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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2024, n. 6387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6387 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20452/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20452/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in E_ C.F._1
Torino, Via Cernaia n.31 presso lo studio dell'avv. CIMPOESU IULIANA e rappresentata e difesa anche dall'avv. DANIEL P. BOSIOC in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e verbale del 13/11/2024 dichiarare: - lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Romania in data 17.8.2014 tra la IG.ra (c.f. Parte_2
e il IG. (c.f. ) (doc. 1; atto di C.F._1 Controparte_1 C.F._2 matrimonio serie CG 338787 dell'Ufficio dello stato civile di Vicovu de Sus, provincia di Suceava, Romania); - che al momento dello scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 la ricorrente manterrà il cognome da coniugata “ ”, unicamente per motivi di natura burocratica e documentale;
- che Pt_1
i figli minori ( ) nata a [...] in data [...] e Persona_1 C.F._3 [...]
( ) nato a [...] il [...] siano affidati alla madre IG.ra Persona_2 C.F._4
, con modalità di affidamento super-esclusivo; - che i figli minori mantengano Parte_2 la collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene confermata la assegnazione della casa familiare in Torino, via N. Palli n. 42; - che l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, a carico del IG. sia stabilito nell'importo mensile di Controparte_1
Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio) o il veriore importo che dovesse risultare più congruo nel corso del giudizio, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento equipollente in favore della pagina 1 di 5 IG.ra . da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge Parte_2
e da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ricreative, per la cui individuazione si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino di intesa sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del 15.3.2016; - che l'assegno unico spetti al 100% alla IG.ra ; - che le detrazioni fiscali non rientranti Parte_2 nell'assegno unico relative ai figli minori spettino nella misura del 100% alla IG.ra E_
. Con vittoria di spese e onorari di lite, determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al
[...] rimborso delle spese forfettarie 15%, c.p.a., i.v.a. ove dovuta e successive spese occorrende. * * * In via istruttoria: Sia ordinato al convenuto ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.48 c.p.c. di depositare le dichiarazioni dei redditi e gli estratti dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, oltre la documentazione sulla titolarità di diritti reali su beni immobili, mobili registrati e quote sociali. Ove necessario e/o opportuno, sia ordinato a controparte il deposito del casellario giudiziale, ovvero disporne l'acquisizione d'ufficio. In ogni caso, siano acquisiti gli atti del procedimento del Tribunale di Torino, p.p. n. 21817/2021, PM dr.ssa Locci. Si chiede ammettersi prova per interrogatorio libero delle parti e per testi sui capi di prova che saranno indicati in successiva memoria. Solo ove strettamente necessario, sia sentita la figlia minore , nata in data [...], anni 8.” Persona_1
E da verbale del 13/11/2024
“(..) chiede la conferma dei provvedimenti provvisori precisandosi che ove il padre richieda di incontrare i figli che la questione sia valutata dal servizio sociale di riferimento.”
Per il P.M.: “Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con E_ Controparte_1 rito civile in ROMANIA il 17/08/2014.
L'atto di matrimonio non veniva trascritto nei registri dello Stato Civile in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.1.2015 il 28.2.2020, Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
23/5/2022, pubblicata l'1/6/2022
Con ricorso depositato il 21/11/2023 ha chiesto a questo Tribunale E_ di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Con riguardo ai figli minori, stante l'assenza del padre, chiedeva disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori con collocazione presso di sé e conseguentemente, in proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del IG.
un assegno per contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva Controparte_1 di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico al 100%. Con vittoria di spese e onorari.
Nelle more del procedimento e prima dell'udienza di comparizione pervenivano, su richiesta del Giudice relatore, le relazioni dei servizi territorialmente competenti.
All'udienza del 09/04/2024 non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
Compariva personalmente la ricorrente, veniva sentita e all'esito il Giudice relatore si riservava.
pagina 2 di 5 Con ordinanza emanava provvedimenti provvisori ed urgenti in favore dei minori e ritenendo superflua l'attività istruttoria, fissava udienza di discussione e aggiornamenti da parte dei servizi.
