Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
La legge processuale non prescrive particolari formalità per il conferimento dell'incarico per la presentazione dell'atto di impugnazione, che può dunque avvenire anche oralmente sempre che, in ragione del rapporto dell'incaricato con il titolare del potere di impugnazione, si abbia piena garanzia circa l'autenticità della sottoscrizione. (Fattispecie in cui al deposito dell'atto di appello del pubblico ministero nella cancelleria del tribunale del riesame aveva provveduto l'autista addetto all'ufficio del pubblico ministero, che peraltro era ben conosciuto dal personale di cancelleria).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2006, n. 29608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29608 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/07/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 1218
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO AN - est. Consigliere - N. 13504/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC FR, RR ST, NN TT, TI AN, RB GE e OT PP;
avverso la ordinanza del Tribunale per il riesame di Firenze, pronunciata in data 22 febbraio 2006;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed i ricorsi;
udita, all'udienza in Camera di consiglio del 7 luglio 2006, la relazione del Consigliere, Dott. AN Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del IC, con conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata, sotto il profilo della omessa motivazione circa le esigenze cautelari, e il rigetto degli altri ricorsi;
udito l'Avv. Pietrocarlo, difensore del IC, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio (o, in subordine, con rinvio) del provvedimento impugnato, nonché gli Avv.ti Cianfaroni e RR che, parimenti, hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza pronunciata in data 22 febbraio 2006, il Tribunale per il riesame di Firenze, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso la stessa città aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti degli attuali ricorrenti, applicava, nei confronti di IC ID, NN TT, RR ST, RB GE e TI AN, la misura della custodia cautelare in carcere, e nei confronti di RE PP, la misura dell'obbligo di presentazione periodica, tre giorni la settimana, presso la stazione dei carabinieri più vicina al luogo di residenza.
Il Tribunale distrettuale rigettava, preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa del NN, perché l'autista del Pubblico Ministero che aveva depositato l'atto di impugnazione era persona legata all'amministrazione da un rapporto di servizio, peraltro ben noto al personale della cancelleria del Tribunale del riesame e, quindi, non vi era alcun dubbio che l'atto provenisse dallo stesso Pubblico Ministero.
Nel merito, il Tribunale procedeva a una analitica ricostruzione dei fatti contestati agli imputati nei vari capi d'imputazione e indicava gli elementi di prova che venivano di volta in volta individuati, con specifico riferimento alla posizione dei singoli imputati. Quanto al capo a) della rubrica (rapina aggravata commessa ai danni di OC IA e ND ST), commessa da IC, DI, NN e SA (per il quale ultimo si era proceduto separatamente), rilevava il Tribunale che i gravi indizi di responsabilità degli imputati erano emersi dalle dichiarazioni auto e eteroaccusatorie del SA che nel corso di due interrogatori si era accusato di aver commesso la rapina nella veste di esecutore materiale, ed aveva riferito sul ruolo dei complici.
In particolare il SA aveva riferito che la rapina era stata ideata dal NN con decisiva partecipazione del DI che conosceva molto bene i proprietari della villa ed aveva fornito una serie di elementi che erano stati riscontrati nel corso delle indagini ed avevano conferito alle medesime dichiarazioni il necessario requisito della attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Parimenti il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari, trattandosi di "soggetti ampiamente pregiudicati", indagati per reati di particolare gravità (rapine in ville) di tal che non appariva necessaria la dimostrazione della sussistenza di nuove esigenze cautelari dopo la dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato.
Quanto alla rapina sub b), consumata ai danni della Banca Toscana, in data 2 febbraio 2005, e contestata al RR, al RB e al TI, unitamente a GI e SA, per i quali si era proceduto separatamente, il Tribunale ricostruiva i fatti contestati agli imputati, come emersi dalle dichiarazioni confessorie rese dal GI e dal SA, osservando che lo stesso GI aveva effettuato i sopralluoghi preliminari il giorno precedente ai fatti, unitamente al TI e al RB, che quest'ultimo aveva poi agito anche come esecutore materiale, che il CC e il SA avevano curato gli opportuni aspetti organizzativi, anche reclutando i PO (TI e RB) e che la somma asportata dalle casse della banca ammontava a circa Euro 67.000,00.
