Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 2
La legge processuale non prescrive particolari formalità per il conferimento dell'incarico per la presentazione dell'atto di impugnazione, che può dunque avvenire anche oralmente sempre che, in ragione del rapporto dell'incaricato con il titolare del potere di impugnazione, si abbia piena garanzia circa l'autenticità della sottoscrizione.
È ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di primo grado di assoluzione per insussistenza del fatto di un reato già prescritto al momento della pronuncia, ma l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile ed alla eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con esclusione della possibilità di condanna al risarcimento dei danni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2016, n. 52195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52195 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
52 1 95 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2016 2489 SENTENZA N. Composta dagli ill.mi sig.ri: ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - LUCIANO IMPERIALI Consigliere - REGISTRO GENERALE ANDREA PELLEGRINO Consigliere - N.17627/2016 IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - Consigliere - GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: FE RL nato il [...] a [...] nei confronti di: CI AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del dott. GIULIO NO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio Udit i difensori delle parti civili avv.ti Vianello Accoretti per il AF quale legale rappresentante della Edit srl e De Arcangelis per il AF in proprio che insistono nei rispettivi ricorsi;
Uditi i difensori avv.ti Diddi e CI per tutti gli imputati che chiedono dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e disporre altresì la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali come da nota che allegano. RITENUTO IN FATTO 1 1.1 Con sentenza in data 8 aprile 2013 il Tribunale di Roma assolveva NF CI, LO CI e RO CI dall'ipotesi di truffa loro contestata al capo f) dell'imputazione perché il fatto non sussiste e rigettava la domanda proposta nello stesso giudizio dalla parte civile AF, in proprio e quale legale rappresentante della Edit diffusione televisive s.r.l.. Avverso detta sentenza proponevano appello le parti civili chiedendo la condanna degli imputati in relazione alla truffa contestata al capo f) dell'imputazione, consumata prima del marzo 1998; con sentenza del 15 maggio 2015 la Corte di Appello di Roma confermava l'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti degli imputati e condannava la parte civile soccombente al pagamento delle spese processuali.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile AF IG, in qualità di legale rappresentante della Edit s.r.l., la quale, premesse alcune considerazioni sui fatti ricostruiti nel corso dei procedimenti di primo e secondo grado aventi ad oggetto le vicende connesse alla cessione da parte di Quarta rete s.r.l. a LD TV s.r.l. del canale televisivo UHF 60 ed al mancato ritrasferimento da parte degli CI previsto ab origine, lamentava: - omessa ed illogica motivazione per avere i giudici di appello ricostruito i fatti attestando che il c.d. accordo di Sezze, aveva visto partecipi tutti gli interessati comprese le parti civili mentre queste ne erano rimaste estranee;
omessa illogica e contraddittoria motivazione e travisamento della prova quanto alla valutazione della dichiarazione 18-1-1995 sottoscritta da CI NF;
illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla esclusione della simulazione del trasferimento del ramo di azienda a Quarta rete, poiché i giudici di appello avevano ritenuto che la previsione di un futuro trasferimento dell'azienda a favore dell'originario cedente, ove si fossero realizzate nuove condizioni, non configurava un atto simulato bensì una vendita con patto di retrocessione. Anche la parte civile AF IG personalmente, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo la manifesta illogicità della sentenza in ordine alla ricostruzione dei fatti aventi ad oggetto la cessione del canale 60. 1.3 Con memoria ritualmente depositata, i difensori degli imputati eccepivano, sotto diversi profili, l'inammissibilità dei ricorsi;
in particolare denunciavano che il ricorso proposto da Edit s.r.l. era inammissibile per avvenuto deposito dello stesso da soggetto che non risultava formalmente incaricato o delegato dal procuratore speciale o dal legale rappresentante. Inoltre le parti civili avevano formulato richieste inammissibili poiché il giudice di appello non avrebbe potuto pronunciare alcuna sentenza di riforma in favore delle stesse posto che, già alla data dell'assoluzione pronunciata in primo grado, il reato contestato al capo f) della rubrica era estinto per prescrizione ed ostava ad una pronuncia favorevole il chiaro disposto dell'art. 538 cod.proc.pen.. Inoltre si rilevava l'inammissibilità dei ricorsi per violazione del principio di autosufficienza. Con ulteriori ragioni veniva dedotta l'infondatezza dei ricorsi quanto alla 2 ricostruzione dei fatti negli stessi contenuta, sottolineando come i giudici di merito avevano escluso ogni condotta delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Vanno preliminarmente ritenute infondate, pur con le precisazioni dovute, le prime due eccezioni di inammissibilità avanzate dalle difese degli imputati con la memoria depositata rispetto al ricorso delle parti civili;
in primo luogo va difatti rilevato, quanto alla presentazione dell'atto di impugnazione a mezzo incaricato, che secondo l'interpretazione di questa Corte non occorre l'autentica della sottoscrizione dell'impugnante, giacché l'art. 582 cod. proc. pen., che gli attribuisce la facoltà di avvalersi di un incaricato per la presentazione del relativo atto, non richiede siffatta formalità (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010 Rv. 246905). E, sulla scorta e nell'ambito di tale principio, s'è anche ulteriormente chiarito che l'incarico alla presentazione del gravame non deve necessariamente sostanziarsi in un formale atto di delega, potendo esso essere anche orale;
l'incarico, in sostanza, potendosi ritenere e presumere ogni qualvolta, in ragione del rapporto dell'incaricato con il titolare del potere di impugnazione, si abbia la piena garanzia circa l'autenticità della sottoscrizione (ex plurimis, Sez. V, 4 febbraio 2002, n. 12162; Sez. II, 12 giugno 2002, n. 35345; Sez. VI, 29 ottobre 2003, n. 8/2004;Sez. II, 7 luglio 2006, n. 29608; Sez. V, 25 settembre 2006, n. 506/2007; Sez. V, 11 gennaio 2007, n. 8096; Sez. VI, 26 febbraio 2007, n. 4947; Sez. I, 23 aprile 2007, n. 5045).
