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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 1690/2024 avente ad oggetto la modifica delle
condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 3.10.2024,
congiuntamente da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Terme (PT), alla Via Palestro n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Del Rosso, presso lo studio del quale elegge domicilio in Buggiano (PT) alla Piazza del Popolo n. 8;
E
nata a [...] il [...], residente in CP_1
Monsummano Terme (PT), alla Via Gargnano n. 195, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Alfieri, presso lo studio della quale elegge domicilio in Appiano Gentile (CO), alla Piazza Libertà n. 9;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 3.10.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data 3.9.2011 in CP_1
Uzzano e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
Premettevano altresì che, con sentenza n. 4263/2017 del 13.4.2017, il
Tribunale di Milano (r.g. n. 66978/2016) dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite dalle parti.
Premettevano, altresì, che, a seguito del ricorso del sig. , con Parte_1
decreto provvisorio del 8.7.2020, il Tribunale di Como (r.g. n. 2667/2019) disponeva in via provvisoria ed urgente il collocamento del figlio minore presso l'abitazione paterna, mantenimento diretto del minore e revoca del contributo al mantenimento a carico del sig. , calendario di incontri Parte_1
tra il minore e la madre secondo il calendario predisposto in CTU;
nel corso del giudizio, i coniugi addivenivano ad un accordo e il Tribunale di Como, con decreto definitivo del 11.6.2021, disponeva l'affido esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente dello stesso presso il padre, calendario di frequentazione con la madre, contributo al mantenimento del figlio a carico della madre pari ad € 100,00, spese straordinarie al 100% a carico del padre secondo il Protocollo di Como, prescriveva interventi/sostegni in favore delle parti e incaricava il Servizio Tutela Minori di monitorare il nucleo.
I ricorrenti premettevano, altresì, che la sig. aveva intrapreso un CP_1
percorso personale e aveva riacquistato un equilibrio, anche lavorativo e che tale circostanza, pertanto, imponeva la revisione delle condizioni previste in sede di modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“
1. il Figlio Minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Genitori con collocazione paritaria tra i Genitori, mantenendo la residenza anagrafica a
Montecatini Terme (PT) via Palestro n.
3. I Genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni del Minore;
2. il Minore starà con la Madre il venerdì, sabato e domenica, mentre il lunedì trascorrerà la giornata con la Madre fino alle ore 19,00 per poi
2 trascorrere la cena e pernottamento con il padre;
inoltre, il Minore starà con il Padre martedì, mercoledì e giovedì;
3. i Genitori provvederanno al mantenimento diretto del Minore quando lo avranno con sé, mentre provvederanno nella misura del 50% ciascuno in ordine alle spese straordinarie relative alla scuola privata Don Bosco, che attualmente frequenta, ed al doposcuola e ciò fino al completamento delle scuole medie inferiori. I Genitori, salva diversa volontà del figlio, manifestano fin da ora la disponibilità, anche economica sempre nella misura del 50%, per poter far svolgere anche le scuole superiori al figlio presso
l'Istituto Don Bosco, compreso eventuali spese per lo svolgimento dei compiti al pomeriggio, anche queste ripartite al 50%. Successivamente, al termine del percorso delle scuole superiori, se si renderà necessario, si provvederà a stabilire una nuova e diversa suddivisione delle spese in considerazione delle reali condizioni economiche dei Genitori. I Genitori concordano invece che le spese necessarie per le gite scolastiche verranno sostenute in via esclusiva dal
Padre;
4. le spese per visite mediche, accertamenti sanitari ed eventuali apparecchiature necessarie per la salute del minore (ad es. apparecchio dentistico…occhiali da vista….) verranno sostenute nella misura del 100% dal Padre, fatta eccezione per la sola spesa della logopedista e per i soli costi dei farmaci che verranno invece sostenuti nella misura del 50% ciascun genitore. Riguardo le altre spese straordinarie si terrà conto di quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Pistoia;
5. inoltre, i Genitori divideranno i periodi di vacanza scolastica, pasquale ed estiva del Figlio concordando la suddivisione entro il 30.10 e 30.04 di ogni anno;
6. tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
in ogni caso, entrambi si impegnano reciprocamente a consultarsi per tutte le questioni di rilevante importanza;
7. i Coniugi dovranno dare reciproco consenso, valutando volta per volta, per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto, nonché per l'espatrio, e per tutti quegli altri atti e documenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi;
3
8. con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, i dichiarano Pt_2 di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto previsto in ordine al mantenimento, e di aver già regolato in separata sede ogni questione economica.”
Acquisita la relazione del servizio sociale, nonché acquisito il parere del PM in data 14.10.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Il Tribunale di Como, con decreto definitivo del 11.6.2021, modificando le condizioni di divorzio della sentenza del Tribunale di Milano n. 4263/2017 del
13.4.2017, disponeva l'affido esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso, calendario di frequentazione con la madre, contributo al mantenimento del figlio a carico della madre pari ad € 100,00, spese straordinarie al 100% a carico del padre secondo il Protocollo di Como, prescriveva interventi/sostegni in favore delle parti e incaricava il Servizio
Tutela Minori di Montecatini Terme di monitorare il nucleo.
Le parti, dato atto dell'intervenuta maggiore stabilità personale ed economica della madre, chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio in modo conforme alle conclusioni congiunte rassegnate.
Il Tribunale, ritenuto equo il raggiunto accordo, modifica le condizioni di divorzio come richiesto.
3. Spese compensate stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- dispone l'affido condiviso del figlio , con collocazione paritaria Per_1
presso i genitori e residenza anagrafica in Montecatini Terme alla via Palestro
n. 3;
- dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni del minore con i genitori si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti ai punti 2-5 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
4 - determina che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui lo stesso sarà collocato presso di sé;
- determina la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per il figlio così come indicato nell'accordo raggiunto dalle parti (condizione punti 3-4);
2) prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. R.G. 1690/2024 avente ad oggetto la modifica delle
condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 3.10.2024,
congiuntamente da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Terme (PT), alla Via Palestro n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Del Rosso, presso lo studio del quale elegge domicilio in Buggiano (PT) alla Piazza del Popolo n. 8;
E
nata a [...] il [...], residente in CP_1
Monsummano Terme (PT), alla Via Gargnano n. 195, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Alfieri, presso lo studio della quale elegge domicilio in Appiano Gentile (CO), alla Piazza Libertà n. 9;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 3.10.2024, e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data 3.9.2011 in CP_1
Uzzano e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]). Per_1
Premettevano altresì che, con sentenza n. 4263/2017 del 13.4.2017, il
Tribunale di Milano (r.g. n. 66978/2016) dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite dalle parti.
Premettevano, altresì, che, a seguito del ricorso del sig. , con Parte_1
decreto provvisorio del 8.7.2020, il Tribunale di Como (r.g. n. 2667/2019) disponeva in via provvisoria ed urgente il collocamento del figlio minore presso l'abitazione paterna, mantenimento diretto del minore e revoca del contributo al mantenimento a carico del sig. , calendario di incontri Parte_1
tra il minore e la madre secondo il calendario predisposto in CTU;
nel corso del giudizio, i coniugi addivenivano ad un accordo e il Tribunale di Como, con decreto definitivo del 11.6.2021, disponeva l'affido esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente dello stesso presso il padre, calendario di frequentazione con la madre, contributo al mantenimento del figlio a carico della madre pari ad € 100,00, spese straordinarie al 100% a carico del padre secondo il Protocollo di Como, prescriveva interventi/sostegni in favore delle parti e incaricava il Servizio Tutela Minori di monitorare il nucleo.
I ricorrenti premettevano, altresì, che la sig. aveva intrapreso un CP_1
percorso personale e aveva riacquistato un equilibrio, anche lavorativo e che tale circostanza, pertanto, imponeva la revisione delle condizioni previste in sede di modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“
1. il Figlio Minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Genitori con collocazione paritaria tra i Genitori, mantenendo la residenza anagrafica a
Montecatini Terme (PT) via Palestro n.