Anche con riferimento a tale episodio, il Tribunale riteneva del tutto sufficienti i riscontri effettuati dalla polizia giudiziaria alle dichiarazioni dei collaboratori in quanto effettivamente alla rapina aveva agito un uomo solo, come riferito dal SA che, "con buon grado di verosimiglianza" era stato individuato nella persona del RB.
Inoltre, da una relazione di servizio dei carabinieri era emerso che il giorno precedente alla rapina un'autovettura Megane, dello stesso tipo e modello, quindi, di quella indicata dal SA come la macchina utilizzata il giorno della rapina per prelevare l'esecutore materiale e darsi alla fuga, era stata individuata con a bordo il GI, il RB e il TI.
In relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale riproponeva le stesse considerazioni già svolte con riferimento al capo a) della rubrica, rilevando, in particolare, la gravità dei fatti e la negativa valutazione della personalità degli imputati: la particolare gravità dei fatti impediva, inoltre, ad avviso del Tribunale, di valutare l'incensuraterzza del RB, persona, peraltro, che non aveva esitato a spostarsi dal lontano luogo di residenza esclusivamente per commettere la rapina de qua. Quanto alla rapina sub c), commessa ai danni della Banca popolare di Lodi, in Firenze, in data 12 gennaio 2005, e contestata al RR, al Reale e al SA, il Tribunale ricostruiva i fatti contestati agli imputati, come emersi dalle dichiarazioni confessorie rese dal SA, e dai riscontri di polizia giudiziaria e osservava la particolarità di un episodio criminoso riproposto a distanza di due giorni da una precedente rapina, commessa sempre ai danni dello stesso Istituto di credito, da parte dello stesso esecutore materiale e sempre con le stesse modalità.
Peraltro, rilevava il Tribunale che l'identità dell'esecutore materiale risultava provata dai tesi escussi che avevano riconosciuto nel Reale la persona che, in entrambe le occasioni, brandendo un coltello, aveva fatto irruzione all'interno dell'Istituto bancario:
anche la quantificazione del bottino, operata dal SA, induceva il Tribunale a ritenere attendibile la chiamata in correità dallo stesso resa.
Con specifico riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale riproponeva le n. considerazioni già espresse con riferimento agli altri imputati e agli altri episodi criminosi, e rilevava, con specifico riferimento alla posizione del Reale, "che la misura richiesta appare non del tutto comprensibilmente sproporzionata per difetto trattandosi di un soggetto che compie ben due rapine in pochi giorni".
Infine, quanto alla imputazione sub c), contestata al RE PP, e cioè al furto aggravato di un computer, una stampante, due telefoni cellulari, un furgone ed altri oggetti, sottratti alla Cooperativa "L'Albero", presso la quale il predetto prestava la sua attività lavorativa in regime di affidamento in prova al servizio sociale, rilevava il Tribunale che le dichiarazioni del SA sul punto specifico apparivano riscontrate dalla denuncia della persona offesa, quanto agli oggetti trafugati, e dalla motivazione del furto che gli era stata prospettata dal RE che, effettivamente, corrispondeva, nei fatti, a quanto riferitogli dall'indagato. Quanto alla eccezione della difesa che aveva richiesto la inammissibilità dell'appello perché il Giudice originariamente investito non aveva emesso alcuna misura cautelare nei confronti dell'indagato, rilevava il Tribunale che il Pubblico Ministero aveva richiesto un nuovo titolo di custodia che prescindeva da quello di cui era stata richiesta la rinnovazione a mente dell'art. 27 c.p.p., ed avendo il giudice respinto la relativa richiesta, il Pubblico Ministero doveva ritenersi pienamente legittimato a proporre impugnazione avverso tale provvedimento.
Il Tribunale rilevava altresì, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, che il reato contestato doveva ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 7, essendo stato trafugato, tra l'altro, un furgone che si trovava esposto alla pubblica fede perché parcheggiato sulla pubblica via. Quanto alle esigenze di cautela, ne rilevava il Tribunale la sicura sussistenza trattandosi di episodio criminoso commesso da persona condannata che si trovava in espiazione pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale, e che, in via d'accusa, aveva commesso i fatti proprio ai danni della Cooperativa che gli aveva concesso la opportunità di reinserirsi e di ottenere il particolare regime di cui godeva al momento dei fatti.
Avvero tale provvedimento propongono ricorso per Cassazione gli imputati IC FR, RR ST, NN TT, TI AN, RB GE e OT PP. In particolare, il IC FR rileva che la originaria ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato non era stata rinnovata ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dal Giudice competente e che, successivamente alla scarcerazione, erano state avanzate tre ulteriori richieste di custodia cautelare, rispettivamente ai giudici di Reggio Emilia, Lucca e Firenze: la prima era stata rigettata per mancanza di indizi, la seconda, accolta dal Giudice, era stata annullata da parte del Tribunale del riesame, e la terza era stata parimenti rigettata reputando il Giudice necessaria l'indicazione di esigenze cautelari nuove rispetto a quelle che avevano condotto all'emissione della prima ordinanza, esigenze che potessero far ritenere attuale e concreto il pericolo di recidiva.
Ciò premesso, e ricordato che sul successivo appello del Pubblico Ministero era intervenuta la censurata decisione, osserva il ricorrente che lo stesso Tribunale del riesame, sia pur in diversa composizione, aveva già ritenuto insufficienti le dichiarazioni di SA GE per un fatto reato del tutto analogo a quello in esame:
viceversa, con riferimento alla rapina de qua, il Tribunale aveva ritenuto, contraddittoriamente, che le dichiarazioni del SA fossero fornite di quei riscontri individualizzanti necessari per affermare la responsabilità dell'indagato: inoltre, ad avviso del ricorrente, la prova sarebbe stata travisata anche nella parte concernente le telefonate intercorse tra il DI e il IC che, contrariamente a quanto affermato nella decisione, non sarebbe state affatto numerose ma limitate a un solo contatto, avvenuto nella tarda serata del 27 dicembre 2004.
Anche con riferimento alle esigenze cautelari, il ricorrente contesta le affermazioni del Tribunale che avrebbe trascurato di considerare la "sostanziale incensuratezza" dell'indagato: le affermazioni del Tribunale sarebbero, pertanto, oltremodo generiche, prive di agganci specifici alla personalità dell'indagato e, quindi, meramente apodittiche.
Con motivi aggiunti il ricorrente sottolinea, in particolare, la mancanza di riscontri individualizzanti nella chiamata in correità del SA: tale non sarebbe ne' quello emergente dall'esame dei tabulati delle conversazioni telefoniche, dal quale si rilevano due sole telefonate effettuate tra il DI e il IC il giorno dei fatti, ed effettuate molto tempo dopo la rapina in questione, ne' quello concernente le dichiarazioni della parte lesa che, pur avendo parlato effettivamente di due persone, ne fornisce una descrizione che non potrebbe certo riferirsi all'indagato.
Il difensore di RR, indagato del reato di cui al capo b) della rubrica, deduce: violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 310 e 582 c.p.p., e conseguente inammissibilità dell'appello;
violazione del principio del bis in idem cautelare;
violazione degli artt. 195 e 292 c.p.p., che richiedono l'indicazione specifica delle esigenze cautelari.
Quanto al primo motivo, il ricorrente ripropone le argomentazioni già prospettate davanti al Tribunale del riesame e concernenti la inammissibilità dell'appello perché presentato da persona qualificatasi come autista del Pubblico Ministero ma che, ad avviso della difesa, non disponeva dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente sostiene che a seguito della mancata rinnovazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 27 c.p.p., si sarebbe formato un giudicato cautelare, superabile, come aveva rilevato il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, solo "in base a esigenze cautelari nuove e basate su circostanze di fatto diverse rispetto a quelle che hanno portato all'emissione della prima ordinanza".
