Articolo 5 della Legge 29 aprile 1988, n. 134
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 maggio 1988
Art. 5. 1. L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti comunichera', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della convenzione di cui all'articolo 1, per tutto quanto attiene all'attuazione della convenzione stessa, con il Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 1 maggio 1988