3. I Genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni del Minore;
2. il Minore starà con la Madre il venerdì, sabato e domenica, mentre il lunedì trascorrerà la giornata con la Madre fino alle ore 19,00 per poi
2 trascorrere la cena e pernottamento con il padre;
inoltre, il Minore starà con il Padre martedì, mercoledì e giovedì;
3. i Genitori provvederanno al mantenimento diretto del Minore quando lo avranno con sé, mentre provvederanno nella misura del 50% ciascuno in ordine alle spese straordinarie relative alla scuola privata Don Bosco, che attualmente frequenta, ed al doposcuola e ciò fino al completamento delle scuole medie inferiori. I Genitori, salva diversa volontà del figlio, manifestano fin da ora la disponibilità, anche economica sempre nella misura del 50%, per poter far svolgere anche le scuole superiori al figlio presso
l'Istituto Don Bosco, compreso eventuali spese per lo svolgimento dei compiti al pomeriggio, anche queste ripartite al 50%. Successivamente, al termine del percorso delle scuole superiori, se si renderà necessario, si provvederà a stabilire una nuova e diversa suddivisione delle spese in considerazione delle reali condizioni economiche dei Genitori. I Genitori concordano invece che le spese necessarie per le gite scolastiche verranno sostenute in via esclusiva dal
Padre;
4. le spese per visite mediche, accertamenti sanitari ed eventuali apparecchiature necessarie per la salute del minore (ad es. apparecchio dentistico…occhiali da vista….) verranno sostenute nella misura del 100% dal Padre, fatta eccezione per la sola spesa della logopedista e per i soli costi dei farmaci che verranno invece sostenuti nella misura del 50% ciascun genitore. Riguardo le altre spese straordinarie si terrà conto di quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Pistoia;
5. inoltre, i Genitori divideranno i periodi di vacanza scolastica, pasquale ed estiva del Figlio concordando la suddivisione entro il 30.10 e 30.04 di ogni anno;
6. tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) verranno prese concordemente dai genitori;
in ogni caso, entrambi si impegnano reciprocamente a consultarsi per tutte le questioni di rilevante importanza;
7. i Coniugi dovranno dare reciproco consenso, valutando volta per volta, per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto, nonché per l'espatrio, e per tutti quegli altri atti e documenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi;
3
8. con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto, i dichiarano Pt_2 di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto previsto in ordine al mantenimento, e di aver già regolato in separata sede ogni questione economica.”
Acquisita la relazione del servizio sociale, nonché acquisito il parere del PM in data 14.10.2024, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Il Tribunale di Como, con decreto definitivo del 11.6.2021, modificando le condizioni di divorzio della sentenza del Tribunale di Milano n. 4263/2017 del
13.4.2017, disponeva l'affido esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso, calendario di frequentazione con la madre, contributo al mantenimento del figlio a carico della madre pari ad € 100,00, spese straordinarie al 100% a carico del padre secondo il Protocollo di Como, prescriveva interventi/sostegni in favore delle parti e incaricava il Servizio
Tutela Minori di Montecatini Terme di monitorare il nucleo.
Le parti, dato atto dell'intervenuta maggiore stabilità personale ed economica della madre, chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio in modo conforme alle conclusioni congiunte rassegnate.
Il Tribunale, ritenuto equo il raggiunto accordo, modifica le condizioni di divorzio come richiesto.
3. Spese compensate stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- dispone l'affido condiviso del figlio , con collocazione paritaria Per_1
presso i genitori e residenza anagrafica in Montecatini Terme alla via Palestro
n. 3;
- dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, le frequentazioni del minore con i genitori si svolgano secondo le modalità e nei tempi previsti ai punti 2-5 dell'accordo raggiunto dalle parti, trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
4 - determina che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per il tempo in cui lo stesso sarà collocato presso di sé;
- determina la partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per il figlio così come indicato nell'accordo raggiunto dalle parti (condizione punti 3-4);
2) prende atto di ogni ulteriore condizione di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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