Quanto al terzo motivo di ricorso, sostiene la difesa che l'ordinanza impugnata non conteneva alcun elemento concreto dal quale poter desumere la sussistenza di esigenze cautelari con specifico riferimento alla posizione del RR.
Il difensore di NN, indagato del reato di cui al capo a) della rubrica, deduce: violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 310 e 582 c.p.p., e conseguente inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero;
violazione di legge processuale con riferimento all'art. 273 c.p.p.;
violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 274 e 275, c.p.p..
Quanto al primo motivo, il ricorrente ripropone le argomentazioni già prospettate davanti al Tribunale del riesame, e concernenti la inammissibilità dell'appello perché presentato da persona qualificatasi come autista del Pubblico Ministero ma che, ad avviso della difesa, non disponeva dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza affermando che le dichiarazioni accusatone del SA non potevano essere considerate attendibili, in primo luogo, per la mancanza di credibilità del dichiarante, persona dedita al delitto e che aveva già scontato circa 18 anni di carcere: secondariamente per la mancanza di credibilità intrinseca, non essendo sorte spontaneamente ma dopo più di un anno dalla data di commissione del fatto reato per cui si procede.
Infine, ad avviso del ricorrente, sarebbero del tutto carenti gli elementi di riscontro in quanto nel corso degli interrogatori resi, il SA avrebbe ripetutamente cambiato versione dei fatti e modificato particolari importanti nel corso della narrazione. Peraltro sarebbe incorso in contraddizione laddove ha riferito che il DI e il IC ebbero a telefonare al NN per informarli che la parte offesa si stava allontanando dal negozio: la parte offesa ha infatti affermato di aver chiuso il negozio intorno alle ore 19,20 mentre la telefonata è intervenuta alle ore 19,51, oltre mezz'ora dopo l'orario indicato dalla parte offesa, che certo non corrisponde al tempo, molto più breve, necessario per arrivare a casa dal negozio. In ogni caso, prosegue il ricorrente, dal riscontro dei tabulati è lecito dedurre solo l'utenza chiamata, ma non certo la prova che una conversazione telefonica fosse realmente intercorsa tra le parti.
Quanto al terzo motivo, il ricorrente ritiene del tutto insussistenti le esigenze cautelari in considerazione del fatto che il NN risultava in stato di custodia cautelare al momento dell'emissione della nuova ordinanza.
Il difensore di RB, indagato del reato di cui al capo b) della rubrica, deduce: mancanza della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 27 c.p.p.; erronea applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p.; nullità dell'ordinanza a norma dell'art. 292 c.p.p., comma 2
ter.
Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari nuove e diverse, come richiesto dallo stesso Giudice, rispetto a quelle poste a fondamento dell'ordinanza caducata, perché non rinnovata e mente dell'art. 27 c.p.p.: e anche a voler ritenere il nuovo provvedimento del tutto autonomo rispetto a quello originario, in ogni caso occorreva "una nuova prospettazione da parte dell'organo richiedente di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie cautelare", prospettazione nella specie mancante.
Quanto al secondo e al terzo motivo, il ricorrente deduce la mancanza di un sufficiente livello di individualizzazione nelle dichiarazioni accusatone del SA che avrebbe determinato la insufficienza del parametro della gravità indiziaria e, in ogni caso, la mancanza di elementi dai quali ritenere sussistenti le esigenze cautelari e, segnatamente, il concreto pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie, in considerazione della incensuratezza dell'indagato che imponeva una più approfondita motivazione sul punto. Quanto all'ultimo motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe tenuto conto degli elementi a difesa dell'indagato proposti dalla stessa parte privata in sede di interrogatorio di garanzia: l'indagato, infatti, avrebbe riferito analiticamente le ragioni della propria estraneità ai fatti, invitando il Pubblico Ministero a compiere i necessari accertamenti e confronti con le immagini del rapinatore riprese dalla telecamera a circuito chiuso dell'istituto bancario e con le dichiarazioni dei testi, ma tali accertamenti non sarebbero stati effettuati determinando la nullità dell'ordinanza a mente dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter. Il difensore del TI ripropone le stesse argomentazioni del ricorso RB, con la sola esclusione dell'eccezione di nullità dell'ordinanza per omessa considerazione degli elementi addotti dalla difesa.
Infine, il RE, indagato del reato di cui al capo c) della rubrica, deduce come unico motivo, la omessa rilevazione di una causa di inammissibilità dell'appello per omessa richiesta motivata al giudice per le indagini preliminari di Firenze.
In particolare l'indagato sostiene che il Pubblico Ministero, nel motivare la richiesta di custodia cautelare poi rigettata dal Giudice, avrebbe fatto riferimento alle considerazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari di Prato, del tutto in conferenti rispetto alla posizione del prevenuto che non era stato attinto dalla prima ordinanza: e il Giudice, nel rigettare la richiesta, avrebbe poi fatto riferimento sia alla necessità di un quid novi per riapplicare la misura, sia all'inesistenza, per il RE, del pericolo di fuga, elementi entrambi insussistenti, il primo perché la misura originariamente non era stata applicata al prevenuto e il secondo perché già escluso dal primo giudice che aveva espressamente argomentato sull'assenza di profili di urgenza. All'udienza del 7 luglio 2006, il Procuratore generale chiedeva il rigetto dei ricorsi con eccezione di quello proposto dal IC, per il quale chiedeva l'annullamento con o senza rinvio della decisione impugnata: i difensori chiedevano l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Quanto al ricorso proposto dal IC va preliminarmente rilevato che la circostanza che altri giudici, in sedi diverse, abbiano diversamente valutato i fatti per cui è processo, non comporta, all'evidenza, che tale giudizio faccia stato nel presente procedimento, attesa l'autonomia di ogni giudizio ai fini delle decisioni che devono essere adottate nella rispettiva sfera di competenza.
Quanto poi al numero delle telefonate intercorse tra il DI e il IC, in prossimità dei fatti, se ne rileva la irrilevanza atteso che il contatto, comunque, si è verificato, come ammette lo stesso ricorrente, e di ciò ha dato atto il Tribunale nel motivare la propria decisione.
Quanto, poi, alle esigenze cautelari, va rilevato che il Tribunale, pur non avendo espressamente preso in considerazione lo stato di incensuratezza dell'indagato, ha comunque motivato il provvedimento con riferimento alla estrema gravità dei fatti che, di per sè, giustifica l'adozione della misura: il ragionamento sul punto seguito dal giudice distrettuale del riesame è, quindi, esente da censure non dovendo necessariamente essere valutati tutti gli eventuali profili favorevoli all'indagato quando il giudice, sia pur con motivazione implicita, abbia ritenuto (e le espressioni "forti" utilizzate nella decisione confermano tale assunto) che davanti a fatti eccezionalmente gravi come quelle per cui si procede (rapine con armi e sequestro delle parti lese), non fosse necessario discettare ulteriormente sulla eventuale presenza di altri elementi che non avrebbero comunque potuto affievolire le esigenze cautelari e consentire l'adozione di misure meno afflittive. In altri termini, il giudizio concernente le specifiche modalità e circostanze del fatto è stato desunto dal comportamento dell'imputato e dagli atti concreti posti in essere i quali, a mente dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lettera c), possono essere utilizzati anche in via del tutto autonoma rispetto ai precedenti penali, la cui valutazione è invero prevista in via alternativa.
Infine, quanto ai riscontri individualizzanti, che si assumono mancanti (cfr., in particolare, i motivi aggiunti), si osserva che gli elementi indicati (dichiarazioni della persona offesa e telefonate effettuate con il DI il giorno dei fatti) non sono certo gli unici individuati a carico dell'indagato (v., in particolare, le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del coindagato SA) e non sono certo privi di quel contenuto individualizzante (con particolare riferimento ai contatti telefonici) negato dal ricorrente.