All'udienza del 13/11/2024 il difensore richiamava le conclusioni di cui al ricorso, chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e infine chiedeva che eventuali incontri padre-figli avvenisse previa valutazione dei servizi.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sui figli minori
Il Tribunale ritiene di accogliere le domande formulate da parte ricorrente.
I provvedimenti bis 22 così dispongono: “preso atto che le parti sono genitori di due figli, di anni Per_3
9 e di anni 4 residenti con la madre;
Per_4 preso atto che il padre è irreperibile essendo già stato contumace nel giudizio di separazione;
ritenuto che
appare necessario adottare un provvedimento urgente nell'interesse dei figli in conformità alle richieste materne, anche alla luce della relazione sociale 20 marzo 2024 che descrive come i minori vivano in un contesto accudente dove la figura materna sta facendo il possibile per provvedere ai loro bisogni, mentre il padre, sebbene i bambini ne sentano la mancanza, non è figura IGnificativa nella loro vita;
ritenuto che
il padre è giovane uomo da ritenere certamente in grado di esperire un'attività lavorativa che gli consenta di far fronte ai suoi doveri primari verso la prole;
ritenuto che
appare giustificata la richiesta materna quando alla misura del contributo da imporgli;
pqm
dispone in via provvisoria ed urgente che i figli minori ( ) Persona_1 C.F._3 nata a [...] in data [...] e ( ) nato a [...] il Persona_2 C.F._4
28.2.2020 siano affidati alla madre IG.ra , con modalità di affidamento super- Parte_2 esclusivo;
attribuisce alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni inerenti alla salute, l'istruzione, la collocazione dei figli ed il rilascio di documenti anche anagrafici;
pagina 3 di 5 dispone che i figli minori mantengano la collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre;
dispone che il padre possa vedere i figli solo previo accordo con la madre ed in sua presenza.
Pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli dell'importo mensile Controparte_1 di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal s.s.n., scolastiche, sportive, ricreative, per la cui individuazione si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino di intesa del
15.3.2016; dispone che l'assegno unico spetti al 100% alla IG.ra ” Parte_2
Altro non occorre aggiungere a fronte del conclamato disinteresse per i minori da parte del padre che non ha mai versato nulla per il mantenimento dei figli e non li incontra già da molto tempo. Piuttosto, quanto al regime di visita paterno, questo Collegio ritiene che allo stato non vi siano i presupposti per prevedere una stabilità di incontri;
fermo restando che qualora il padre manifesti la volontà di incontrare i figli, tale intenzione dev'essere vagliata anzitutto dai servizi sociali competenti che potrà organizzarli, con gradualità, in luogo neutro. Inoltre, deve trovare accoglimento la proposta formulata dai servizi alla prosecuzione dell'incarico al servizio di NPI;
infatti, appare necessario, sia a tutela della prole, anzitutto nell'elaborare l'assenza paterna e in subordine ed eventualmente qualora dovessero riprendere rapporti col padre, sia a supporto della IG.ra per verificare e sostenere la situazione, nonché le E_ difficoltà.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento della prole questo Collegio conferma quanto già disposto con ordinanza e quindi deve versare un assegno a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento di euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Inoltre, si dà atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre (100%), stante la modalità di affidamento suindicato.
Va aggiunto che non v'è alcun elemento probatorio che attesti il suo stato detentivo e che il Pt_2 pare che operi nei servizi logistici per distribuzione merci, avendo aperto una ditta individuale nel 2021
(doc. 23).
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le quattro fasi.
