Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2006, n. 29608
CASS
Sentenza 7 luglio 2006

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La legge processuale non prescrive particolari formalità per il conferimento dell'incarico per la presentazione dell'atto di impugnazione, che può dunque avvenire anche oralmente sempre che, in ragione del rapporto dell'incaricato con il titolare del potere di impugnazione, si abbia piena garanzia circa l'autenticità della sottoscrizione. (Fattispecie in cui al deposito dell'atto di appello del pubblico ministero nella cancelleria del tribunale del riesame aveva provveduto l'autista addetto all'ufficio del pubblico ministero, che peraltro era ben conosciuto dal personale di cancelleria).

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  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2006, n. 29608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29608
Data del deposito : 7 luglio 2006

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