Rigetto
Sentenza 25 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/09/2025, n. 7539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7539 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07539/2025REG.PROV.COLL.
N. 04950/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4950 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Borella, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale F.Lli Cairoli 15;
contro
Avepa - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01730/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Avepa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito per la parte appellata l’avvocato Raffaella Chiummiento;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La -OMISSIS- ha presentato ad EP (Organismo Pagatore per il territorio della Regione Veneto di premi e contributi finanziati agli agricoltori dai fondi comunitari fin dall’anno 2003) le domande di aiuti/contributi relative agli anni 2003 e 2004 (PAC Seminativi) e 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (Domanda unica) ai sensi del Regolamento della Comunità europea n. 1782/2003, ricevendo da EP complessivi € 405.133,70.
Per poter accedere ai contributi, la ditta stessa ha costituito il proprio fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 presso il C.A.A. Aic srl, allegando la documentazione volta ad attestare la legittima conduzione dei terreni in disponibilità. In particolare, per provare la dichiarata disponibilità dei medesimi terreni, l’Azienda ricorrente ha prodotto un contratto di affitto, in persona del legale rappresentante Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, con i Signori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
In esito agli ordinari controlli previsti dalla normativa, le domande sono state ammesse a contributo, con successiva erogazione di quanto previsto da ciascun bando.
In data 19 luglio 2010, è stato notificato ad EP il decreto di fissazione di giudizio immediato nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- pendente avanti al Tribunale di Treviso.
In tale sede, è stato contestato ai fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., perché con artifizi e raggiri - consistenti nel presentare delle domande di contributi comunitari nel settore dei seminativi contenenti dati mendaci sulla titolarità dei terreni indicati nelle istanze, allegando anche un contratto d’affitto di terreni falso, apparentemente sottoscritto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di concedente/locatore - avrebbero indebitamente percepito i premi denominati rispettivamente “PAC Seminativi” e “Domanda Unica”.
A fronte della segnalazione dell’Autorità Giudiziaria, l’EP ha sospeso la ditta dai pagamenti ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 228/2001.
In seguito, con sentenza n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2011, depositata l’11 agosto 2011, il Tribunale Penale di Treviso ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto ai sensi dell’art. 425 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”.
L’Agenzia, stante l’autonomia del procedimento amministrativo, ha proceduto ad una nuova istruttoria delle domande presentate dalla ditta. In particolare, è risultato che le firme apposte al contratto d’affitto prodotto sono state disconosciute sia dal Sig. -OMISSIS- che dal Sig. -OMISSIS- nel corso del procedimento penale e che nessun altro documento è stato rinvenuto per poter desumere la disponibilità dei terreni dichiarata in domanda.
Di conseguenza, con il decreto dirigenziale n. 92 del 30 novembre 2011, notificato il 12 dicembre 2011, EP ha dichiarato “la decadenza totale o parziale degli aiuti concessi alla ditta -OMISSIS-” per gli anni dal 2003 al 2009, ordinando la restituzione, nel termine di 30 giorni, dell’importo di € 118.615,44.
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova notificato ad EP in data 15 febbraio 2012, l’-OMISSIS- ha adito il Giudice Ordinario per l’annullamento del citato decreto di decadenza n. 92 del 30 novembre 2011, nonché di ogni altro provvedimento assunto in pregiudizio della ricorrente.
Nel giudizio R.G. 1412/2012 si è costituita EP eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e con sentenza n. 2362, depositata in data 17 ottobre 2013, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.
Pertanto, l’-OMISSIS- ha riassunto il giudizio innanzi al T.A.R. Veneto.
A sostegno del ricorso in primo grado, la società ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo lamentando: il grave travisamento dei fatti, l’errata applicazione dell'art. 654 c.p.p., la violazione o comunque l’errata applicazione della DGRV 3758 e delle sue istruzioni applicative, dell'art. 1325 c.c, dell'art. 41 della L. 231/1982, la violazione o comunque l’errata valutazione dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1998 n. 441 e dell'art. 47 del DPR 445/2000 nonché la violazione dell'art. 21 septies comma 1 della legge 241/1990.
EP si è costituita in giudizio per resistere in ordine al ricorso ex adverso proposto.
Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha rigettato il ricorso.