Scaglione € 26.000/52.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori E_
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
AFFIDA i figli minori , in via esclusiva rafforzata Persona_5 alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare i figli, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per i minori, il padre possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, pagina 4 di 5 DISPONE la continuazione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno. DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro
500,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino. DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese tutte di lite che liquida in complessivi €
3.808,00 oltre rimb. spese gen 15%, IVA e CPA.,
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/12/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20452/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in E_ C.F._1
Torino, Via Cernaia n.31 presso lo studio dell'avv. CIMPOESU IULIANA e rappresentata e difesa anche dall'avv. DANIEL P. BOSIOC in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e verbale del 13/11/2024 dichiarare: - lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Romania in data 17.8.2014 tra la IG.ra (c.f. Parte_2
e il IG. (c.f. ) (doc. 1; atto di C.F._1 Controparte_1 C.F._2 matrimonio serie CG 338787 dell'Ufficio dello stato civile di Vicovu de Sus, provincia di Suceava, Romania); - che al momento dello scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 la ricorrente manterrà il cognome da coniugata “ ”, unicamente per motivi di natura burocratica e documentale;
- che Pt_1
i figli minori ( ) nata a [...] in data [...] e Persona_1 C.F._3 [...]
( ) nato a [...] il [...] siano affidati alla madre IG.ra Persona_2 C.F._4
, con modalità di affidamento super-esclusivo; - che i figli minori mantengano Parte_2 la collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre, alla quale viene confermata la assegnazione della casa familiare in Torino, via N. Palli n. 42; - che l'assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, a carico del IG. sia stabilito nell'importo mensile di Controparte_1
Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio) o il veriore importo che dovesse risultare più congruo nel corso del giudizio, mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento equipollente in favore della pagina 1 di 5 IG.ra . da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge Parte_2
e da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ricreative, per la cui individuazione si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino di intesa sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del 15.3.2016; - che l'assegno unico spetti al 100% alla IG.ra ; - che le detrazioni fiscali non rientranti Parte_2 nell'assegno unico relative ai figli minori spettino nella misura del 100% alla IG.ra E_
. Con vittoria di spese e onorari di lite, determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al
[...] rimborso delle spese forfettarie 15%, c.p.a., i.v.a. ove dovuta e successive spese occorrende. * * * In via istruttoria: Sia ordinato al convenuto ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.48 c.p.c. di depositare le dichiarazioni dei redditi e gli estratti dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, oltre la documentazione sulla titolarità di diritti reali su beni immobili, mobili registrati e quote sociali. Ove necessario e/o opportuno, sia ordinato a controparte il deposito del casellario giudiziale, ovvero disporne l'acquisizione d'ufficio. In ogni caso, siano acquisiti gli atti del procedimento del Tribunale di Torino, p.p. n. 21817/2021, PM dr.ssa Locci. Si chiede ammettersi prova per interrogatorio libero delle parti e per testi sui capi di prova che saranno indicati in successiva memoria. Solo ove strettamente necessario, sia sentita la figlia minore , nata in data [...], anni 8.” Persona_1
E da verbale del 13/11/2024
“(..) chiede la conferma dei provvedimenti provvisori precisandosi che ove il padre richieda di incontrare i figli che la questione sia valutata dal servizio sociale di riferimento.”
Per il P.M.: “Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con E_ Controparte_1 rito civile in ROMANIA il 17/08/2014.
L'atto di matrimonio non veniva trascritto nei registri dello Stato Civile in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.1.2015 il 28.2.2020, Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
23/5/2022, pubblicata l'1/6/2022
Con ricorso depositato il 21/11/2023 ha chiesto a questo Tribunale E_ di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Con riguardo ai figli minori, stante l'assenza del padre, chiedeva disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori con collocazione presso di sé e conseguentemente, in proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del IG.
un assegno per contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva Controparte_1 di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico al 100%. Con vittoria di spese e onorari.
Nelle more del procedimento e prima dell'udienza di comparizione pervenivano, su richiesta del Giudice relatore, le relazioni dei servizi territorialmente competenti.
All'udienza del 09/04/2024 non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
Compariva personalmente la ricorrente, veniva sentita e all'esito il Giudice relatore si riservava.
pagina 2 di 5 Con ordinanza emanava provvedimenti provvisori ed urgenti in favore dei minori e ritenendo superflua l'attività istruttoria, fissava udienza di discussione e aggiornamenti da parte dei servizi.
