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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. alla pubblica udienza del 03.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 52 del 2024
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato della sede di Bari,
APPELLANTE
E
, non costituita. Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3697/2023 emessa in data 21.12.2023 il Tribunale del lavoro di Bari, nel contraddittorio con l'appellante indicato in epigrafe, così provvedeva: 1) accertava e dichiarava il diritto della ricorrente al riconoscimento della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 2) condannava il resistente a riconoscere alla ricorrente l'attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore di € 1.000,00 e con funzionamento secondo il sistema
1 attuativo proprio dello specifico bonus in esame nonché al pagamento della medesima somma;
c) condannava, infine, il al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
Con appello del 22.01.2024 il proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone la parziale riforma. restava intimata. Controparte_1
All'odierna udienza, è comparsa parte appellante che ha dichiarato di non aver notificato il gravame;
preso atto della mancata costituzione dell'appellato, il collegio ha pronunciato la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
II. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che Controparte_1 non è costituita e l'appellante ha dato atto di non aver provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza nei termini di legge.
Al riguardo, occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n.20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis, Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del
2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese alla luce della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in data 22.01.2024, dal Parte_1
nei confronti dei , così provvede:
[...] Controparte_1
- dichiara improcedibile l'appello;
2 - dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello.
Così deciso in Bari, il 03 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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