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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2463/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 29320249002971103000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 29.2.2024, depositato il 21.3.2024, la sig.ra Ricorrente_1
Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento, meglio specificato in epigrafe, notificata in data 5.1.2024, con il quale veniva sollecitato il pagamento della complessiva somma di €. 574,39, conseguente al mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29320200043121103000 e n. 29320230018076245000, i cui ruoli sono stati formati per tassa auto, anno d'imposta 2017 e 2020. In tale ricorso ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza e la conseguente prescrizione e il difetto di motivazione quanto all'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha provato la notifica delle cartelle di pagamento e contestato le eccezioni di parte ricorrente. Ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
La Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore della ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 26 novembre 2025, esaminati gli atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile posto che, oltre alla lamentata omessa notifica delle cartelle e alla conseguente decadenza dal diritto a riscuotere le somme richieste anche per intervenuta prescrizione, è stata eccepito anche il difetto di motivazione, quale vizio del sollecito impugnato.
Sempre preliminarmente, va accolta l'eccezione di parte ricorrente, sollevata con la memoria del 14.11.2025, di inammissibilità della produzione documentale della Regione
Sicilia in quanto tardiva, ovvero in violazione dell'art. 32 del D.Legs. 546/92.
Detto ciò, i motivi di impugnazione sono infondati atteso che ADER ha provato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29320200043121103000, avvenuta il 5.8.2022 mediante consegna a mani de destinatario, e della cartella n. 29320230018076245000, avvenuta a mezzo posta diretta consegnata al destinatario il 22.6.2023. Non risulta dagli atti che tali cartelle siano state impugnate per cui il credito tributario, in esse indicato, è divenuto definitivo ed eventuali vizi delle cartelle (decadenza e prescrizione) non sono più proponibili, essendo stati sanati dalla mancata impugnazione.
Quanto al denunciato vizio di motivazione, il sollecito impugnato è debitamente motivato, stante che non ha bisogno di una specifica motivazione se non quella riferibile alla pretesa tributaria esercitata, nel caso rappresentata dalle cartelle di pagamento notificate, non pagate e non impugnate per cui il debito del ricorrente in esse indicato è diventato definitivo, e, quindi, non è necessario allegarle, trattandosi di atto noto al contribuente perché previamente notificate.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00 in favore di ognuno dei resistenti, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice
NU CI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2463/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 29320249002971103000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 29.2.2024, depositato il 21.3.2024, la sig.ra Ricorrente_1
Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento, meglio specificato in epigrafe, notificata in data 5.1.2024, con il quale veniva sollecitato il pagamento della complessiva somma di €. 574,39, conseguente al mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 29320200043121103000 e n. 29320230018076245000, i cui ruoli sono stati formati per tassa auto, anno d'imposta 2017 e 2020. In tale ricorso ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza e la conseguente prescrizione e il difetto di motivazione quanto all'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha provato la notifica delle cartelle di pagamento e contestato le eccezioni di parte ricorrente. Ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
La Regione Sicilia Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore della ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 26 novembre 2025, esaminati gli atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile posto che, oltre alla lamentata omessa notifica delle cartelle e alla conseguente decadenza dal diritto a riscuotere le somme richieste anche per intervenuta prescrizione, è stata eccepito anche il difetto di motivazione, quale vizio del sollecito impugnato.
Sempre preliminarmente, va accolta l'eccezione di parte ricorrente, sollevata con la memoria del 14.11.2025, di inammissibilità della produzione documentale della Regione
Sicilia in quanto tardiva, ovvero in violazione dell'art. 32 del D.Legs. 546/92.
Detto ciò, i motivi di impugnazione sono infondati atteso che ADER ha provato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 29320200043121103000, avvenuta il 5.8.2022 mediante consegna a mani de destinatario, e della cartella n. 29320230018076245000, avvenuta a mezzo posta diretta consegnata al destinatario il 22.6.2023. Non risulta dagli atti che tali cartelle siano state impugnate per cui il credito tributario, in esse indicato, è divenuto definitivo ed eventuali vizi delle cartelle (decadenza e prescrizione) non sono più proponibili, essendo stati sanati dalla mancata impugnazione.
Quanto al denunciato vizio di motivazione, il sollecito impugnato è debitamente motivato, stante che non ha bisogno di una specifica motivazione se non quella riferibile alla pretesa tributaria esercitata, nel caso rappresentata dalle cartelle di pagamento notificate, non pagate e non impugnate per cui il debito del ricorrente in esse indicato è diventato definitivo, e, quindi, non è necessario allegarle, trattandosi di atto noto al contribuente perché previamente notificate.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
150,00 in favore di ognuno dei resistenti, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice
NU CI