All'udienza del 13/11/2024 il difensore richiamava le conclusioni di cui al ricorso, chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e infine chiedeva che eventuali incontri padre-figli avvenisse previa valutazione dei servizi.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sullo scioglimento degli effetti civili
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sui figli minori
Il Tribunale ritiene di accogliere le domande formulate da parte ricorrente.
I provvedimenti bis 22 così dispongono: “preso atto che le parti sono genitori di due figli, di anni Per_3
9 e di anni 4 residenti con la madre;
Per_4 preso atto che il padre è irreperibile essendo già stato contumace nel giudizio di separazione;
ritenuto che
appare necessario adottare un provvedimento urgente nell'interesse dei figli in conformità alle richieste materne, anche alla luce della relazione sociale 20 marzo 2024 che descrive come i minori vivano in un contesto accudente dove la figura materna sta facendo il possibile per provvedere ai loro bisogni, mentre il padre, sebbene i bambini ne sentano la mancanza, non è figura IGnificativa nella loro vita;
ritenuto che
il padre è giovane uomo da ritenere certamente in grado di esperire un'attività lavorativa che gli consenta di far fronte ai suoi doveri primari verso la prole;
ritenuto che
appare giustificata la richiesta materna quando alla misura del contributo da imporgli;
pqm
dispone in via provvisoria ed urgente che i figli minori ( ) Persona_1 C.F._3 nata a [...] in data [...] e ( ) nato a [...] il Persona_2 C.F._4
28.2.2020 siano affidati alla madre IG.ra , con modalità di affidamento super- Parte_2 esclusivo;
attribuisce alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni inerenti alla salute, l'istruzione, la collocazione dei figli ed il rilascio di documenti anche anagrafici;
pagina 3 di 5 dispone che i figli minori mantengano la collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre;
dispone che il padre possa vedere i figli solo previo accordo con la madre ed in sua presenza.
Pone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli dell'importo mensile Controparte_1 di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal s.s.n., scolastiche, sportive, ricreative, per la cui individuazione si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino di intesa del
15.3.2016; dispone che l'assegno unico spetti al 100% alla IG.ra ” Parte_2
Altro non occorre aggiungere a fronte del conclamato disinteresse per i minori da parte del padre che non ha mai versato nulla per il mantenimento dei figli e non li incontra già da molto tempo. Piuttosto, quanto al regime di visita paterno, questo Collegio ritiene che allo stato non vi siano i presupposti per prevedere una stabilità di incontri;
fermo restando che qualora il padre manifesti la volontà di incontrare i figli, tale intenzione dev'essere vagliata anzitutto dai servizi sociali competenti che potrà organizzarli, con gradualità, in luogo neutro. Inoltre, deve trovare accoglimento la proposta formulata dai servizi alla prosecuzione dell'incarico al servizio di NPI;
infatti, appare necessario, sia a tutela della prole, anzitutto nell'elaborare l'assenza paterna e in subordine ed eventualmente qualora dovessero riprendere rapporti col padre, sia a supporto della IG.ra per verificare e sostenere la situazione, nonché le E_ difficoltà.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento della prole questo Collegio conferma quanto già disposto con ordinanza e quindi deve versare un assegno a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento di euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Inoltre, si dà atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre (100%), stante la modalità di affidamento suindicato.
Va aggiunto che non v'è alcun elemento probatorio che attesti il suo stato detentivo e che il Pt_2 pare che operi nei servizi logistici per distribuzione merci, avendo aperto una ditta individuale nel 2021
(doc. 23).
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le quattro fasi.
Scaglione € 26.000/52.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori E_
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
AFFIDA i figli minori , in via esclusiva rafforzata Persona_5 alla madre, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare i figli, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per i minori, il padre possa riprendere gradualmente gli incontri in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, pagina 4 di 5 DISPONE la continuazione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno. DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro
500,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino. DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese tutte di lite che liquida in complessivi €
3.808,00 oltre rimb. spese gen 15%, IVA e CPA.,
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/12/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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