Anche il ricorso del RR è infondato.
Quanto al primo motivo, il ricorrente ripropone le argomentazioni già prospettate davanti al Tribunale del riesame e concernenti la inammissibilità dell'appello perché presentato da persona qualificatasi come autista del pubblico ministero ma che, ad avviso della difesa, non disponeva dei requisiti previsti dalla normativa vigente: viceversa, va ribadito che ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, l'art. 582 c.p.p., comma 1, non prescrive particolari formalità per il conferimento dell'incarico, conferimento che può avvenire anche oralmente sempre che, considerata la natura del rapporto dello stesso con il titolare del potere di impugnazione, si abbia assoluta garanzia in ordine alla autenticità della sottoscrizione.
E tale garanzia è sempre presente quando l'atto di impugnazione è presentato da persona qualificatasi come autista del Pubblico Ministero, conosciuto da personale dell'ufficio ricevente, o da personale della segreteria dello stesso impugnante, istituzionalmente legittimato, nell'ambito delle sue mansioni, a presentare nella cancelleria del giudice gli atti di impugnazione proposti dal pubblico ministero (Cass., sez. 5^, 21 ottobre 1998, n. 12754; Cass., sez. 1^, 3 febbraio 1993, n. 428). Quanto al secondo motivo, è sufficiente rilevare la assoluta autonomia del provvedimento rinnovato a mente dell'art. 27 c.p.p., la cui emissione non è certo preclusa da una sorta di "giudicato cautelare", come afferma il ricorrente.
Quanto, infine, alle esigenze cautelari, va osservato che la valutazione operata di Tribunale è complessiva, con particolare riferimento alla estrema gravità dei fatti contestati, e non può essere ritenuta carente sol perché non richiama esplicitamente e nominativamente ogni singolo indagato.
Anche il ricorso del NN è infondato.
Quanto al primo motivo (atto di impugnazione presentato dall'autista del pubblico ministero) si ripropongono le considerazioni effettuate nell'esame dell'analogo motivo del ricorso RR. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata non merita censura:
il ricorrente, infatti, si limita ad affermare l'inattendibilità del collaboratore SA, rilevando che si tratta di persona dedita al delitto e che aveva già scontato circa 18 anni di carcere e la mancanza di genuinità delle dichiarazioni rese, si assume, non spontaneamente, ma dopo più di un anno dalla data di commissione del fatto reato per cui si procede.
Entrambe le circostanze dedotte sono generiche e del tutto ininfluenti: la eventuale inattendibilità deve fondarsi su argomenti concreti, su contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori, sui confronti operati e, in ogni caso, su elementi specifici e non già sulle affermazioni, del tutto generiche, che si tratta di persona dedita al delitto o che ha effettuato dichiarazioni non spontanee, sol perché non rese nell'immediatezza dei fatti.
Inammissibili gli altri profili dello stesso motivo: solo formalmente vengono evocati vizi di legittimità quando, in concreto, le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono a una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale:
statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici, anche con riferimento alla attendibilità complessiva delle dichiarazioni del SA e alle spiegazioni relative agli orari delle telefonate intercorse tra le parti.
E, infine, che dal riscontro dei tabulati sia lecito dedurre solo l'utenza chiamata ma non il contenuto della eventuale conversazione telefonica, è evenienza già presa in considerazione dal Tribunale che ha infatti motivato solo con riferimento a un "contatto" avvenuto tra le parti il giorno dei fatti, e non già con riferimento ai possibili contenuti di tale colloquio.
Quanto, infine, alle esigenze cautelari che si assumono mancanti perché l'indagati era già in stato di custodia cautelare, è sufficiente rilevare l'autonomia dei singoli provvedimenti coercitivi, soprattutto se emessi, come nella specie, nell'ambito di diversi procedimenti penali.
