Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 210
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    L'agente della riscossione ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. Non essendo state impugnate, le cartelle e il credito in esse contenuto sono divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    Poiché le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e non impugnate, il credito è divenuto definitivo e le eccezioni di decadenza e prescrizione non sono più proponibili.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del sollecito

    Il sollecito è ritenuto sufficientemente motivato in quanto fa riferimento alle cartelle di pagamento precedentemente notificate e non impugnate, il cui debito è divenuto definitivo.

  • Accolto
    Tardività della produzione documentale

    La Corte accoglie l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale della Regione Sicilia in quanto tardiva, in violazione dell'art. 32 del D.Legs. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 210
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 210
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo