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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/11/2024, n. 9943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9943 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7639/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7639/2022
Verbale ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
****
Oggi 15 novembre 2024 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi:
Per 'avv. VANZULLI PIETRO e per i resistenti l'avv. FERRARI MONICA Parte_1
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies cpc, prende atto della dichiarazione d'identità del procuratore di parte ricorrente che dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio. Il Giudice
Dato atto, in esito alla discussione dà lettura della sentenza
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 420 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7639/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO ENRICO Parte_1 C.F._1
LUCA e dell'avv. LONGO MARCELLO ( ) Indirizzo Telematico;
VANZULLI C.F._2
PIETRO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA LOVANIO, 10 C.F._3
20121 MILANO presso il difensore avv. LONGO ENRICO LUCA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MONICA e dell'avv. BICECCI C.F._5
CASORATI STEFANIA ( ) VIA MICHELE BAROZZI, 6 20122 MILANO;
, C.F._4
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA, 52 20122 MILANO presso il difensore avv.
FERRARI MONICA
CONVENUTO/I
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con l'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, iscritta al ruolo rg n. 7639\22 chiedeva la convalida dello sfratto per morosità dell'odierni resistenti per omesso pagamento del canone di locazione e oneri accessori scaduti alla data dell'intimazione e relativi al mese di novembre 2021 per
€.2366,66.
Alla prima udienza del 7.3.2022 il giudice rilevata l'irregolarità della notifica a parte intimata rinviava per la rinnovazione della notifica.
Alla successiva udienza del 19.5.2022 si costituivano gli intimati che eccepivano in via preliminare la improponibilità della domanda atteso l'intervenuto pagamento del canone per cui si era agito e nel merito insistevano per il rigetto della domanda;
la difesa di parte intimata dando atto dell'intervenuto pagamento del canone intimato e che comunque persisteva il ritardo nei pagamenti dei canoni dovuti chiedeva fosse disposto il mutamento di rito;
il Giudice disponeva il mutamento di rito, fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. concedendo i termini di legge per il deposito delle memorie integrative.
Le parti depositavano nei termini le rispettive memorie ove :Parte intimante precisava “ Piaccia al Tribunale
Ill.mo in composizione monocratica, premesse le declaratorie tutte del caso;
ogni contraria o diversa istanza,
eccezione, deduzione disattesa e rejetta;
dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti il
19/12/2019 e registrato a Milano 6, serie 3T il 20/12/2019 al n. 015480, ex art. 1455 cod. civ. per inadempimento pagina 3 di 10 per morosità dei conduttori e per l'effetto ordinare loro di rilasciare l'immobile locato sito in Milano, viale Piave
29, piano secondo, fissando la data del rilascio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio e della mediazione.
Parte intimata con memoria 4.10.2022 volgeva domanda riconvenzionale e precisava “: in via preliminare:
disporre il provvedimento di cui all'art. 273 c.p.c. per la riunione del presente procedimento a quello Rg.
20483/2022 pendente avanti al Tribunale di Milano, Giudice Dott. Pisani;
in via principale - accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
in via subordinata: - nel merito, rigettare le domande avversarie per tutte le ragioni di cui al presente atto;
in via riconvenzionale: -
condannare la Signora alla restituzione ai Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
della somma di € 1.656,56, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti, per oneri condominiali relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 versati dai resistenti in misura superiore a quanto effettivamente dovuto o,
in subordine, della diversa somma che, all'esito del giudizio risulterà versata in eccesso al dovuto e, quindi, a credito dei conduttori;
- condannare la Signora al risarcimento dei danni in favore degli intimati Parte_1
per la violazione dei diritti ex art. 9 legge 392/1978 sussistenti in capo ai conduttori in misura da liquidare in via equitativa e nei limiti del valore di causa indicato ai fini del contributo unificato versato per la domanda riconvenzionale;
- condannare la Signora ai sensi dell'art. 96, primo comma c.p.c. al Parte_1
versamento della somma che il Giudice vorrà liquidare, anche in via equitativa, in una somma non inferiore al doppio delle spese legali liquidabili per il presente procedimento o che riterrà di giustizia;
in via istruttoria: ….”
Formulando idonea istanza di differimento dell'udienza.
Nelle more la ricorrente notificava ai resistenti intimazione di sfratto per la morosità relativa al mese di dicembre
2021 che veniva assegnata al dott.Pisani ; a seguito di opposizione di parte intimata e di dichiarazione di avvenuto pagamento del canone intimato all'udienza del 13.5.2022 il giudice dava atto dell'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento di rito concedendo termine per il deposito di memorie.
Nel frattempo all'udienza del 11.10.2022 nella causa rg n. 7639\22 il Giudice disponeva il rinvio ex art 418 cpc concedendo termine a parte ricorrente per depositare una memoria in replica alla domanda riconvenzionale svolta dai ricorrenti.
Con memoria 27.1.2023 in replica alla domanda riconvenzionale svolta dagli intimati, parte ricorrente pagina 4 di 10 concludeva” Piaccia al Tribunale Ill.mo in composizione monocratica. Premesse le declaratorie tutte del caso,
ogni contraria o diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta: dichiarare risolto il contratto di
P.IVA_ locazione stipulato tra le parti il 19/12/2019 e registrato a Milano 6, serie 3T il 20/12/2019 al n: ex art. 1455 cod.civ. in relazione all'art. 5 L.392/78 per inadempimento per morosità dei conduttori e per l'effetto ordinare loro di rilasciare l'immobile locato sito in Milano, viale Piave 29, piano secondo, libero e vuoto di persone e cose, fissando la data del rilascio. Accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda riconvenzionale di restituzione per abuso del processo, infondatezza della domanda e per tutte le altre motivazioni dedotte in causa. Condannare i convenuti ex. art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in misura non inferiore alle spese del presente giudizio e della mediazione, al pagamento delle quali anche si chiede vengano condannati.
Con ordinanza del 17.2.2023 a scioglimento della riserva presa all'udienza del 6.2.2023 il giudice , ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la discussione.
All'esito del deposito delle memorie ex art 426 cpc nella causa rg n. 20483\22 con ordinanza del 5.3.2023 il
Dott.Pisani rimetteva il fascicolo al presidente per l'eventuale riunione con quello avente Rg n. 7639\22
All'udienza del 28.3.2023 la difesa di parte resistente dava atto che la causa rg.n. 20483\22 pendete tra le stesse parti, era stata rimessa al presidente di sezione per l'eventuale riunione.
All'udienza del 3.5.2023 il Giudice , ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva riuniva il fascicoli aventi rg n.
7639\22 e rg n. 20483\22 e disponeva che il verbale proseguisse nel procedimento rg n. 7639\22 disponendo altresì consulente tecnica contabile sulla situazione dare avere tra le parti atteso il contrasto sugli oneri accessori.
All'udienza del 17.7.2023 fissata per il giuramento del CTU nominato dott. , il giudice dopo ampia Per_1
discussione proponeva alle parti un accordo che prevedesse l'abbandono dei giudizi pendenti con la corresponsione da parte dei conduttori alla locatrice di un concorso spese legali di €.5000,00 e rinviava per permettere la valutazione della proposta.
All'udienza del 11.10.2023 stante il mancato raggiungimento dell'accordo transattivo relativo ai soli esborsi richiesti dalla locatrice, il giudice disponeva la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 30.11.2023 il CTu nominato dott. prestava giuramento ed accettava l'incarico sul Per_1
pagina 5 di 10 seguente quesito : 2 letti gli atti e visti i documenti di causa, esaminati, in particolare, i documenti relativi agli esercizi 2015,2016,2017 e 2018 dica il CTu quale sia la somma dovuta dai conduttori per oneri condominiali tenuto conto della sola documentazione in atti”.
In esito al deposito dell'elaborato peritale , avvenuto in data 1.5.2024 , il Giudice all'udienza del 3.6.2024
rinviava la causa per la discussione .
All'udienza del 15.11.2024 in esito alla discussione, la causa viene decisa mediante lettura e deposito contestuale della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestato tra le parti e comunque è documentalmente provato che:
1. In data 19.12.2019 ha concesso in locazione a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
l'unità immobiliare sita in Milano, al viale Piave n.29 con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal 29/05/2019 per un canone annuo pari ad Euro 25.000,00, oltre Euro 2.000,00 per spese accessorie ed Euro 1.400,00 per riscaldamento;
2. le parti concordavano, all'art .4 del detto contratto, che canone doveva essere pagato in 12 rate mensili anticipate
3. i canoni di locazione relativi alla mensilità di novembre 2021 (azionata con il procedimento rg n.
7639\22) e di dicembre 2021 azionata con il procedimento rg n. 20483\22) alla notifica dei rispettivi atti di intimazione non risultavano corrisposti per un importo pari ad Euro 2.366,66 per mensilità impagata;
4. le morosità del mese di novembre 2021 e di dicembre 2021 sono state versate dai conduttori nelle more dei giudizi poi riuniti
5. in data 30.11.22 i conduttori inviavano alla locatrice disdetta dal contratto.
6. con sentenza n. 5814\23 resa dal Tribunale di Milano nel terzo procedimento con il quale la locatrice ha promosso intimazione di sfratto per la morosità del mese di settembre 2022, veniva dichiarato “risolto per grave inadempimento imputabile a e il contratto di Controparte_1 Controparte_1
locazione abitativa stipulato tra e in Parte_1 Parte_3
data 19/12/2019 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, viale Piave 29” ed i resistenti venivano condannati a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione pagina 6 di 10 la data del 24/06/2023;
7. in data 10.2.2023 i conduttori rilasciavano l'immobile de quo.
8. Parte conduttrice non ha contestato la morosità al momento della notifica degli atti di intimazione ma ha eccepito l'esistenza di un controcredito per oneri accessori non dovuti
Va dapprima dichiarata la cessazione della materia del contendere relativa alla domanda di risoluzione del contratto di locazione attesa la intervenuta sentenza n. 5814\22 che ha accertato l'inadempimento dei conduttori ed dichiarato quindi la risoluzione del contratto de quo, a nulla valendo sul punto la intervenuta comunicazione di recesso dal contratto dei conduttori atteso che gli effetti della risoluzione dichiarato con sentenza n. 5814\22
retroagiscono alla domanda promossa con atto notificato il 19.9.2022 ovvero in epoca antecedente alla dichiarazione di recesso (30.11.22) ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Essendo nelle more intervenuto il rilascio, anche sul punto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel merito parte resistente eccepisce l'abuso del processo della parte locatrice sul presupposto che sono stati azionati due processi sommari distinti , ognuno per una mensilità ,frazionando quindi abusivamente il credito e chiede quindi che venga dichiarata la improponibilità della domande.
Come noto configura frazionamento abusivo il caso "in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno)
tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto"
che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata: cfr. testualmente, Cass. 24371/2021 e cass 26493\23).
Nel caso che ci occupa, deve escludersi in concreto la sussistenza del frazionamento abusivo del credito, atteso che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, nei due distinti procedimenti oggi riuniti la locatrice si è
pagina 7 di 10 limitata a richiedere la risoluzione del contratto e la liberazione dell'immobile e non il recupero del credito.
Consegue che sul punto la domanda di parte resistente non coglie nel segno e deve essere rigettata.
In via riconvenzionale i conduttori chiedono la ripetizione delle somme in eccedenza versate per oneri condominiali non dovuti sul presupposto della mancata consegna della documentazione richiesta in violazione dell'art. 9 della l.392\78.
Come da consolidato orientamento della Suprema Corte “deve reputarsi pacifico, e nient'affatto in contraddizione con la giurisprudenza invocata dalla ricorrente, che la disposizione della L. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 9, comma 3, il quale impone al conduttore di pagare gli oneri accessori entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrive l'arco temporale entro il quale il detentore del bene locato può esercitare il diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, alla stregua del principio dies interpellat pro homine, e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (Cass.
13/11/2019, n. 29329; Cass. 24/01/1996, n. 540; Cass. 24/11/ 1994, n. 9980, cass 29193\21).
Nel caso in esame risulta provato da parte ricorrente con la produzione documentale dei doc da 14 a 18 con memoria 27.1.2023 nel procedimento rg 7639\22 che ai conduttori è stato inviato annualmente rendiconto delle spese accessorie dovute inerenti specificatamente gli oneri condominiali e che, quando richiesto, sono stati forniti di chiarimenti poi non contestati (doc 18 ricorrente).
Mancando poi la prova che i conduttori abbiano svolto specifiche contestazioni sugli importi richiesti a titolo di oneri accessori o richiesto i giustificativi, consegne che decorso il termine di due mesi di cui all'art. 9 della l.392\78 è preclusa ai conduttori ogni contestazione sugli oneri maturati.
La CTU - espletata su insistente richiesta dei conduttori e concessa nel tentativo di far conciliare le parti che nel corso del procedimento hanno manifestato profondo attrito sul punto- ha peraltro confermato sostanzialmente la congruità delle richieste della locatrice residuando un potenziale credito dei conduttori di soli €.140,00, ma stante l'intervenuta decadenza la domanda di ripetizione non può trovare accoglimento.
pagina 8 di 10 Con assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione nel merito.
Non può trovare accoglimento infine la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite. Non ignora, invero, questo giudice, l'orientamento dalla
Suprema Corte secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza. Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum
debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056
c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né
in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
Quanto alle spese di lite, vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto dell'esito del giudizio e delle domande disattese, tenuto altresì conto dell'atteggiamento processuale delle parti in fase di conciliazione.
Pone definitivamente carico di parte resistente le spese di CTU come liquidate con decreto del 6.5.2024.
Sentenza esecutiva ex lege.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata, assorbita a disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1. accertata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento di parte conduttrice come in motivazione
2. Dichiara cessata la materia per contendere in relazione al rilascio dell'immobile
3. rigetta ogni altra domanda
4. Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate complessivamente, sia per la fase sommaria che per la presente fase e la mediazione, in €.7,800,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA ed €.1.322,00 per esborsi.
5. pone definitivamente carico di parte resistente le spese di CTU
6. Sentenza esecutiva.
Milano 15.11.2024
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7639/2022
Verbale ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
****
Oggi 15 novembre 2024 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi:
Per 'avv. VANZULLI PIETRO e per i resistenti l'avv. FERRARI MONICA Parte_1
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies cpc, prende atto della dichiarazione d'identità del procuratore di parte ricorrente che dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio. Il Giudice
Dato atto, in esito alla discussione dà lettura della sentenza
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 420 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7639/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO ENRICO Parte_1 C.F._1
LUCA e dell'avv. LONGO MARCELLO ( ) Indirizzo Telematico;
VANZULLI C.F._2
PIETRO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA LOVANIO, 10 C.F._3
20121 MILANO presso il difensore avv. LONGO ENRICO LUCA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MONICA e dell'avv. BICECCI C.F._5
CASORATI STEFANIA ( ) VIA MICHELE BAROZZI, 6 20122 MILANO;
, C.F._4
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA, 52 20122 MILANO presso il difensore avv.
FERRARI MONICA
CONVENUTO/I
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con l'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, iscritta al ruolo rg n. 7639\22 chiedeva la convalida dello sfratto per morosità dell'odierni resistenti per omesso pagamento del canone di locazione e oneri accessori scaduti alla data dell'intimazione e relativi al mese di novembre 2021 per
€.2366,66.
Alla prima udienza del 7.3.2022 il giudice rilevata l'irregolarità della notifica a parte intimata rinviava per la rinnovazione della notifica.
Alla successiva udienza del 19.5.2022 si costituivano gli intimati che eccepivano in via preliminare la improponibilità della domanda atteso l'intervenuto pagamento del canone per cui si era agito e nel merito insistevano per il rigetto della domanda;
la difesa di parte intimata dando atto dell'intervenuto pagamento del canone intimato e che comunque persisteva il ritardo nei pagamenti dei canoni dovuti chiedeva fosse disposto il mutamento di rito;
il Giudice disponeva il mutamento di rito, fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. concedendo i termini di legge per il deposito delle memorie integrative.
Le parti depositavano nei termini le rispettive memorie ove :Parte intimante precisava “ Piaccia al Tribunale
Ill.mo in composizione monocratica, premesse le declaratorie tutte del caso;
ogni contraria o diversa istanza,
eccezione, deduzione disattesa e rejetta;
dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti il
19/12/2019 e registrato a Milano 6, serie 3T il 20/12/2019 al n. 015480, ex art. 1455 cod. civ. per inadempimento pagina 3 di 10 per morosità dei conduttori e per l'effetto ordinare loro di rilasciare l'immobile locato sito in Milano, viale Piave
29, piano secondo, fissando la data del rilascio. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio e della mediazione.
Parte intimata con memoria 4.10.2022 volgeva domanda riconvenzionale e precisava “: in via preliminare:
disporre il provvedimento di cui all'art. 273 c.p.c. per la riunione del presente procedimento a quello Rg.
20483/2022 pendente avanti al Tribunale di Milano, Giudice Dott. Pisani;
in via principale - accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
in via subordinata: - nel merito, rigettare le domande avversarie per tutte le ragioni di cui al presente atto;
in via riconvenzionale: -
condannare la Signora alla restituzione ai Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
della somma di € 1.656,56, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti, per oneri condominiali relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 versati dai resistenti in misura superiore a quanto effettivamente dovuto o,
in subordine, della diversa somma che, all'esito del giudizio risulterà versata in eccesso al dovuto e, quindi, a credito dei conduttori;
- condannare la Signora al risarcimento dei danni in favore degli intimati Parte_1
per la violazione dei diritti ex art. 9 legge 392/1978 sussistenti in capo ai conduttori in misura da liquidare in via equitativa e nei limiti del valore di causa indicato ai fini del contributo unificato versato per la domanda riconvenzionale;
- condannare la Signora ai sensi dell'art. 96, primo comma c.p.c. al Parte_1
versamento della somma che il Giudice vorrà liquidare, anche in via equitativa, in una somma non inferiore al doppio delle spese legali liquidabili per il presente procedimento o che riterrà di giustizia;
in via istruttoria: ….”
Formulando idonea istanza di differimento dell'udienza.
Nelle more la ricorrente notificava ai resistenti intimazione di sfratto per la morosità relativa al mese di dicembre
2021 che veniva assegnata al dott.Pisani ; a seguito di opposizione di parte intimata e di dichiarazione di avvenuto pagamento del canone intimato all'udienza del 13.5.2022 il giudice dava atto dell'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento di rito concedendo termine per il deposito di memorie.
Nel frattempo all'udienza del 11.10.2022 nella causa rg n. 7639\22 il Giudice disponeva il rinvio ex art 418 cpc concedendo termine a parte ricorrente per depositare una memoria in replica alla domanda riconvenzionale svolta dai ricorrenti.
Con memoria 27.1.2023 in replica alla domanda riconvenzionale svolta dagli intimati, parte ricorrente pagina 4 di 10 concludeva” Piaccia al Tribunale Ill.mo in composizione monocratica. Premesse le declaratorie tutte del caso,
ogni contraria o diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta: dichiarare risolto il contratto di
P.IVA_ locazione stipulato tra le parti il 19/12/2019 e registrato a Milano 6, serie 3T il 20/12/2019 al n: ex art. 1455 cod.civ. in relazione all'art. 5 L.392/78 per inadempimento per morosità dei conduttori e per l'effetto ordinare loro di rilasciare l'immobile locato sito in Milano, viale Piave 29, piano secondo, libero e vuoto di persone e cose, fissando la data del rilascio. Accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda riconvenzionale di restituzione per abuso del processo, infondatezza della domanda e per tutte le altre motivazioni dedotte in causa. Condannare i convenuti ex. art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in misura non inferiore alle spese del presente giudizio e della mediazione, al pagamento delle quali anche si chiede vengano condannati.
Con ordinanza del 17.2.2023 a scioglimento della riserva presa all'udienza del 6.2.2023 il giudice , ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la discussione.
