositato, in data 24 maggio 2021, presso gli uffici del Comune di Acireale, una SCIA alternativa al permesso di costruire.
2. Riferiva che, accertato, in data 8 giugno 2021, l’inizio dei lavori prima dei 30 giorni previsti per legge, il Comune di Acireale aveva emesso la comunicazione di avvio del procedimento per opere abusive.
3. Di conseguenza, la stessa società ricorrente aveva presentato, in data 27 luglio 2022, una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/01.
4. A distanza di un anno, mediante il provvedimento impugnato, il Comune di Acireale aveva notificato comunicazione di inefficacia di tale ultima segnalazione.
5. Evidenziava la società ricorrente che nello stesso provvedimento era messo in rilievo che la P.A., in data 28 marzo 2023, aveva espresso parere non favorevole, ritenendo riconducibile la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, alle opere di cui all’art. 3, lettera e 3 del D.P.R. 380/01, per la cui regolarizzazione in sanatoria sarebbe stato necessario il permesso di costruire in sanatoria.
6. A parere della ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero stati illegittimi per i seguenti motivi.
6.1. Decisiva, anzitutto, sarebbe la circostanza che gli interventi non avrebbero compreso opere atte alla creazione di nuove volumetrie, né comportato alcuna alterazione morfologica del suolo. Pertanto, la trasformazione dei campi di tennis in campi di padel sarebbe rientrata nell’ambito degli interventi di “ristrutturazione edilizia leggera”, per cui la relativa sanatoria sarebbe potuta avvenire con istanza ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/01, come quella presentata dalla stessa società in data 27 luglio 2022.
6.2. In termini più generali, il provvedimento sarebbe stato vago e lacunoso nell’indicazione dei presupposti assunti dall’Amministrazione per la sua emanazione, con una motivazione da ritenersi, pertanto, generica ed insufficiente.
6.3. Affermava, poi, che non sarebbero state rispettate le condizioni per l’annullamento in autotutela.
In particolare, sarebbe mancato l’avvio del procedimento in contraddittorio, non sarebbe stato rispettato il limite del termine ragionevole e, quanto alla già censurata carenza di motivazione, evidenziava che non sarebbe stata rinvenibile, nel provvedimento, una valutazione comparativa di natura discrezionale degli interessi in gioco e l’esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottostanti alla sua emanazione; anche a voler qualificare il provvedimento quale atto di “revoca”, sarebbe emersa l’assenza, nella motivazione del provvedimento, di ogni riferimento sia ai sopravvenuti motivi di pubblico interesse sia al mutamento della situazione di fatto, legittimanti, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/90, tale tipologia di provvedimento di secondo grado.
6.3.1. Sarebbe stata palese, altresì, secondo la ricorrente, “ la violazione del termine di conclusione del procedimento in esame, qualunque sia la norma di riferimento considerata: sia in forza del richiamato art.19 L. n.241/90, che in virtù dell’art.2 L. n.241/90 e art.2 L. R. n.10/91, che in virtù dell’art 27 della L.R. 7/2019 ”.
6.4. Lamentava, ancora, che, a causa dalla mancata comunicazione ex art. 10 bis della l. 241/90 e dalla mancata applicazione del soccorso istruttorio, il provvedimento sarebbe stato illegittimo per un evidente vizio di eccesso di potere - emergente sia nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria, per non essersi proceduto all’acquisizione di dati che avrebbero chiarito la portata della SCIA ex art. 37, sia in quella del travisamento dei fatti e dei dati recati dalla SCIA – e per il già lamentato difetto di motivazione del provvedimento.
6.5. Infine, faceva riferimento all’art. 2 comma 8 bis della legge 241/90, secondo cui “ le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ”. Affermava che, alla luce di tale disposizione, il provvedimento avrebbe dovuto, quanto meno, considerarsi inefficace.
7. In conclusione, per tutte le suddette ragioni chiedeva l’annullamento e, in subordine, la dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti impugnati.
8. Il Comune di Acireale, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
9. All’udienza del 14 gennaio 2025, su richiesta del difensore della parte ricorrente, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
10. Il ricorso deve ritenersi infondato.
11. Risulta consolidato nella giurisprudenza, sia amministrativa (cfr. Cons. Stato, n.9679/2024; C.G.A. n. 615/2024; TAR TA, n. 1867/2024, TAR Piemonte, n. 223/2023, TAR Palermo n. 3232/2021) che del giudice ordinario (cfr., da ultimo, Cassazione, sentenza 11999/2024), l’orientamento secondo cui per la realizzazione di un campo da padel non è sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata, dal momento che l’intervento non può essere ricondotto ad una ristrutturazione edilizia leggera, dovendo, invece, essere assimilato ad una vera e propria nuova costruzione per la quale è necessario il permesso di costruire.
Tale ricostruzione vale non solo per le ipotesi in cui la realizzazione avvenga ex novo , ma anche nei casi in cui essa derivi dallo smantellamento o trasformazione di un preesistente campo da tennis . Come sottolineato dalla citata giurisprudenza, si tratta, infatti, di un’opera autonoma, che, anche in considerazione delle opere di scavo ed il basamento che è necessario realizzare, comporta una stabile modificazione del territorio, trasformandolo, dal punto di vista edilizio, in un organismo del tutto nuovo, per il quale è necessario il permesso di costruire.
