Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2016, n. 52195
CASS
Sentenza 7 ottobre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La legge processuale non prescrive particolari formalità per il conferimento dell'incarico per la presentazione dell'atto di impugnazione, che può dunque avvenire anche oralmente sempre che, in ragione del rapporto dell'incaricato con il titolare del potere di impugnazione, si abbia piena garanzia circa l'autenticità della sottoscrizione.

È ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di primo grado di assoluzione per insussistenza del fatto di un reato già prescritto al momento della pronuncia, ma l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile ed alla eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con esclusione della possibilità di condanna al risarcimento dei danni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2016, n. 52195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52195
    Data del deposito : 7 ottobre 2016

    Testo completo