In particolare, il T.A.R. ha osservato che “la possibilità di avere accesso agli aiuti comunitari è subordinata non solo alla materiale coltivazione dei fondi inseriti nel Fascicolo aziendale nel rispetto delle formalità a tal fine previste, ma anche al fatto che essa sia avvenuta sulla scorta di un valido titolo legittimante” ed ha concluso affermando “la correttezza dell’operato di EP, la quale, nel provvedimento impugnato, ha evidenziato come a seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto d’affitto presentato dalla società ricorrente, nel Fascicolo aziendale di quest’ultima non vi fosse alcun titolo idoneo ad evidenziare la legittima coltivazione dei terreni”.
Con ricorso notificato il 23 maggio 2024 e depositato il 19 giugno 2024, l’-OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma.
In particolare, l’Azienda ricorrente ha affidato il gravame ad un unico motivo con cui deduce: “Violazione o comunque errata interpretazione dell’art. 1325 del codice civile, dell’art. 41 della L. 3 maggio 1982 n. 203, dell’art. 654 c.p.p.; Violazione o comunque errata interpretazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3578/2004 e del suo allegato; Errata interpretazione dei presupposti di fatto e della documentazione prodotta in giudizio. Violazione dell’art. 64 c.p.a.”.
L’appellante deduce che:
- il contratto di affitto in base al quale conduceva i terreni era stato concluso in forma orale, così come accertato nel corso del procedimento penale, e nella domanda di concessione dei contributi era presente un’autocertificazione attestante l’esistenza di un titolo di conduzione;
- le dichiarazioni sostitutive, presente nella domanda relativa a ciascuna annualità, avevano data certa in quanto protocollate da Avepa;
- le dichiarazioni sostitutive non sono soggette a registrazione, poiché la registrazione è richiesta solo “in caso d’uso” (art. 15 L. 441/1998), ma non quando la dichiarazione è prodotta alla stessa P.A. che riceve la domanda e, inoltre, all’epoca dei fatti i fratelli -OMISSIS- avevano meno di quaranta anni e ciò rendeva applicabile la normativa speciale che riduceva gli obblighi di registrazione.
EP si è costituita e, in data 5 settembre 2025, ha depositato una memoria con cui ha dedotto l’infondatezza del gravame.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 18 settembre 2025.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il procedimento oggetto di causa riguarda la concessione di aiuti/contributi relativi agli anni 2003 e 2004 (PAC Seminativi) e 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (Domanda unica) ai sensi del Regolamento della Comunità europea n. 1782/2003 in favore dell’-OMISSIS-
Con il D.P.R. n. 503/1999 è stata istituita l’anagrafe delle aziende agricole, da cui devono risultare obbligatoriamente una serie di dati relativi alle aziende e tra questi, la consistenza territoriale, il titolo di conduzione e l’individuazione catastale degli immobili. In particolare, l’art. 10, comma 5, prevede “Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa”.
Pertanto, per poter accedere ai contributi, è necessario allegare la documentazione volta ad attestare la legittima conduzione dei terreni in disponibilità.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adeguatamente dimostrato, in sede di domanda di finanziamento, il titolo in base al quale aveva la disponibilità dei terreni. Ha dapprima prodotto un contratto di affitto, le cui sottoscrizioni sono state successivamente disconosciute nell'ambito del procedimento penale e, solo successivamente, ha sostenuto che il contratto aveva forma orale.
Il comportamento della parte è stato, dunque, contraddittorio e non conforme alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 503/1999.
L’autocertificazione presente nelle domande di contributo, e valorizzata dall’odierna appellante, è generica e non contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa, anzitutto non indica quale sia il titolo di conduzione dei terreni.
Pertanto, senza necessità di esaminare la questione relativa agli obblighi di registrazione o meno del contratto di affitto e delle dichiarazioni sostitutive, in ogni caso il provvedimento impugnato è immune dalle censure prospettate in quanto la parte non ha documentato adeguatamente, ai sensi della normativa vigente, l’esistenza dei titoli di conduzione dei terreni,
Altresì, in ordine all’esistenza del contratto orale, nemmeno può rilevare il contenuto della sentenza penale. Difatti, la mancata produzione della documentazione, normativamente richiesta, nell'ambito delle domande dirette ad ottenere i contributi non può essere sostituita da un successivo accertamento dei fatti in sede penale.
In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento, a favore dell’appellata, delle spese di lite del giudizio di appello quantificate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO