Sentenza 8 gennaio 2015
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca, che può comportare qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica della verità del fatto narrato e della bontà della fonte per esigenze di velocità, presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione, e, pertanto, non ricorre quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che, laddove si dà conto di vicende giudiziarie, incombe l'obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse.
La parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato pronunciata ex art. 129, comma secondo, stesso codice, in relazione a reato a quella data già prescritto, ma al solo scopo di rimuoverne l'efficacia di giudicato nell'azione di danno nei suoi confronti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio ai soli effetti civili la sentenza emessa ex art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., dopo aver ravvisato nella stessa vizi di motivazione, ed ha conseguentemente dichiarato, sempre limitatamente a tali effetti, estinto il reato per prescrizione).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2015, n. 13941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13941 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
1 39 4 1/15 13341 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del giomo 08/01/2015 n. 4 del ruolo R.G.N. 4795/2014 Sentenza n. sez. Composta da ...1/2015 IA Cristina Siotto - Presidente - M.Stefania Di Tomassi - relatore - Aldo Cavallo Lucia La Posta Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AC IE IA LB, nato a [...] l'[...], parte civile, avverso la sentenza emessa in data 24/05/203 dalla Corte di appello di Bologna, nei confronti di 2) NT ZO, nato a [...] il [...], imputato. Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Enrico Fabiani Vieri per la parte civile ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese, come da conclusioni e note scritte;
uditi l'avvocato Luigi Giuseppe del Collaus, in sostituzione dell'avv. Maurizio Ghinelli, per l'imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Bologna, decidendo quale giudice di rinvio, confermava la sentenza emessa il 5 aprile 2006 dal Tribunale di Rimini, che aveva assolto con la formula "il fatto non sussiste" ZO NT dal reato di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948, commesso nell'aprile del 1998 ai danni di AC IE IA LB. Secondo la contestazione il CO, autore dell'opuscolo «Mafia, camorra e 'ndrangheta in Emilia Romagna», aveva offeso la reputazione del PA indicandolo in detta pubblicazione «come braccio destro o in rapporti di affari con mafiosi, come persona che aveva atteggiamenti mafiosi, che era stato coinvolto in traffico di armi, che era riconducibile a famiglie appartenenti a Cosa Nostra e che riscuoteva tangenti o gestiva bische clandestine».
1.1. L'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale era stato dichiarato inammissibile con una prima sentenza della Corte di appello, in data 20 aprile 2009, sul presupposto che, in mancanza di appello da parte del Pubblico ministero, la parte civile non fosse legittimata all'impugnazione essendo il reato già prescritto prima della pronunzia della sentenza di primo grado. La decisione veniva annullata dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 3670 del 27/10/2010, dep. 01/02/2011, sul rilievo che erroneamente si era fatto riferimento alla disciplina dell'art. 578 cod. proc. pen., concernente le sentenze di condanna o di estinzione del reato, mentre era nella situazione in esame applicabile l'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda della parte civile a seguito di impugnazione della stessa avverso un sentenza di assoluzione, e che, introducendo una deroga all'art. 538 cod. proc. pen., legittima così la parte civile a chiedere al giudice dell'impugnazione di pronunziarsi sulla sua domanda in luogo del giudice di primo grado anche nel caso in cui il reato (per il quale il primo giudice ha invece pronunziato assoluzione in tesi erronea) era già prescritto.
1.2. Decidendo quale giudice del rinvio, e a ragione della conferma della sentenza di assoluzione, la Corte di appello osservava ai fini che qui - interessano - che il libro in contestazione, risultato di un lavoro commissionato dalla Regione Emilia Romagna diretto a valutare il rischio di infiltrazioni mafiose sul territorio, consisteva in uno «studio del fenomeno sotto il profilo storico e sociologico, fondato sulla lettura di fonti giudiziarie, parlamentari e giornalistiche, prescindendo da qualsiasi commento о valutazione di rilevanza processualpenalistica». Coerentemente l'autore avvertiva, in premessa, che il lavoro, seppure scrupoloso quanto alle fonti delle notizie e alle loro citazioni, non intendeva assegnare loro «una credibilità maggiore di quella ad essa attinta in sede giudiziaria o per altra via», poiché lo scopo dello scritto era solo quello di trarre un quadro storico dell'evolversi del fenomeno» e «ogni valutazione definitiva sotto il profilo delle responsabilità penali questione del tutto secondaria in sede di ricostruzione storica soprattutto per le persone chiamate in causa dai collaboratori di giustizia» era da rinviare «all'esito dei numerosi 2 processi tuttora in fase di svolgimento». Non poteva dunque accedersi alla tesi della parte civile, secondo cui l'opera era dolosamente incompleta perché non aveva dato conto dell'esito positivo per il PA dei processi a suo carico, giacché oggetto del saggio non era la figura del PA né la sorte delle sue vicende giudiziarie alcune delle quali per altro conclusesi successivamente alla - pubblicazione ma, come detto, solo uno studio storico sociologico. - Attingendo a dati ufficiali, l'autore aveva, per altro, omesso di riportare le indicazioni più gravi (sotto il profilo della sua partecipazione ad associazioni mafiose). In ogni caso, le sentenze irrevocabili ai quali l'impugnante aveva fatto riferimento non incidevano sull'attualità e sulla completezza delle fonti riportate, trattandosi in alcuni casi di sentenze che non negavano i fatti, ma davano agli stessi una diversa qualificazione (così la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23.4.1995), o di sentenze processuali (come quella d'incompetenza della Corte di appello di Firenze del 10.1.1996), o che neppure negavano dati fattuali (come la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano emessa a seguito di quella della Corte di appello di Firenze, e successiva alla pubblicazione i del saggio). Non apparivano, infine, rilevanti gli argomenti della Cassazione nell'ambito di una sentenza con cui, annullando un decreto di archiviazione emesso de plano, inopinatamente aveva esteso le proprie valutazioni anche alla motivazione dell'archiviazione (censurando la sovrapposizione del ruolo di consulente della Regione e di autore del libro del CO).
2. Ha proposto ricorso la parte civile PA IE IA LB a mezzo del difensore e procuratore speciale avvocato Enrico Vieri Fabiani, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunziando in particolare:
2.1. violazione, ovvero erronea applicazione, degli artt. 42, 43 e 595 cod. pen.; perché non era stato rispettato il requisito della verità della notizia, non risultando la stessa da sentenze passate in giudicato e avendo l'autore del libro ignorato una serie di indagini favorevoli alla parte civile;
omesso di precisare con chiarezza quali indagini erano effettivamente ancora in corso e quali invece erano già state definite con esito positivo per il ricorrente;
presentato contrariamente al vero i fatti come provati, inserendoli altresì in un contesto che non consentiva di dubitare dell'interpretazione riassunta nel capo d'imputazione;
2.2. erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen.; contenendo il libro frasi offensive della reputazione del ricorrente, senza che ricorresse la scriminante invece riconosciuta, e non potendo nel caso di specie parlarsi di esercizio del : diritto di cronaca attesa la narrazione di eventi passati, e senza che potesse neppure ritenersi esercitato il diritto di critica storica, non potendo il testo definirsi "libro di storia" in assenza di completezza delle notizie riportate;
2.3. mancanza ovvero apparenza della motivazione circa il difetto dell'elemento soggettivo e la sussistenza della scriminante nonché l'affermata completezza delle informazioni e delle notizie divulgate, per essersi obliterato il principio che colui che intende divulgare una vicenda giudiziaria lontana nel tempo ha l'obbligo di ricostruire l'intero iter della vicenda stessa e di dare conto anche del suo esito, giacché l'imputato aveva invece completamente omesso di accertare e riportare l'esito dei processi, tutti conclusisi con piena assoluzione della persona offesa: in violazione altresì del principio che ogni individuo 3 coinvolto in un procedimento penale ha diritto, caduta ogni ragione di sospetto, di vedere riabilitata la propria immagine;
2.4. mancanza di motivazione in ordine alla natura dell'opera diffamatoria, giacché la Corte di merito, affermando di non essere vincolata dalla pronunzia della Cassazione sulla sovrapposizione tra ruolo di incaricato della Regione e autore del libro del CO, aveva però omesso di prendere posizione sul punto;
2.5. mancanza di motivazione in ordine alle censure articolate alle pagine 3 e 4 dei motivi di appello, afferenti la mancata indicazione delle fonti da cui sarebbero provenute specifiche affermazioni obiettivamente lesive della reputazione del ricorrente, in contrasto con quanto risultante dalle sentenze di merito;
2.6. manifesta illogicità, dunque, della motivazione nella parte in cui si era respinta la censura di incompletezza delle notizie, facendosi riferimento a sentenze non citate dalle quali emergeva, contrariamente a quanto sostenuto, la riconosciuta irrilevanza penale delle condotte attribuite alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato laddove lamenta una inadeguata risposta alle deduzioni e censure della parte civile, ma l'esito è condizionato dalla prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado.
2. Come esattamente osservato dalla difesa del ricorrente, il concetto di "cronaca" presuppone la immediatezza della notizia, la tempestività dell'informazione. Se si riconosce l'interesse pubblico ad una notizia tempestiva deve ammettersi che l'esigenza di velocità comporta, inevitabilmente, un qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica sulla sua verità e sulla bontà della fonte. Quando però il racconto ha ad oggetto come nel caso in esame fatti o - - comportamenti distanti nel tempo, quanto più sono lontani gli episodi narrati, tanto meno tali sacrifici risultano giustificabili. Il discorso articolato è nella sostanza storico, perlomeno nel senso suo proprio di connessione, ricomposizione e interpretazione, di dati d'archivio. E' sempre l'interesse pubblico che giustifica la violazione di quell'aspetto della dignità-riservatezza che è definito diritto all'oblio. Ma nella ricostruzione "storica" la "verità" o la ragionevole e probabile verosimiglianza, se egualmente scrimina in relazione all'obiettiva diffamatorietà del risultato dell'indagine, pretende una più attenta denunzia e verifica delle fonti. E' perciò lo stesso uso di una "fonte" singola o di fonti parziali, come "notizia" o fatto, che, non rispondendo più ad alcun bisogno o interesse alla sollecitudine (a distanza di tempo può esigersi che siano verificate le diverse voci fonti, considerati i diversi punti di vista), non può ritenersi consentito o comunque sufficiente a scriminare la ricostruzione obiettivamente diffamatoria. E' vero che per nessuna "storia" raccontata può richiedersi che sia del tutto imparziale perché anche la semplice connessione dei dati è operazione soggettiva. Requisito minimo di un resoconto "storico", non soggetto all'impellenza, è tuttavia la completezza dei dati che lo compongono (v. Cass. n. 8042 del 15.12.2005, Rv. 233403). E vale a maggior ragione per la ricostruzione 4 storica, l'osservazione che una oggettiva falsificazione del reale può compiersi tacendo fatti rilevanti, anche sopravvenuti, oltre che. E' per tali ragioni che, pur senza sovente riferirsi espressamente alla differenza tra storia (nel senso sostanziale sopra specificato) e cronaca, la giurisprudenza (v. Cass. n. 14062 del 15.1.2008, e ivi citate) pressoché concordemente sottolinea che, nella valutazione della liceità o meno della pubblicazione, deve tenersi conto del principio secondo cui «al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia, incombe l'obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi "aggiornare" la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile», giacché, «sotto tal profilo, ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse».
3. A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che ha liquidato (in esplicita polemica con la sentenza di annullamento con rinvio) le doglianze articolate nell'atto d'appello della parte civile da un lato sottolineando il tenore di "studio" storico della pubblicazione dell'imputato; dall'altro, contraddittoriamente, omettendo di verificare e di dare risposte puntuali alle deduzioni con cui si era, tra l'altro, obiettato: che non risultava fornita né altrimenti emergeva alcuna indicazione della fonte da cui sarebbero provenute le affermazioni che il PA era affiliato alla mafia (era definito "mafioso" a pag. 63 dell'opuscolo), faceva parte di "Cosa Nostra" (come si diceva a pagina 175), era braccio destro di RI (come si leggeva a pagina 41), era coinvolto in traffico d'armi; che la sentenza del 10 gennaio 1996 della Corte di appello di Firenze si era limitata a dichiarare l'incompetenza per territorio, ma nel libro, a pagina 238, si affermava che PA e RI era stati ritenuti responsabili dai giudici fiorentini e condannati a cinque anni di reclusione il primo e a otto anni il secondo, come se la condanna [di primo grado] fosse stata definitiva: senza menomamente dare conto della pendenza ancora del procedimento che, regredito alla fase delle indagini, si era concluso poi con l'assoluzione del PA -; che non si era considerata la motivazione della sentenza del 24 marzo 1995, irrevocabile già prima della pubblicazione del libro, che in realtà aveva completamente assolto l'imputato dalla contestazione di concorso morale in un episodio di estorsione e da cui era addirittura scaturito il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, né il fatto la stessa sentenza desse atto che il PA non era coinvolto in alcun traffico di armi e che la famiglia PA non era stata mai affiliata a Cosa Nostra.
3. In linea teorica una mancanza di risposte adeguate di tal fatta dovrebbe comportare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Un esito di tal fatta è tuttavia precluso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 129, 538, 578 e 620 cod. proc. pen., dalla circostanza che, in realtà, per il 5 reato di diffamazione in contestazione la prescrizione era pacificamente maturata già prima della sentenza di primo grado che però, commettendo un duplice errore, ha ritenuto di potere assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. con la formula "il fatto non sussiste" ritenendo sussistente l'esimente del diritto di critica e di cronaca>. E tale pronunzia, in quanto suscettibile di rivestire, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., efficacia di giudicato nell'azione di danno nei confronti della parte civile costituita, legittimava senz'altro la stessa, come ha rilevato la precedente sentenza di annullamento con rinvio, a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. per l'evidente ed insopprimibile interesse a rimuovere detto effetto preclusivo, ma con effetti limitati appunto a tale rimozione: il risultato della impugnazione non potendo comunque andare oltre quanto consente il disposto degli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., in forza dei quali la possibilità di una condanna dell'imputato agli effetti civili è circoscritta alle ipotesi in cui almeno in primo grado vi sia stata anche condanna agli effetti penali. Per conseguenza, l'incongrua evocazione quale esimente del diritto di "cronaca" unitamente la mancata risposta alle deduzioni della parte civile, impongono di annullare senza rinvio, ai soli effetti civili, la sentenza di assoluzione pronunziata ai sensi del capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen. e, risultando il reato prescritto prima della sentenza del Tribunale, di dichiarare, sempre limitatamente a tali effetti, il reato estinto per prescrizione. Ulteriore conseguenza di quanto appena evidenziato è che in assenza di condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 538, comma 2, cod. proc. pen., e di accertamento valevole ai fini della soccombenza, neppure può essere accolta la domanda di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile per il presente e i precedenti gradi di giudizio. L'eventuale ristoro di tale spese, quale componente del danno, non potendo che essere rimesso all'eventuale accertamento in sede civile della fondatezza, per effetto della presente pronunzia impregiudicata, della pretesa sostanziale dedotta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata e dichiara, limitatamente a tali effetti, il reato estinto per prescrizione. Così deciso il giorno 8 gennaio 2015 Il Presidente Il consigliere estensore M.Stefania Di Tomassi DEPOSITATA IA Cristina Sietto Emai IN CANCELLERIA -2 APR 2015 IL CANCELLIERE F. Stefania FAIELLA 6