All'esito del deposito delle memorie ex art 426 cpc nella causa rg n. 20483\22 con ordinanza del 5.3.2023 il
Dott.Pisani rimetteva il fascicolo al presidente per l'eventuale riunione con quello avente Rg n. 7639\22
All'udienza del 28.3.2023 la difesa di parte resistente dava atto che la causa rg.n. 20483\22 pendete tra le stesse parti, era stata rimessa al presidente di sezione per l'eventuale riunione.
All'udienza del 3.5.2023 il Giudice , ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva riuniva il fascicoli aventi rg n.
7639\22 e rg n. 20483\22 e disponeva che il verbale proseguisse nel procedimento rg n. 7639\22 disponendo altresì consulente tecnica contabile sulla situazione dare avere tra le parti atteso il contrasto sugli oneri accessori.
All'udienza del 17.7.2023 fissata per il giuramento del CTU nominato dott. , il giudice dopo ampia Per_1
discussione proponeva alle parti un accordo che prevedesse l'abbandono dei giudizi pendenti con la corresponsione da parte dei conduttori alla locatrice di un concorso spese legali di €.5000,00 e rinviava per permettere la valutazione della proposta.
All'udienza del 11.10.2023 stante il mancato raggiungimento dell'accordo transattivo relativo ai soli esborsi richiesti dalla locatrice, il giudice disponeva la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 30.11.2023 il CTu nominato dott. prestava giuramento ed accettava l'incarico sul Per_1
pagina 5 di 10 seguente quesito : 2 letti gli atti e visti i documenti di causa, esaminati, in particolare, i documenti relativi agli esercizi 2015,2016,2017 e 2018 dica il CTu quale sia la somma dovuta dai conduttori per oneri condominiali tenuto conto della sola documentazione in atti”.
In esito al deposito dell'elaborato peritale , avvenuto in data 1.5.2024 , il Giudice all'udienza del 3.6.2024
rinviava la causa per la discussione .
All'udienza del 15.11.2024 in esito alla discussione, la causa viene decisa mediante lettura e deposito contestuale della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è contestato tra le parti e comunque è documentalmente provato che:
1. In data 19.12.2019 ha concesso in locazione a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
l'unità immobiliare sita in Milano, al viale Piave n.29 con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal 29/05/2019 per un canone annuo pari ad Euro 25.000,00, oltre Euro 2.000,00 per spese accessorie ed Euro 1.400,00 per riscaldamento;
2. le parti concordavano, all'art .4 del detto contratto, che canone doveva essere pagato in 12 rate mensili anticipate
3. i canoni di locazione relativi alla mensilità di novembre 2021 (azionata con il procedimento rg n.
7639\22) e di dicembre 2021 azionata con il procedimento rg n. 20483\22) alla notifica dei rispettivi atti di intimazione non risultavano corrisposti per un importo pari ad Euro 2.366,66 per mensilità impagata;
4. le morosità del mese di novembre 2021 e di dicembre 2021 sono state versate dai conduttori nelle more dei giudizi poi riuniti
5. in data 30.11.22 i conduttori inviavano alla locatrice disdetta dal contratto.
6. con sentenza n. 5814\23 resa dal Tribunale di Milano nel terzo procedimento con il quale la locatrice ha promosso intimazione di sfratto per la morosità del mese di settembre 2022, veniva dichiarato “risolto per grave inadempimento imputabile a e il contratto di Controparte_1 Controparte_1
locazione abitativa stipulato tra e in Parte_1 Parte_3
data 19/12/2019 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, viale Piave 29” ed i resistenti venivano condannati a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione pagina 6 di 10 la data del 24/06/2023;
7. in data 10.2.2023 i conduttori rilasciavano l'immobile de quo.
8. Parte conduttrice non ha contestato la morosità al momento della notifica degli atti di intimazione ma ha eccepito l'esistenza di un controcredito per oneri accessori non dovuti
Va dapprima dichiarata la cessazione della materia del contendere relativa alla domanda di risoluzione del contratto di locazione attesa la intervenuta sentenza n. 5814\22 che ha accertato l'inadempimento dei conduttori ed dichiarato quindi la risoluzione del contratto de quo, a nulla valendo sul punto la intervenuta comunicazione di recesso dal contratto dei conduttori atteso che gli effetti della risoluzione dichiarato con sentenza n. 5814\22
retroagiscono alla domanda promossa con atto notificato il 19.9.2022 ovvero in epoca antecedente alla dichiarazione di recesso (30.11.22) ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Essendo nelle more intervenuto il rilascio, anche sul punto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel merito parte resistente eccepisce l'abuso del processo della parte locatrice sul presupposto che sono stati azionati due processi sommari distinti , ognuno per una mensilità ,frazionando quindi abusivamente il credito e chiede quindi che venga dichiarata la improponibilità della domande.
Come noto configura frazionamento abusivo il caso "in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno)
tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto"
che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata: cfr. testualmente, Cass. 24371/2021 e cass 26493\23).
Nel caso che ci occupa, deve escludersi in concreto la sussistenza del frazionamento abusivo del credito, atteso che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, nei due distinti procedimenti oggi riuniti la locatrice si è
pagina 7 di 10 limitata a richiedere la risoluzione del contratto e la liberazione dell'immobile e non il recupero del credito.
Consegue che sul punto la domanda di parte resistente non coglie nel segno e deve essere rigettata.
In via riconvenzionale i conduttori chiedono la ripetizione delle somme in eccedenza versate per oneri condominiali non dovuti sul presupposto della mancata consegna della documentazione richiesta in violazione dell'art. 9 della l.392\78.
Come da consolidato orientamento della Suprema Corte “deve reputarsi pacifico, e nient'affatto in contraddizione con la giurisprudenza invocata dalla ricorrente, che la disposizione della L. 27 luglio 1978, n. 392,
art. 9, comma 3, il quale impone al conduttore di pagare gli oneri accessori entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrive l'arco temporale entro il quale il detentore del bene locato può esercitare il diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, alla stregua del principio dies interpellat pro homine, e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (Cass.
13/11/2019, n. 29329; Cass. 24/01/1996, n. 540; Cass. 24/11/ 1994, n. 9980, cass 29193\21).
Nel caso in esame risulta provato da parte ricorrente con la produzione documentale dei doc da 14 a 18 con memoria 27.1.2023 nel procedimento rg 7639\22 che ai conduttori è stato inviato annualmente rendiconto delle spese accessorie dovute inerenti specificatamente gli oneri condominiali e che, quando richiesto, sono stati forniti di chiarimenti poi non contestati (doc 18 ricorrente).
Mancando poi la prova che i conduttori abbiano svolto specifiche contestazioni sugli importi richiesti a titolo di oneri accessori o richiesto i giustificativi, consegne che decorso il termine di due mesi di cui all'art. 9 della l.392\78 è preclusa ai conduttori ogni contestazione sugli oneri maturati.
La CTU - espletata su insistente richiesta dei conduttori e concessa nel tentativo di far conciliare le parti che nel corso del procedimento hanno manifestato profondo attrito sul punto- ha peraltro confermato sostanzialmente la congruità delle richieste della locatrice residuando un potenziale credito dei conduttori di soli €.140,00, ma stante l'intervenuta decadenza la domanda di ripetizione non può trovare accoglimento.
pagina 8 di 10 Con assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione nel merito.
Non può trovare accoglimento infine la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite. Non ignora, invero, questo giudice, l'orientamento dalla
Suprema Corte secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza. Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum
debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056
c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né
in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
Quanto alle spese di lite, vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto dell'esito del giudizio e delle domande disattese, tenuto altresì conto dell'atteggiamento processuale delle parti in fase di conciliazione.
Pone definitivamente carico di parte resistente le spese di CTU come liquidate con decreto del 6.5.2024.
Sentenza esecutiva ex lege.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata, assorbita a disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1. accertata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento di parte conduttrice come in motivazione
2. Dichiara cessata la materia per contendere in relazione al rilascio dell'immobile
3. rigetta ogni altra domanda
4. Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate complessivamente, sia per la fase sommaria che per la presente fase e la mediazione, in €.7,800,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA ed €.1.322,00 per esborsi.
5. pone definitivamente carico di parte resistente le spese di CTU
6. Sentenza esecutiva.
Milano 15.11.2024
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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