2.2 Più complessa si profila la soluzione della seconda eccezione di inammissibilità rispetto alla quale va affrontato il tema dei poteri della parte civile a fronte di sentenze di assoluzione per insussistenza del fatto emesse all'esito di un giudizio di primo grado avente ad oggetto fatti comunque prescritti;
il legislatore, con il codice vigente, ha optato per una scelta del tutto differente rispetto al preesistente art. 195, intesa a rafforzare i poteri di impugnazione della vittima del reato, atteso che la parte civile (oltre che impugnare contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, ex art. 576 cod. proc.pen., comma 1, prima parte) può impugnare la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile, anche in assenza di gravame da parte del P.M., ex art. 576 cod. proc.pen., comma 1, seconda parte. Il vigente codice di rito, quindi, esclude che possa essere intaccato l'accertamento penale, in mancanza di impugnazione del P.M., ma non esclude che, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili e ciò all'evidente fine di rendere effettivi i diritti della vittima del reato anche in fase di impugnazione. Va, tuttavia, precisato che, la suddetta impugnazione, sebbene presupponga l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, quale logico presupposto della sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, non può condurre, ove accolta, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M.. Si può, quindi, affermare che la normativa processuale vigente ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due profili di 3 responsabilità, civile e penale: l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato, e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto. Sul tema dei poteri di impugnazione della parte civile si segnalano plurimi interventi di questa Corte che hanno affermato il diritto della parte civile ad ottenere attraverso l'appello l'eliminazione di conseguenze giuridiche negative per la propria posizione pur nell'impossibilità di una statuizione di condanna. Con una prima pronuncia si è affermato che non è inammissibile l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione (nella specie perché il fatto non sussiste) - non impugnata dal P.M. anche se sia rilevata l'estinzione del - reato per prescrizione alla data della sentenza di primo grado, in quanto nella specie si applica la previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto;
detta previsione introduce una deroga all'art. 538 cod. proc. pen., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento ma anche a chiedere al giudice dell'impugnazione, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto. Pertanto, in tal caso, non sussiste un difetto di giurisdizione civile del giudice penale dell'impugnazione perché, diversamente dall'art. 578 cod. proc. pen. che presuppone la dichiarazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna, - anche generica, al risarcimento del danno - l'art. 576 cod. proc. pen. presuppone una sentenza di proscioglimento (Sez. 5, n.3670 del 27/10/2010, Rv. 249698). Il suddetto principio risulta chiarito e ribadito da altra affermazione di questa Corte e secondo cui la parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato pronunciata ex art. 129, comma secondo, stesso codice, in relazione a reato a quella data già prescritto, ma al solo scopo di rimuoverne l'efficacia di giudicato nell'azione di danno nei suoi confronti (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Rv. 263065). I suddetti arresti giurisprudenziali sono del tutto condivisibili a parere di questo collegio sulla base della fondamentale considerazione che l'inequivocabile disposto dell'art. 576 cod.proc.pen., correttamente richiamato nel caso in esame dal giudice di appello, legittima la proposizione dell'appello della parte civile in tutti i casi di proscioglimento, con qualunque formula esso sia stato adottato, ai soli effetti della responsabilità civile. Conseguentemente la Corte di appello di Roma appare essersi attenuta al suddetto principio nella trattazione del gravame avvenuto correttamente pur se il reato contestato al capo f) era estinto per prescrizione prima della sentenza di assoluzione di primo grado;
del resto non può ritenersi che 4 a fronte di una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto alla parte civile sia negato il diritto all'impugnazione sol perché il reato era già estinto per prescrizione ove si abbia anche riguardo al disposto dell'art. 652 cod. proc.pen., secondo cui una tale pronuncia che accerti l'insussistenza del fatto ha efficacia di giudicato anche in sede civile sicchè ne deriva che necessariamente deve essere riconosciuto il potere di proporre appello. Ma solo in questi termini di eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto vanno analizzati i motivi di ricorso poiché in ogni caso è certo che ai sensi dell'inequivocabile disposto dell'art. 538 comma primo cod. proc.pen. solo "quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno"; ne consegue che alcuna pronuncia di condanna al risarcimento dei danni può essere adottata dal giudice di primo grado ove la pronuncia conclusiva del giudizio sia di assoluzione ovvero declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato causata da intervenuta prescrizione. La inderogabile tassatività delle formule del dispositivo è disciplina contenuta negli artt. 529-530 e 531 cod.proc.pen. che individuano tutte le formule di proscioglimento e dall'art. 533 cod.proc.pen. che per converso individua la sentenza di condanna dell'imputato; ne deriva ritenere che avendo l'art. 538 cit. fatto riferimento esplicito alla sentenza di condanna quale presupposto inderogabile per l'emissione di statuizioni civili di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, la sentenza di assoluzione ovvero di estinzione del reato per prescrizione non può contenere alcuna statuizione analoga. E poiché l'art. 538, comma 1, cod. proc.pen., impedisce al giudice di primo grado di deliberare sulla domanda civile al di fuori dei casi di condanna, del tutto asistematica sarebbe la previsione che un tal potere di deliberazione fosse invece riconosciuto al giudice dell'impugnazione. In altri termini, sarebbe del tutto irrazionale e asistematica una soluzione interpretativa secondo cui la parte civile può ottenere dal giudice dell'impugnazione una statuizione di condanna al risarcimento dei danni sulla propria domanda che la legge vieta al giudice di primo grado. Conseguentemente e posto che il giudice dell'impugnazione deriva i suoi poteri da quelli del primo giudice, la Corte di appello di Roma investita dell'appello dalle parti civili non avrebbe potuto pronunciare condanna al risarcimento dei danni in favore delle stesse poiché i fatti contestati, e cioè la truffa di cui al capo f) consumata nel 1998, erano irrimediabilmente prescritti alla data di pronuncia (aprile 2013) della sentenza di primo grado né una tale pronuncia potrebbe essere adottata dal giudice di rinvio ove all'esito dell'esame dei ricorsi questa Corte concludesse per la fondatezza degli stessi e sotto tale profilo il petitum avanzato nei motivi di ricorso è inammissibile. In tali casi l'effetto dell'accoglimento dell'appello non può che essere quello dell'elisione degli effetti civili della sentenza di assoluzione. La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa in tal senso affermando che il giudice d'appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione su impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, non può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima nel caso in cui la prescrizione non sia sopravvenuta ma si sarebbe dovuta pronunziare fin dal primo grado in luogo dell'assoluzione (Sez. 2, n. 47356 del 06/11/2009, Rv. 246795); lungi 5 dall'escludere il potere di appello alla parte civile e che alla stessa compete ex art. 576 cod. proc.pen., tale pronuncia, specifica che il giudice di appello non può in tali casi pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni. Il combinato disposto degli artt. 538, 576 e 652 cod.proc.pen. impone pertanto di ritenere che l'appello proposto dalle parti civili avverso la pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in primo grado per un reato già prescritto sia ammissibile e tuttavia l'oggetto del giudizio è limitato all'eventuale accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile con esclusione della possibilità di una diretta condanna al risarcimento danni. In questo senso va limitato e circoscritto l'oggetto del presente giudizio e del petitum formulato dai ricorrenti che certamente deve ritenersi contenuto nella domanda di condanna al risarcimento danni.
2.3 Ciò posto i ricorsi delle parti civili sono comunque inammissibili. In primo luogo, infatti, si osserva che entrambi violano il principio fondamentale dell'autosufficienza del ricorso;
al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Rv. 265053) ed altresì che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n.26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). Nel caso in esame i due ricorsi pur contenendo costante e ripetuto riferimento ad atti documentali che si assumono tutti essere decisivi per la valutazione della condotte degli imputati e per l'individuazione dei denunciati vizi della motivazione dei provvedimenti di merito, non contengono né l'allegazione né la trascrizione dei suddetti documenti.
2.4 In ogni caso sussistono ulteriori ragioni per ritenere inammissibili i ricorsi. Quanto ai primi due motivi, con i quali si deduce illogicità della motivazione e travisamento della prova, va innanzi tutto premesso come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nel caso in esame di assoluzione in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti 6 ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, i giudici di merito, hanno già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa delle parti civili che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che l'ampio compendio probatorio, soprattutto di carattere documentale, dava atto dell'esistenza di un accordo tra le parti finalizzato ad una cessione del canale 60 da Quarta rete a LD Tv concluso nel 1994 con la partecipazione di tutti i soci e finalizzato ad evitare di subire i danni della revoca della concessione a trasmettere che avrebbe interessato appunto Quarta rete società partecipata dalla Edit s.r.l. del AF;
a fronte di tale ricostruzione la difesa delle parti civili ha sostenuto reiteratamente la natura simulata dell'accordo e l'esistenza di una condotta truffaldina degli imputati i quali non adempiendo all'obbligo di ritrasferimento si appropriavano definitivamente dell'azienda. Tuttavia i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno evidenziato come le condotte avvenute successivamente al 1997, quando cioè per ragioni riguardanti i contrasti insorti tra i diversi soci non si addiveniva al ritrasferimento, non possono attribuire valenza truffaldina alla precedente stipula della cessione del 1994; e sul punto appare il caso di segnalare come in sostanza alcuna differenza sussista sotto il profilo penale dal qualificare quella vendita come simulata o meno poiché anche ad ammettersi la natura simulata del primo atto da ciò non ne deriva una natura delittuosa del successivo mancato ritrasferimento qualificabile quale mero inadempimento civile dovuto a cause sopravvenute e non ad una originaria deliberazione e preordinazione di condotte illecite da parte degli CI. Inoltre, va segnalato, sempre con riferimento ai motivi di ricorso, che i giudici di merito non hanno individuato alcun atto idoneo a valere come c.d. contro scrittura e che cioè fornisse prova dell'esistenza di una contraria volontà delle parti rispetto a quella manifestata con l'atto di cessione e stabilito sulla base di valutazioni in fatto che quella cessione a favore di LD TV fu effettiva perché questa si trovava nelle condizioni soggettive per gestire la concessione del canale 60; la constatazione dell'assenza di una tale contro scrittura ha portato pertanto il Tribunale e la Corte di appello di Roma a concludere per l'insussistenza della natura simulata dell'atto di cessione ed a fronte di tale conclusione i ricorrenti prospettano una lettura alternativa dei fatti non consentita in questa sede di legittimità. E quanto al dedotto travisamento della scrittura sottoscritta il 18 gennaio 1995 da NF CI, che costituisce l'argomento sul quale si basa il secondo motivo di ricorso avv. Vianello, e che viene anch'esso ripreso nel ricorso personale AF, l'elemento non pare proprio essere stato travisato da entrambi i giudici di merito che invece vi hanno dato una lettura consona al suo letterale significato. Interpretando tale atto, oltre che l'analoga dichiarazione rilasciata da NF CI nel settembre 1995, i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione 7 che nessuna delle due condizioni previste per il ritrasferimento sia mai stata realizzata poiché né l'esito positivo della causa al T.A.R. né l'individuazione di una nuova società concessionaria ebbero a verificarsi. Anche la dedotta illogicità oggetto del terzo motivo appare insussistente poiché l'interpretazione di quel contratto quale atto di vendita con patto di retrocessione piuttosto che negozio simulato tout court, appare essere frutto dell'analisi da parte dei giudici di merito sia delle stesse clausole del contratto datato 1994 sia dei comportamenti tenuti dagli CI da una parte e dal binomio AF-De OS dall'altra nel periodo temporale intercorso tra tale anno ed il 1997-1998 che facevano ritenere effettiva e reale la cessione di Quarta rete e del canale 60 avvenuta in favore di LD TV. Tali considerazioni escludono anche fondatezza al ricorso personale del AF che in sostanza ripropone le stesse deduzioni del distinto gravame proposto da Edit s.r.l.. Deve pertanto concludersi affermando che i giudici di merito hanno analizzato l'ampio materiale probatorio per concludere circa l'insussistenza di condotte truffaldine da parte degli imputati evidenziando l'assenza di elementi per ritenere che il mancato ritrasferimento dell'azienda sia stato frutto di un deliberato disegno criminoso portato avanti dagli imputati. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen. per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali avanzate dalla difesa degli imputati si osserva che la delicatezza e complessità del procedimento giustifica la integrale compensazione delle stesse tra le parti, ragione questa che si ritiene anche porre a fondamento della mancata condanna dei ricorrenti al versamento di somme alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Compensa interamente le spese tra le parti private. Roma, 7 ottobre 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Par IL PRESIDENTE Dott.Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 7. DIC 2016 CANCELLER Claudia Pianc 8