Quanto al primo motivo del ricorso RB, si osserva che la dedotta mancanza di motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari nuove e diverse, rispetto a quelle poste a fondamento dell'ordinanza caducata, perché non rinnovata e mente dell'art. 27 c.p.p., non presenta aspetti di pregio: il nuovo provvedimento, infatti, è del tutto autonomo rispetto a quello originario, e deve contenere una nuova prospettazione da parte dell'organo richiedente degli elementi costitutivi della fattispecie cautelare, nella specie sussistente. Quanto al secondo e al terzo motivo, va rilevato che la motivazione sul punto specifico offerta dal Tribunale appare congrua e del tutto sufficiente si presenta il livello di individualizzazione delle dichiarazioni accusatorie del SA, che ha specificamente riferito in ordine al ruolo rivestito dal NN nei fatti.
Del tutto generico è l'ultimo motivo del ricorso con il quale il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe tenuto conto degli elementi a difesa dell'indagato proposti dalla stessa parte privata in sede di interrogatorio di garanzia:
l'indagato, infatti, avrebbe riferito analiticamente le ragioni della propria estraneità ai fatti, invitando il pubblico ministero a compiere i necessari accertamenti e confronti con le immagini del rapinatore riprese dalla telecamera a circuito chiuso dell'istituto bancario e con le dichiarazioni dei testi, ma tali accertamenti non sarebbero stati effettuati determinando la nullità dell'ordinanza a mente dell'art. 292 c.p.p., comma 2 ter. Non v'è chi non veda che la disposizione richiamata non si riferisce certo ad accertamenti in fieri o "suggeriti" dalla difesa e non espletati dal pubblico ministero, come quelli in esame, omissioni avverso le quali la parte dispone di mezzi diversi di tutela (cfr., ad es., investigazioni difensive), ma ad elementi acquisiti in atti e sui quali non si è operata la debita valutazione: situazione affatto diversa da quella prospettata dal ricorrente.
Il difensore del TI ripropone le stesse argomentazioni del ricorso RB, con la sola esclusione dell'eccezione di nullità dell'ordinanza per omessa considerazione degl'elementi addotti dalla difesa: valgono, pertanto, le stesse considerazioni teste rappresentate.
Infine, il RE, indagato del reato di cui al capo c) della rubrica, deduce come unico motivo, la omessa rilevazione di una causa di inammissibilità dell'appello per omessa richiesta motivata al giudice per le indagini preliminari di Firenze.
In particolare l'indagato sostiene che il Pubblico Ministero, nel motivare la richiesta di custodia cautelare poi rigettata dal Giudice, avrebbe fatto riferimento alle considerazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari di Prato, del tutto inconferenti rispetto alla posizione del prevenuto che non era stato attinto dalla prima ordinanza: e il Giudice, nel rigettare la richiesta, avrebbe poi fatto riferimento sia alla necessità di un quid novi per riapplicare la misura, sia all'inesistenza, per il RE, del pericolo di fuga, elementi entrambi insussistenti, il primo perché la misura originariamente non era stata applicata al prevenuto e il secondo perché già escluso dal primo giudice che aveva espressamente argomentato sull'assenza di profili di urgenza. Le circostanze prospettate sono irrilevanti: il Tribunale distrettuale, nell'accogliere la richiesta del pubblico ministero, ha fatto riferimento, con motivazione ampia e del tutto esauriente, sia agli indizi di colpevolezza sia alle esigenze cautelari. In particolare, sotto entrambi i profili, l'ordinanza impugnata appare del tutto esente da censure avendo esaminato le dichiarazioni accusatorie del SA (che ha riferito le confidenze ricevute dal RE) alla luce dei criteri della logica e della ragionevolezza, traendone un condivisibile, complessivo giudizio di attendibilità, alla luce delle circostanze specifiche riferite dal teste.
E, quanto alle esigenze cautelari, c'è solo da dire che si tratta di soggetto che, in via di accusa, ha commesso il reato de quo mentre si trovava in espiazione pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale;
il reato contestatogli, peraltro, è stato commesso proprio ai danni della Cooperativa che gli aveva concesso la opportunità di reinserirsi e di ottenere il particolare regime di cui godeva al momento dei fatti.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in solido tra loro.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2006