Si evidenzia, in proposito, nelle decisioni richiamate, come vada, d’altra parte, esclusa la riconducibilità di un tale tipo di intervento a mere “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni”, realizzabili senza alcun titolo abilitativo (art. 3, comma 1, lett. v, legge regionale n. 16/2016), poiché viene in rilievo la costruzione di un basamento in calcestruzzo dove prima vi era solo erba, non una mera finitura o pavimentazione, e, comunque, un intervento, per quanto già detto, funzionale alla realizzazione di una nuova opera, dotata di propria autonomia (cfr., in particolare, TAR TA, n. 1867/2024, TAR Piemonte, n. 223/2023).
11.1. Ne consegue, dunque, anche nel caso in esame gli interventi che la società ricorrente intendeva realizzare, non sono effettivamente ammissibili dietro presentazione della semplice scia in sanatoria, essendo, invece, necessario, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, il permesso di costruire in sanatoria.
12. Ciò premesso, neanche gli altri motivi di gravame risultano fondati, in quanto basati, nella loro generalità, sull’erroneo presupposto, invero dedotto da taluni inesatti riferimenti normativi presenti nel provvedimento (non incidenti, tuttavia, sui profili di legittimità dello stesso, condizionati esclusivamente dalla normativa effettivamente applicabile) che quest’ultimo sarebbe stato espressione dei poteri di autotutela amministrativa.
12.1. Sulla scorta di tale forzata ricostruzione della natura del provvedimento, parte ricorrente ne ha enucleato diversi presunti profili di illegittimità, primo fra tutti quello derivante dalla dedotta tardività nella sua adozione, così come dagli asseriti vizi derivati dalla violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento e dal presunto difetto di motivazione derivante, tra l’altro, dalla lamentata mancata comparazione degli interessi in gioco che, sempre a parere della ricorrente, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta ad effettuare.
13. Tali censure sono prive di fondamento in quanto, anzitutto, nel caso di specie, in cui, come sopra messo in rilievo, la parte privata ha presentato un titolo edilizio inidoneo rispetto all’effettiva entità degli interventi da realizzare, deve ritenersi salva la generale attività di vigilanza, da parte del Comune, sull’attività urbanistico-edilizia (e le correlate responsabilità e sanzioni), esercitabile anche oltre il termine previsto per l’annullamento d’ufficio e a prescindere dalle condizioni previste per l’esercizio dei poteri di autotutela.
In tal senso, è sufficiente il richiamo alle previsioni di cui all’art. 19, comma 6- bis della legge n. 241/1990 nel quale si dispone che “ nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali ”, previsione, quella appena rassegnata, che certamente trova applicazione nelle ipotesi di errata rappresentazione della tipologia e dell’entità dei lavori edili da effettuare.
I limiti temporali per l’esercizio dei poteri inibitori, quindi, riguardano esclusivamente l’attività correttamente segnalata, e non un’attività difforme dalla segnalazione e contrastante con le norme urbanistico-edilizie.
13.1. Devono, in definitiva, ritenersi inconferenti i rilievi della ricorrente sull’illegittimo e tardivo esercizio dei poteri inibitori e di autotutela e sulla mancanza dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio della segnalazione certificata d’inizio attività, in quanto il provvedimento impugnato, nel suo contenuto sostanziale, costituisce esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, non soggetto ai limiti di cui agli artt. 19 e 21 nonies della legge n. 241/1990.
13. Ad ogni modo, anche a voler trascurare l’assorbente rilievo della necessità, per le ragioni indicate ai punti precedenti, della richiesta del permesso di costruire in sanatoria, va precisato che nel caso in esame si verte su una scia in sanatoria, regolata dall’art. 37 del D.P.R. 380/01 (che nulla espressamente statuisce per le ipotesi di silenzio) rispetto alla quale - pur a fronte di non univoci orientamenti giurisprudenziali (T.A.R. Milano, Sez. I, 21.3.2017, n.676; TAR Campania, Sez. III, 18.5.2020, n.1824; T.A.R. Campania, Sez. II, 10.6.2019, n.3146) - il Collegio ritiene che il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'amministrazione procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di silenzio inadempimento (cfr. in termini T.A.R. Sicilia - TA, sez. II, 23/09/2024, n. 3145;T.A.R. Campania - Salerno Sez. III, 14-10-2022, n. 2673; Sez. II, 23.8.2019, n.1480; Napoli, Sez. III, 23.5.2019, n. 2755).
Innanzitutto, infatti, l'art. 37 non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento.
Dalla lettura della norma emerge che la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall'intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base della valutazione dell'aumento di valore dell'immobile compiuta dall'Agenzia del Territorio.
Al tempo stesso la soluzione appare più conforme alla ratio della sanatoria di opere abusive già realizzate, che necessita di una valutazione espressa dell’amministrazione sulla sussistenza della doppia conformità, rispetto al regime di opere ancora da realizzare alle quali si attaglia la disciplina ordinaria della S.C.I.A., come metodo di semplificazione del regime abilitativo edilizio.
Ne deriva che il Comune deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. in termini: Cons. Stato, sez. II, 20/02/2023 m. 1708 e giurisprudenza ivi richiamata) .
14. In conclusione, per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
15. In considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta, nulla deve disporsi sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO